COMMENTO
DI DEVIS NUCIBELLA | 16 APRILE 2026
L’art. 1, comma 1, lett. a), del D.L. 3 aprile 2026, n. 42 (c.d. Decreto “Carburanti bis”) aumenta: dal 35% all’89,77%; il credito d’imposta per le imprese che hanno presentato le comunicazioni preventive per il credito d’imposta transizione 5.0, per il quale erano state esaurite le risorse disponibili.
Si tratta del credito d’imposta riconosciuto con l’art. 8 del D.L. n. 38/2026 che viene assegnato con una “procedura automatica”, in quanto gestita interamente dal GSE, che già conosce destinatari ed entità del contributo, il quale, entro il prossimo 30 aprile, comunicherà alle imprese l’importo utilizzabile. Il “nuovo credito” non risulta aumentato della spesa sostenuta per la certificazione delle spese come previsto inizialmente dal D.L. n. 38/2026. Il D.L. n. 42/2026 prevede inoltre sempre per le spese oggetto delle suddette comunicazioni un contributo per gli investimenti in impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile.
Il nuovo credito d’imposta
L’art. 8, D.L. n. 38/2026 (c.d. Decreto “Fiscale”) aveva previsto a favore delle imprese che:
- hanno presentato la comunicazione preventiva per accedere all’agevolazione “Transizione 5.0”;
- hanno ricevuto dal GSE la conferma che l’investimento risponde tecnicamente ai requisiti di ammissibilità previsti dal D.M. 24 luglio 2024;
- non hanno potuto accedere al credito d’imposta a causa dell’esaurimento delle risorse;
un “nuovo” contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari al 35% dell’ammontare richiesto nella predetta comunicazione, aumentato delle spese sostenute per gli obblighi di certificazione.
Esaurimento risorse
Il D.M. MIMIT del 6 novembre 2025 aveva reso noto che le risorse stanziate per il credito d’imposta “Transizione 5.0” erano esaurite. Eventuali prenotazioni trasmesse dal 7 novembre 2025 sono risultate “sospese”, nel senso che il GSE ha comunque proceduto a analizzare i requisiti tecnici dell’investimento e, con apposito comunicato, avrebbe successivamente provveduto a rendere noto all’impresa richiedente, in base all’ordine cronologico di ricezione della prenotazione, l’eventuale nuova disponibilità di risorse.
Rifinanziamento agevolazione
Il D.L. n. 175/2025, nello stanziare ulteriori 250 milioni di euro per il 2025, ha proceduto:
• a riaprire la possibilità di presentare nuove prenotazioni di investimenti entro il 27 novembre 2025;
• introducendo, peraltro, una sanatoria per le prenotazioni errate/incomplete effettuate nel frattempo (che potevano essere integrate, su richiesta del GSE, entro il 6 dicembre 2025, a pena di decadenza).
L’art. 8 del D.L. n. 38/2026 (c.d. Decreto “Fiscale”), con l’istituzione del nuovo credito, ha inteso venire incontro alle imprese che pur avendo inviato le comunicazioni preventive per il credito transizione 5.0 sono state accolte dal GSE in relazione ai requisiti tecnici degli investimenti (di cui al D.M. 24 luglio 2024) ma non hanno potuto accedere al credito d’imposta causa l’esaurimento delle risorse.
Aumento del credito ad opera del Decreto “Carburanti bis”
L’art. 1, comma 1, lett. a), D.L. n. 42/2026 (c.d. Decreto “Carburanti bis”) approvato nel CDM del 3 aprile e contestualmente pubblicato in GU a seguito della disponibilità di nuove risorse finanziarie (da 537 milioni di euro a 1.302,3 milioni di euro), ha:
- modificato il comma 1, dell’art. 8, D.L. n. 38/2026
- aumentando il credito d’imposta in esame all’89,77% dell’ammontare richiesto nelle predette comunicazioni.
La modifica recepisce l’annunciato incremento delle risorse destinate a tale misura avvenuto con il Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 166 del 27 marzo 2026 dove si rendeva noto che “il Governo ha intenzione di avviare nei prossimi giorni un tavolo di confronto con le categorie produttive interessate. L’obiettivo è quello di valutare, in sede di conversione del Decreto, eventuali risorse aggiuntive che si rendano disponibili, anche alla stregua delle osservazioni che saranno ricevute sull’ordine di priorità per il loro utilizzo”.
Relativamente alla procedura per ottenere il credito e il suo utilizzo sono confermate le diposizioni previste dall’art. 8 del D.L. n. 38/2026.
Brevemente si ricorda che il riconoscimento del “nuovo” credito d’imposta, con la nuova più elevata percentuale, è riconosciuto alle imprese che:
- hanno presentato le comunicazioni di cui all’art. 38, comma 10, primo periodo, del D.L. n. 19/2024;
- abbiano ricevuto dal GSE la comunicazione che l’investimento risponde tecnicamente ai requisiti di ammissibilità previsti dal D.M. 24 luglio 2024, nonché dell’esaurimento delle risorse disponibili.
Entro il 30 aprile 2026 il GSE comunicherà ai soggetti interessati il credito d’imposta utilizzabile, dandone preventiva comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
Il credito è utilizzabile nel mod. F24 entro il 31 dicembre 2026, non essendo più previsto il recupero dell’eventuale eccedenza.
L’unica novità è data dal fatto che il credito d’imposta dell’89,77% si calcola sull’ammontare del credito d’imposta richiesto con le predette comunicazioni con riferimento agli investimenti relativi agli Allegati A e B alla Legge n. 232/2016, e alle spese di formazione del personale (non è quindi più previsto il riferimento alle spese sostenute per adempiere agli obblighi di certificazione, come nella versione originaria della norma).
Contributo per impianti di energia elettrica da fonte rinnovabile
Il D.L. n. 42/2026 introduce altresì il nuovo comma 3-bis all’art. 8 del D.L. n. 38/2026, prevedendo un contributo aggiuntivo a favore delle medesime imprese.
Tale contributo è riconosciuto in relazione alle spese sostenute per:
- investimenti in impianti finalizzati all’autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, comprese le spese per i sistemi di accumulo dell’energia prodotta, nel rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente (DNSH);
- le certificazioni relative alla documentazione contabile e per quelle, rilasciate da soggetti obbligati, necessarie alla dimostrazione della riduzione dei consumi energetici e della conformità al principio DNSH, risultanti dalle predette comunicazioni.
Il contributo non può eccedere, per ciascuna istanza, l’importo del credito d’imposta richiesto per le medesime spese.
Sono previsti specifici limiti di spesa:
- 57,7 milioni di euro per il 2026,
- 80 milioni di euro per il 2027,
- 60 milioni di euro per il 2028.
Il contributo in esame è
- erogato dal MiMiT sulla base delle informazioni fornite dal GSE in merito alle spese sostenute, secondo le modalità individuate da un Decreto di prossima emanazione;
- riconosciuto nel rispetto della normativa UE in materia di Aiuti di Stato (ai relativi adempimenti provvede il MiMiT).
Riferimenti normativi:
- D.L. 3 aprile 2026, n. 42, art. 1;
- D.L. 27 marzo 2026, n. 38, art. 8;
- Ministero delle Imprese e del Made in Italy, D.M. 24 luglio 2024.
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