1° Contenuto riservato: Ambasciate e Organismi Internazionali: sottoscritto il rinnovo contrattuale

CIRCOLARE MONOGRAFICA

Sottoscritto il 18 marzo 2026 il rinnovo contrattuale per il triennio 2026-2028

DI GIULIO D’IMPERIO | 16 APRILE 2026

Il Ccnl in commento regolamenta il rapporto di lavoro tra Ambasciate, Consolati, Legazioni, Istituti Culturali, Organismi internazionali ed i loro dipendenti italiani o stranieri residenti in Italia, ed è stato sottoscritto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per la parte datoriale e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori CGIL, CISL, UIL e CEUQ.

Premessa

Il Ccnl in commento regolamenta il rapporto di lavoro tra le Ambasciate, Consolati, Legazioni, Istituti Culturali, Organismi internazionali ed i loro dipendenti italiani o stranieri residenti in Italia, ed è stato sottoscritto dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per la parte datoriale e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori CGIL, CISL, UIL e CEUQ.

Il nuovo CCNL sottoscritto di fatto rinnova il precedente scaduto il 31 dicembre 2025, sia per la parte normativa che per la parte economica.

Nel testo del Contratto è previsto che il datore di lavoro deve iscriversi e versare le relative quote al Fondo di Integrazione Salariale (FIS), attraverso il quale devono essere erogate prestazioni se dovessero verificarsi eventi che comportano sospensione e riduzione di orario di lavoro in costanza di rapporto di lavoro.

Il FIS è stato istituito con decorrenza dal 1° gennaio 2016, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs. n. 148 del 14 settembre 2015 e successive modificazioni.

Spetta al datore di lavoro fornire al lavoratore tutta la documentazione necessaria per iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale o presso il Servizio Sanitario Pubblico dello Stato di nazionalità del lavoratore o della rappresentanza presso la quale è impiegato.

È stato stabilito che le Rappresentanze diplomatiche sono inquadrate con descrizione “Organizzazioni ed organismi extraterritoriali” (rappresentanze diplomatiche, organizzazioni territoriali e sovranazionali) e sono individuate dal codice di autorizzazione “OJ”, considerando il D.M. n. 94343 del 3 febbraio 2016 e la successiva Circolare INPS n. 176 del 9 settembre 2016.

Classificazione del personale

Il personale è stato suddiviso in tre Aree professionali, ed in ognuna di esse sono compresi profili professionali collocati su posizioni economiche diverse, tenendo conto dei differenti gradi di complessità delle mansioni e funzioni.

Nel caso in cui dovessero verificarsi mansioni promiscue è stato stabilito che si dovrà far riferimento all’attività prevalente, che deve essere individuata in quella che ha maggiore valore professionale, a condizione che venga abitualmente prestata.

La prima Area professionale è la A a cui appartengono lavoratori che anche se non rientrano nella categoria dei dirigenti, svolgono funzioni di responsabilità e autonomia di esecuzione con carattere continuativo di rilevante importanza. Per essere inquadrati in questa area è necessario avere un’ottima conoscenza sia della lingua italiana che di quella ufficiale della Missione o dell’Organizzazione internazionale.

Nell’Area A rientrano 3 differenti livelli professionali: A super, A-1 e A-2.

→ Nel livello A super rientrano i lavoratori che, pur svolgendo le mansioni e le funzioni di cui ai livelli A-1 e A-2, ricoprono nell’organizzazione un ruolo di rilevante importanza che prevede autonomia di iniziativa e di decisione. Essi sono tenuti a rispettare le direttive generali del proprio settore della cui organizzazione sono responsabili o da elevati e specifici livelli di specializzazione connessi ad incarichi di particolare rilevanza.

I lavoratori inquadrati nel profilo A super non devono essere in possesso della laurea.

→ Nel livello A-1 rientrano il Collaboratore l’Assistente di Capo Missione, o di Legazione, o di Direttore, il Collaboratore dell’ufficio relazioni esterne, il Responsabile Tecnico Amministrativo, Responsabile Amministrativo Contabile, Incaricato all’Insegnamento, Responsabile del Personale e tutte le figure professionali ricomprese nel livello A-2 nei casi di maggiore autonomia organizzativa e operativa e altre qualifiche assimilabili.

→ Nel livello A-2 rientrano l’Impiegato di concetto, Personale tecnico specializzato, Aiuto del Responsabile, l’Amministrativo Contabile, gli Interpreti e traduttori e tutte le figure professionali contemplate nel livello B-1 nei casi di accertate idoneità e professionalità richieste dall’inquadramento superiore e altre qualifiche assimilabili.

Nell’ambito dell’Area B devono essere inquadrati i lavoratori che risultano essere in possesso di ordinarie capacità professionali tecnico-amministrative e che svolgono mansioni impiegatizie e di servizio di maggiore responsabilità.

I lavoratori inquadrati nell’Area B devono possedere una buona conoscenza della lingua italiana e di quella ufficiale della Missione o dell’Organizzazione internazionale.

Nell’ambito dell’Area B esistono 3 differenti livelli: B1, B2 e B3

→ Nel livello B1 rientrano il segretario di funzionari, gli addetti e gli agenti diplomatici e tutte le figure professionali contemplate nei livelli B-2 e B-3 nei casi di effettivo accrescimento delle conoscenze e delle competenze, l’operatore addetto alla sicurezza ed altre qualifiche assimilabili. 

→ Nel livello B2 rientrano l’operatore tecnico-amministrativo, l’operatore contabile, l’operatore informatico, lo stenodattilografo e tutte le figure professionali contemplate nel livello B-3 nei casi di effettivo accrescimento delle conoscenze e delle competenze e altre qualifiche assimilabili.

→ Nel livello B3 rientrano l’impiegato esecutivo, l’impiegato addetto alla segreteria e/o alla contabilità, gli addetti agli uffici informazioni, passaporti, visti, legalizzazioni, ecc., l’addetto ai terminali informatici, l’addetto alla biblioteca, l’archivista, il bibliotecario, il responsabile della sicurezza e vigilanza, l’addetto alla receptionist, l’autista del capo missione o direttore, il governante, il maggiordomo della Residenza, il capocuoco, il responsabile tecnico della manutenzione, il capomastro e tutte le figure professionali contemplate nel livello C-1 nei casi di accertate idoneità e professionalità richieste dall’inquadramento superiore e altre qualifiche assimilabili.

Nell’Area C rientrano i lavoratori adibiti a mansioni prevalentemente manuali o impiegatizie di minore responsabilità, per le quali si richiedono ordinarie o comuni conoscenze pratiche.

A chi è inquadrato nell’Area C è richiesta una conoscenza di base della lingua italiana e di quella ufficiale della Missione o dell’Organizzazione internazionale.

Nell’ambito dell’Area C rientrano 4 differenti livelli: C1, C2, C3 e C4.

→ Nel livello C1 rientrano l’autista, l’addetto alle fotocopie, l’operaio specializzato (Elettricista, Idraulico, Falegname, Tipografo) e tutte le figure professionali contemplate nei livelli C-2, C-3 e C-4 nei casi di effettivo accrescimento delle conoscenze e delle competenze ed altre qualifiche assimilabili.

→ Nel livello C2 rientrano i fattorini con mansioni impiegatizie, gli uscieri con mansioni impiegatizie, gli addetti al trasporto della valigia diplomatica e della corrispondenza ufficiale, le guardie addette alla sicurezza del personale e vigilanza della cancelleria e/o residenza, il cuoco, l’imbianchino, il muratore, il giardiniere, l’elettricista generico e tutte le figure professionali contemplate nei livelli C-3 e C-4 nei casi di effettivo accrescimento delle conoscenze e delle competenze; altre qualifiche assimilabili.

→ Nel livello C3 rientrano l’usciere, il portiere, il custode, l’aiuto giardiniere, il cameriere, il guardarobiere, l’aiuto cuoco, gli addetti alla manutenzione generale e tutte le figure professionali contemplate nel livello C-4 nei casi di effettivo accrescimento delle conoscenze e delle competenze ed altre qualifiche assimilabili.    

→ Nel livello C4 rientrano gli addetti alle pulizie, i fattorini, a gli addetti alle residenze private o della Residenza e altre qualifiche assimilabili

La Certificazione Unica e gli obblighi fiscali

Un aspetto particolare trattato dal contratto è riferito alla certificazione unica ed ai relativi obblighi fiscali.

È stato stabilito che le rappresentanze diplomatiche che non operano le ritenute fiscali IRPEF sui redditi di lavoro dei dipendenti, devono rilasciare ogni mese al lavoratore, la busta paga riguardante l’importo della retribuzione spettante al lavoratore in cui sono riportate le singole voci specifiche che compongono la retribuzione.  

In questo caso le Rappresentanze Diplomatiche devono rilasciare al lavoratore, entro il 31 gennaio di ogni anno, idonea certificazione, completa della sezione “Dati Fiscali”, in cui devono essere riportati i seguenti dati:

  • l’importo dell’imponibile fiscale lordo nella corretta casella a seconda che si tratti di redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo indeterminato o di redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo determinato;
  • il numero dei giorni di lavoro dipendente;
  • la data di inizio;
  • l’eventuale selezione della casella “in forza al 31/12”.

La certificazione attesta l’ammontare degli emolumenti erogati nel corso dell’anno precedente, al netto dei contributi previdenziali da versarsi all’INPS, al fine di consentire al lavoratore di assolvere ai relativi obblighi fiscali.

Il lavoro a distanza

È stata prevista la possibilità del lavoro a distanza che potrà esplicarsi o con il lavoro agile oppure attraverso il lavoro da remoto.

Il lavoratore può decidere di aderire al lavoro agile volontariamente ed è applicabile a chi è stato assunto con un contratto di lavoro a tempo pieno o parziale e indipendentemente dal fatto che sia stato assunto con contratto a tempo indeterminato o determinato.

Spetta alla Rappresentanza diplomatica individuare le attività che possono essere svolte con il lavoro agile.

Non è possibile svolgere lavoro agile per i lavori in turno e quelli che richiedono l’utilizzo costante di strumentazioni non remotizzabili.

Ai lavoratori che documentino particolari esigenze di salute o che assistono familiari con disabilità in situazione di gravità ai sensi della Legge n. 104 del 5 febbraio 1992 o che godano dei benefici previsti dal D.Lgs. n. 151 del 26 marzo 2001 a sostegno della genitorialità e per le altre casistiche individuate in sede di contrattazione di II livello, è possibile estendere il numero di giorni di attività resa in modalità agile rispetto a quelle previste per il restante personale.

La prestazione lavorativa svolta in modalità agile può essere articolata in due fasce temporali:

  1. fascia di contattabilità durante la quale il lavoratore può essere contattabile sia telefonicamente che via mail o con altre modalità similari.
  2. fascia di inoperabilità e incontattabilità.

La fascia oraria di contattabilità non deve essere superiore all’orario medio giornaliero di lavoro.

Nei giorni in cui il dipendente lavora in modalità agile non può svolgere lavoro straordinariotrasferte, lavoro disagiato, lavoro svolto in condizioni di rischio.

È previsto che nei casi di sopravvenute esigenze di servizio chi svolge la prestazione lavorativa in modalità agile può essere richiamato in sede. In questo caso la decisione dovrà essere comunicata al lavoratore in tempo utile per la ripresa del servizio e, comunque, almeno il giorno prima. E’ stato chiarito che il rientro in servizio non comporta il diritto al recupero delle giornate di lavoro agile non fruite.

Invece per quanto attiene il lavoro da remoto lo svolgimento della prestazione lavorativa può avvenire nelle seguenti modalità:

  • telelavoro domiciliare, che comporta la prestazione dell’attività lavorativa dal domicilio del dipendente;
  • attraverso il coworking o il lavoro decentrato da centri satellite.

Al lavoratore che svolge la propria prestazione lavorativa da remoto con vincolo di tempo vanno applicati gli stessi obblighi previsti per chi svolge la propria prestazione lavorativa in ufficio, con particolare riferimento al rispetto delle disposizioni in materia di orario di lavoro di riposi, pause, permessi orari e trattamento economico.

Possibilità di cedere ferie e riposi solidali  

Il dipendente volontariamente ed a titolo gratuito può cedere, in tutto o in parte, ad un collega che debba assistere figli minori che necessitino di cure costanti a causa di particolari condizioni di salute:

  • le proprie giornate di ferie eccedenti le 4 settimane annuali di cui il lavoratore deve necessariamente usufruire;
  • le 4 giornate di riposo per le festività soppresse.

dipendenti che sono nella condizione di ricevere la cessione di ferie e permessi dai loro colleghi devono presentare una specifica richiesta alla Rappresentanza diplomatica, reiterabile, per l’utilizzo di ferie e giornate di riposo per un numero massimo di 30 giorni per ciascuna domanda. A tale richiesta va allegata adeguata certificazione da cui è possibile evincere lo stato di necessità delle cure in questione, rilasciata esclusivamente da idonea struttura sanitaria pubblica o convenzionata.

Una volta che la Rappresentanza diplomatica riceve la richiesta rende subito nota a tutto il personale l’esigenza, garantendo l’anonimato del richiedente. Successivamente i dipendenti che intendono aderire alla richiesta, su base volontaria, formalizzano la propria decisione indicando il numero di giorni di ferie o di riposo che intendono cedere.

Il richiedente può beneficiare delle giornate cedute solo a seguito dell’avvenuta completa fruizione delle giornate di ferie o di festività soppresse dei permessi a lui spettanti, nonché dei riposi compensativi eventualmente maturati.

È stato stabilito che se il numero di giorni di ferie o di riposo offerti superi quello dei giorni richiesti, la cessione dei giorni è effettuata in misura proporzionale tra tutti gli offerenti.

Invece se il numero di giorni di ferie o di riposo offerti risulta essere inferiore a quello dei giorni richiesti e le istanze siano molte, le giornate cedute sono distribuite in misura proporzionale tra tutti i richiedenti.

Congedo per donne vittime di violenza

La lavoratrice inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati, ha diritto ad astenersi dal lavoro per motivi collegati a questi percorsi, per un periodo massimo di congedo di 90 giorni lavorativi. Il congedo potrà essere usufruito in 3 anni a partire dalla data di inizio del percorso di protezione certificato.

Tranne i casi di oggettiva impossibilità, la dipendente che intenda fruire di tale congedo è tenuta a richiederlo per iscritto al datore di lavoro, allegando la certificazione attestante l’inserimento nel percorso di protezione con un preavviso non inferiore a sette giorni di calendario indicandone la data di inizio e di fine del periodo di congedo.

Alla lavoratrice che richiede il congedo per donne vittime di violenza spetta lo stesso trattamento economico spettante alla lavoratrice previsto per il congedo di maternità.

Il periodo di congedo è conteggiato ai fini dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, non riduce le ferie ed è utile ai fini della tredicesima e quattordicesima mensilità.

Inoltre è data facoltà alla lavoratrice di scegliere di beneficiare del congedo su base oraria o giornaliera nell’ambito dell’arco dei 90 giorni.

La lavoratrice può richiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e successivamente richiedere la trasformazione del rapporto a tempo parziale nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno.

congedi per donne vittime di violenza possono essere cumulati con l’aspettativa per motivi familiari o personali per un periodo di ulteriori 30 giorni.

Missioni fuori sede

Il datore di lavoro può inviare, massimo per 3 mesi in 1 anno, il personale in missione temporanea fuori sede, ovvero in un comune differente rispetto a quello dove svolge normalmente il suo lavoro. In questo caso al dipendente spetta:

  • il rimborso spese effettive e documentate di viaggio, trasporto bagagli, pernottamento, pasti e spese varie sostenute in esecuzione del mandato ricevuto dal datore di lavoro;
  • una diaria non inferiore al doppio della retribuzione giornaliera globale di fatto.

Non è considerata missione quella effettuata presso gli aeroporti della sede di lavoro.

È stato previsto che, al dipendente che richiede una assegnazione provvisoria per gravi e comprovati motivi, può essere autorizzata un’assegnazione temporanea ad altre unità organizzativa per un periodo non superiore a 6 mesi rinnovabile una sola volta, senza che sia corrisposta al dipendente alcuna indennità o rimborso spese.

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