SCHEDA PRATICA
DI MARCO BOMBEN | 20 APRILE 2026
Nei casi in cui si renda necessario procedere con correzioni del modello 730 “a sfavore” del contribuente (es. mancata indicazione di un reddito, riduzione di oneri deducibili o detraibili, scomputo di ritenute non subite, ecc.) non è possibile utilizzare il modello 730 integrativo ma occorre utilizzare il modello Redditi Persone Fisiche. Resta fermo, che nei casi di correzioni del modello 730 originario “a favore” del contribuente, è possibile scegliere alternativamente tra la presentazione del modello 730 integrativo (entro il 25 ottobre) o l’invio del modello Redditi PF.
Fonti ufficiali
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 13; Istruzioni modello Redditi PF 2025; Agenzia delle entrate, risoluzione 24 dicembre 2020, n. 82/E; Agenzia delle entrate, circolare 12 ottobre 2016, n. 42/E; Agenzia delle entrate, circolare 9 giugno 2015, n. 23/E.
Correzione del modello 730 con il modello Redditi PF
Se ci si accorge di dover “ritoccare” il modello 730 inviato nell’ultima campagna dichiarativa occorre distinguere a seconda che la modifica risulti “a favore” ovvero a “sfavore” del contribuente.
| TIPOLOGIA DI CORREZIONE | FATTISPECIE | MODELLO DA UTILIZZARE |
| “A FAVORE” | Dalla liquidazione delle singole imposte scaturisce un maggior importo a credito o un minor debito ovvero scaturisce un’imposta pari a quella determinata con il 730 originario. Ad esempio in caso di: oneri deducibili o detraibili non considerati; detrazioni d’imposta spettanti ma non riconosciute; ritenute non scomputate; versamenti in acconto non considerati, ecc. | Modello 730 (Vedi scheda Modello 730 integrativo) Modello Redditi PF |
| A “SFAVORE” | Dalla liquidazione delle singole imposte scaturisce un minor importo a credito o un maggior debito verso l’erario ovvero scaturisce un’imposta superiore a quella determinata con il 730 originario. Ad esempio in caso di: mancata indicazione di un reddito, riduzione di oneri deducibili o detraibili, scomputo di ritenute non subite. | Modello Redditi PF |
Termini di presentazione
Nel caso in cui il modello 730 venga corretto con un modello Redditi PF possono verificarsi tre ipotesi, a seconda del ritardo rispetto alla scadenza originaria.
Con riferimento al modello 730/2025, in particolare, è possibile procedere ad integrarlo con la trasmissione di un nuovo modello Redditi PF 2025entro le seguenti date:
| Data invio modello Redditi PF 2025 | Tipologia dichiarazione |
| Entro il 31 ottobre 2025 | Correttiva nei termini |
| Tra l’1 novembre 2025 ed il 2 novembre 2026 (termine di invio modello Redditi relativo all’anno successivo, considerando che il 31 ottobre 2026 cade di sabato) | Integrativa |
| Entro il 31 dicembre 2030 (31 dicembre del 5° anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione) | Integrativa ultrannuale |
Si ricorda che dal 2 maggio 2024, il termine di presentazione in via telematica dei modelli Redditi PF è stabilito al 31 ottobre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (art. 2 del D.P.R. n. 322/1998, come modificato dall’art. 11, comma 1, del D.Lgs. n. 1/2024 e dall’art. 2, comma 6, lett. a), del D.Lgs. n. 108/2024).
Atteso che l’integrativa presuppone comunque la valida presentazione di una precedente dichiarazione, non è applicabile il termine del 31 dicembre del 7° anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, nei casi di dichiarazione omessa o nulla.
Leggi la Guida Il Ravvedimento operoso, cap. 9. Correzioni di errori sul modello 730
Correttiva nei termini
In caso di dichiarazione inviata entro i termini ordinari (31 ottobre 2025) la tipologia di dichiarazione da indicare nel frontespizio sarà “Correttiva nei termini”.
Dichiarazione integrativa
In caso di dichiarazione inviata oltre i termini ordinari (dopo il 31 ottobre 2025) la tipologia di dichiarazione da indicare nel frontespizio sarà “Dichiarazione integrativa”.
Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il contribuente può, infatti, rettificare o integrare la stessa presentando, secondo le stesse modalità previste per la dichiarazione originaria, una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti.
In tal caso occorre flaggare la casella “Dichiarazione integrativa (art. 2, commi 8 e 8-bis, D.P.R. n. 322/1998)” indicando uno dei seguenti codici:
| Cod. | Caso d’uso |
| 1 | Nell’ipotesi prevista dall’ art. 2, comma 8, D.P.R. n. 322/1998, entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l’indicazione di un maggiore o di un minor reddito o, comunque, di un maggiore o di un minor debito d’imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito, fatta salva l’applicazione delle sanzioni e ferma restando l’applicazione dell’art. 13, D.Lgs. n. 472/1997; |
| 2 | Nell’ipotesi in cui il contribuente intenda rettificare la dichiarazione già presentata in base alle comunicazioni inviate dall’Agenzia delle entrate (art. 1, commi 634– 636, legge n. 190/2014), salva l’applicazione delle sanzioni e ferma restando l’applicazione dell’art. 13, D.Lgs. n. 472/1997. |
Compilazione del modello Redditi PF
Nel caso in cui il modello 730 è già stato inviato e devono essere apportate delle variazioni, bisogna fare attenzione a compilare i campi specifici per tale casistica, di seguito evidenziati, per poter “neutralizzare” le imposte rientrate nella liquidazione già effettuata con il modello 730, questo sia per la dichiarazione correttiva che per la dichiarazione integrativa.
IRPEF
In sede di compilazione del rigo RN42 procedere come di seguito:
| Col. | Indicazione |
| 1 | Riportare quanto indicato nella colonna 7 del rigo 91 del modello 730-3/2025 (prospetto di liquidazione). Nel caso in cui il modello 730/2025 sia stato presentato in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, in questa colonna deve essere riportato quanto indicato nella colonna 7 del rigo 111 del modello 730-3/2025 |
| 2 | Riportare quanto indicato nella colonna 5 del rigo 91 del modello 730-3/2025 (prospetto di liquidazione). Nel caso in cui il modello 730/2025 sia stato presentato in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, in questa colonna deve essere riportato quanto indicato nella colonna 5 del rigo 111 del modello 730-3/2025 |
Addizionale regionale
In sede di compilazione del rigo RV6 procedere come di seguito:
| Col. | Indicazione |
| 1 | Riportare quanto indicato nella colonna 7 del rigo 92 del modello 730-3/2025. Nel caso in cui il modello 730/2025 sia stato presentato in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, in questa colonna deve essere riportato quanto indicato nella colonna 7 del rigo 112 del modello 730-3/2025 |
| 2 | Riportare quanto indicato nella colonna 5 del rigo 92 del modello 730-3/2025. Nel caso in cui il modello 730/2025 sia stato presentato in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, in questa colonna deve essere riportato quanto indicato nella colonna 5 del rigo 112 del modello 730-3/2025 |
Addizionale comunale
In sede di compilazione del rigo RV14 procedere come di seguito:
| Col. | Indicazione |
| 1 | Riportare quanto indicato nella colonna 7 del rigo 93 del modello 730-3/2025 (prospetto di liquidazione). Nel caso in cui il modello 730/2025 sia stato presentato in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, in questa colonna deve essere riportato quanto indicato nella colonna 7 del rigo 113 del modello 730-3/2025 |
| 2 | Riportare quanto indicato nella colonna 5 del rigo 93 del modello 730-3/2025. Nel caso in cui il modello 730/2025 sia stato presentato in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, in questa colonna deve essere riportato quanto indicato nella colonna 5 del rigo 113 del modello 730-3/2025 |
Cedolare secca locazioni
In tal caso occorre prestare attenzione alle colonne 10 e 11 previste all’interno del rigo LC1:
| Col. | Indicazione |
| 10 | Riportare l’importo trattenuto dal sostituto d’imposta, indicato nella colonna 7 del rigo 99 del modello 730-3/2025. Nel caso in cui il modello 730/2025 sia stato presentato in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, in questa colonna deve essere riportato quanto indicato nella colonna 7 del rigo 119 del modello 730-3/2025. |
| 11 | Riportare l’importo rimborsato dal sostituto d’imposta, indicato nella colonna 5 del rigo 99 del modello 730-3/2025. Nel caso in cui il modello 730/2025 sia stato presentato in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, in questa colonna deve essere riportato quanto indicato nella colonna 5 del rigo 119 del mod. 730-3/2025. |
Interessi
Se dall’integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà pagare contemporaneamente il tributo dovuto a mezzo modello F24, gli interessi calcolati al tasso legale (1,6% dal 1° gennaio 2026) con maturazione giornaliera e della sanzione in misura ridotta secondo quanto previsto dall’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 (ravvedimento operoso).
| Formula per il calcolo degli interessi legali: |
| IRPEF dovuta x tasso legale annuo x numero di giorni/365 |
| N.B.: In base all’interpretazione ufficiale fornita con la C.M. 13 maggio 1998, n. 125 sembra necessario effettuare, per codice tributo, un versamento minimo di 1,03 euro |
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