COMMENTO
DI ALICE CHINNICI | 20 APRILE 2026
L’art. 6 della Legge 11 marzo 2026, n. 34 (Legge annuale PMI), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 2026, introduce in via sperimentale, per il biennio 2026-2027, un regime di part-time incentivato rivolto ai lavoratori prossimi alla pensione dipendenti di datori di lavoro privati con organico fino a 50 unità. La misura, che rientra nel più ampio disegno di staffetta generazionale, subordina la concessione dei benefici all’assunzione contestuale di un lavoratore under 34 a tempo pieno e indeterminato.
Premessa
La Legge 11 marzo 2026, n. 34, recante disposizioni annuali per le micro, piccole e medie imprese (c.d. Legge annuale PMI), è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 2026 ed è entrata in vigore il 7 aprile 2026. Il provvedimento si articola in sei capi tematici e contempla, tra le altre, misure in materia di lavoro finalizzate a favorire sia l’accompagnamento graduale alla pensione dei lavoratori più anziani sia il contestuale inserimento nel mercato del lavoro di giovani under 34.
La misura si inserisce in un filone normativo già avviato dalla Legge di Stabilità 2016 (Legge n. 208/2015, art. 1, commi 284–289), che per primaha introdotto il part-time incentivato per i lavoratori prossimi alla quiescenza nel settore privato. L’art. 6 della Legge n. 34/2026 ripropone lo strumento in chiave sperimentale, con ambito soggettivo e limiti di spesa definiti.
Con l’art. 6 , rubricato “Part-time incentivato per l’accompagnamento alla pensione e il ricambio generazionale“, il legislatore ha inteso perseguire il duplice obiettivo di alleggerire il carico lavorativo dei lavoratori anziani – senza penalizzarne la futura pensione – e di favorire l’ingresso stabile di nuove generazioni nel tessuto produttivo delle PMI.
Ambito soggettivo di applicazione
In via sperimentale, per gli anni 2026 e 2027 e nel limite massimo complessivo di 1.000 lavoratori, possono accedere al regime di incentivo al part-time i lavoratori dipendenti che soddisfino cumulativamente i seguenti requisiti:
- iscrizione all’assicurazione generale obbligatoria (AGO) e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della Legge n. 335/1995;
- contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato presso datori di lavoro privati con organico fino a 50 dipendenti;
- anzianità contributiva maturata anteriormente al 1° gennaio 1996;
- possesso dei requisiti idonei a conseguire, entro il 1° gennaio 2028, l’accesso alla pensione di vecchiaia (67 anni di età con almeno 20 anni di contributi nel 2026; un mese in più di età nel 2027) o alla pensione anticipata (42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini; 41 anni e 10 mesi per le donne, con un mese aggiuntivo nel 2027).
Ai fini del conseguimento del requisito pensionistico è riconosciuta la facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti, nelle sole gestioni amministrate dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), secondo quanto previsto dall’articolo 1, commi 243, 245 e 246, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, a condizione che non siano già titolari di trattamento pensionistico a carico di una delle predette gestioni.
I commi richiamati dalla norma (art. 1, commi 243, 245 e 246, della Legge n. 228/2012) prevedono la suddetta facoltà di cumulo per i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso due (o più) forme di assicurazione obbligatorie (compresa la Gestione separata INPS) – quindi non solo presso le gestioni amministrate dall’INPS come invece prevede la norma in commento – e che tale facoltà abbia ad oggetto tutti e per intero i periodi assicurativi accreditati presso le suddette gestioni. Le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento. Resta fermo, come previsto anche dalla disposizione in commento, che tale facoltà può essere esercitata a condizione che i soggetti interessati non siano già titolari di trattamento pensionistico a carico di una delle predette gestioni.
Modalità di riduzione dell’orario
La facoltà di trasformare il rapporto da tempo pieno a tempo parziale è esercitata dal lavoratore su base volontaria, con atto avente data certa, e si accompagna a una riduzione dell’orario compresa tra un minimo del 25% e un massimo del 50% rispetto all’orario ordinario contrattualmente previsto. Tale riduzione può essere conseguita anche attraverso l’utilizzo di clausole elastiche o flessibili, sull’arco della settimana o del mese, secondo le modalità concordate tra le parti nel rispetto della disciplina contrattuale vigente.
La norma consente di strutturare la riduzione dell’orario in modo flessibile, non necessariamente su base giornaliera, ma distribuita nell’arco settimanale o mensile tramite clausole elastiche o flessibili. Ciò offre alle parti ampia libertà organizzativa nel definire le modalità concrete di svolgimento della prestazione ridotta.
Benefici per il lavoratore
Al lavoratore che trasforma il contratto da tempo pieno a tempo parziale sono riconosciuti i seguenti benefici, con decorrenza dalla data di trasformazione e fino al 31 dicembre 2027, ovvero fino alla data di effettivo pensionamento se anteriore:
- esonero contributivo IVS al 100%: esonero integrale della quota dei contributi previdenziali IVS a carico del lavoratore, calcolata sulla retribuzione effettivamente percepita, nel limite massimo di 3.000 euro riparametrato su base mensile. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche;
- integrazione contributiva: integrazione dei versamenti contributivi sino a concorrenza della quota di retribuzione non percepita per effetto della trasformazione, al fine di neutralizzare l’impatto della riduzione oraria sull’importo della futura pensione;
- contribuzione figurativa: per i periodi di riduzione della prestazione lavorativa è riconosciuta contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione non effettuata, nel limite di spesa di 3,7 milioni di euro per il 2026 e 5 milioni di euro per il 2027.
La combinazione tra esonero contributivo, integrazione e contribuzione figurativa consente al lavoratore di ridurre l’orario senza subire penalizzazioni sull’importo della pensione futura, a differenza del part-time ordinario in cui i periodi a orario ridotto determinano una proporzionale riduzione della contribuzione accreditata.
Condizione a carico del datore di lavoro: il ricambio generazionale
I benefici descritti sono concessi a condizione che, per ciascun lavoratore interessato dalla riduzione oraria, il datore di lavoro proceda contestualmente all’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un lavoratore di età non superiore a 34 anni. La contestualità dell’assunzione costituisce requisito indefettibile per l’accesso al regime agevolato.
È prevista per il datore di lavoro la facoltà di avvalersi, per le nuove assunzioni, delle agevolazioni previste dalla legislazione vigente, nel rispetto degli specifici requisiti legittimanti.
La norma non specifica che il lavoratore under 34 assunto debba essere adibito alle medesime mansioni del lavoratore che riduce l’orario, né richiede particolari requisiti di sostituzione funzionale. La condizione sembra operare sul piano numerico e temporale: un’assunzione a tempo pieno e indeterminato per ogni trasformazione a part-time. Sul punto occorre attendere chiarimenti.
Limiti di spesa e gestione INPS
Le agevolazioni sono gestite dall’INPS e sono riconosciute nel rispetto dei seguenti limiti:
| Voce | Anno 2026 | Anno 2027 |
| Numero max lavoratori (biennio) | 1.000 complessivi | 1.000 complessivi |
| Limite spesa esonero IVS | 1 milione di euro | 1,4 milioni di euro |
| Limite spesa contrib. figurativa | 3,7 milioni di euro | 5 milioni di euro |
Il plafond massimo di 1.000 lavoratori opera su base biennale complessiva (2026-2027) e non per singolo anno. Il monitoraggio dei limiti è rimesso all’INPS, che attribuirà le agevolazioni secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande. Non risultano ancora pubblicati i decreti attuativi né le istruzioni operative dell’Istituto.
Profili operativi e decorrenza
La norma stabilisce che i benefici decorrono dalla data di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale e sono riconosciuti fino al 31 dicembre 2027, ovvero fino alla data di effettivo pensionamento se anteriore. La misura trova applicazione per le trasformazioni effettuate nel biennio 2026-2027.
Entrata in vigore: 7 aprile 2026 (sedicesimo giorno successivo alla pubblicazione in G.U. n. 68 del 23 marzo 2026). Si attendono le istruzioni operative INPS per la gestione degli adempimenti previdenziali, con particolare riguardo alle modalità di esposizione nel flusso Uniemens.
Riferimenti normativi:
- Legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26
- D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81
- Legge 28 dicembre 2015, n. 208
- Legge 11 marzo 2026, n. 34, art. 6
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