CIRCOLARE MONOGRAFICA
Riepilogo delle novità sugli ammortizzatori sociali introdotti dalla Legge di Bilancio 2026 e indicazioni operative INPS
DI FRANCESCO GERIA – LABORTRE STUDIO ASSOCIATO | 17 APRILE 2026
L’INPS – con Messaggio 7 aprile 2026, n. 1215 – ha fornito le indicazioni in merito alle novità introdotte dall’art. 1, comma 176, Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (che ha parzialmente modificato l’art. 8, D.Lgs. n. 22/2015, eliminando il riferimento al pagamento in unica soluzione dell’incentivo all’autoimprenditorialità originariamente previsto ai commi 1, 2 e 3 del medesimo articolo e introducendo il comma 3-bis , il quale prevede che l’erogazione dell’incentivo all’autoimprenditorialità, quale liquidazione della NASpI in forma anticipata, avvenga in due rate).
Al riguardo, le novità del 2026 prevedono: la prima rata, pari al 70% dell’intero importo dovuto, viene erogata in fase di liquidazione della domanda di anticipazione della NASpI; la seconda rata, pari al residuo 30%, viene corrisposta al termine del periodo teorico di durata della NASpI, calcolato ai sensi dell’articolo 5 del medesimo D.Lgs. n. 22/2015, e comunque non oltre il termine di 6 mesi dalla data di presentazione della domanda di anticipazione della NASpI, previa verifica dell’assenza di intervenuta rioccupazione con rapporto di lavoro subordinato, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale e per la quale ha richiesto la prestazione, e dell’assenza di titolarità di pensione diretta a eccezione dell’assegno ordinario di invalidità.
Premessa
Nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2025, n. 301 è stata pubblicata la Legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028”.
Il provvedimento affronta varie tematiche inerenti, tra le altre cose, la gestione amministrativa, fiscale e contributiva del rapporto di lavoro.
L’INPS – con Circolare n. 1/2026 – ha fornito i primi chiarimenti in merito ai nuovi ammortizzatori sociali 2026, alla luce delle novità introdotte sul tema in specie.
Ora, l’INPS – con Messaggio n. 1215/2026 – ha affrontato la tematica della richiesta di anticipo della NASpI, come novellata dall’art. 1, comma 176, Legge 30 dicembre 2025, n. 199.
Nell’analisi che segue, prima dell’analisi del Messaggio INPS de quo, un veloce riepilogo delle novità sugli ammortizzatori sociali introdotti dalla Legge di Bilancio 2026.
Le novità del 2026 degli ammortizzatori sociali: i chiarimenti dell’INPS
La Circolare INPS n. 1/2026 ha fornito i primi chiarimenti in merito alla tematica in specie.
Nel dettaglio:
- Modalità di erogazione della liquidazione anticipata della NASpI – Allungati i termini per l’erogazione della liquidazione anticipata della NASpI che può essere richiesta dal beneficiario come incentivo all’autoimprenditorialità. A mente dell’art. 8, D.Lgs. n. 22/2015, il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpI può richiedere la liquidazione anticipata dell’importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all’avvio di un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio. Con la modifica apportata, dal 2026, la prestazione non sarà più erogata in un’unica soluzione ma in due rate:
-
- la prima in misura pari al 70% dell’intero importo;
- la seconda, pari al restante 30%, da corrispondere al termine della durata della prestazione (che è pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni), qualora questo intervenga prima dei 6 mesi dall’inizio dell’attività, o non oltre il termine di 6 mesi dalla data di presentazione della domanda di anticipazione, qualora il termine del periodo di trattamento intervenga successivamente. L’erogazione di tale seconda rata è concessa a condizione che il beneficiario non abbia instaurato un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI e non sia titolare di pensione diretta, eccetto l’assegno ordinario di invalidità. In caso di intervenuta rioccupazione, quindi, non si ha diritto alla liquidazione di tale seconda rata e, ai sensi del richiamato articolo 8 , vi è l’obbligo di restituire per intero l’anticipazione ottenuta (salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale).
- Indennità di discontinuità nel settore spettacolo – Modificato il D.Lgs. n. 175/2023, in materia di ammortizzatori e indennità in favore dei lavoratori dello spettacolo. In primo luogo, viene aumentato da euro 30.000 ad euro 35.000 il tetto massimo di reddito IRPEF dichiarato nell’anno precedente alla presentazione della domanda, richiesto per l’accesso all’indennità. Viene poi disposto che per i soli attori cinematografici o di audiovisivi, il requisito di aver maturato, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, almeno 51 giornate di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, si intende soddisfatto anche qualora il lavoratore abbia maturato almeno 15 giornate di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell’anno precedente ovvero almeno 30 giornate complessive nei due anni precedenti a quello di presentazione della domanda. Con un’ulteriore modifica, viene disposto che, ai fini del calcolo delle giornate non si computano le giornate eventualmente riconosciute a titolo di indennità di discontinuità, di indennità di disoccupazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) e di indennità della nuova assicurazione sociale per l’impiego (NASpI) nell’anno o negli anni considerati (anziché “nel medesimo anno”).
Relativamente alle prestazioni di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, si segnala quanto segue.
L’art. 44, comma 11-bis, D.Lgs. n. 148/2015 consente, nelle aree di crisi industriale complessa riconosciute ai sensi della normativa vigente, la prosecuzione di trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità in deroga, finalizzati al completamento dei piani di recupero occupazionale.
In via ordinaria, il ricorso alla CIGS comporta, per il datore di lavoro, l’obbligo di versare una contribuzione addizionale, prevista dall’art. 5, D.Lgs. n. 148/2015, commisurata all’effettivo utilizzo dell’ammortizzatore.
La Legge di Bilancio 2026 proroga, infatti, per un ulteriore periodo massimo di 12 mesi, l’esonero dal pagamento della contribuzione addizionale già introdotto nel 2025.
L’agevolazione non opera automaticamente: resta subordinata all’autorizzazione ministeriale al trattamento di integrazione salariale e, soprattutto, alla disponibilità delle risorse finanziarie stanziate. In termini operativi, l’impresa presenta la domanda di CIGS secondo le modalità ordinarie e l’INPS applica l’esonero in sede di autorizzazione, previa verifica del requisito territoriale.
In via ordinaria, il ricorso alla CIGS comporta il pagamento di una contribuzione addizionale proporzionata all’utilizzo dell’ammortizzatore.
La Legge di Bilancio 2026 proroga l’esonero dal pagamento della contribuzione addizionale per le unità produttive ubicate nelle aree di crisi industriale complessa, per un ulteriore periodo massimo di dodici mesi, nel limite complessivo di spesa pari a 100 milioni di euro.
Il presupposto è la cessazione, anche parziale, dell’attività produttiva, accompagnata dall’assenza di prospettive di continuità nel breve periodo. Il beneficio incide direttamente sul costo del lavoro e rende più sostenibile il ricorso alla CIGS in contesti territoriali già compromessi, ma resta subordinato all’autorizzazione ministeriale e alla disponibilità finanziaria.
Dal punto di vista procedurale, il trattamento richiede la stipula di un accordo sindacale in sede governativa presso il MLPS.
L’erogazione avviene, di regola, con pagamento diretto da parte dell’INPS, proprio in ragione della cessazione dell’attività aziendale.
Infine, due particolarità:
- CIGS per cessazione di attività: anche per il 2026 è confermata la possibilità di autorizzare un ulteriore periodo di integrazione salariale fino a 6 mesi, non prorogabili, a condizione che la trattativa di cessione sia sufficientemente avanzata e che vi siano reali possibilità di salvaguardia dei livelli occupazionali. La procedura prevede un accordo stipulato in sede ministeriale, nel quale vengano esplicitate le prospettive industriali e occupazionali, e l’autorizzazione avviene sempre entro i limiti di spesa previsti;
- CIGS imprese di rilevanza strategica: la disciplina, introdotta dall’art. 42, D.L. n. 75/2023, rivolta alle imprese con almeno 1.000 dipendenti, è ulteriormente prorogata al 2026, con uno stanziamento di oltre 63 milioni di euro.
L’ulteriore periodo di CIGS può avere durata:
– fino a 12 mesi per riorganizzazione o contratto di solidarietà;
– fino a 6 mesi per crisi aziendale.
L’accesso allo strumento è subordinato a un decreto di autorizzazione del MLPS e al rispetto del limite di spesa stanziato.
Anticipo NASpI ed autoimprenditorialità: i chiarimenti INPS
L’INPS – con Messaggio n. 1215/2026 – ha reso note le nuove regole in vigore nel 2026 per il pagamento della NASpI anticipata.
Come detto in precedenza, non è più previsto il pagamento in un’unica soluzione, in quanto l’anticipazione della NASpI viene ora corrisposta indue rate:
- la prima rata, pari al 70% dell’importo complessivo, viene erogata in fase di liquidazione della domanda di anticipazione della NASpI;
- la seconda rata, pari al restante 30%, è riconosciuta al termine del periodo teorico di durata della NASpI (e comunque non oltre sei mesi dalla domanda), previa verifica dell’assenza di una nuova occupazione subordinata e della titolarità di pensione diretta.
Laddove il richiedente la prestazione di anticipazione della NASpI, al quale è stata erogata la prima rata pari al 70% dell’intero importo dovuto, diventi titolare di pensione diretta, allo stesso non viene erogata la seconda rata pari al residuo 30% dell’intero importo dovuto.
Nel caso in cui il richiedente la prestazione di anticipazione della NASpI, al quale è stata erogata la prima rata pari al 70% dell’intero importo dovuto, si rioccupi con un rapporto di lavoro subordinato (salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale ha sottoscritto una quota di capitale sociale) entro i termini previsti dal comma 3-bis dell’articolo 8 del D.Lgs. n. 22/2015, ossia entro la fine del periodo di durata della NASpI o, se antecedente, entro il termine di 6 mesi dalla data di presentazione della domanda di anticipazione della NASpI, allo stesso non viene erogata la seconda rata pari al residuo 30% dell’intero importo dovuto.
Per quest’ultima ipotesi, resta inoltre immutata la disciplina generale prevista dal comma 4 dell’articolo 8 del D.Lgs. n. 22/2015, che prevede che il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI è tenuto a restituire per intero l’anticipazione della NASpI ottenuta, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale ha sottoscritto una quota di capitale sociale (quindi nell’ipotesi di rioccupazione come descritta, non solo non viene erogata la seconda rata pari al residuo 30% dell’intero importo dovuto, ma il beneficiario dell’anticipazione della NASpI è anche tenuto alla restituzione della prima rata pari al 70% già corrisposta).
Riferimenti normativi:
- D.Lgs. 4 marzo 2015 n. 22, art. 8,
- Legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, comma 176
- INPS, Circolare 15 gennaio 2026, n. 1
- INPS, Messaggio 7 aprile 2026, n. 1215
Il contenuto di questa newsletter è strettamente riservato e destinato esclusivamente ai destinatari autorizzati.
È espressamente vietata la condivisione totale o parziale di questa comunicazione su qualsiasi piattaforma pubblica o privata, inclusi (ma non limitati a):
• Gruppi e canali Telegram
• Chat di gruppo o broadcast su WhatsApp
• Post o storie su Facebook, Instagram, X (Twitter), LinkedIn, o altri social network.
Ogni violazione di questa norma potrà comportare l’esclusione immediata dalla lista dei destinatari e, nei casi più gravi, azioni legali.
Grazie per il rispetto delle regole e per contribuire a mantenere la riservatezza delle informazioni condivise.