CIRCOLARE MONOGRAFICA
Le risposte alle domande dei professionisti
DI STEFANO SETTI | 21 APRILE 2026
Si presentano le risposte ai quesiti pervenuti in occasione della diretta streaming della 3ª Giornata del Percorso Specialistico “IVA 2026” dal titolo “Fattura elettronica nei rapporti con l’estero: profili operativi”.
La digitalizzazione dei processi fiscali ha trasformato radicalmente la gestione della fatturazione, rendendo imprescindibile la conoscenza delle regole sulla fattura elettronica nei rapporti con l’estero. L’incontro ha analizzato un quadro chiaro e aggiornato sulle novità normative e sulle best practice per la gestione della fatturazione elettronica internazionale, con un focus sulle evoluzioni nel corso del 2025. Sono approfonditi temi come gli obblighi e contenuti della fattura elettronica dal 1° gennaio 2021, la fine dell’esterometro (dal 1° luglio 2022) e l’invio dei dati tramite il Sistema di Interscambio (SdI) e le nuove regole in vigore dal 2025 per operazioni con l’estero. Un’analisi dettaglia utile a professionisti, aziende e consulenti che vogliono garantire compliance e efficienza nella gestione della fatturazione internazionale.
Quesito n. 1 – Regolamento n. 1042/2013 e servizi di rendering su immobili esteri
Domanda
Sulla base dell’art. 31-bis, lett. a), l’elaborazione del render relativo ad un immobile (esistente o da costruire) situato all’estero, può essere ricompreso per analogia? Le controparti sono comunque tutte soggetti passivi IVA, ma in caso di clienti UE, se fossero generiche, scatterebbe l’obbligo di modello Instrastat?
Risposta
La questione va affrontata partendo proprio dall’interpretazione dell’art. 31-bis del Regolamento di esecuzione UE n. 282/2011, come integrato dal Regolamento di esecuzione UE n. 1042/2013.
Tale disposizione ha introdotto una definizione molto puntuale dei servizi relativi a beni immobili, chiarendo che rientrano nella regola speciale (art. 47 Direttiva – art. 7-quater, D.P.R. n. 633/1972) solo i servizi che presentano un nesso sufficientemente diretto con un immobile specificamente individuato.
In particolare, l’art. 31-bis, par. 2, lett. a), include tra i servizi immobiliari anche:
- l’elaborazione di progetti, planimetrie e disegni tecnici relativi a un immobile determinato, anche se non ancora costruito.
Partendo da questo presupposto, occorre chiedersi se un render possa rientrare per analogia in tale fattispecie.
La risposta non può essere automatica, ma dipende dalle caratteristiche concrete della prestazione:
- se il render è strettamente riferito a un immobile specifico e identificabile (anche solo progettualmente, es. terreno / localizzazione definita, progetto edilizio concreto), e costituisce parte dell’attività di progettazione o rappresentazione tecnica dell’immobile, allora è ragionevole ricondurlo nell’ambito dell’art. 31-bis, lett. a), come servizio relativo a bene immobile;
- se invece il render ha natura più generica, concettuale o standardizzata (es. visualizzazioni non riferite a uno specifico immobile, studi preliminari, immagini di marketing non ancorate a un progetto definito), allora manca il nesso diretto richiesto dal Regolamento e la prestazione resta generica ex art. 7-ter.
Quesito n. 2 – Territorialità IVA delle prestazioni di consulenza ingegneristica tra soggetti nazionali: irrilevanza della successiva rifatturazione verso committente extra-UE
Domanda
Impresa italiana svolge una prestazione di consulenza ingegneristica in Italia verso cliente italiano per la realizzazione di un impianto che verrà installato in un Paese extra-UE. È corretto emettere fattura con IVA al 22% anche se poi il cliente italiano rifatturerà al cliente extra-UE la realizzazione dell’impianto con art. 7-quater ?
Risposta
Nel caso prospettato, la questione va risolta tenendo distinti i due rapporti contrattuali e applicando correttamente le regole di territorialità previste dalla normativa IVA unionale e nazionale.
La prestazione resa dall’impresa italiana nei confronti del cliente italiano consiste in un servizio di consulenza ingegneristica. Ai fini IVA, occorre fare riferimento alla disciplina contenuta nella Direttiva n. 2006/112/CE, come attuata dal D.P.R. n. 633/1972 (art. 7-ter), nonché ai chiarimenti forniti dal Regolamento di esecuzione UE n. 282/2011, come modificato dal Regolamento di esecuzione UE n. 1042/2013.
In base a tali disposizioni:
- le prestazioni di servizi generiche B2B si considerano effettuate nel luogo in cui è stabilito il committente (art. 44 della Direttiva, recepito dall’art. 7-ter, D.P.R. n. 633/1972);
- affinché una prestazione possa essere qualificata come relativa a beni immobili (e quindi attratta nella regola speciale dell’art. 47 della Direttiva, recepito dall’art. 7-quater ) è necessario che vi sia un nesso sufficientemente diretto con un immobile specifico.
Sul punto, il Regolamento UE n. 282/2011 (artt. 31-bis e ss., come integrati dal Regolamento UE n. 1042/2013) chiarisce che rientrano tra i servizi relativi a beni immobili, ad esempio, quelli di progettazione e direzione lavori quando sono direttamente riferiti a un immobile determinato.
Nel caso in esame, tuttavia, la prestazione:
- è resa a un cliente italiano;
- consiste in una consulenza ingegneristica che, per quanto finalizzata alla realizzazione di un impianto all’estero, non risulta direttamente collegata a uno specifico immobile individuato nel territorio extra-UE (almeno sulla base degli elementi forniti).
In assenza di un nesso diretto con un immobile specifico ai sensi del Regolamento UE, la prestazione resta quindi una prestazione generica B2B.
Ne consegue che:
- la territorialità si determina ai sensi dell’art. 7-ter, D.P.R. n. 633/1972;
- il luogo di imposizione è l’Italia (committente italiano);
- la fattura deve essere emessa con IVA al 22%.
Il fatto che il cliente italiano, in un secondo momento, rifatturi al cliente extra-UE applicando l’art. 7-quater (in quanto, presumibilmente, la sua prestazione è qualificabile come relativa a un immobile situato all’estero) non incide sul trattamento IVA del primo rapporto.
Quesito n. 3 – Fatture tardive: è applicabile il cumulo giuridico
Domanda
Nel caso in cui un cliente in regime forfetario debba inviare tardivamente delle autofatture elettroniche per acquisti di servizi dall’estero (Booking), in merito al calcolo delle sanzioni, è possibile avvalersi del cumulo giuridico? Oppure riguarda esclusivamente l’invio tardivo di fatture elettroniche?
Risposta
Nel caso prospettato, relativo all’invio tardivo di autofatture elettroniche (ad esempio TD17) da parte di un contribuente forfetario per acquisti di servizi dall’estero (come Booking), si ritiene che sia possibile applicare il cumulo giuridico.
Il cumulo giuridico, infatti, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 472/1997, ha portata generale e riguarda le violazioni della stessa indole, non essendo limitato esclusivamente all’invio tardivo delle fatture elettroniche attive. Può quindi trovare applicazione anche in relazione agli adempimenti connessi al reverse charge e alla trasmissione delle autofatture elettroniche.
Detto ciò, è opportuno evidenziare che la scelta di applicare il cumulo giuridico non è automatica né sempre conveniente, ma va valutata caso per caso.
In particolare:
- se le violazioni sono numerose, il cumulo giuridico (con applicazione della sanzione base aumentata) risulta generalmente più favorevole rispetto alla somma delle singole sanzioni;
- se, invece, il numero di violazioni è contenuto potrebbe risultare più conveniente applicare la sanzione per singola violazione, eventualmente ridotta tramite ravvedimento operoso.
In conclusione, quindi, il cumulo giuridico è applicabile anche alle autofatture elettroniche tardive, ma è sempre necessario effettuare una valutazione concreta per verificare quale soluzione sia economicamente più vantaggiosa nel caso specifico.
Quesito n. 4 – Ravvedimento fatture tardive con cumulo giuridico
Domanda
Un chiropratico fino al mese di febbraio ha emesso fattura cartacea, e in seguito alla risoluzione A.d.E. sta provvedendo a inviare tardivamente FE (l’infrazione non ha inciso sulla liquidazione). Nel suo caso è corretto applicare in questo modo il cumulo giuridico: 200 fatture elettroniche inviate tardivamente entro il 31 marzo. Sanzione 250 euro aumentata di 1/4 e ridotta con ravvedimento a 1/9 =34,72 euro? Oppure il calcolo va effettuato 2.000 euro?
Risposta
Nel caso prospettato, considerato che si tratta di un numero elevato di fatture elettroniche trasmesse tardivamente (circa 200) e che la violazione non ha inciso sulla liquidazione dell’imposta, la soluzione più conveniente è quella di procedere con il ravvedimento operoso applicando il cumulo giuridico.
Infatti, la sanzione ordinaria prevista è pari a 250 euro per ciascuna fattura (art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 471/1997, per violazioni formali senza impatto sull’imposta). Applicando tale criterio “per singola violazione”, anche con le riduzioni da ravvedimento, si arriverebbe a un importo complessivo decisamente elevato.
Diversamente, è possibile applicare il cumulo giuridico ex art. 12 del D.Lgs. n. 472/1997, che consente di considerare la violazione come unitaria, con applicazione della sanzione base (in questo caso 2.000 euro, quale massimo previsto per violazioni della stessa indole) aumentata fino a un quarto.
Su tale importo complessivo si applica poi la riduzione prevista dal ravvedimento operoso (nel vostro caso, verosimilmente 1/9 se entro i termini previsti), ottenendo un importo finale significativamente più contenuto rispetto alla somma delle singole sanzioni.
Pertanto, nel caso specifico, non è corretto ragionare su 250 euro per fattura, ma è decisamente più efficiente e coerente applicare il cumulo giuridico, assumendo come base i 2.000 euro (aumentati di un quarto) e poi ridotti per effetto del ravvedimento.
Quesito n. 5 – Fatturazione elettronica e momento di emissione: irrilevanza della non sequenzialità tra data e numerazione ai fini IVA
Domanda
Emessa la fattura 198 del 28 febbraio 2026, la fattura 199 con data 5 marzo 2026, la fattura 200 con data 28 febbraio 2026. Tutte spedite al SDI il 5 marzo. Di conseguenza, il protocollo all’interno del registro IVA non è sequenziale in ordine di data. Si deve procedere con qualche correzione o ai fini IVA vale la data di invio dato che prima la fattura non si considera emessa?
Risposta
Nel caso descritto non si intravedono particolari criticità sotto il profilo IVA.
Occorre infatti ricordare che, nell’ambito della fatturazione elettronica, la fattura si considera emessa al momento della trasmissione allo SDI, ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972.
Nel vostro caso, tutte le fatture (198, 199 e 200) sono state trasmesse il 5 marzo 2026, e quindi è in tale momento che si perfeziona l’emissione ai fini fiscali.
La circostanza che le date riportate nei documenti non siano perfettamente allineate con la numerazione progressiva (ad esempio la fattura n. 200 con data 28 febbraio successiva alla n. 199 del 5 marzo) non determina, di per sé, una violazione, purché:
- la numerazione sia comunque progressiva e univoca;
- non vi siano duplicazioni o salti non giustificati;
- sia garantita la corretta liquidazione dell’imposta nel periodo di competenza.
Dal punto di vista della registrazione IVA, è possibile che il protocollo non risulti perfettamente sequenziale rispetto alla data documento, ma ciò non assume rilievo sostanziale, proprio perché l’emissione si perfeziona con l’invio allo SDI.
In assenza di effetti sull’imposta o sulla corretta liquidazione, non è quindi necessario procedere ad alcuna correzione.
Quesito n. 6 – Cessione partecipazione in società estera
Domanda
Una società italiana ha ceduto nel 2025 ad un soggetto privato extra-EU una partecipazione in società estera. Come deve emettere la fattura, esente o art. 7-ter? Con che tipo documento e codice natura deve fare invio a SDI? Se non ha emesso fattura nel 2025, può emetterla oggi con data del 2025? Come può sanare il tutto?
Risposta
Nel caso prospettato occorre partire dall’inquadramento dell’operazione sotto il profilo della territorialità e del regime IVA.
La cessione di partecipazioni rientra tra le prestazioni di servizi di natura finanziaria. Trattandosi di un’operazione resa nei confronti di un soggetto privato extra-UE, non si applica la regola generale B2B, ma quella prevista per i rapporti B2C. Pertanto, ai sensi dell’art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972, la prestazione si considera effettuata nel Paese del prestatore, quindi in Italia, con conseguente rilevanza territoriale ai fini IVA.
Chiarito questo aspetto, l’operazione è tuttavia esente da IVA ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 633/1972 (cessioni di partecipazioni), per cui:
- non si applica imposta;
- in caso di emissione della fattura, il codice natura da utilizzare è N4 (operazioni esenti).
Sotto il profilo documentale, è importante evidenziare che, ai sensi dell’art. 22 del D.P.R. n. 633/1972, per tali operazioni non sussiste obbligo di emissione della fattura, salvo richiesta del cliente.
In alternativa, il corrispettivo deve essere annotato nel registro dei corrispettivi.
Di conseguenza:
- se la fattura non è stata emessa nel 2025, ciò non costituisce violazione, a condizione che l’operazione sia stata correttamente registrata tra i corrispettivi esenti;
- non è quindi necessario emettere oggi una fattura retrodatata (operazione che, peraltro, non sarebbe corretta sotto il profilo formale).
Qualora, invece, si intenda comunque documentare l’operazione con fattura (ad esempio per esigenze interne o del cliente), questa dovrà essere emessa con:
- tipo documento ordinario (TD01);
- codice natura N4;
- indicazione di operazione esente ex art. 10, D.P.R. n. 633/1972.
In sintesi, quindi, nel caso in esame non emergono particolari criticità: l’operazione è territorialmente rilevante in Italia ma esente, non vi è obbligo di fatturazione e, in assenza di fattura, non si configurano sanzioni, purché sia stata effettuata la corretta registrazione nei corrispettivi esenti.
Quesito n. 7 – Passaggio da forfetario a semplificato e rettifica dell’IVA a favore
Domanda
Contribuente forfetario nel 2025 che diventa semplificato nel 2026. È ancora possibile recuperare i quinti di IVA sull’acquisto di beni strumentali e le merci? Devo predisporre una dichiarazione IVA 2026 – Redditi 2025?
Risposta
Nel caso prospettato, il passaggio dal regime forfetario nel 2025 al regime semplificato (quindi IVA ordinaria) nel 2026 consente, in linea generale, di recuperare l’IVA non detratta negli anni precedenti mediante il meccanismo della rettifica della detrazione a favore disciplinato dall’art. 19-bis2del D.P.R. n. 633/1972.
Dal punto di vista sostanziale, quindi, la risposta è positiva:
- per i beni strumentali, è possibile recuperare i cosiddetti “quinti” residui dell’IVA, in relazione agli anni ancora compresi nel periodo di rettifica (5 anni);
- per le rimanenze di merci, è possibile recuperare integralmente l’IVA relativa ai beni ancora presenti al 31 dicembre 2025.
Ad esempio, se un bene strumentale è stato acquistato nel 2025 con IVA pari a 500 euro, il contribuente potrà recuperare 4/5 di tale imposta (400 euro) nel 2026, primo anno di applicazione del regime ordinario. Analogamente, per le rimanenze finali, l’IVA incorporata (ad esempio 2.200 euro su merci per 10.000 euro) potrà essere recuperata integralmente.
Sotto il profilo dichiarativo, però, è importante chiarire il momento in cui tale rettifica deve essere esposta.
Nel caso ordinario – cioè passaggio al regime IVA ordinario dal 2026 senza superamento della soglia dei 100.000 euro nel 2025 – la rettifica a favore:
- non va indicata nella dichiarazione IVA 2026 relativa al 2025 (in quanto nel 2025 il contribuente era forfetario ed esonerato dagli adempimenti IVA);
- va invece indicata nella dichiarazione IVA 2027 relativa al 2026, cioè nel primo anno di applicazione del regime ordinario.
Questa impostazione è coerente anche con i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate (circolare n. 32/E del 5 dicembre 2023), secondo cui larettifica a favore si effettua nella dichiarazione del primo anno in cui si applicano le regole IVA ordinarie.
Diverso sarebbe solo il caso in cui nel 2025 si fosse verificato il superamento della soglia dei 100.000 euro, con fuoriuscita immediata dal regime: in tale ipotesi, la rettifica andrebbe anticipata già nella dichiarazione IVA relativa al 2025 (da presentare nel 2026). Ma non è il caso ordinario.
Quesito n. 8 – Credito IVA 2024 società incorporata al 1° gennaio 2025
Domanda
Una società è stata incorporata con effetto dal 1° gennaio 2025. Nella dichiarazione IVA 2026 per 2025 della incorporante, va riportato al rigo VL8-1 anche il credito IVA 2024 della società incorporata, e parimenti nel rigo VL9 i relativi utilizzi in compensazione fatti nel 2025?
Risposta
Nel caso prospettato, il comportamento che avete descritto è corretto e coerente con la disciplina dichiarativa IVA applicabile alle operazioni straordinarie.
A seguito della fusione per incorporazione con effetto dal 1° gennaio 2025, infatti, si realizza una successione universale in capo alla società incorporante, che subentra in tutte le posizioni giuridiche attive e passive della società incorporata, incluse quelle di natura tributaria.
Di conseguenza, nella dichiarazione IVA 2026 relativa al periodo d’imposta 2025, la società incorporante deve tener conto anche delle posizioni IVA maturate in capo all’incorporata.
In particolare:
- il credito IVA 2024 dell’incorporata, non ancora utilizzato alla data della fusione, confluisce nella disponibilità della incorporante e deve essere indicato nel rigo VL8, campo 1, unitamente ai crediti propri;
- allo stesso modo, gli eventuali utilizzi in compensazione effettuati nel corso del 2025 (anche se riferiti al credito originariamente maturato dall’incorporata) devono essere riportati nel rigo VL9, in quanto rappresentano utilizzi del credito nella disponibilità della incorporante.
Tale impostazione riflette correttamente il principio per cui, a seguito dell’operazione straordinaria, la posizione IVA deve essere rappresentata in maniera unitaria in capo al soggetto risultante (incorporante), includendo sia i crediti pregressi sia i relativi utilizzi effettuati nel corso dell’anno.
Pertanto, la modalità operativa da voi adottata risulta condivisibile.
Quesito n. 9 – Reverse charge tardivo su fatture estere: gestione della competenza IVA e criticità nella numerazione delle autofatture
Domanda
A dicembre il cliente ci consegna una fattura estera ricevuta a maggio. Se la inserisco nella liquidazione di maggio, come devo gestire i sezionali dell’autofattura? Se a dicembre l’ultima registrata è la n. 10/01 posso emettere l’autofattura n. 11/01 anche se di data precedente a quella n. 10/01?
Risposta
Nel caso prospettato occorre, anche qui, distinguere tra profilo sostanziale (momento di effettuazione/competenza) e profilo formale (numerazione e registrazione dei documenti).
Sotto il profilo sostanziale, trattandosi di una fattura estera ricevuta a maggio, il reverse charge ai sensi dell’art. 17, comma 2, D.P.R. n. 633/1972, avrebbe dovuto essere assolto in tale periodo. Il fatto che il documento venga consegnato solo a dicembre comporta quindi una gestione tardiva dell’adempimento.
Venendo alla questione dei sezionali e della numerazione, la numerazione delle autofatture deve essere progressiva e coerente con la data di emissione/registrazione, non con la competenza dell’operazione.
Pertanto:
- se a dicembre l’ultima autofattura è la n. 10/01, non è corretto emettere una n. 11/01 con data di maggio, perché si creerebbe una incoerenza cronologica tra data e numerazione;
- la soluzione ordinaria sarebbe quella di emettere l’autofattura con data dicembre, numerazione progressiva (es. 11/01) e registrarla nella liquidazione del periodo corrente, valutando poi eventuali correzioni “a ritroso” tramite ravvedimento o dichiarazione integrativa se si vuole riallineare la competenza.
Tuttavia, nel caso specifico, è possibile adottare una soluzione operativa alternativa.
In base ai chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 26/E del 13 luglio 2022, è infatti possibile procedere con un reverse charge “analogico”, ossia:
- emettere un’autofattura non trasmessa allo SDI;
- registrarla contabilmente, anche con riferimento alla data originaria (maggio), senza incidere sulla numerazione elettronica progressiva.
Questa soluzione consente di:
- evitare disallineamenti nella numerazione delle autofatture elettroniche;
- sanare comunque il profilo sostanziale dell’imposta.
Resta fermo che, in sede di eventuale controllo, potrà essere contestato l’omesso invio dei dati tramite SDI, con applicazione della sanzione formale (pari a 2 euro per fattura, nei limiti di legge), ma non anche la più grave sanzione per omesso reverse charge.
Quesito n. 10 – Fatture SumUp esenti art. 10 e autofatture ed esterometro non inviate
Domanda
Nonostante continui avvertimenti, qualche cliente arriva ancora con una dozzina di fatture SumUp esenti per cui non ha presentato l’autofattura ed esterometro. Che cosa è opportuno fare, sapendo che i termini di invio sono abbondantemente scaduti? Per i forfetari vale la pena di far loro cambiare l’anagrafica togliendo la P.IVA italiana? Visto che non deducono alcuna commissione di incasso.
Risposta
Nel caso prospettato, occorre distinguere il profilo sostanziale (assolvimento dell’imposta) da quello formale (adempimenti comunicativi).
Sotto il primo aspetto, trattandosi di fatture ricevute da soggetti esteri (es. SumUp), l’operazione rientra nel meccanismo del reverse charge ex art. 17, comma 2, D.P.R. n. 633/1972, con conseguente obbligo, in capo al committente italiano, di integrazione/autofattura.
Considerato, tuttavia, che i termini per la trasmissione dei dati tramite SDI (esterometro/TD17) risultano ormai scaduti, la soluzione operativa più corretta è quella di procedere comunque con un reverse charge “analogico”, ossia mediante integrazione/autofattura e relativa registrazione contabile, senza trasmissione allo SDI.
Tale comportamento consente di sanare il profilo sostanziale dell’imposta.
Alla luce dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 26/E del 13 luglio 2022, in sede di eventuale controllo dovrebbe applicarsi esclusivamente la sanzione per omesso invio dei dati (pari a 2 euro per fattura, nei limiti previsti), e non anche la ben più grave sanzione per omesso reverse charge, ancorché esente IVA art. 10 del D.P.R. n. 633/1972 (pari a 500 euro per documento).
Per quanto riguarda i contribuenti in regime forfetario, sotto il profilo IVA valgono le medesime regole in relazione agli acquisti di servizi da soggetti esteri, con obbligo di assolvimento dell’imposta mediante reverse charge. Tuttavia, sul piano operativo, considerato che tali soggetti non detraggono l’IVA (anche se nel caso in esame l’operazione è esente IVA) né deducono le commissioni, appare opportuno – ove possibile – rimuovere l’indicazione della partita IVA italiana in anagrafica presso il fornitore estero.
In questo modo, infatti, le operazioni verrebbero trattate come B2C, evitando il sorgere dell’obbligo di reverse charge e, conseguentemente, il rischio di future contestazioni per omessi adempimenti.
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