SCHEDA PRATICA
DI MARCO BOMBEN | 21 APRILE 2026
Proseguendo sulla strada dettata per lo scorso anno, la Legge di bilancio 2026 (Legge 30 dicembre 2025, n. 199) rinvia dal 2026 al 2027 l’operatività della decontribuzione parziale ex art. 1, commi 219 e 200, della Legge n. 207/2024 per le lavoratrici dipendenti e autonome con almeno 2 figli (data la manca pubblicazione del decreto attuativo) e ripropone per il 2026 il bonus mamme.
Nel dettaglio, il comma 207 della Legge n. 199/2025 prevede il riconoscimento su domanda, per il 2026, alle madri dipendenti o autonome con 2 figli, fino al compimento del decimo anno di età, con un reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro annui, di 60 euro mensili per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo.
L’integrazione è riconosciuta anche alle madri, dipendenti e autonome, con più di 2 figli, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività autonoma, titolari di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua, solamente se il reddito da lavoro non consegue da attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato e, in ogni caso, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività autonoma non coincidenti con quelli di vigenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Fonti ufficiali
Art. 1, comma 207, Legge 30 dicembre 2025, n. 199; art. 6, D.L. 30 giugno 2025, n. 95, conv. dalla Legge n. 118/2025; art. 1, commi 219–220, Legge 30 dicembre 2024, n. 207; art. 1, comma 180, Legge 30 dicembre 2023, n. 213; INPS circolare 28 ottobre 2025, n. 139; INPS Messaggio 31 ottobre 2025, n. 3289; FAQ INPS novembre 2025; Messaggio INPS 15 gennaio 2026Messaggio INPS 2 aprile 2026, n. 1187 .
Tabella riepilogativa bonus mamme
| Requisito | Criterio | Limite | Note | |
| Bonus mamme 2026 | Figli | Min. 2 (picc. < 10 anni) | – | 3 o più figli: picc. < 18 anni |
| Tipologia di lavoro | Dipendenti/autonome | No lavoro domestico | Inclusi lavoro intermittente, somministrazione | |
| Limite di reddito | 40.000 € (2026) | Reddito lavoro | Non rileva ISEE | |
| Durata | 1-12 mesi 2026 | Max 720 € | 60 €/mese | |
| Incompatibilità | Madri con 3+ figli e indeterminato | – | Accedono a esonero contributivo IVS | |
| Domanda | Telematica INPS | Da definire | Termine esteso in casi particolari | |
| Bonus mamme 2025 | Figli | Min. 2 (picc. < 10 anni) | – | 3 o più figli: picc. < 18 anni |
| Tipologia di lavoro | Dipendenti/autonome | No lavoro domestico | Inclusi lavoro intermittente, somministrazione | |
| Limite di reddito | 40.000 € (2025) | Reddito lavoro | Non rileva ISEE | |
| Durata | 1-12 mesi 2025 | Max 480 € | 40 €/mese | |
| Incompatibilità | Madri con 3+ figli e indeterminato | – | Accedono a esonero contributivo IVS | |
| Domanda | Telematica INPS | Entro 9/12/2025 | Termine esteso 31/1/2026 | |
| Riesame Domanda | Telematica INPS funzione “Chiedi riesame” | Entro 30 giorni provvedimento diniego/accoglimento parziale | Se successiva decorrenza dal 2.4.2026 |
Soggetti destinatari
L’art. 1, comma 207, della Legge n. 199/2025 ripropone anche per il 2026 un contributo di integrazione al reddito (c.d. “bonus mamme” 2026) in luogo della decontribuzione parziale (rinviata al 2027).
La norma ricalca in gran parte l’art. 6, comma 2, del D.L. n. 95/2025: sotto il profilo soggettivo, pertanto, non ci dovrebbero essere variazionirispetto al bonus mamme 2025.
La misura interessa:
- le lavoratrici madri dipendenti (settore pubblico e privato, inclusi rapporti a tempo determinato, intermittente e somministrazione),
- le lavoratrici madri autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie, comprese le Casse professionali (es. CNPADC, ENPACL, Cassa forense ecc.) e la Gestione separata.
con due o più figli, per ogni mese di attività lavorativa nel 2026.
Sono escluse:
- le lavoratrici domestiche;
- le titolari di cariche sociali;
- le imprenditrici non iscritte all’Assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima;
- le lavoratrici madri con tre o più figli, titolari di contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, che possono accedere all’esonero contributivo previdenziale per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) per la quota di contributi posta a loro carico, ai sensi dell’art. 1, comma 180, Legge di bilancio 2024.
Fuori dal beneficio anche le prestazioni di lavoro autonomo occasionale e i periodi di NASpI e DIS-COLL e di tirocinio (cfr documento INPS del 25 novembre 2025 relativo al bonus mamme 2025).
Requisiti di accesso
L’accesso al contributo in argomento è subordinato al ricorrere congiunto di tre principali requisiti:
| REQUISITO | CONTENUTO | |
| 1 | Familiare | La lavoratrice deve essere: madre di almeno 2 figli: per i nuclei con due figli, il più piccolo deve avere età inferiore a 10 anni; madre di almeno 3 figli: per i nuclei con tre o più figli, il più piccolo deve avere età inferiore a 18 anni. Ai fini della verifica del requisito relativo all’età del figlio più piccolo rileva per tutti i figli (naturali, adottati o in affido preadottivo) la data di nascita. Ai fini della verifica del numero di figli: sono inclusi tutti i figli naturali, adottati e in affidamento preadottivo purché presenti nel nucleo familiare; indipendentemente dalla convivenza, dallo stato del carico fiscale, dalla composizione del nucleo familiare ai fini ISEE, per i quali la madre non sia sospesa dalla responsabilità genitoriale o non sia decaduta; il requisito deve sussistere al 1° gennaio 2026 o perfezionarsi entro il 31 dicembre 2026: se maturato successivamente (ad es. nascita di un figlio durante l’anno), il diritto decorre dal mese di perfezionamento e resta cristallizzato per l’intero anno, salvo sospensione della responsabilità genitoriale. |
| 2 | Lavorativo | Titolarità di rapporto di lavoro dipendente (escluso domestico) o attività autonoma/professionaleeffettivamente attiva nel mese di spettanza. Caso particolare Requisito Lavoro intermittente È richiesta almeno una giornata lavorata nel mese Lavoratrici agricole a tempo indeterminato Le lavoratrici agricole a tempo determinato hanno diritto al Bonus nei mesi in cui hanno effettuato almeno una giornata di lavoroovvero nei mesi in cui hanno un contratto di lavoro a tempo determinato e beneficiano delle tutele collegate all’iscrizione negli elenchi previsti per almeno 51 giornate. Lavoro autonomo con cassa previdenziale Spettanza solo per i mesi di iscrizione attiva alla cassa/fondo previdenziale Lavoro autonomo con Gestione separata INPS Solo per i mesi di effettiva attività lavorativa |
| 3 | Economico | Reddito complessivo da lavoro (autonomo o dipendente) non superiore a 40.000 euro su base annua 2026; rileva il reddito fiscalmente dichiarato, non l’ISEE NON RIENTRANO NEL REDDITO RILEVANTE TFR NASpI/DIS-COLL Pensioni Indennità collegate alla cessazione dei rapporti di lavoro |
Leggi L’Opinione: Al via il “Nuovo Bonus Mamme 2025”, tra luci e ombre e la Guida Manovra 2026 – Le novità per il lavoro
Incompatibilità e cumulo
Per le madri con almeno 3 figli titolari di contratto a tempo indeterminato il bonus non spetta nei mesi in cui tale rapporto sussiste, poiché opera contemporaneamente l’esonero totale dei contributi IVS a carico della lavoratrice, ex art. 1, comma 180, Legge n. 213/2023.
È possibile, in presenza di rapporti a tempo determinato trasformati in corso d’anno, fruire del bonus in alcuni mesi e dell’esonero totale IVS negli altri, secondo tempistiche differenti.
Cumulo: per le stesse mensilità non è possibile cumulare le due misure sul medesimo soggetto e periodo.
Ammontare e durata
Il bonus consiste in:
- un contributo di 60 euro mensili (con un aumento quindi di 20 euro rispetto al 2025)
- corrisposto per ciascun mese (o frazione) di vigenza del rapporto di lavoro o attività autonoma
- esclusi i periodi di sospensione senza retribuzione o contribuzione figurativa (es. aspettativa politica, periodi disciplinari volontari),
- per un massimo di 12 mensilità.
| ANNO | IMPORTO MASSIMO ANNUALE BONUS MAMME |
| 2025 | 480 euro = 40 x 12 mesi |
| 2026 | 720 euro = 60 x 12 mesi |
L’importo riconosciuto è:
- esente da IRPEF,
- non imponibile ai fini previdenziali,
- non rilevante ai fini ISEE.
Le mensilità spettanti del bonus mamme 2026, a decorrere dall’1 gennaio 2026 fino alla mensilità di novembre, sono corrisposte a dicembre, in unica soluzione, in sede di liquidazione della mensilità relativa al medesimo mese di dicembre 2026. Con apposita circolare l’INPS dovrà definire le modalità e i termini per la presentazione delle domande, nonché le tempistiche di erogazione del bonus mamme 2026 che, verosimilmente, dovrebbero ricalcare quelle previste per lo scorso anno e riepilogate di seguito.
Modalità e termini di presentazione della domanda
La domanda per il bonus mamme 2025 andava presentata:
- esclusivamente telematica tramite portale INPS, Contact Center Multicanale, o tramite Patronato: è necessario SPID min. Livello 2, CIE 3.0, CNS o eIDAS,
- entro il termine ordinario 9 dicembre 2025 (40 giorni dalla pubblicazione della circolare INPS n. 139/2025 considerato che il termine indicato scade domenica 7 dicembre e che l’8 dicembre è un giorno festivo);
- ovvero entro il 31 gennaio 2026 se i requisiti maturano successivamente al 9 dicembre ma comunque entro il 31 dicembre 2025.

Leggi il Commento Bonus mamme 2025: domande integrative entro il 31 gennaio 2026
L’INPS – con Messaggio 15 gennaio 2026, n. 147 – ha comunicato che il servizio di presentazione delle domande della prestazione in oggetto è stato aggiornato per consentire alle lavoratrici madri di presentare un’ulteriore domanda per i mesi non richiesti nell’istanza già presentata, utilizzando il servizio accessibile sul sito istituzionale www.inps.it, seguendo il percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per genitori” > “Vedi tutti i servizi” > “Nuovo Bonus mamme”.
La domanda integrativa per il bonus mamme 2025 può essere presentata entro e non oltre il 31 gennaio 2026.
All’atto della domanda, la richiedente dichiara sotto la propria responsabilità (ai sensi del D.P.R. n. 445/2000):
- di essere madre di 2 figli (più piccolo under 10) o di 3 o più figli (più piccolo under 18);
- di essere lavoratrice dipendente o autonoma secondo le condizioni previste;
- di avere reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro.
È necessario indicare i dati anagrafici e il codice fiscale dei figli. In caso di assenza del codice fiscale, va allegata documentazione che attesti filiazione ed esistenza in vita.
Le domande sono inoltrabili accedendo alla sezione “Sostegni, Sussidi e Indennità” del portale INPS – sezione “Nuovo Bonus Mamme”.
Il flusso prevede la compilazione dell’anagrafica, dati di contatto, dati figli (con selezione del corretto profilo e inserimento CF/anagrafica), dati lavoro e modalità di pagamento (IBAN o bonifico domiciliato). Le ricevute e lo stato pratica sono disponibili post-invio.
Il pagamento avviene mediante accredito su conto corrente o bonifico domiciliato, con IBAN verificato tramite il Sistema Unico di Gestione IBAN (SUGI). È possibile selezionare un IBAN già utilizzato per altre prestazioni o indicarne uno nuovo. Per accrediti su conti SEPA extra Italia, è necessario allegare il modulo MV70 – Identificazione finanziaria Area SEPA, disponibile sul portale INPS.
Come presentare istanza di riesame per il bonus mamme 2025
Le lavoratrici interessate possono presentare istanza di riesame delle domande per il bonus mamme 2025 seguendo le istruzioni fornite dall’INPS con il messaggio n. 1187 del 2 aprile 2026.
Leggi anche il Commento Bonus mamme 2025: rilascio della funzionalità “Chiedi riesame”
In particolare, viene resa disponibile la funzionalità “chiedi riesame” che consente di chiedere il riesame per le domande nei seguenti “stati”:
| Stato domanda | Ambito di applicazione funzione “Chiedi riesame” |
| Respinta | Possibile richiedere il riesame dell’intera domanda |
| Accolta | Possibile richiedere il riesame esclusivamente per i mesi indicati nella domanda per i quali la richiesta del bonus non è stata accolta (accoglimento parziale della domanda). Nel provvedimento di accoglimento, consultabile nella scheda “Ricevute e provvedimenti” della domanda del Nuovo bonus mamme, è disponibile l’esito della richiesta del bonus per ciascun mese con le relative motivazioni. |
| Erogazione in corso | |
| Conclusa |
La funzione “Chiedi riesame” è accessibile attraverso il servizio dedicato al “Nuovo bonus mamme” presente sul sito istituzionale dell’INPS, al percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per genitori” > “Vedi tutti i servizi” > “Nuovo Bonus mamme”.

Tale strumento si inserisce nel solco delle precedenti indicazioni fornite dall’Istituto con la circolare n. 139/2025 e con i successivi messaggi applicativi, completando il quadro degli strumenti a disposizione delle beneficiarie per una corretta gestione delle istanze.
Dal punto di vista operativo, la funzionalità “Chiedi riesame” permette di intervenire sui dati della domanda già presentata:
- correggendo eventuali errori nei dati inseriti,
- inserendo nuovi rapporti di lavoro non precedentemente dichiarati o modificando, visualizzando o cancellando rapporti di lavoro già indicati, limitatamente ai mesi per i quali il beneficio non è stato riconosciuto.
Si noti che:
- è possibile presentare una sola richiesta di riesame per ciascun mese per il quale il bonus non è stato riconosciuto;
- in ogni caso la procedura prevede l’obbligo di indicare le motivazioni della richiesta di riesame e la possibilità di allegare documentazione a supporto;
- tra gli elementi che possono essere oggetto di segnalazione rientrano anche eventuali errori nei dati anagrafici dei figli indicati nella domanda.

La richiesta deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di ricezione del provvedimento di diniego oppure dalla data di ricezione del provvedimento di accoglimento parziale o, se successiva, dalla data di pubblicazione del Messaggio n. 1187/2026 (2 aprile 2026).
Casistiche particolari e FAQ
| CASO PARTICOLARE | CHIARIMENTO |
| Nascita di un figlio in corso d’anno | Il bonus spetta solo dal mese del perfezionamento del requisito |
| Nascita del terzo figlio nel corso del 2025 | La domanda per il Nuovo Bonus mamme è unica. La nascita del terzo figlio può avere valore diverso in relazione alla attività di lavoro svolta e all’età dei figli. La nascita del terzo figlio assume rilievo nel solo caso in cui dalla nascita del terzo figlio dipenda l’accesso al Bonus o la perdita del diritto. Se una lavoratrice ha due figli e non ha diritto al Bonus, in quanto il più piccolo non ha un’età inferiore ai 10 anni, nel caso di nascita del terzo figlio potrà presentare la domanda a decorrere dal mese di nascita del terzo figlio. Si noti inoltre che: nel caso di una lavoratrice autonoma o con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato madre di due figli di cui il più piccolo di età inferiore ai 10 anni la nascita del terzo figlio è irrilevante; se il terzo figlio nasce successivamente alla data di pubblicazione della circolare INPS che fissa modalità e termini per la domanda (nel 2025 circolare n. 139/2025 del 28 ottobre 2025) è possibile inviare la domanda fino al 31 gennaio 2026 se il requisito per l’accesso al Bonus è stato determinato dalla nascita del terzo figlio |
| Piccole colone | Le piccole colone possono accedere al Nuovo Bonus mamme per i mesi dell’anno per i quali sussiste almeno in parte il rapporto di colonia |
| Trasformazione contratto da determinato a indeterminato | Il bonus spetta fino al mese precedente, dall’attivazione del contratto a tempo indeterminato decorre l’esonero totale dei contributi IVS (per madri con almeno 3 figli) |
| Figli maggiorenni usciti dal nucleo | Figli rilevano anche se non conviventi o fiscalmente a carico, purché non sia cessata la responsabilità genitoriale |
| Congedi e altre assenze | I periodi di congedo di maternità/paternità, parentali, malattia figli, cassa integrazione sono conteggiati se coperti da contribuzione figurativa.Mediante apposita FAQ si precisa che anche i periodi di congedo biennale ai sensi della legge dell’art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 sono utili ai fini dell’accesso al Nuovo Bonus mamme. |
| Periodi di preavviso non lavorati | I periodi di preavviso non lavorato non sono utili ai fini del Nuovo Bonus mamme.L’indennità percepita non deve essere considerata tra i redditi da lavoro ai fini della verifica del requisito economico del reddito inferiore ai 40.000 euro |
| Cittadine straniere | Cittadine in paesi UE: occorre allegare alla domanda la certificazione anagrafica o documento pubblico ai sensi del Regolamento UE 2016/1191 Cittadinanza in Paesi aderenti alla Convenzione dell’Aja: occorre allegare alla domanda il documento apostillato Cittadinanza in Paesi non aderenti alla Convenzione dell’Aja: allegare alla domanda il documento legalizzato |
| Revoca e controlli | Dichiarazioni false determinano decadenza, recupero somme, eventuali sanzioni amministrative e segnalazione all’autorità giudiziaria.Nel caso in cui la lavoratrice successivamente alla presentazione della domanda accerti la mancanza del requisito economico dovrà annullare la domanda direttamente o chiedere l’annullamento alla sede INPS. Nel caso in cui sia stato già disposto l’erogazione del Nuovo Bonus mamme si procederà alla revoca del Bonus e il recupero della somma erogata. |
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