COMMENTO
DI DANIELE BONADDIO | 21 APRILE 2026
Con il Messaggio n. 1214 del 7 aprile 2026, l’INPS interviene su un profilo essenzialmente organizzativo, ma di rilevante impatto pratico: la presentazione delle domande telematiche di congedo parentale e di congedo di paternità obbligatorio, a pagamento diretto, da parte dei genitori lavoratori residenti all’estero. Il Messaggio stabilisce che tali domande sono assegnate, per la lavorazione, alle Sedi Polo territoriali individuate in base allo Stato estero di residenza, secondo la tabella allegata al provvedimento, applicando lo stesso criterio già utilizzato per l’invio dei certificati telematici di gravidanza.
Il provvedimento non modifica la disciplina sostanziale dei congedi, ma incide sul piano procedurale e amministrativo, introducendo una canalizzazione specialistica delle pratiche e una fase transitoria che consente, in attesa dell’aggiornamento della procedura telematica, l’inoltro della domanda in forma cartacea tramite PEC alla Sede Polo competente.
Premessa
Il Messaggio in commento riguarda due sole prestazioni, entrambe nella modalità di pagamento diretto:
- il congedo parentale;
- il congedo di paternità obbligatorio.
L’ambito soggettivo è delimitato ai genitori lavoratori residenti all’estero. Il Messaggio , quindi, non introduce una regola generale per tutti i fruitori dei congedi, ma una disciplina procedurale specifica per una categoria di utenti che presenta particolari esigenze di gestione territoriale e istruttoria.
Il tratto distintivo del provvedimento non è l’introduzione di un nuovo diritto, ma la ridefinizione della competenza amministrativa nella lavorazione delle domande. L’INPS sceglie di concentrare la gestione delle pratiche dei residenti all’estero presso Sedi Polo territoriali specializzate, così da assicurare uniformità istruttoria e un miglior coordinamento con gli altri servizi già dedicati a questa platea.
Il criterio di assegnazione alle Sedi Polo territoriali
Il Messaggio dispone che le domande telematiche presentate dai genitori lavoratori residenti all’estero siano assegnate per la lavorazione alle Sedi Polo territoriali individuate sulla base dello Stato estero di residenza. Lo stesso criterio è già utilizzato dall’Istituto per la gestione dei certificati telematici di gravidanza provenienti dall’estero.
Questo significa che il criterio di competenza non è ancorato:
- né alla sede del datore di lavoro;
- né a una generica sede INPS scelta dal richiedente;
- ma al Paese estero di residenza del lavoratore, in base a una ripartizione interna definita dall’Istituto.
Il Messaggio non afferma che qualunque sede INPS possa lavorare indistintamente queste domande. Al contrario, individua una competenza specializzata per poli, con distribuzione territoriale costruita sullo Stato estero di residenza del richiedente.
La fase transitoria: domanda cartacea tramite PEC
Il punto più operativo del Messaggio è la disciplina transitoria. L’INPS precisa che, in attesa dell’aggiornamento procedurale, i genitori lavoratori residenti all’estero possono comunque fruire dei congedi inoltrando la domanda cartacea tramite posta elettronica certificata (PEC) alla Sede Polo territoriale competente.
Si tratta di una soluzione ponte che evita vuoti di tutela: benché la procedura telematica non sia ancora pienamente allineata al nuovo schema di assegnazione ai poli, il diritto alla prestazione non resta sospeso. L’utente, infatti, può attivare comunque la domanda, purché la inoltri alla sede corretta con modalità cartacea via PEC.
La novità non consiste nell’introduzione della PEC come canale alternativo in assoluto, ma nel suo utilizzo in via transitoria per una specifica categoria di domande, cioè quelle dei lavoratori residenti all’estero, in attesa dell’adeguamento della procedura telematica.
La fase transitoria non elimina la futura obbligatorietà del corretto inoltro telematico secondo la nuova procedura. Serve solo a garantire continuità nella fruizione delle prestazioni nelle more dell’aggiornamento informatico.
L’aggiornamento procedurale annunciato dall’INPS
Il Messaggio preannuncia espressamente un successivo messaggio con cui verrà comunicato l’aggiornamento procedurale. Solo a seguito di quel rilascio, i genitori lavoratori dovranno inserire le domande telematiche di congedo anche per i periodi già fruiti nell’arco temporale compreso tra il 17 dicembre 2025 – data di rilascio della nuova procedura telematica di presentazione della domanda – e la data del futuro aggiornamento, purché la mancata presentazione non sia imputabile ai medesimi lavoratori.
Questo passaggio è centrale e merita di essere sottolineato: il Messaggio costruisce una vera e propria sanatoria procedurale condizionata, consentendo il recupero telematico di periodi già fruiti, ma solo se l’omessa presentazione della domanda è dipesa da cause non imputabili al richiedente.
La decorrenza del 17 dicembre 2025 assume rilievo non perché segni l’entrata in vigore di una nuova disciplina sostanziale del congedo, ma perché identifica il momento in cui è stata rilasciata la nuova procedura telematica di domanda. L’aggiornamento futuro dovrà quindi “ricucire” la gestione delle istanze relative al periodo intermedio non coperto dal corretto instradamento alle Sedi Polo.
La possibilità di inserire successivamente le domande telematiche per periodi già fruiti non è automatica. Il Messaggio la subordina al fatto che la mancata presentazione sia dipesa da cause non imputabili ai genitori lavoratori.
Tabella 1 – Regime transitorio e successivo aggiornamento
| Fase | Regola applicabile |
| Fino all’aggiornamento procedurale | Domanda cartacea via PEC alla Sede Polo competente |
| Dopo l’aggiornamento procedurale | Inserimento telematico secondo la nuova procedura |
| Periodi già fruiti dal 17 dicembre 2025 fino all’aggiornamento | Domanda telematica successiva, se l’omissione non è imputabile al lavoratore |
Il raccordo con i certificati telematici di gravidanza
L’INPS chiarisce che il criterio di assegnazione delle domande ai poli territoriali ricalca quello già utilizzato per l’invio dei certificati telematici di gravidanza. Questo riferimento, apparentemente secondario, è in realtà molto utile per comprendere la logica amministrativa del provvedimento: l’Istituto non inventa un nuovo modello di competenza, ma estende a questi congedi un meccanismo già rodato in ambito maternità/genitorialità per i residenti all’estero.
Per il professionista, ciò significa che la gestione delle prestazioni collegate alla nascita o alla genitorialità dei residenti all’estero tende a essere sempre più accentrata in poli specialistici, con una logica di omogeneità istruttoria e di specializzazione interna dell’Istituto.
La scelta di utilizzare lo stesso criterio dei certificati telematici di gravidanza segnala la volontà dell’INPS di costruire una filiera amministrativa unitaria per le prestazioni di maternità, paternità e genitorialità che coinvolgono utenti residenti fuori dall’Italia.
Profili operativi per datori di lavoro, consulenti e intermediari
Dal punto di vista pratico, il Messaggio richiede un adeguamento immediato delle prassi gestionali.
Per i consulenti del lavoro e gli altri operatori che assistono lavoratori residenti all’estero, sarà necessario verificare preliminarmente:
- lo Stato estero di residenza del lavoratore;
- la corrispondente Sede Polo territoriale competente secondo l’allegato al messaggio;
- se la domanda rientri nella fase transitoria e, quindi, debba essere inoltrata in forma cartacea via PEC.
Per i datori di lavoro, soprattutto nei casi di congedo a pagamento diretto, la novità comporta la necessità di coordinarsi con lavoratore e intermediario per evitare che l’istanza venga inviata alla struttura sbagliata o con modalità non più corrette rispetto al nuovo schema organizzativo.
Il rischio principale, nella fase attuale, è di trattare le domande dei residenti all’estero come se rientrassero nella gestione ordinaria delle sedi territoriali non specializzate. Il Messaggio , invece, impone un criterio specifico di assegnazione e, nella fase ponte, un canale preciso di invio.
Il provvedimento riguarda le domande a pagamento diretto. È quindi su questa modalità di erogazione che si concentra il riassetto procedurale delineato dal Messaggio .
Portata della misura e limiti del messaggio
Il Messaggio n. 1214 non interviene sui presupposti sostanziali del congedo parentale o del congedo di paternità obbligatorio. Non modifica, quindi, né:
- la durata dei congedi;
- né i requisiti soggettivi e oggettivi per accedervi;
- né la misura dell’indennità.
Il suo contenuto è esclusivamente procedurale e organizzativo: individua il canale di presentazione e la struttura competente alla lavorazione per una specifica platea di richiedenti.
Questo punto va chiarito bene in un commento tecnico, perché la portata del Messaggio potrebbe essere facilmente sopravvalutata. L’innovazione è reale, ma resta confinata alla gestione delle domande e all’allocazione delle pratiche.
Proprio perché il Messaggio ha natura procedurale, il suo impatto è particolarmente forte sugli intermediari. In molti casi, infatti, gli errori che possono determinare ritardi o disguidi non dipenderanno dall’assenza del diritto alla prestazione, ma da un errato inoltro della domanda o dalla mancata gestione della fase transitoria.
Riferimenti normativi:
Il contenuto di questa newsletter è strettamente riservato e destinato esclusivamente ai destinatari autorizzati.
È espressamente vietata la condivisione totale o parziale di questa comunicazione su qualsiasi piattaforma pubblica o privata, inclusi (ma non limitati a):
• Gruppi e canali Telegram
• Chat di gruppo o broadcast su WhatsApp
• Post o storie su Facebook, Instagram, X (Twitter), LinkedIn, o altri social network.
Ogni violazione di questa norma potrà comportare l’esclusione immediata dalla lista dei destinatari e, nei casi più gravi, azioni legali.
Grazie per il rispetto delle regole e per contribuire a mantenere la riservatezza delle informazioni condivise.