CIRCOLARE MONOGRAFICA
Disciplina, calcolo operativo e modalità di versamento con modello F24
DI ALESSIA NOVIELLO | 28 APRILE 2026
La presente circolare illustra il funzionamento dell’istituto del ravvedimento operoso applicato ai premi assicurativi INAIL, con particolare riferimento al regime sanzionatorio vigente dal 1° settembre 2024 (D.L. n. 19/2024 , convertito dalla Legge n. 56/2024 ). Viene analizzato il quadro normativo, il meccanismo di calcolo di sanzioni civili e interessi al tasso legale dell’1,60% in vigore dal 1° gennaio 2026, nonché le modalità operative di versamento tramite modello F24 con i relativi codici. Il documento include un caso pratico riferito al premio INAIL scaduto il 16 febbraio 2026 e regolarizzato il 20 marzo 2026.
Premessa e quadro normativo
Il ravvedimento operoso è lo strumento che consente al datore di lavoro di regolarizzare spontaneamente il mancato o ritardato versamento del premio INAIL, beneficiando di sanzioni ridotte rispetto a quelle che l’Istituto applicherebbe a seguito di accertamento d’ufficio. L’istituto nasce in ambito tributario (art. 13, D.Lgs. n. 472/1997) ed è stato progressivamente esteso al settore previdenziale e assicurativo, dove convive con la disciplina speciale delle sanzioni civili dettata dall’art. 116 della Legge n. 388/2000.
Un intervento normativo significativo ha riformato il regime sanzionatorio a partire dal 1° settembre 2024: il D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito dalla Legge 29 aprile 2024, n. 56, ha modificato più commi dell’art. 116 della Legge n. 388/2000, introducendo riduzioni delle sanzioni civili in caso di regolarizzazione spontanea e abbassando le soglie ordinarie applicabili. La Circolare INAIL n. 31 del 10 ottobre 2024 ha fornito le relative istruzioni applicative.
Con riferimento al tasso degli interessi legali, il D.M. 10 dicembre 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2025, ha fissato il saggio nella misura dell’1,60% annuo con decorrenza 1° gennaio 2026 (rispetto al 2,00% vigente nel 2025). L’INAIL ha recepito tale aggiornamento con la Circolare n. 61 del 23 dicembre 2025.
Condizione essenziale. Il ravvedimento è ammissibile solo in assenza di contestazione formale. Non può essere attivato qualora l’INAIL abbia già notificato avvisi di accertamento, cartelle di pagamento o abbia avviato procedure ispettive di cui il datore di lavoro abbia avuto formale conoscenza.
La struttura del sistema sanzionatorio INAIL
A differenza del ravvedimento tributario, che si fonda sulla riduzione della sanzione amministrativa ordinaria del 25% (regime post 1° settembre 2024), il sistema INAIL è costruito intorno alle “sanzioni civili”, previste dall’art. 116 della Legge n. 388/2000. Esistono due fattispecie principali.
Omissione contributiva (art. 116, co. 8, lett. a)
Si verifica quando il mancato o ritardato pagamento del premio è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie (caso tipico dell’autoliquidazione INAIL). La sanzione civile ordinaria, in ragione d’anno, è pari al tasso BCE (tasso minimo di partecipazione alle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema) maggiorato di 5,5 punti percentuali. Con il tasso BCE attualmente al 2,15%, la sanzione ordinaria per omissione risulta pari al 7,65% annuo.
In nessun caso la sanzione civile può superare il 40% dell’importo del premio non corrisposto.
Evasione contributiva (art. 116, co. 8, lett. b)
Si configura quando il mancato versamento è connesso a registrazioni, denunce o dichiarazioni omesse o non conformi al vero. La sanzione civile ordinaria è pari al tasso BCE maggiorato di 7,5 punti, ovvero al 9,65% annuo.
L’evasione espone inoltre a responsabilità penale.
Regolarizzazione spontanea (regime dal 1° settembre 2024)
Per le violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024, il D.L. n. 19/2024 ha introdotto un regime più favorevole in caso di pagamento spontaneo, che distingue in base al momento della regolarizzazione:
| Momento della regolarizzazione | Sanzione civile applicabile | Base normativa |
| Entro 30 giorni dalla scadenza (pagamento spontaneo) | Sanzione per omissione ridotta del 50% → circa 3,825% annuo | Art. 116, co. 8-bis, Legge n. 388/2000 come mod. da D.L. n. 19/2024 |
| Oltre 30 giorni – prima della contestazione formale | Sanzione per omissione ordinaria (7,65% annuo) non ridotta | Art. 116, co. 8 , lett. a) |
| Entro 30 gg dalla notifica della contestazione | Sanzione per omissione ridotta del 50% → circa 3,825% annuo | Art. 116, co. 8-ter |
| Nei casi di oggettive incertezze (orientamenti contrastanti) | Solo interessi legali (1,60% annuo dal 1.1.2026) | Art. 116, co. 10 |
La finestra dei 30 giorni. Il regime di favore (sanzione ridotta al 50%) si applica SOLO se il pagamento avviene entro 30 giorni dalla scadenza originaria. Oltre tale termine, prima della contestazione, si applica la sanzione civile piena. Questo rende il ravvedimento INAIL molto più vantaggioso se attivato tempestivamente.
Formula di calcolo e parametri 2026
Il calcolo del ravvedimento si articola in tre componenti distinte, da versare contestualmente tramite un unico modello F24:
| Componente | Formula / Descrizione | Note operative |
| 1) Premio INAIL omesso | Importo originario dovuto, senza variazioni | È l’importo che risulta dall’autoliquidazione |
| 2) Sanzione civile ridotta | Premio × tasso annuo × (gg/365) oppure tasso ridotto se entro 30 gg | Calcolo pro-die sul periodo dal giorno successivo alla scadenza al giorno del pagamento |
| 3) Interessi legali | Premio × 1,60% × (gg/365) (tasso in vigore dal 1.1.2026) | Calcolati separatamente dalla sanzione civile; tasso MEF D.M. 10 dicembre 2025 |
La formula per il calcolo degli interessi legali è la seguente:
| Interessi = Premio dovuto × 1,60% × Giorni di ritardo ÷ 365 |
Il conteggio dei giorni decorre dal giorno successivo alla scadenza originaria fino al giorno dell’effettivo versamento, inclusi sabati, domeniche e festivi. Se il ritardo attraversa l’anno solare, occorre applicare il tasso vigente nel 2025 (2,00%) per i giorni maturati fino al 31 dicembre e il tasso 2026 (1,60%) per i giorni dal 1° gennaio in poi.
Caso pratico
Premio scaduto il 16 febbraio 2026, versato il 20 marzo 2026
Si ipotizza un datore di lavoro che non ha effettuato il versamento del premio INAIL alla scadenza ordinaria del 16 febbraio 2026 (autoliquidazione 2025-2026) e intende regolarizzare la propria posizione in data 20 marzo 2026.
Si assume come base di calcolo un premio dovuto pari a € 2.000,00 a titolo esemplificativo. La medesima formula si applica a qualsiasi importo, sostituendo il valore base.
Determinazione del periodo di ritardo
| Parametro | Data / Valore | Dettaglio |
| Scadenza ordinaria | 16 febbraio 2026 | Prima e unica rata autoliquidazione |
| Data di ravvedimento | 20 marzo 2026 | Data dell’effettivo versamento F24 |
| Primo giorno di ritardo | 17 febbraio 2026 | Il giorno successivo alla scadenza |
| Giorni di ritardo totali | 32 giorni | Dal 17 febbraio 2026 al 20 marzo 2026 incluso |
| Anno solare interessato | Tutto nel 2026 | Nessuna biforcazione di tasso |
| Tasso legale applicabile | 1,60% annuo | D.M. 10 dicembre 2025 – tutto il periodo |
Verifica della finestra temporale. Il versamento avviene a 32 giorni dalla scadenza. Poiché il termine di 30 giorni per il regime favorevole (sanzione ridotta al 50%) è già decorso al 18 febbraio 2026, si applica la sanzione civile ORDINARIA per omissione, senza riduzione. Si tratta tuttavia di una regolarizzazione spontanea ante contestazione, quindi non si configura evasione.
Calcolo dettagliato – Premio ipotetico € 2.000,00
| Voce | Formula applicata | Importo (€) | Note |
| Premio dovuto omesso | — | 2.000,00 | Base di calcolo per tutte le voci |
| Sanzione civile per omissione (7,65% annuo pro-die) | 2.000 × 7,65% × 32/365 | 13,40 | 7,65% = BCE 2,15% + 5,5 pp Calcolo pro-die: non ridotta perché oltre 30 gg dalla scad. |
| Interessi legali (1,60% annuo pro-die) | 2.000 × 1,60% × 32/365 | 2,80 | Tasso MEF 2026 D.M. 10 dicembre 2025 |
| TOTALE DA VERSARE | — | 2.016,20 | Premio + sanzione + interessi |
Riepilogo versamento per € 2.000 di premio omesso
Premio: € 2.000,00 – Sanzione civile: € 13,40 – Interessi legali: € 2,80 = TOTALE: € 2.016,20
Risparmio rispetto alla sanzione ordinaria a seguito di accertamento: significativo – la sanzione post-accertamento senza riduzione potrebbe attestarsi fino al 40% del premio (€ 800,00).
Dettaglio calcolo – Simulazione su diversi importi
La stessa struttura si applica a qualsiasi importo. La tabella seguente mostra la simulazione per diversi importi rappresentativi, con le medesime date (scadenza 16 febbraio 2026, ravvedimento 20 marzo 2026, 32 giorni di ritardo, sanzione civile ordinaria 7,65% e interessi 1,60%):
| Premio (€) | Sanzione civile (€) | Interessi (€) | Totale (€) | Nota |
| 500 | 3,35 | 0,70 | 504,05 | Piccola impresa / settore basso rischio |
| 2000 | 13,40 | 2,80 | 2.016,20 | Esempio base della Crcolare |
| 5000 | 33,49 | 7,01 | 5.040,50 | Media impresa / più PAT |
| 15000 | 100,48 | 21,04 | 15.121,52 | Impresa media-grande |
Modalità di versamento – Modello F24
Il versamento del ravvedimento del premio INAIL avviene esclusivamente tramite modello F24, nella sezione “Altri enti previdenziali e Assicurativi”:
Codici tributo INAIL – Sezione F24
Il versamento del premio INAIL avviene attraverso codici specifici. La compilazione corretta dell’F24 richiede di inserire separatamente: il premio omesso, la sanzione civile e gli interessi legali.
| Descrizione | Sezione F24 | Utilizzo |
| Premio INAIL – autoliquidazione (regolazione e/o rata) | INPS/Enti prev. | Premio omesso da versare |
| Interessi per pagamento dilazionato INAIL | INPS/Enti prev. | Interessi legali da ravvedimento (1,60% annuo) |
| Sanzioni civili per omesso o ritardato versamento INAIL | INPS/Enti prev. | Sanzione civile pro-die (regime omissione) |
| Sanzioni civili – codice alternativo per alcune fattispecie INAIL | INPS/Enti prev. | Verificare indicazioni INAIL sede competente |
Tuttavia, le sanzioni civili per omissione vengono calcolate tramite le procedure INAIL che rilevano automaticamente i giorni di ritardo intercorrenti tra la data di effettivo pagamento risultante dall’attribuzione dell’incasso proveniente dai flussi telematici F24 e la data di scadenza della richiesta presente nella situazione contabile del codice ditta.
Occorre quindi procedere con il versamento del Premio omesso:
Riga 1 – Premio omesso: si versa con il numero di riferimento 902026 (autoliquidazione 2025/2026), causale P, nella sezione INAIL del modello F24.
Sanzione civile e interessi: non si versano separatamente in anticipo. L’INAIL li calcolerà d’ufficio dopo aver ricevuto il pagamento del premio, e li notificherà con una richiesta successiva. A quel punto il datore di lavoro potrà versare gli oneri accessori utilizzando il numero di riferimento comunicato dall’INAIL nella richiesta stessa, sempre nella sezione INAIL del modello F24.
Schema operativo
| Fase | Cosa fare | Riferimento F24 |
| 1 | Pagare il premio omesso | 902026 – causale P |
| 2 | L’INAIL calcola e notifica sanzione civile + interessi | Numero di richiesta a 6 cifre comunicato dall’Istituto |
| 3 | Pagare sanzione e interessi | Numero di riferimento dalla richiesta INAIL |
| 4 | Verifica sul portale INAIL | Verificare la chiusura della posizione debitoria sul portale INAIL |
Verifica sul portale INAIL – Sezione Contabile Ditta
Confronto: ravvedimento vs. accertamento d’ufficio
Il confronto tra i costi del ravvedimento spontaneo e le conseguenze di un accertamento d’ufficio evidenzia il vantaggio economico significativo del ravvedimento, anche quando effettuato oltre i 30 giorni.
| Voce | Ravvedimento spontaneo (oltre 30 gg. ante contestazione) | Accertamento d’ufficio (contestazione INAIL) |
| Premio dovuto (€ 2.000) | € 2.000,00 | € 2.000,00 |
| Sanzione civile | € 13,40 (7,65% pro-die per 32 gg) | Fino a € 800,00 (40% massimo del premio) |
| Interessi legali | € 2,80 (1,60% per 32 gg) | Interessi a tasso pieno per tutta la durata del debito |
| Procedura | F24 in autonomia Nessuna procedura ispettiva | Avviso di accertamento Eventuale cartella esattoriale |
| TOTALE stimato | € 2.016,20 | Fino a € 2.800,00 e oltre |
| Risparmio ravvedimento | — | Fino a € 783,80 (≈ 28%) |
Conclusioni operative
Il ravvedimento operoso del premio INAIL è uno strumento di gestione del rischio previdenziale. I punti chiave da tenere a mente sono tre.
- La tempestività: la finestra dei 30 giorni dalla scadenza dimezza la sanzione civile. Ogni giorno di ritardo aumenta il costo.
- Il ravvedimento è sempre più conveniente dell’accertamento: anche effettuato tardivamente, il ravvedimento spontaneo ante contestazione evita il rischio di raggiungere il tetto sanzionatorio del 40%.
- La compilazione F24: codici INAIL specifici verificati con la sede territoriale.
Riferimenti normativi:
- D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 13,
- Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 116,
- D.L. 2 marzo 2024, n. 19, art. 30 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 aprile 2024, n. 56)
- D.M. 10 dicembre 2025
- INAIL, Circolare 10 ottobre 2024, n. 31
- INAIL, Circolare 23 dicembre 2025, n. 61
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