3° Contenuto: Infortuni sul lavoro e malattie professionali: indicazioni INAIL sulle certificazioni

PRIMA LETTURA

DI FRANCESCO GERIA – LABORTRE STUDIO ASSOCIATO | 30 APRILE 2026

Con la Circolare 29 aprile 2026, n. 17  l’INAIL ha fornito le istruzioni per la corretta gestione della certificazione medica di infortunio sul lavoro e malattia professionale, tenuto conto delle nuove esigenze organizzative derivanti dall’estensione della tutela a nuove categorie di soggetti assicurati, delle modalità di trasmissione telematica della certificazione medica, nonché dell’applicabilità di sistemi di sanità digitale agli accertamenti medico-legali.

INAIL, Circolare 29 aprile 2026, n. 17
Certificazione medica con esito definitivo della lesione e conclusione della prognosi La certificazione medica dell’infortunio sul lavoro è inviata telematicamente all’INAIL da:
qualunque medico;
o struttura sanitaria competente al rilascio che presta la prima assistenza ad un lavoratore.
A tal fine, l’INAIL ha predisposto il Modello 1SS “certificazione medica di infortunio lavorativo” con cui il medico attesta lo stato di inabilità temporanea assoluta al lavoro dell’assicurato derivato da un infortunio lavorativo.
Inoltre, con la medesima modulistica sono inviati all’Istituto anche le certificazioni mediche successive alla prima (es. in caso di continuazione dell’infortunio).
 
Nella certificazione, sin dal primo certificato, devono essere indicati i seguenti dati:
la diagnosi;
la prognosi di inabilità assoluta al lavoro;
il periodo di inabilità;
nonché l’eventuale presunzione di invalidità permanente.
L’ultima certificazione ricevuta dall’INAIL costatante l’esito definitivo della lesione e la conclusione della prognosi – che coincide con l’ultimo giorno di inabilità temporanea assoluta al lavoro – sul piano medico-legale, risulta idonea a integrare le previsioni dell’articolo 102 del D.P.R. n. 1124/1965, secondo cui l’Istituto assicuratore comunica immediatamente all’infortunato data della cessazione dell’indennità per inabilità temporanea e se siano o meno prevedibili conseguenze di carattere permanente indennizzabili.
Ripresa del lavoro al termine del periodo di prognosiIl lavoratore che riprende l’attività lavorativa al termine del periodo di prognosi riconosciuto nell’ultimo certificato ricevuto dall’Inail, non deve produrre alcuna ulteriore certificazione medica (certificazione medica cosiddetta definitiva).
In ogni caso, su richiesta dei lavoratori infortunati in prossimità della scadenza della prognosi, o dell’Inail per accertamenti medico-legali, l’Istituto rilascia il certificato medico-legale (continuativo e/o definitivo), anche con modalità di telemedicina in ambito medico-legale, secondo i dettami della sanità digitale INAIL.
Qualora non pervenga all’INAIL il certificato continuativo alla scadenza della prognosi di inabilità temporanea assoluta, al fine di consentire la tempestiva erogazione delle prestazioni a essa connesse, l’Inail provvede a definire il periodo di temporanea in procedura entro 15 giorni.
Per valutare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica, può essere attivata la sorveglianza sanitaria effettuata dal medico competente, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.
Ripresa anticipata del lavoroIl lavoratore assente per infortunio che intenda riprendere anticipatamente il lavoro rispetto alla prognosi formulata dal medico può essere riammesso in servizio solo in presenza di un certificato medico che modifica, anticipandone il termine, la durata della prognosi originariamente indicata.
Tale certificato può essere rilasciato da qualunque medico.
Malattia professionaleL’INAIL ha chiarito che le indicazioni fornite con Circolare n. 17/2026  risultano applicabili anche alle ipotesi di malattia professionale.

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