2° Contenuto Riservato: DURC: regolare se la domanda di rateizzazione è accolta dopo i 15 giorni

COMMENTO

A CURA DI STUDIO TRIBUTARIO GAVIOLI & ASSOCIATI | 4 MAGGIO 2026

Ai fini del riconoscimento di un esonero dai contributi in favore di un datore di lavoro, scatta la verifica della posizione contributiva (DURC interno) da cui può emergere una posizione debitoria e l’INPS chiede all’azienda la relativa regolarizzazione; se a seguito della richiesta il datore di lavoro domanda all’istituto di rateizzare i debiti, egli torna “regolare” anche se l’istanza viene accolta oltre il termine di 15 giorni concesso per sanare la posizione, così la Cassazione con l’Ordinanza n. 6142/2026 .

Premessa

Ai fini del DURC una volta che la rateizzazione è stata accordata, la posizione dell’interessato è da qualificarsi regolare, non rilevando, in senso contrario, che l’Ente assuma il provvedimento dopo la scadenza dei 15 giorni; è quanto affermato dalla Cassazione con l’Ordinanza n. 6142 del 17 marzo 2026, che ha rigettato il ricorso dell’INPS nei confronti di una società.

Il contenzioso INPS/società

L’INPS ha impugnato, sulla base di un unico motivo, la sentenza del 2020 della Corte d’Appello che, in accoglimento del ricorso di una SRL avverso la decisione del Tribunale della medesima sede, ha ritenuto infondata la pretesa creditoria fatta valere dall’INPS, relativa ai mesi da maggio a settembre 2016 nonché ottobre e novembre 2017, e con avviso di addebito con cui era stato chiesto il pagamento dei contributi, di cui alle suddette note.

L’INPS nel ricorso censura la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 , commi 1175 e 1776, della Legge n. 296/2006, degli artt. 5 , comma 2, lettera a), e 7, comma 3, del D.M. 24 ottobre 2007, per essere stato ritenuto che non osta alla fruizione di agevolazioni contributive un DURC interno negativo, qualora la regolarizzazione sia intervenuta dopo il termine di 15 giorni di cui all’invito a regolarizzare dell’INPS in ipotesi di conclusione della procedura di accoglimento dell’istanza di rateazione dopo il decorso di tale termine.

Dalla sentenza della Corte territoriale emerge che:

→ in data 27 novembre 2017 la società aveva ricevuto invito a regolarizzare la posizione contributiva di due dipendenti, che erano stati assunti a dicembre 2015 usufruendo delle agevolazioni di cui alla Legge n. 190/2014, per omesso versamento dei contributi di giugno e luglio 2017;

→ il 12 dicembre 2017 aveva chiesto una rateizzazione, che l’INPS aveva concesso il 15 dicembre 2017;

→ la prima rata, scadente il 25 dicembre 2017, era stata pagata il primo giorno non festivo successivo, cioè il 27 dicembre 2017;

→ pagata nei termini anche la seconda rata, l’importo residuo era stato versato integralmente, avendo la società rinunciato alla rateazione;

→ il 3 marzo 2018 ed il 28 marzo 2018 l’INPS aveva notificato le note di rettifica, disconoscendo l’intera agevolazione contribuiva goduta;

→ l’istanza di annullamento in autotutela della società era stata respinta perché il versamento della prima rata non era stato eseguito nei termini;

→ era stato quindi notificato avviso di addebito;

→ la società, con due ricorsi, aveva impugnato le note di rettifica e l’avviso di addebito ed INPS, costituendosi, aveva sostenuto che, per sanare le irregolarità contributive, era stato concesso termine sino al 12 dicembre 2017 ex art. 7, comma 3, del D.M. 24 ottobre 2007 ed a tale data la opponente si era limitata a presentare istanza di rateizzazione, adempimento insufficiente per la attestazione di regolarità contributiva, perché sarebbe stato necessario che intervenisse anche il parere favorevole dell’INPS;

→ il Tribunale aveva respinto il ricorso, aderendo alla tesi dell’INPS.

La Corte ha riformato la decisione, affermando che non può legittimamente sostenersi che entro la scadenza dei 15 gg. l’istanza di rateizzazione dovesse essere vagliata positivamente dall’INPS, pena la sua inefficacia, come dimostra, tra le altre cose, il fatto che lo stesso Istituto l’aveva accolta il 15 dicembre 2017, in quanto, diversamente argomentando, si sarebbe rimessa la regolarizzazione ad un adempimento dell’Istituto per il cui compimento non era previsto un termine, adempimento che, quindi, avrebbe potuto, in astratto, essere adottato anche ben oltre 15 giorni dal deposito dell’istanza.

La normativa di riferimento

L’art. 1, della Legge n. 296/2006, al comma 1175, stabilisce che, a decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva. Il successivo comma 1176 prevede, poi, che “con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale, sentiti gli istituti previdenziali interessati e le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di rilascio, i contenuti analitici del documento unico di regolarità contributiva di cui al comma 1175 , nonché le tipologie di pregresse irregolarità di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da non considerare ostative al rilascio del documento medesimo“.

INPS: una volta accolta la rateizzazione la posizione dell’interessato è regolare  

I giudici di legittimità nel respingere la sentenza affermano che va considerato in posizione di regolarità contributiva colui che ha avanzato istanza di rateizzazione che venga accolta dall’INPS: ciò significa che, nella specie, nel momento in cui l’istanza di rateizzazione, presentata dalla società nel rispetto del termine quindicinale, è stata accettata, la società stessa era da considerarsi in posizione di regolarità contributiva.

Secondo i giudici di legittimità che la decisione dell’Istituto sia intervenuta dopo la scadenza dei 15 giorni dalla notifica dell’invito a regolarizzare non può incidere nel senso preteso in ricorso, perché, con l’accettazione, INPS ha posto in essere quella condizione che fa sì che si consideri integrata la regolarità contributiva.
Diversamente argomentando, la regolarizzazione verrebbe rimessa ad un adempimento dell’Istituto, che potrebbe, in astratto, essere adottato anche ben oltre 15 giorni dal deposito dell’istanza.

In sostanza, la possibilità per il singolo di mettere in regola la propria posizione dopo la notifica dell’invito ricorrendo alla rateazione del debito sarebbe esposta all’alea dei tempi di risposta dell’Ente interessato, finendo così per dipendere non dalla volontà e dal comportamento della parte privata ma da fattori esterni alla sua sfera di controllo e rientranti nella sfera di controllo dello stesso Ente che ha notificato l’irregolarità e si duole della omessa regolarizzazione.

Per  la Cassazione , ai sensi del D.M. 30 gennaio 2015, la regolarità contributiva sussiste, tra le altre ipotesi, in caso di rateizzazioni concesse dall’Istituto (art. 3); è previsto altresì che, laddove non sia possibile attestare la regolarità in tempo reale, INPS, INAIL e Casse edili trasmettono al soggetto interessato un invito a regolarizzare, a fronte del quale la parte, avvalendosi delle procedure in uso presso ciascun Ente, può regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni (art. 4).

Ne consegue che, una volta che INPS ha ammesso la parte alla rateizzazionela posizione dell’interessato è da qualificarsi regolare, non rilevando, in senso contrario, che l’Ente assuma il provvedimento dopo la scadenza dei 15 giorni, perché, con l’accoglimento dell’istanza di rateizzazione, si realizza quella condizione che fa sì che si consideri integrata la regolarità contributiva.

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