COMMENTO
DI DANIELE BONADDIO | 4 MAGGIO 2026
Con la Circolare n. 13 del 16 aprile 2026, l’INAIL ha fornito le istruzioni operative in merito alla modifica della maggiorazione applicabile all’interesse di rateazione per il pagamento dei debiti relativi a premi assicurativi e accessori di legge. La novità deriva dall’articolo 14, comma 1, del D.L. 27 marzo 2026, n. 38, entrato in vigore il 28 marzo 2026, che ha ridotto la maggiorazione prevista dall’articolo 13, comma 1, del D.L. 29 luglio 1981, n. 402, convertito dalla Legge 26 settembre 1981, n. 537. In termini pratici, per le istanze di rateazione presentate dal 28 marzo 2026, l’interesse di dilazione non è più determinato aggiungendo 6 punti al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principale dell’Eurosistema, ma aggiungendo soltanto 2 punti. Restano invece invariati i piani di ammortamento già determinati per le rateazioni in corso. La riduzione ha impatto immediato sulla convenienza economica delle nuove rateazioni, soprattutto per le imprese che intendono regolarizzare debiti per premi e accessori non ancora affidati agli agenti della riscossione.
Premessa
La disciplina della rateizzazione dei debiti per premi INAIL si innesta su un sistema normativo stratificato.
Il punto di partenza è l’articolo 13, comma 1, del D.L. n. 402/1981, secondo cui l’interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti contributivi e accessori è pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principale dell’Eurosistema, fissato dalla Banca Centrale Europea, maggiorato di un determinato numero di punti.
A decorrere dal 1° luglio 1996, per effetto dell’articolo 3, comma 4, del D.L. n. 318/1996, la maggiorazione era stata fissata in 6 punti. Il D.L. n. 38/2026, con l’articolo 14, comma 1 , ha ora rideterminato tale maggiorazione in 2 punti, con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto, cioè dal 28 marzo 2026.
La Circolare richiama inoltre il D.M. 24 ottobre 2025 sulla dilazione dei debiti contributivi e la delibera del Consiglio di amministrazione INAIL n. 2 del 15 gennaio 2026, recante la disciplina delle rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori.
Tabella 1 – Fonti normative e amministrative
| Fonte | Contenuto |
| Art. 13, comma 1, D.L. n. 402/1981, conv. in Legge n. 537/1981 | Interesse di differimento e dilazione |
| Art. 3, comma 4, D.L. n. 318/1996, conv. in Legge n. 402/1996 | Maggiorazione fissata in 6 punti dal 1° luglio 1996 |
| Art. 14, comma 1 , D.L. n. 38/2026 | Maggiorazione ridotta a 2 punti dal 28 marzo 2026 |
| D.M. 24 ottobre 2025 | Dilazione del pagamento dei debiti contributivi |
| Delibera INAIL CdA n. 2/2026 | Disciplina rateazioni debiti per premi assicurativi e accessori |
| Circolare INAIL n. 13/2026 | Istruzioni operative sulla nuova maggiorazione |
La modifica non incide sul tasso BCE di riferimento, ma sulla maggiorazione legale da sommare a tale tasso. Il parametro di base resta il tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principale dell’Eurosistema vigente alla data di presentazione dell’istanza; ciò che cambia è il “carico aggiuntivo” previsto dalla norma nazionale.
Ambito oggettivo: premi e accessori non affidati alla riscossione
La Circolare precisa che l’INAIL può consentire il pagamento rateale dei debiti per premi e accessori di legge non affidati per il recupero agli agenti della riscossione. Il riferimento è all’articolo 2, comma 11-bis , del D.L. n. 338/1989, convertito dalla Legge n. 389/1989, come integrato dall’articolo 23, comma 1, della Legge n. 203/2024.
Pertanto, la disciplina esaminata riguarda i debiti ancora gestibili nell’ambito del rapporto diretto con l’Istituto, prima dell’eventuale fase di riscossione tramite agente. Questo profilo è decisivo sul piano operativo, perché la possibilità di richiedere la rateazione all’INAIL presuppone che il credito non sia già stato affidato per il recupero secondo le procedure proprie della riscossione.
La riduzione della maggiorazione degli interessi riguarda le rateazioni dei debiti per premi e accessori gestite dall’INAIL. Non va confusa con eventuali piani già affidati agli agenti della riscossione, che seguono regole e competenze differenti.
La nuova misura dell’interesse di dilazione
La Circolare distingue chiaramente due regimi temporali:
- per le istanze di rateazione presentate fino al 27 marzo 2026, l’interesse di dilazione è pari al tasso di rifinanziamento dell’Eurosistema, maggiorato di 6 punti;
- per le istanze presentate dal 28 marzo 2026, l’interesse è pari al medesimo tasso BCE, maggiorato di 2 punti.
Considerando che, dall’11 giugno 2025, il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema è pari al 2,15%, il nuovo tasso di rateazione per le istanze presentate dal 28 marzo 2026 risulta pari al 4,15% annuo; prima della modifica, con la maggiorazione di 6 punti, il tasso era pari all’8,15% annuo.
Tabella 2 – Confronto tra vecchia e nuova maggiorazione
| Periodo di presentazione dell’istanza | Formula di calcolo | Tasso annuo con ORP al 2,15% |
| Fino al 27 marzo 2026 | ORP + 6 punti | 8,15% |
| Dal 28 marzo 2026 | ORP + 2 punti | 4,15% |
La riduzione della maggiorazione da 6 a 2 punti dimezza sostanzialmente il costo finanziario aggiuntivo della rateazione, rendendo meno onerosa la regolarizzazione dei debiti assicurativi per le imprese che presentano istanza dal 28 marzo 2026.
Decorrenza della nuova disciplina
La decorrenza individuata dalla Circolare è strettamente collegata all’entrata in vigore del D.L. n. 38/2026 . Il Decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2026, è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, quindi il 28 marzo 2026.
Di conseguenza, la nuova maggiorazione di 2 punti si applica alle istanze di rateazione presentate a partire dal 28 marzo 2026. Per quelle presentate fino al 27 marzo 2026, continua invece a trovare applicazione la precedente maggiorazione di 6 punti.
Il criterio decisivo è la data di presentazione dell’istanza di rateazione, non la data di formazione del debito né quella di scadenza originaria del premio.
Il tasso BCE da prendere a riferimento
La Circolare ribadisce che il tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principale dell’Eurosistema da utilizzare è quello vigente alla data di presentazione dell’istanza, come già precisato dall’INAIL con la Circolare n. 34 del 10 giugno 2025.
Questo significa che il calcolo dell’interesse di dilazione richiede due passaggi:
- individuare il tasso BCE applicabile alla data di presentazione dell’istanza;
- sommare la maggiorazione legale corretta, pari a 6 punti fino al 27 marzo 2026 e a 2 punti dal 28 marzo 2026.
La riduzione della maggiorazione non sterilizza le variazioni future del tasso BCE. Se il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali dovesse cambiare, anche il tasso finale di rateazione varierebbe per le nuove istanze, fermo restando che la maggiorazione legale resta ora pari a 2 punti dal 28 marzo 2026.
Rateazioni in corso: nessuna modifica ai piani già determinati
La Circolare è netta su un punto: nulla varia per le rateazioni in corso, per le quali restano validi i piani di ammortamento già determinati.
Pertanto, le imprese che avevano già ottenuto un piano prima della decorrenza della nuova disciplina non possono pretendere l’automatico ricalcolo degli interessi residui sulla base della nuova maggiorazione ridotta. Questo evita effetti retroattivi sui piani consolidati e mantiene stabile il quadro degli impegni già assunti.
La riduzione non opera sui piani già in essere. L’effetto favorevole riguarda esclusivamente le nuove istanze presentate dal 28 marzo 2026.
Tabella 3 – Effetti sui piani di rateazione
| Situazione | Effetto |
| Istanza presentata fino al 27 marzo 2026 | Applicazione ORP + 6 punti |
| Istanza presentata dal 28 marzo 2026 | Applicazione ORP + 2 punti |
| Rateazione già in corso | Nessun ricalcolo automatico; resta valido il piano determinato |
Implicazioni operative per imprese e consulenti
Per consulenti del lavoro, commercialisti e aziende, la circolare impone di prestare attenzione a tre profili.
→ Il primo è la tempistica della domanda. Per le imprese che devono presentare nuove istanze di rateazione, la decorrenza dal 28 marzo 2026 è determinante, perché incide direttamente sul costo del piano.
→ Il secondo è la verifica del tasso applicabile. Occorre individuare il tasso ORP vigente al momento dell’istanza e applicare la maggiorazione corretta. Per le istanze successive al 28 marzo 2026, con ORP al 2,15%, il tasso finale è pari al 4,15% annuo.
→ Il terzo è la gestione delle rateazioni pregresse. In presenza di piani già approvati, il professionista dovrà chiarire al cliente che la nuova disciplina non determina automaticamente un ricalcolo del piano, né una riduzione delle rate già stabilite.
La Circolare non modifica le regole generali di accesso alla rateazione dei debiti INAIL: interviene solo sulla misura della maggiorazione dell’interesse da applicare alle istanze nuove o future.
Lettura sistematica della misura
La riduzione della maggiorazione da 6 a 2 punti si inserisce in un più ampio orientamento di alleggerimento degli oneri finanziari connessi alla regolarizzazione dei debiti contributivi e assicurativi. Anche sul versante INPS, la riduzione della maggiorazione ha portato, dal 28 marzo 2026, il tasso di dilazione al 4,15% annuo, sempre prendendo come base l’ORP BCE pari al 2,15%.
L’obiettivo pratico sembra quello di agevolare la regolarizzazione spontanea dei debiti verso gli enti previdenziali e assicurativi, riducendo il costo della dilazione e rendendo più sostenibile il rientro per imprese e datori di lavoro.
La misura ha una funzione anche di compliance: abbassando il costo della rateazione, il legislatore rende più conveniente l’accesso a strumenti ordinati di regolarizzazione rispetto al protrarsi dell’inadempimento. Per i professionisti, ciò può diventare un argomento utile nella consulenza alle imprese in difficoltà finanziaria ma intenzionate a regolarizzare la posizione assicurativa.
Riferimenti normativi:
- D.L. 29 luglio 1981, n. 402, art. 13, comma 1 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 settembre 1981, n. 537)
- D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, art. 2, comma 11-bis (convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389)
- D.L. 14 giugno 1996, n. 318, art. 3, comma 4 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1996, n. 402)
- D.M. 24 ottobre 2025
- D.L. 27 marzo 2026, n. 38, art. 14, comma 1
- INAIL, Circolare 10 giugno 2025, n. 34
- INAIL, Circolare 16 aprile 2026, n. 13
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