PRIMA LETTURA
DI MARCO BOMBEN | 7 MAGGIO 2026
Il nuovo iper ammortamento, collegato al Piano Transizione 5.0 sembra finalmente pronto a partire. Il Ministro Urso ha infatti firmato il tanto atteso decreto attuativo che dovrebbe approdare a stretto giro nella Gazzetta Ufficiale.
Ricordiamo che la Legge di bilancio 2026 (art. 1, commi 427–436, Legge 30 dicembre 2025, n. 199) prevede il ritorno a favore delle imprese, in luogo dei crediti d’imposta “Industria 4.0” e “Transizione 5.0”, del c.d. “iper-ammortamento”. L’agevolazione consiste in una maggiorazione delle quote di ammortamento / canoni di leasing per gli investimenti effettuati dall’1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 in:
- beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, nei nuovi elenchi di cui agli Allegati IV e V alla Legge di bilancio 2026, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura (beni materiali e immateriali 4.0);
- beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo anche a distanza, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta (beni materiali che erano oggetto del credito d’imposta transizione 5.0).
Diversamente dal passato il riconoscimento dell’agevolazione non è automatico ma prevede l’effettuazione di alcune comunicazioni (in linea con i crediti d’imposta 4.0 e 5.0). Vediamo nel dettaglio le regole operative previste dal decreto, in attesa di pubblicazione in G.U.
| Decreto attuativo Iper ammortamento – D.M. 4 maggio 2026 | |
| Ambito | Previsione |
| Procedura di accesso al beneficio | Per l’accesso al nuovo iperammortamento l’impresa deve trasmettere le seguenti comunicazioni: Comunicazione Contenuto Termine Comunicazione Preventiva Dati identificativi dell’impresa e della struttura produttiva Tipologia e ammontare degli investimenti in beni materiale e immateriali agevolati data prevista di interconnesione Con riferimento ai beni per l’autoproduzione e l’autoconsumo da fonti di energia rinnovabile occorre indicare: tipologia e importo degli investimenti; data prevista di entrata in funzione; dati relativi all’applicazione della maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria. Prima dell’investimento Comunicazione di conferma Data e importo del pagamento dell’ultima quota per il raggiungimento del 20% del costo di acquisizione di ciascun bene; dati identificativi delle fatture relativi ai costi agevolabili. N.B. non può avere ad oggetto investimenti in beni diversi ovvero di ammontare superiore rispetto a quelli oggetto della comunicazione preventiva. Entro 60 giorni dall’esito positivo del GSE Comunicazione di completamento Riportare, per ciascun bene, la data di completamento dell’investimento. Al completamento degli investimenti, in ogni caso entro il 15 novembre 2028 Comunicazione periodica Informazioni relative: agli investimenti effettuati al costo sostenuto alla previsione di utilizzo del beneficio Entro il 20 gennaio di ciascun anno Comunicazione integrativa (rispetto alla periodica) Piano di ammortamento, con indicazione delle quote relative all’incentivo imputate in ciascun esercizio Entro il 30 giugno di ciascun anno Le comunicazioni in argomento sono trasmesse tramite la piattaforma informatica per la gestione della misura nell’apposita sezione “Area Clienti” del sito internet del GSE (www.gse.it), accessibile tramite SPID/CIE, utilizzando i modelli di comunicazione, i relativi allegati e le istruzioni di compilazione che verranno resi disponibili. |
| Misura e fruizione del beneficio | La maggiorazione del costo di acquisizione dei beni rileva, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi a decorrere dal periodo d’imposta nel quale l’impresa trasmette al GSE la comunicazione di completamento degli investimenti, sempre che il bene oggetto di investimento sia entrato in funzione entro il medesimo periodo d’imposta; La fruizione della maggiorazione è, in ogni caso, subordinata alla ricezione della comunicazione di esito positivo delle verifiche effettuate dal GSE, rispetto a ciascuna comunicazione di completamento degli investimenti. Il Decreto conferma che il beneficio è determinato sulla base delle spese agevolabili per gli investimenti completati in ciascuna annualità con le seguenti percentuali: Soglia investimenti Maggiorazione ammortamento Fino a 2,5 milioni di euro 180% Oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro 100% Oltre 10 milioni e fino a 20 milioni di euro 50% |
| Apertura della piattaforma | Il decreto rimanda a uno o più decreti direttoriali del Mimit il compito di fissare i termini di apertura della piattaforma informatica per la presentazione delle comunicazioni previste. |
| Perizia tecnica asseverata | Necessaria per asseverare: le caratteristiche tecniche dei beni strumentali, tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati IV e V alla Legge di bilancio 2026, l’interconnessione degli stessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, il soddisfacimento delle caratteristiche previste per i beni materiali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, La perizia deve essere: corredata di analisi tecniche, rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o mediante una attestazione, corredata di un’analisi tecnica, rilasciata da un ente di certificazione accreditato, dotati di idonee coperture assicurative. Relativamente al settore agricolo la perizia tecnica, per i beni inclusi negli elenchi di cui agli allegati IV e V alla legge 30 dicembre 2025, n. 199, può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico laureato o da un perito agrario laureato. |
| Certificazione contabile | L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione contabile. Possono rilasciare la certificazione contabile: i soggetti incaricati della revisione legale dei conti ex D.Lgs. n. 39/2010; dotati di idonee coperture assicurative. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti. Nell’assunzione di tale incarico il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell’articolo 10 del D.Lgs. 39/2010 e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell’International Federation of Accountants (IFAC). |
| Beni materiali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo | Il decreto elenca come agevolabili le spese relative a: A Gruppi di generazione dell’energia elettrica B Trasformatori posti a monte dei punti di connessione della rete elettrica, nonché i misuratori dell’energia elettrica funzionali alla produzione di energia elettrica C Impianti per la produzione di energia termica, inclusi i relativi sistemi di accumulo, utilizzata esclusivamente come calore di processo e non cedibile a terzi, con elettrificazione dei consumi termici, alimentata tramite energia elettrica rinnovabile autoprodotta e autoconsumata ovvero certificata come rinnovabile attraverso un contratto di fornitura di energia rinnovabile ai sensi della deliberazione ARERA ARG/elt 104/11 D Servizi ausiliari di impianto E Impianti per lo stoccaggio dell’energia asserviti agli impianti di cui alla lettera a). |
| Controlli | Il GSE è deputato ad effettuare le verifiche documentali e i controlli in relazione agli investimenti agevolati, nei termini di cui all’articolo 43 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, verificando la sussistenza dei requisiti tecnici e dei presupposti previsti per beneficiare dell’agevolazione, ivi inclusa la conformità degli interventi realizzati alle dichiarazioni, informazioni e ai dati forniti nel corso della procedura di accesso e alle disposizioni normative di riferimento. L’impresa è tenuta a conservare e a rendere disponibile la documentazione necessaria alla verifica della correttezza e della veridicità delle dichiarazioni, delle informazioni e dei dati forniti attraverso la piattaforma informatica e all’effettuazione dei controlli rispetto agli elementi tecnici e di costo degli investimenti, ivi comprese le perizie e l’attestazione contabile, nonché le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati. |
| Decadenza | L’impresa decade totalmente o parzialmente dal beneficio nei seguenti casi: nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell’agevolazione ovvero se il bene è destinato a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, senza che l’impresa sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori nello stesso periodo d’imposta del realizzo; assenza di uno o più requisiti di ammissibilità ovvero documentazione irregolare per fatti comunque imputabili all’impresa beneficiaria e non sanabili; mancata conservazione della documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili e del relativo beneficio; false dichiarazioni rese nelle procedure di concessione; impossibilità di effettuare i controlli per cause imputabili ai soggetti beneficiari; altre violazioni o inadempimenti da cui consegua la non spettanza anche parziale del beneficio. |
| Recupero | Rilevata l’indebita fruizione dell’agevolazione, il GSE ne dà comunicazione all’Agenzia delle entrate indicando i presupposti, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche della decadenza per la conseguente attività di recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni. |
| Monitoraggio | Al fine di provvedere al monitoraggio degli oneri derivanti dall’attuazione della disciplina agevolativa di cui al presente decreto, il GSE trasmette a Mimit, MEF e Agenzia delle entrate, almeno mensilmente, i dati relativi agli investimenti ammissibili comunicati dai soggetti beneficiari |
Riferimenti normativi:
- D.M. 4 maggio 2026 (in attesa di pubblicazione in G.U.)
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