COMMENTO
DI RAFFAELE MARCELLO | 7 MAGGIO 2026
La Legge di Bilancio 2026 ha riaperto la possibilità di affrancare i saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi in sospensione d’imposta esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 e residuanti al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2025, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva del 10%. Sul piano contabile, l’OIC ha integrato l’OIC 25 con il nuovo paragrafo 65A, stabilendo che il debito per imposta sostitutiva va iscritto nello stato patrimoniale in contropartita a una riserva di patrimonio netto, dopo aver riversato, se presenti, le relative imposte differite. La novità riduce l’incertezza applicativa, ma apre diversi profili operativi per il bilancio 2025 e per la pianificazione fiscale.
Quadro normativo e riapertura dei termini
La disciplina attuativa dell’art. 14 del D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192, in tema di affrancamento delle riserve in sospensione d’imposta, è stata definita dal D.M. 27 giugno 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 dell’11 luglio 2025. La Legge di Bilancio 2026 ha poi riaperto i termini dell’operazione per le riserve esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 e ancora presenti al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2025.
Meccanismo dell’affrancamento: struttura e finalità
Il meccanismo è, nella sua struttura, lineare: il contribuente può liberare, in tutto o in parte, determinate riserve dal vincolo fiscale della sospensione d’imposta mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva del 10%. L’effetto sostanziale è quello di evitare che, in caso di successiva distribuzione o utilizzo fiscalmente rilevante, la riserva concorra alla formazione del reddito della società secondo il regime ordinario.
La semplicità apparente, però, non deve trarre in inganno.
Individuazione delle riserve affrancabili: criticità operative
La prima criticità riguarda l’individuazione delle riserve affrancabili. Non tutte le riserve presenti nel patrimonio netto sono, infatti, riserve in sospensione d’imposta. Occorre distinguere le riserve fiscalmente vincolate da quelle meramente civilistiche, le riserve da rivalutazione con riconoscimento fiscale da quelle da rivalutazione solo contabile, le riserve ancora esistenti da quelle già utilizzate, imputate a capitale o distribuite.
Sotto il profilo operativo, la platea delle riserve potenzialmente affrancabili è eterogenea e stratificata nel tempo; in tal senso, la Relazione illustrativa al Decreto attuativo individua le principali fattispecie di riserve in sospensione d’imposta suscettibili di affrancamento, come di seguito riepilogate.
| Riserve affrancabili in sospensione di imposta | ||
| Tipologia di riserva | Riferimento normativo | Origine della riserva |
| Saldi attivi di rivalutazione monetaria | Legge n. 74/1952; Legge n. 576/1975; Legge n. 72/1983. | Rivalutazione beni d’impresa con sospensione d’imposta |
| Saldi attivi da rivalutazioni con riconoscimento fiscale | Legge n. 408/1990; Legge n. 413/1991; Legge n. 342/2000; Legge n. 448/2001; Legge n. 350/2003; Legge n. 266/2005; Legge n. 2/2009; Legge n. 147/2013; Legge n. 232/2016; Legge n. 126/2020; Legge n. 40/2020. | Rivalutazioni civilistiche con opzione fiscale |
| Riserve da riallineamento fiscale | Art. 1, comma 147, Legge n. 147/2013; Art. 1, comma 564, Legge n. 232/2016; Art. 110, comma 8, D.L. n. 104/2020 | Disallineamenti civilistico-fiscali sanati con imposta sostitutiva |
| Riserve da conferimenti agevolati | Art. 10, Legge n. 904/1977; Art. 34, Legge n. 576/1975 | Differenza tra valore fiscale e valore attribuito in operazioni agevolate |
| Riserve da fusioni / concentrazioni agevolate | Art. 79, Legge n. 742/1986 | Operazioni straordinarie con benefici fiscali |
| Riserve ex art. 55 TUIR (vecchio testo) | Art. 55, comma 3, lett. b), TUIR (ante 1997) | Regimi fiscali previgenti |
| Riserve da condono fiscale | Art. 15, D.L. n. 429/1982 conv. Legge n. 516/1982; Art. 33, Legge n. 413/1991 | Regolarizzazioni fiscali con effetti patrimoniali |
| Fondi e riserve per interventi agevolati PMI | Art. 11, Legge n. 317/1991; Art. 11, Legge n. 169/1983 | Agevolazioni pubbliche e incentivi fiscali |
Un’ulteriore problematica è che l’affrancamento riguarda le riserve che risultano esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 e che residuano nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2025. L’importo massimo affrancabile è quindi pari al minore tra i due valori. Se la riserva si è ridotta nel 2025, l’affrancamento non può eccedere l’importo residuo; se invece la riserva è stata incrementata, l’opzione non può riguardare l’eccedenza formatasi successivamente.
Profili contabili e chiarimenti OIC 25
Sul piano contabile, il chiarimento dell’OIC 25 è particolarmente importante. Prima dell’emendamento, il Principio disciplinava espressamente l’imposta sostitutiva dovuta per il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti nell’attivo, ma non conteneva una regola specifica per l’imposta sostitutiva dovuta per affrancare la riserva in sospensione. L’OIC ha quindi ritenuto opportuno colmare la lacuna introducendo il paragrafo 65A.
Il nuovo paragrafo stabilisce che, quando la normativa fiscale consente il riallineamento del valore fiscale delle riserve in sospensione mediante pagamento di un’imposta sostitutiva, il debito per tale imposta deve essere iscritto nello stato patrimoniale in contropartita a una riserva di patrimonio netto, dopo aver riversato, se presenti, le relative imposte differite. Gli eventuali interessi dovuti in caso di pagamento rateale sono invece rilevati per competenza e imputati al conto economico.
La scelta dell’OIC mantiene una coerenza con la natura dell’operazione. L’affrancamento non remunera un servizio, non rappresenta un costo di gestione e non è collegato alla produzione del reddito dell’esercizio. È, piuttosto, un’operazione che modifica il regime fiscale di una posta di patrimonio netto. Di conseguenza, l’imposta sostitutiva non deve gravare sul conto economico, ma deve ridurre direttamente il patrimonio netto.
Questa impostazione evita una distorsione del risultato d’esercizio. Se l’imposta fosse imputata a conto economico, il bilancio rappresenterebbe come costo dell’esercizio un onere che, in realtà, riguarda la liberazione fiscale di una riserva patrimoniale formata in precedenti esercizi.
Fiscalità differita e timing di rilevazione
Resta però un punto delicato: il rapporto tra affrancamento e imposte differite. L’OIC 25 ricorda che il regime di sospensione d’imposta determina una differenza temporanea imponibile tra valore contabile della riserva e valore fiscale, con conseguente iscrizione di imposte differite alla data della rivalutazione, salvo il caso in cui vi siano scarse probabilità di distribuzione ai soci.
Quando la società decide di affrancare la riserva, il vincolo fiscale viene meno. Se in passato erano state iscritte imposte differite, queste devono essere riversate. Il nuovo paragrafo 65A chiarisce che il debito per imposta sostitutiva deve essere rilevato dopo tale riversamento. In pratica, l’operazione contabile non può essere gestita come una semplice rilevazione del debito tributario, ma richiede prima la verifica dell’eventuale fiscalità differita già stanziata.
Un ulteriore profilo riguarda il momento di rilevazione contabile. L’opzione fiscale si perfeziona con l’indicazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta interessato. Per i soggetti “solari”, con riferimento alla riapertura operata dalla Legge di Bilancio 2026, il riferimento operativo è il modello UNICO Redditi 2026. La disciplina prevede il versamento dell’imposta in quattro rate annuali di pari importo.
Il problema pratico è comprendere se e come rappresentare l’operazione nel bilancio 2025, considerando che la dichiarazione sarà presentata nel 2026. Al riguardo, la soluzione più prudente è distinguere tra informativa e rilevazione. Se alla data di formazione del bilancio 2025 la società ha già assunto una decisione sufficientemente formalizzata di procedere all’affrancamento e ricorrono i presupposti per rilevare l’obbligazione secondo i Principi contabili, la rilevazione potrà essere valutata in coerenza con OIC 25 e OIC 29. Se, invece, la decisione non è ancora formalizzata, appare più corretto fornire adeguata informativa in nota integrativa, evitando di anticipare effetti contabili non ancora supportati da un’obbligazione attuale.
L’emendamento all’OIC 25 prevede, per la prima applicazione, la rilevazione retroattiva degli eventuali effetti ai sensi dell’OIC 29, consentendo tuttavia anche l’applicazione prospettica, che deve comunque essere motivata e illustrata in nota integrativa.
In conclusione, l’affrancamento delle riserve si conferma un’operazione che, pur trovando un inquadramento contabile più definito, continua a richiedere un’attenta valutazione, soprattutto in relazione al coordinamento tra momento contabile e momento fiscale. Il corretto trattamento non può essere standardizzato, ma deve essere costruito caso per caso, tenendo conto delle caratteristiche delle riserve, delle scelte gestionali e degli effetti sul patrimonio netto e sull’informativa di bilancio.
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