2° Contenuto: Responsabilità del professionista e violazioni societarie: la fine di un malinteso

COMMENTO

DI MATTEO RIZZARDI | 8 MAGGIO 2026

L’ordinanza n. 11372/2026 della Corte di Cassazione chiarisce definitivamente che l’art. 7 del D.L. n. 269/2003 non attribuisce un’immunità generalizzata ai soggetti terzi rispetto alla società. Tale norma riguarda esclusivamente il rapporto tra ente e soggetti “interni” (intranei), mentre l’art. 9 del D.Lgs. 472/1997 continua a disciplinare il concorso nell’illecito da parte di soggetti “esterni” (estranei), come i professionisti. Ne consegue che il consulente può essere sanzionato quando fornisce un contributo causale – materiale o psicologico – alla violazione tributaria, indipendentemente dal suo ruolo formale. Tuttavia, la responsabilità non è automatica: l’Amministrazione finanziaria deve dimostrare in modo rigoroso la partecipazione consapevole all’illecito. La pronuncia supera così sia l’erronea idea di immunità dei professionisti sia il rischio opposto di un’estensione indiscriminata della responsabilità.

Premessa

Per oltre un ventennio, una certa lettura superficiale del nostro ordinamento ha alimentato una pericolosa illusione: che lo schermo della personalità giuridica potesse fungere da scudo impenetrabile contro le sanzioni amministrative, garantendo una sorta di immunità generalizzata per chiunque gravitasse attorno all’ente. Il fondamento di questo malinteso senso di intoccabilità risiede nell’art. 7 del D.L. n. 269/2003, norma in base alla quale le sanzioni relative al rapporto fiscale delle società o enti con personalità giuridica sono poste “esclusivamente” a carico della persona giuridica.

Tuttavia, brandire questo avverbio come un’amnistia per i terzi rappresenta una forzatura tanto testuale quanto logica. L’intento del legislatore, in deroga al principio personalistico, era ed è quello di proteggere la persona fisica che, in virtù di un rapporto organico, agisce in nome e per conto dell’ente, imputando la sanzione all’effettivo beneficiario dell’illecito. Non si è mai trattato, però, di un salvacondotto per i complici esterni. Ed è qui che la norma si scontra – o meglio, si armonizza, se letta con rigore – con l’art. 9 del D.Lgs. n. 472/1997, il quale sanziona severamente chiunque apporti un contributo materiale o psicologico alla realizzazione dell’illecito tributario.

L’ordinanza della Cassazione: il distinguo tra intraneus ed estraneus

Con la recente ordinanza n. 11372 del 27 aprile 2026, la Suprema Corte assesta un colpo decisivo alle interpretazioni formalistiche e di comodo che ancora sopravvivevano in certe aule di giustizia. La vicenda trae origine dall’irrogazione di sanzioni nei confronti di un professionista esterno – che aveva, tra l’altro, apposto il visto di conformità sulle dichiarazioni IVA e IRES di una società per azioni e curato la trasmissione telematica delle stesse – chiamato a rispondere a titolo di concorso e coobbligazione solidale per le infrazioni commesse dalla compagine societaria. I giudici di merito, assecondando una tesi oramai anacronistica, avevano escluso il concorso del professionista trincerandosi dietro l’esclusività della sanzione in capo all’ente dettata dal citato art. 7.

La Cassazione smantella questa cortina fumogena. Riconoscendo l’evoluzione del proprio stesso orientamento giurisprudenziale, i giudici di legittimità tracciano un confine netto: le due norme hanno ambiti di applicazione differenti e non sono incompatibili. L’art. 7 disciplina l’allocazione della responsabilità tra l’ente e l’“intraneus” (l’amministratore o legale rappresentante), mentre l’art. 9 regola l’estensione della responsabilità all’“estraneus” (il terzo, quale può essere il consulente o commercialista). Ne discende inesorabilmente che la responsabilità esclusiva della società non copre in alcun modo il terzo che agevoli o renda possibile la violazione fiscale.

Il contributo causale e la sostanza che supera la forma

L’analisi della pronuncia rivela uno spunto dirimente: il professionista non è un mero passacarte, né un terminale neutro dell’Amministrazione finanziaria. Pensare che un consulente possa agevolare consapevolmente un’evasione e uscirne indenne solo perché il cliente è una società di capitali costituiva, prima ancora che un errore di diritto, una palese aberrazione logica. La Suprema Corte, infatti, precisa che la sanzionabilità del terzo prescinde del tutto dalla qualifica formale di tenutario delle scritture contabili o dal mero incarico di trasmissione telematica.

Ciò che rileva, in una prospettiva squisitamente sostanziale, è il “contributo causale”, ovvero la sussistenza di azioni o persino omissioni concretamente idonee a facilitare l’illecito, dimostrando il coinvolgimento psicologico e materiale del soggetto. L’apposizione di un visto di conformità su dichiarazioni palesemente irregolari, o la consapevole partecipazione alla predisposizione di un assetto evasivo, sono condotte che assurgono a concorso pieno. Ciascun concorrente risponde autonomamente per la propria quota di responsabilità, sulla base del principio di causalità psichica.

L’onere della prova e il rischio degli automatismi

Se da un lato la sentenza ha il merito inequivocabile di ripristinare la centralità dell’art. 9 del D.Lgs. n. 472/1997, spazzando via l’alibi della “mera assistenza”, dall’altro lato deve suonare come un monito, pungente, per la stessa Amministrazione finanziaria. L’Agenzia non può e non deve trasformare questo principio di diritto in una delega in bianco per colpire indiscriminatamente i professionisti.

La pronuncia esige una lettura non formale della responsabilità tributaria. Questo significa che la sanzione a titolo di concorso non scatta in automatico per la sola presenza di una firma in calce a un invio telematico, ma richiede che l’Ufficio accerti e dimostri, in maniera rigorosa e puntuale, l’effettivo apporto causale e la volontà di cooperare alla violazione. Il professionista risponde quando cessa di essere un consulente e diventa complice; ma confondere il fisiologico esercizio del mandato professionale con il concorso nell’illecito sarebbe un passo falso altrettanto grave quanto l’ingiustificata immunità che questa provvidenziale ordinanza ha finalmente archiviato.

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