4° Contenuto riservato: Mini riforma dei rider tra nuove tutele e nuovi obblighi

L’OPINIONE

DI DANIELE CIRIOLI | 8 MAGGIO 2026

Con la pubblicazione nella G.U. n. 104 del 7 maggio 2026 del D.L. n. 66/2026, il Governo vara un nuovo quadro organico di misure in materia abitativa finalizzato ad ampliare l’offerta di alloggi a prezzi accessibili e a favorire il recupero del patrimonio immobiliare pubblico inutilizzato.

L’articolo 1 del decreto individua le finalità del Piano Casa, prevedendo interventi di edilizia residenziale pubblica, sociale e integrata attraverso operazioni di sostituzione edilizia, recupero e riconversione di immobili pubblici non redditizi. L’obiettivo è quello di soddisfare i fabbisogni di giovani, studenti universitari fuori sede, lavoratori mobili, giovani coppie, genitori separati e anziani, nonché quello di realizzare modelli di cohousing e coabitazione intergenerazionale (art. 1, comma 2).

Ripristino degli alloggi ERP – Il Decreto istituisce un Programma straordinario nazionale di recupero e manutenzione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e sociale, mirando al ripristino degli alloggi ERP (edilizia residenziale pubblica) non assegnabili per carenze manutentive e al recupero di immobili pubblici destinati all’edilizia sociale.

Per l’attuazione del programma viene autorizzata una spesa complessiva pari a 970 milioni di euro nel periodo 2026-2030, articolata su più annualità (art. 2, comma 4).

Fondo di Garanzia – Viene inoltre istituito un Fondo di garanzia per la morosità incolpevole relativo ai contratti di locazione di edilizia residenziale pubblica. 

La dotazione iniziale è pari a 22 milioni di euro per il 2026 e 2 milioni per il 2027. Il fondo è destinato alla copertura del rischio di morosità derivante da sopravvenuta impossibilità del conduttore di adempiere agli obblighi contrattuali per cause non imputabili alla propria volontà.

Alienazione del patrimonio ERP – L’articolo 5 introduce nuove procedure per l’alienazione del patrimonio ERP e sociale di proprietà di Comuni, enti territoriali e aziende pubbliche. Il diritto di opzione all’acquisto viene riconosciuto agli assegnatari non morosi che non risultino proprietari di altra abitazione. I proventi derivanti dalle alienazioni dovranno essere destinati prioritariamente alla riduzione del debito degli enti territoriali e, per la parte eccedente, al fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato (art. 5, comma 1).

Edilizia integrata – Il Capo III del decreto, e in particolare l’articolo 9, introduce i programmi infrastrutturali di edilizia integrata, rivolti a soggetti esclusi sia dall’edilizia pubblica tradizionale sia dal mercato immobiliare ordinario. Il modello prevede investimenti prevalentemente privati con obbligo di destinare almeno il 70% delle risorse complessive all’edilizia convenzionata (art. 9, comma 3, lettera d).

I canoni e i prezzi di vendita dovranno risultare inferiori di almeno il 33% rispetto ai valori di mercato della medesima area territoriale, con riferimento ai dati OMI o ai valori effettivi desunti dagli atti registrati (art. 9, comma 3, lettera e).

Riferimenti normativi:

Al lavoro solo i formati (sul SIISL)

È il cuore della riforma: l’introduzione di un “alt” obbligatorio ai rider non formati. Il principio è chiaro: non si può essere lanciati nel traffico cittadino senza avere avuto una preparazione adeguata. Per poter lavorare, in particolare, i rider dovranno seguire corsi di formazione sul SIISL (il “Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa”), individuati ogni anno con decreto del Ministero del Lavoro. Sono attività base essenziali che il rider dovrà svolgere, nei primi 30 giorni dalla prima prestazione. I patronati presteranno assistenza e intermediazione per facilitare accesso e frequenza dei corsi. Il mancato completamento del corso nei termini è segnalato al committente che, così, non potrà avviare al lavoro il rider. La violazione del divieto per 3 mesi è punita con la sanzione da 800 a 2.400 euro.

Account unico e tracciato

Uno degli aspetti più oscuri della Gig Economy è stato finora lo scambio indiscriminato di account, un fenomeno che spesso nascondeva forme di sub-affitto del lavoro e vero e proprio sfruttamento. Il decreto interviene anche qui, introducendo l’obbligo di accesso tramite Spid, Cie o Cns o comunque tramite sistemi di autenticazione a più fattori legati a un singolo codice fiscale. L’eventuale cessione del proprio account e l’uso di account da parte di persona diversa del titolare sarà punito con sanzione da 800 a 1.200 euro. La piattaforma, inoltre, non potrà rilasciare più di un account a persona, né potrà commissionare prestazioni “temporalmente inconciliabili”, il c.d. multi-apping selvaggio che mette molto a rischio la sicurezza su strada dei rider. Le sanzioni sono pesanti: da 1.000 a 1.500 euro per ogni account in più associato a uno stesso codice fiscale. La “blindatura” dell’identità digitale dovrebbe garantire trasparenza e sicurezza, eliminando la piaga dell’intermediazione illecita: chi pedala sarà effettivamente il titolare dei diritti e delle coperture assicurative.

Più trasparenza

Dal 1° luglio 2026 il rapporto tra piattaforma e lavoratore diventerà più trasparente. Infatti, il committente sarà tenuto a redigere e a consegnare ai rider copia del Libro unico del lavoro, in cui avrà annotato per ogni mese anche il numero di consegne e l’importo erogato al lavoratore. In pratica, si tratterà di riversare il flusso di dati dell’app in un documento contabile, così da permettere al lavoratore di avere una maggiore consapevolezza della propria produttività e dei suoi diritti, anche retributivi.

Mance tassate

Infine, il Decreto tocca le “tasche” dei rider: le mance che molto spesso rappresentano solo un gesto di cortesia, quasi affettuoso, tra cliente e rider. Le somme ricevute dai clienti a titolo di liberalità, anche con mezzi di pagamenti elettronici, finiscono nel reddito di lavoro dipendente e, quindi, pagano le tasse, ma ridotte. Infatti, la tassazione avverrà mediante l’imposta del 5% sostitutiva di IRPEF e relative addizionali, nel limite del 30% del reddito percepito nell’anno dal ridere. Le somme, invece, non rilevano ai fini INPS, INAIL e del TFR.

In conclusione

Il settore del food delivery è stato per anni l’emblema della c.d. “zona grigia” del mercato del lavoro. Il D.L. n. 62/2026 segna un punto di svolta: non solo nuove regole tecniche, ma il tentativo di riportare legalità (e umanità) all’interno di un mondo governato da algoritmi che, molto spesso, sono incomprensibili. È la direzione giusta? Sembrerebbe di sì, perché il progresso tecnologico non può giustificare l’assenza di tutele fondamentali. Da un lato, infatti, sembra corrispondere all’esigenza di colmare vuoti regolativi che erano anche molto evidenti; dall’altro, tuttavia, apre la riflessione sul rischio d’irrigidire un settore che, per sua natura, si fonda su elasticità e rapidità di adattamento. Le prime esperienze sul campo faranno capire se la riforma si tradurrà in tutela del lavoro o se finirà per complicare ulteriormente un equilibrio già fragile tra innovazione tecnologica, diritti dei lavoratori e sostenibilità economica delle piattaforme.

Riferimenti normativi:

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