COMMENTO
A CURA DI STUDIO TRIBUTARIO GAVIOLI & ASSOCIATI | 13 MAGGIO 2026
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce, con la Nota prot. n. 780 del 15 aprile scorso, le istruzioni operative sulla Legge n. 34/2026 che introduce rilevanti innovazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con l’obiettivo di coniugare semplificazione amministrativa ed efficacia delle tutele. La norma ha definito modelli semplificati di organizzazione e gestione della sicurezza per le piccole e medie imprese, il rafforzamento degli obblighi formativi e l’introduzione di strumenti innovativi, come le simulazioni immersive, per l’addestramento dei lavoratori.
Premessa
Le prime indicazioni operative sulle novità introdotte dalla Legge annuale sulle PMI in materia di salute e sicurezza sul lavoro, le fornisce l’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) con la Nota prot. n. 780 del 15 aprile scorso, a seguito dell’entrata in vigore della Legge n. 34/2026 .
La legge annuale sulle piccole e medie imprese, in vigore dal 7 aprile 2026, oltre a introdurre misure a sostegno della crescita, dell’occupazione e della competitività del sistema produttivo, ha introdotto novità rilevanti in materia di salute e sicurezza novellando diverse disposizioni che hanno una diretta rilevanza sull’attività dell’Ispettorato, introducendo nel contempo nuovi adempimenti a carico dei datori di lavoro.
Modelli semplificati di organizzazione e gestione in materia di salute e sicurezza
Il comma 1, dell’articolo 10, della Legge n. 34/2026, reca una serie di novelle alla disciplina generale in materia di sicurezza sul lavoro, di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
→ La novella di cui alla lettera a), integra la disciplina sui modelli di organizzazione e di gestione, in materia di sicurezza sul lavoro, idonei a escludere la cosiddetta responsabilità amministrativa dell’impresa (o comunque del soggetto diverso dalla persona fisica), connessa ad alcuni reati; si prevedono l’elaborazione, da parte dell’INAIL, di modelli semplificati per le micro, piccole e medie imprese e il supporto dell’INAIL alle stesse imprese, nell’attuazione di tali modelli.
→ La novella di cui al numero 1), della successiva lettera b), include i periodi di trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale, relativi a riduzione o a sospensione dell’attività lavorativa, tra le fattispecie alle quali consegue un obbligo di erogazione ai lavoratori di formazione in materia di sicurezza sul lavoro.
→ La novella di cui al successivo comma 2, concerne gli effetti della mancata partecipazione, da parte di lavoratori che fruiscono di trattamenti di integrazione salariale, a corsi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro.
→ La novella di cui al numero 2), della lettera b), del comma 1, prevede che l’addestramento specifico (ove previsto) dei lavoratori possa essere effettuato anche mediante l’uso di moderne tecnologie di simulazione in ambiente reale o virtuale.
Evidenzia la nota dell’INL, con riferimento all’articolo 10 , che una modifica sostanziale riguarda l’inserimento della lettera b-bis, al comma 4, dell’art. 37 D.Lgs. n. 81/2008, stabilendo l’obbligatorietà della formazione anche durante i “periodi di cassa integrazione guadagni, sia in caso di sospensione che in caso di riduzione dell’orario di lavoro”.
L’articolo 10 introduce l’impiego di tecnologie all’avanguardia, come simulazioni immersive, per aumentare l’efficacia dell’addestramento, sostituendo il comma 5 , dell’art. 37, con quanto segue: “L’addestramento è effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. L’addestramento consiste nella prova pratica per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; include altresì l’esercitazione applicata per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento possono essere effettuati anche mediante l’uso di moderne tecnologie di simulazione in ambiente reale o virtuale e devono essere tracciati in apposito registro, anche informatizzato”.
Salute e sicurezza per le prestazioni in modalità agile
L’articolo 11 , della Legge n. 34/2026, concerne la disciplina della sicurezza sul lavoro nell’ambito dell’istituto del lavoro agile, con riferimento alle prestazioni svolte in ambienti che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro.
Il comma 1, lettera a), specifica che l’adempimento, da parte del datore di lavoro, dell’obbligo, già vigente, di consegna al lavoratoreinteressato e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, di un’informativa scritta nella quale siano individuati i rischi generali e quelli specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione in oggetto del rapporto di lavoro costituisce l’adempimento di tutti gli obblighi di sicurezza applicabili alla medesima modalità, compresi quelli inerenti all’utilizzo dei videoterminali.
La successiva lettera b), introduce una sanzione penale per il caso di mancato adempimento del suddetto obbligo di informativa annua.
La nota dell’INL nell’analizzare il citato articolo 11, sulle importanti novità relative alla salute e sicurezza sul lavoro, focalizzandosi sulle prestazioni svolte in modalità agile, evidenzia che queste disposizioni si inseriscono nel quadro normativo già delineato dalla legge sul lavoro agile, integrandone le previsioni e rafforzando gli obblighi inerenti alla tutela dei lavoratori che operano fuori dai locali aziendali.
In particolare, all’art. 3, del D.Lgs. n. 81/2008 è stato introdotto il comma 7-bis, che prevede espressamente: “Per l’attività lavorativa prestata con modalità di lavoro agile in ambienti di lavoro che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, l’assolvimento di tutti gli obblighi di sicurezza compatibili con tale modalità di lavoro, in particolare di quelli che attengono all’utilizzo dei videoterminali, è assicurato dal datore di lavoro mediante la consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, di un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro, fermo restando l’obbligo del lavoratore di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali”.
Attrezzature di lavoro
La nota dell’INL evidenzia che l’art. 12, della Legge 11 marzo 2026, n. 34, si inserisce nel più ampio intervento di aggiornamento della disciplina della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento alle attrezzature di lavoro.
L’articolo è rubricato “verifiche di attrezzatture” e interviene sul D.Lgs. n. 81/2008 modificando in particolare l’Allegato VII che disciplina le attrezzature soggette a verifiche periodiche inserendo la verifica triennale per le “Piattaforme di lavoro mobili elevabili e piattaforme di lavoro fuori strada per operazioni in frutteto”.
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