1° Documento Riservato: Fotovoltaico agricolo: impatti fiscali 2026

COMMENTO

DI MARCO BOMBEN | 14 MAGGIO 2026

Il revamping e il repowering del fotovoltaico rappresentano soluzioni a cui si ricorre sempre più spesso al fine di ottimizzare gli impianti fotovoltaici esistenti che, a causa del passare del tempo, hanno perso efficienza o presentano dei malfunzionamenti. Per gli interventi eseguiti dal 2026, tuttavia, le imprese agricole devono considerare le novità normative per effetto delle quali è venuta meno la determinazione forfetaria dal reddito prevista per il reddito eccedente il “limite di agrarietà”.

Premessa

Per le imprese agricole, il tema del fotovoltaico a terra non è più solo industriale o energetico, ma sempre più anche fiscale. Il nuovo quadro normativo impone di distinguere con attenzione tra impianti “storici” e impianti con moduli a tessa completati dopo il 31 dicembre 2025, perché da questa linea temporale dipende:

  • l’applicazione del regime forfetario del 25%
  • oppure della tassazione ordinaria.

Il punto diventa ancora più delicato quando si valuta il repowering, cioè il rifacimento integrale dell’impianto con aumento di potenza, ipotesi che il Decreto “bollette” (D.L. n. 21/2026) collega alla possibile fuoriuscita anticipata dal meccanismo incentivante (nel caso di impianti rientranti nel 1°, 2°, 3° e 4° Conto Energia).

Contesto normativo

Come noto, la produzione e cessione di energia fotovoltaica:

  • al ricorrere delle condizioni previste dalla norma, è produttiva di reddito agrario nel limite di 260.000 kwh, sempreché risultino integrato almeno uno dei criteri di connessione all’attività agricola principale individuati dalla circolare AdE 6 luglio 2009, n. 32 (cfr. risoluzioni AdE 15 ottobre 2015 n. 86/E e 27 ottobre 2016 n. 98/E);
  • mentre, quella eccedente il predetto limite è tassata ai fini delle imposte dirette:
    • forfetariamente (applicando il coefficiente di redditività del 25%), laddove sia riscontrata la sussistenza di un legame tra la produzione di energia ed il fondo, rinvenibile nella presenza di uno dei requisiti di connessione con l’attività agricola specificamente individuati nella circolare n. 32/E del 2009;
    • seguendo le regole ordinarie in materia di reddito d’impresa anche se la società ha esercitato l’opzione ai sensi dell’art. 1, comma 1093, della Legge n. 296/2006, nel caso in cui non ricorra uno dei requisiti indicati nella citata circolare (cfr. risoluzione n. 98/E del 2016). Il riferimento è all’opzione per la tassazione su base catastale.

La circolare n. 32/E/2009 chiarisce che:

  • sebbene tale produzione di energia prescinda dalla coltivazione del fondo (bosco o allevamento di animali),
  • trattandosi di attività agricola “connessa” presuppone, comunque, un collegamento con l’attività agricola tipica, caratterizzata dalla presenza di un’azienda con terreni coltivati e distinti in catasto (siti nello stesso comune ove è sito il parco fotovoltaico, ovvero in comuni confinanti) con attribuzione di reddito agrario.

La stretta 2026 per gli impianti fotovoltaici con moduli a terra

Il Decreto “agricoltura” (D.L. n. 63/2024) ha introdotto importanti novità per gli impianti fotovoltaici con moduli a terra i cui lavori risultino completati dopo il 31 dicembre 2025. Per questi impianti il “nuovo” comma 423-bis dell’art. 1 della Legge n. 266/2005 esclude l’applicazione della tassazione forfetaria oltre soglia:

  • la quota eccedente i 260.000 kWh non può più essere tassata al 25%,
  • ma segue necessariamente le regole ordinarie del reddito d’impresa.

Per individuare la decorrenza della nuova disciplina il comma 16 della Legge n. 199/2025 precisa che “la registrazione come “impianto realizzato” nel sistema nazionale di Gestione anagrafica unica degli impianti di produzione di energia elettrica (GAUDI) dà prova dell’avvenuta installazione, relativamente ai termini” di cui sopra.

Impianti fotovoltaici con moduli a terra installati dopo il 31.12.2025
Produzione e cessione energia elettricaAspetti fiscali
Fino 260.000 kWh annoRedditi agrari determinati catastalmente (art. 32 TUIR)
Oltre 260.000 kWh annoReddito d’impresa determinato in modo ordinario (esclusa possibilità di avvalersi del regime forfetario con coefficiente di redditività del 25%)

Revamping e repowering

Il revamping di un impianto fotovoltaico è un processo di aggiornamento, miglioramento o ristrutturazione di un impianto fotovoltaico esistente che può includere diverse azioni tra cui:

Azione previstaNote
Sostituzione pannelli solariSe le prestazioni dei pannelli fotovoltaici subiscono un forte calo, possono essere installati pannelli fotovoltaici più recenti e performanti per aumentare e migliorare la generazione di energia elettrica
Aggiornamento inverterAggiornare il componente che trasforma la corrente continua prodotta dai pannelli solari in corrente alternata
Miglioramento strutture di supportoRinforzare o sostituire le strutture di supporto dei pannelli solari per garantire una maggiore stabilità e durata dell’impianto
Ottimizzazione sistema di monitoraggioPermette un’analisi più dettagliata delle prestazioni dell’impianto e aiuta a identificare eventuali malfunzionamenti o perdite di efficienza
Integrazioni tecnologicheEs.: tracciamento solare o sistemi di accumulo

Di norma l’intervento in argomento:
• non comporta un aumento della potenza installata;
• non richiede alcuna modifica nel portale GAUDÌ di Terna,
• risulta quindi fiscalmente “neutro”, ossia non modifica il regime impositivo applicabile dell’imprenditore agricolo.  

Diverso è il caso del repowering fotovoltaico. Tale intervento, infatti, va oltre il semplice aggiornamento in quanto:

  • mediante sostituzione dei vecchi pannelli con prodotti ad alta potenza,
  • è possibile ottimizzare lo spazio disponibile per realizzare nuove porzioni di impianto, aumentando la potenza complessiva installata.

In tal caso, la quota eccedente deve essere registrata all’interno del sistema Gaudì. Operativamente ciò determina
• una nuova data di entrata in esercizio dell’impianto (post repowering), 
• evidentemente successiva a quella dell’impianto originario (ante intervento).

Nel caso di intervento eseguito nel corso del 2026 ciò ha un notevole impatto sul regime impositivo applicabile del contribuente.

Nel caso di repowering, è inoltre necessario verificare il rispetto dei requisiti di connessione all’attività agricola, come delineati dalla circolare n. 32/E/2009, ossia che:

  1. la produzione di energia fotovoltaica derivi da impianti con integrazione architettonica o da impianti parzialmente integrati, come definiti dall’art. 2 del D.M. 19 febbraio 2007, realizzati su strutture aziendali esistenti;
  2. il volume d’affari derivante dall’attività agricola (esclusa la produzione di energia fotovoltaica) deve essere superiore al volume d’affari della produzione di energia fotovoltaica eccedente i 260.000 kwh anno. Detto volume deve essere calcolato senza tenere conto degli incentivierogati per la produzione di energia fotovoltaica;
  3. entro il limite di 1 MW per azienda, per ogni 10 kW di potenza installata eccedente il limite dei 260.000 Kwh anno, l’imprenditore deve dimostrare di detenere almeno 1 ettaro di terreno utilizzato per l’attività agricola.

Nel dettaglio, occorre valutare con cura che per effetto dell’incremento di potenza:

  • il volume d’affari dell’attività agricola non scenda al di sotto della produzione di energia fotovoltaica (punto 2)
  • il numero di ettari di terreni coltivati non scenda al di sotto della soglia rilevante proporzionale ai kW prodotti.

Riferimenti normativi:

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