1° Documento Riservato: L’Approfondimento: La tassazione fondiaria per opzione delle società agricole diverse dalla società semplice

CIRCOLARE MONOGRAFICA

Regime catastale opzionale e determinazione del reddito nelle società agricole commerciali

DI FABRIZIO G. POGGIANI | 21 MAGGIO 2026

Le società agricole, diverse dalle società semplici, e gli enti commerciali, determinano, di regola, il reddito derivante da attività agricole in base ai principi ordinari del reddito d’impresa, determinato per contrapposizione tra costi e ricavi. Nel rispetto di determinate condizioni, però, le società operanti in agricoltura, con qualifica di società agricole, ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 99/2004, possono esercitare l’opzione per la determinazione del reddito, che rimane qualificabile “d’impresa”, su base catastale, ai sensi del comma 1093 dell’art. 1 della Legge n. 296/2006, ai sensi delle disposizioni contenute nel Decreto ministeriale 27 settembre 2007, n. 213 e sulla base delle precisazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate con uno specifico, quanto datato, documento di prassi (circolare 1° ottobre 2010, n. 50/E). Infine, in presenza di determinati requisiti, si rendono applicabili ulteriori regimi di determinazione forfetaria del reddito di impresa relativo a determinate attività agricole.

Premessa

Le società agricole, di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 99/2004, in forma di società di persone (società in nome collettivo o in accomandita semplice), società a responsabilità limitata o società cooperative, ai sensi del comma 1093 dell’art. 1 della Legge n. 296/2006 possono optare per la determinazione su base catastale dei redditi derivanti dalle attività agricole, ai sensi delle disposizioni contenute nell’art. 32 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR); restano escluse le società per azioni e le società in accomandita per azioni che non possono avvalersi del detto regime opzionale.

Dopo l’intervento del legislatore avvenuto con l’art. 1 del D.Lgs. n. 192/2024, ai sensi del novellato comma 4 dell’art. 56-bis del D.P.R. n. 917/1986, con efficacia per i redditi prodotti a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024, è stata estesa la possibilità di applicare, salvo opzione contraria, anche i regimi di determinazione forfetaria dei redditi d’impresa, derivanti dalle attività agricole contemplate dal predetto articolo, anche a favore delle società agricole che hanno optato per la determinazione dei redditi su base catastale (sul tema, si veda Agenzia delle Entrate, circolare 8 agosto 2025, n. 12/E).

La qualifica di “società agricola”

Possono optare per la tassazione su base catastale, ai sensi del citato comma 1093 dell’art. 1 della Legge n. 296/2006, le società agricole in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2 del D.Lgs. n. 99/2004 (società agricole) ovvero in presenza, contemporaneamente:

  • di un oggetto sociale che preveda l’esercizio “esclusivo” delle attività di cui all’art. 2135 c.c. (imprenditore agricolo);
  • di una ragione o di una denominazione sociale che contenga l’indicazione “società agricola” (intera locuzione senza alcuna abbreviazione).

Il requisito dell’esercizio “esclusivo” dell’attività agricola deve trovare riscontro nell’attività “concretamente” svolta dalla società (sul tema, Agenzia delle Entrate, circolare 1° ottobre 2010, n. 50/E).

La detta “esclusività” non si perde quando la società agricola pone in essere delle attività strumentali a quella principale per il conseguimento dell’oggetto sociale e, quindi, non perdono la qualifica di società agricola quelle società che pongono in essere operazioni commerciali, industriali, ipotecarie e immobiliari finalizzate a potenziare o migliorare l’attività agricola stessa.

Di conseguenza, acquistare o prendere in affitto terreni o fondi rustici per ampliare la propria attività agricola o contrarre un mutuo e/o un finanziamento per acquistare un bene (trattore) necessario alla coltivazione del terreno o sottoscrivere cambiali agrarie per acquistare scorte di materiali destinati alle attività agricole costituisce una scelta strumentale e meramente finalizzata al conseguimento dell’oggetto sociale che non modifica la natura agricola dell’attività esercitata bensì la completa.

Non costituiscono distrazione dall’esercizio esclusivo delle attività agricole, ai sensi del comma 1 dell’art. 2 del citato D.Lgs. n. 99/2004, la locazione, il comodato e l’affitto di fabbricati ad uso abitativo, nonché di terreni e di fabbricati ad uso strumentale alle attività agricole, di cui all’art. 2135 c.c., purché i ricavi derivanti dalla locazione o dall’affitto siano “marginali” rispetto a quelli derivanti dall’esercizio dell’attività agricola; il richiamato requisito della “marginalità” di dette attività può considerarsi sempre soddisfatto quando l’ammontare dei ricavi relativi alle locazioni e agli affitti dei beni non superi il 10% dell’ammontare dei ricavi complessivi, fermo restando l’assoggettamento di detti ricavi a tassazione con le regole ordinarie.

L’Agenzia delle Entrate (circolare 1° ottobre 2010, n. 50/E) ha precisato ulteriormente che l’acquisto di partecipazioni in altre società non comporta di per sé la perdita del requisito dell’esclusività, a condizione che le partecipate siano anch’esse società agricole, che esercitano esclusivamente le attività di cui all’art. 2135 c.c. e che l’ammontare dei ricavi derivanti alla partecipante dallo svolgimento di attività agricole risulti superiore a quello dei dividendi derivanti dal possesso di partecipazioni in altre società agricole (in senso conforme, C.G.T. II Emilia Romagna 3 luglio 2024, n. 633/14/24 e, in senso contrario, la più datata C.T. Provinciale di Forlì n. 116/1/2019).

L’esercizio dell’opzione e la relativa efficacia

Le società agricole esercitano l’opzione e la relativa revoca per la tassazione su base catastale (redditi fondiari) mediante “comportamenti concludenti”, ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. n. 442/1997 e l’opzione vincola il contribuente per un triennio, e, successivamente, resta valida fino a revoca, ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 3 del citato Decreto.

I soggetti che optano per la tassazione fondiaria con comportamenti concludenti sono obbligati, in ossequio al comma 1 dell’art. 2 del D.P.R. n. 442/1997, a comunicare l’opzione “nella prima dichiarazione annuale IVA da presentare successivamente alla scelta operata” e, in caso di esonero dell’obbligo di presentazione della dichiarazione annuale IVA, “la scelta è comunicata con le stesse modalità ed i termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi” (Agenzia delle Entrate, circolare 1° ottobre 2010, n. 50/E, § 2).

Se una società agricola ha adeguato il proprio statuto e svolge “in via esclusiva” un’attività agricola a partire, per esempio, dal 1° gennaio 2025, la stessa è obbligata a comunicare l’opzione nella dichiarazione IVA o nella dichiarazione dei redditi da presentare nel corso del 2026 (modelli IVA 2026 o Redditi SP o SC 2026).

Nel caso di omessa comunicazione nella dichiarazione annuale IVA, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’opzione resta comunque valida, se può desumersi dai “comportamenti concludenti” del contribuente, ferma restando l’applicazione di una sanzione per l’omessa comunicazione, ai sensi del comma 1 dell’art. 11 del D.Lgs. n. 471/1997; sanzione che può essere ridotta mediante l’istituto del ravvedimento, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 (Agenzia delle Entrate, Risoluzione 11 aprile 2018, n. 28/E).

Determinazione del reddito imponibile

Per le società agricole, di cui al citato art. 2 del D.Lgs. n. 99/2004, che esercitano l’opzione per la tassazione su base catastale:

  • i redditi derivanti dalle attività agricole, di cui all’art. 32 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), esercitate nel rispetto dei limiti previsti, sono determinati su base catastale, pur mantenendo la qualifica di redditi di impresa, ai sensi del comma 1 dell’art. 3 del D.M. n. 213/2007;
  • i redditi derivanti dalle attività agricole, di cui all’art. 56-bis del D.P.R. 917/1986 (TUIR) sono, invece, determinati applicando i regimi forfetaririconosciuti da tale articolo, salvo opzione contraria per la determinazione con i criteri ordinari per il reddito d’impresa, dopo che il comma 4 del detto art. 56-bis è stato modificato dall’art. 1 del D.Lgs. n. 192/2024 (proporzionalità del reddito agrario per la produzione di vegetali o coefficienti del 5%, 15% e 25%).

Alle società agricole che esercitano l’opzione per la tassazione fondiaria si rendono applicabili anche i criteri di determinazione dei redditi, di cui al comma 423 dell’art. 1 della Legge n. 266/2005, relativi alla produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche:

  • sia entro il limite di 2.400.000 kWh anno (redditi da fonti agroforestali) e 260.000 kWh anno (redditi da fonti fotovoltaiche), che costituiscono redditi determinati su base catastale;
  • sia oltre detti limiti, che vengono determinati forfetariamente applicando il coefficiente di redditività del 25%, secondo quanto previsto, appunto, dal comma 423 dell’art. 1 della Legge n. 266/2005.

Si evidenzia ulteriormente che, ai sensi del comma 4 dell’art. 4 del D.M. n. 213/2007, resta ferma l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 84 del D.P.R. n. 917/1986, in relazione alle perdite che si sono formate nei periodi precedenti a quello in cui viene esercitata l’opzione per la tassazione con il criterio catastale.

Sul tema, l’Agenzia delle Entrate (circolare 1° ottobre 2010, n. 50/E, § 5) ha precisato che la società può portare le perdite pregresse in riduzione del reddito determinato catastalmente e che le disposizioni, di cui all’art. 84 del TUIR risultano applicabili anche alle eventuali perdite che si dovessero generare in vigenza della citata opzione.

Come detto il reddito, sebbene determinato in base ai redditi fondiari (dominicale e agrario), resta qualificabile come “reddito di impresa” e stante il principio di “vis attractiva” deve essere determinato nel quadro “RF” (per i soggetti in contabilità ordinaria), neutralizzando il costi e ricavi e sostituendo al reddito, così determinato, i redditi dominicali (se la società è proprietaria dei terreni) e agrari.

Esempio

Ecco un esempio pratico basato sui dati contabili e catastali di una società agricola a responsabilità limitata che ha optato per la determinazione del reddito su base catastale ai sensi del comma 1093 dell’art. 1 della Legge n. 296/2006.

Dati base

Si ipotizzino i seguenti dati:

  • Ricavi totali da attività agricola: euro 150.000
  • Costi totali aziendali inerenti: euro 120.000
  • Utile civilistico d’esercizio (RF1): euro 30.000
  • Dati catastali dei terreni condotti: somma dei redditi dominicali non rivalutati: euro 800 e somma dei redditi agrari non rivalutati: euro 600

Calcolo del reddito fondiario imponibile

Per determinare l’importo da inserire a tassazione, si applicano le rivalutazioni di legge previste per i terreni (pari all’80% per il dominicale e al 70% per l’agrario, ulteriormente rivalutati del 15% ai sensi della normativa fiscale vigente):

  • Reddito dominicale rivalutato: euro 1.656
  • Reddito agrario rivalutato: euro 1.173
  • Reddito fondiario complessivo: euro 2.829 (euro 1.656 + euro 1.173)

Compilazione del quadro RF (Modello Redditi SC)

La logica della dichiarazione consiste nel neutralizzare completamente costi e ricavi civilistici inseriti nel bilancio d’esercizio tramite variazioni fiscali, per poi inserire unicamente la rendita catastale calcolata.

RigoDescrizione Campo / CodiceImporto da indicare
(in euro)
Note operative
RF1Utile del bilancio30.000Utile civilistico: Si inserisce l’utile ante imposte risultante dal conto economico.
RF9Reddito determinato con criteri non analitici2.829Reddito fondiario: Si inserisce il reddito calcolato su base catastale (dominicale + agrario rivalutati).
RF31Variazioni in aumento
(Codice 8)
120.000 Annullamento dei costi: si dichiarano in aumento i costi d’esercizio imputati al bilancio relativi all’attività agricola.
RF55Variazioni in diminuzione (Codice 8)150.000 Annullamento dei ricavi: si indicano in diminuzione i ricavi dell’attività agricola iscritti nel conto economico.
RF63Reddito Imponibile2.829 Risultato finale: Differenza tra 30.000 euro + 2.829 euro + 120.000 euro – 150.000 euro = 2.829

Nota: in tal caso non devono essere compilati i quadri dei redditi fondiari dei terreni cui si riferiscono i redditi inseriti nel rigo “RF9” del quadro “RF” di Redditi SC.

L’applicazione dei regimi “forfetari” dopo le recenti modifiche

Le società agricole, che hanno optato per la tassazione fondiaria, come indicato, possono anche applicare i regimi forfetari, di cui al comma 4 dell’art. 56-bis del D.P.R. n. 917/1986, per le attività agricole previste dal detto articolo, fatta salva, anche in questo caso, l’opzione per la determinazione con i criteri ordinari dei redditi d’impresa derivanti da dette attività agricole.

Quanto ai regimi di determinazione forfetaria oggetto di estensione anche alle società agricole che optano per la tassazione catastale, a seguito delle modifiche introdotte recentemente dal D.Lgs. n. 192/2024, l’art. 56-bis del TUIR contempla gli specifici regimi forfetari relativi:

  • alle attività di produzione di vegetali in serra e con colture “fuori suolo” esercitate nei fabbricati, oltre i limiti di cui alla lettera b), comma 2 dell’art. 32 del TUIR (reddito determinato utilizzando il reddito agrario in proporzione alla superficie coltivata eccedente il doppio del terreno utilizzato);
  • alle attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione di prodotti agricoli diversi da quelli attualmente individuati dal D.M. 13 febbraio 2015 (coefficiente del 15%);
  • alla fornitura di servizi che costituisce attività agricola connessa, ai sensi del comma 3 dell’art. 2135 c.c. (coefficiente del 25%);
  • alla commercializzazione di piante vive e prodotti della floricoltura, in presenza dei requisiti di cui al comma 3-bis dell’art. 56-bis TUIR (coefficiente del 5%);
  • alle attività dirette alla produzione di beni, anche immateriali, realizzate mediante la coltivazione, l’allevamento e la silvicoltura che concorrono alla tutela dell’ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici (cessione di certificati dei crediti per l’emissione di quote di anidride carbonica), oltre i limiti di cui alla lettera b-ter), comma 2 dell’art. 32 del TUIR (coefficiente del 25%).

Purtroppo, però, giacché l’art. 1 del D.Lgs. n. 192/2024 non ha contestualmente modificato il comma 5 dell’art. 56 del TUIR, il regime forfetario previsto per la determinazione dei redditi d’impresa derivanti dall’esercizio dell’allevamento di animali in numero eccedente rispetto alla soglia stabilita dalla lett. b), comma 2, dell’art. 32 del D.P.R. n. 917/1986 rimane riservato, nella relativa applicazione, agli imprenditori agricoli individuali, società semplici ed enti non commerciali.

Cristallizzazione dei valori fiscali dell’attivo e del passivo

Durante la vigenza dell’opzione per la tassazione fondiaria, le società devono mantenere inalterate le modalità di tenuta della contabilità(ordinaria o semplificata) originariamente adottate, con il rispetto dei relativi adempimenti di natura sia civilistica sia tributaria mentre i valori fiscalida attribuire agli elementi dell’attivo e del passivo devono continuare a essere determinati applicando le vigenti regole di determinazione del reddito d’impresa, anche se il reddito imponibile è determinato con le regole sul reddito agrario, di cui all’art. 32 del D.P.R. n. 917/1986 e devono essere evidenziati nell’apposito prospetto della dichiarazione dei redditi, ai sensi del comma 1 dell’art. 4 del D.M. n. 213/2007 (Agenzia delle Entrate, circolare 1° ottobre 2010, n. 50/E, § 4).

La società deve continuare ad effettuare gli ammortamenti in base ai coefficienti tabellari, di cui al D.M. 31 dicembre 1988, con conseguente riduzione del valore fiscale dei beni strumentali, dandone evidenza nell’apposito prospetto della dichiarazione.

Gli effetti della perdita o della revoca dell’opzione

Nel caso di perdita di efficacia o di revoca dell’opzione, ai fini della determinazione del reddito, gli elementi dell’attivo e del passivo sono valutati in base al prospetto inserito all’interno della dichiarazione dei redditi.

I componenti positivi e negativi relativi alle attività iscritte in bilancio in esercizi precedenti a quello di efficacia dell’opzione, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata, nel corso degli esercizi di efficacia dell’opzione, in conformità alle disposizioni del testo unico, concorrono, nei termini e nelle modalità ordinarie, alla determinazione del reddito di impresa.

L’Agenzia delle Entrate (circolare 1° ottobre 2010, n. 50/E) ha precisato che non rientrano nell’ambito di applicazione del citato comma 3 dell’art. 4 del D.M. n. 213/2007 i costi e i ricavi (come i risconti attivi e passivi, le rimanenze e quant’altro) che fino al momento dell’ingresso nel regime opzionale non hanno concorso alla determinazione del reddito di impresa per carenza dei relativi presupposti fiscali.

Il reddito degli immobili posseduti dalle società agricole

Con particolare riferimento ai soggetti IRES, la disciplina degli immobili patrimoniali, di cui all’art. 90 del D.P.R. n. 917/1986, per i quali il reddito viene determinato con applicazione dei criteri catastali, non si rende applicabile per i redditi, dominicali ed agrari, dei terreni derivanti dall’esercizio delle attività agricole, di cui all’art. 32 del D.P.R. n. 917/1986, pur se nei limiti stabiliti ai sensi del comma 1 del citato art. 90 del TUIR.
Per le società personali, diverse dalle società semplici, (società in nome collettivo e società in accomandita semplice), la lettera c), comma 2 dell’art. 55 del D.P.R. n. 917/1986 dispone che sono considerati redditi d’impresa

“i redditi dei terreni, per la parte derivante dall’esercizio delle attività agricole di cui all’articolo 32, pur se nei limiti ivi stabiliti, ove spettino alle società in nome collettivo e in accomandita semplice nonché alle stabili organizzazioni di persone fisiche non residenti esercenti attività di impresa”.

Le regole previste per i soggetti IRES trovano applicazione, salvo deroghe esplicite, anche ai fini della determinazione del reddito d’impresa ai fini IRPEF, ai sensi dell’art. 56 del TUIR con la conseguenza, quindi, che i terreni e le attività agricole sopra esercitate, pur entro i limiti di cui al comma 2 dell’art. 32 del TUIR, da società di capitali e società di persone commerciali concorrono a formare il reddito d’impresa in base ai relativi costi e ricavi; i citati terreni posseduti dalle società di persone, con esclusione delle società semplici, e di capitali non sono, pertanto, produttivi di reddito fondiario, né dominicale, né agrario (Agenzia delle Entrate, Risoluzione 10 giugno 2005, n. 77/E).

La detta regola dei costi e ricavi presenta una deroga nell’ipotesi in cui i terreni siano posseduti da società agricole, di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 99/2004, che optano per la tassazione su base catastale, di cui al comma 1093 dell’art. 1 della Legge n. 296/2006 poiché, in tal caso, il reddito d’impresa deve essere determinato, per le attività agricole rispettose dei limiti indicati nell’art. 32 del D.P.R. n. 917/1986, assumendo un importo corrispondente al reddito agrario.

L’art. 5 del D.M. n. 213/2007 stabilisce, inoltre, che le plusvalenze e le minusvalenze riferibili ai beni mobili strumentali alla produzione del reddito d’impresa acquisiti nel corso di periodi di imposta per i quali è efficace l’opzione, non concorrono alla formazione del reddito di detti periodi di imposta.

Le plusvalenze e le minusvalenze relative a beni mobili strumentali alla produzione del reddito d’impresa acquisiti in periodi di imposta precedenti a quello di esercizio dell’opzione si determinano come differenza tra il corrispettivo conseguito, al netto degli oneri di diretta imputazione, ed il costo non ammortizzato dell’ultimo esercizio antecedente a quello di esercizio dell’opzione e concorrono alla formazione del reddito, negli esercizi in cui opera l’opzione esercitata, in via ordinaria, secondo quanto previsto dagli artt. 86 e 101 del D.P.R. n. 917/1986 mentre le plusvalenze e le minusvalenze relative a beni immobili concorrono, in ogni caso, alla determinazione del reddito secondo i criteri ordinari.

L’Agenzia delle Entrate (circolare 1° ottobre 2010, n. 50/E) ha anche precisato che le quote di ammortamento non dedotte in costanza di opzione non riducono il costo fiscalmente riconosciuto del bene strumentale.

L’Agenzia delle Entrate (Risposta del 31 marzo 2026, n. 93), recentemente, ha riconosciuto che possono fruire del regime della participation exempion (PEX) di esenzione delle plusvalenze relative alla cessione di partecipazioni e strumenti finanziari e assimilati, ai sensi dell’art. 87 del D.P.R. n. 917/1986, al ricorrere delle condizioni previste, anche con riguardo alle partecipazioni nelle società agricole che hanno optato per la tassazione fondiaria ai sensi del comma 1093 dell’art. 1 della Legge n. 296/2006.

L’Agenzia delle Entrate precisa, in particolare, che anche per le società agricole con opzione per la determinazione su base catastale può considerarsi rispettata la condizione di cui alla lett. d), comma 1, dell’art. 87 del TUIR, nel rispetto della quale, ai fini dell’applicazione della disciplina PEX, occorre che la società partecipata eserciti un’impresa commerciale secondo la definizione di cui all’art. 55 del TUIR.

In tal caso, sebbene il reddito sia determinato in base al reddito fondiario, la società agricola che ha optato per l’imposizione su base catastale consegue sempre e comunque un “reddito d’impresa”, ai sensi del citato art. 55 del TUIR, come stabilito anche dal comma 1 dell’art. 3 del D.M. n. 213/2007 tenendo conto che il detto regime può applicarsi soltanto se la società agricola, che ha esercitato l’opzione per la tassazione catastale, ha un patrimonio costituito prevalentemente da terreni su cui viene svolta l’attività agricola.

La tenuta della contabilità delle società che hanno esercitato l’opzione

L’opzione per la tassazione catastale, come in precedenza contemplata, non fa venire meno le modalità di tenuta della contabilità né la natura del reddito che resta di impresa sebbene determinato in base alle risultanze catastali (Agenzia delle Entrate, circolare 1° ottobre 2010, n. 50/E).

Le società agricole, di conseguenza, determinano l’utile di esercizio con le modalità ordinarie (costi e ricavi) e solo in sede di redazione del modello di dichiarazione dei redditi provvedono, tramite l’utilizzo di variazioni fiscali (in aumento ed in diminuzione), a sostituire il risultato effettivo della gestione (utile/perdita) con il reddito catastale.

Nel modello dei Redditi delle società di persone, i costi relativi all’attività di impresa vanno indicati, con il codice “8”, nel rigo “RF31”, tra le variazione in aumento, mentre i ricavi vanno indicati nel rigo “RF55”, tra le variazioni in diminuzione, anche in questo caso con il codice “8”.

Devono essere annullati soltanto i costi inerenti l’attività agricola e non i costi societari quali, ad esempio, quelli relativi al diritto camerale e, in seguito alla neutralizzazione dei costi e ricavi agricoli, si rende obbligatorio compilare il rigo “RF9” indicando il reddito fondiario del terreno, di cui all’art. 32 del D.P.R. n. 917/1986.

La compilazione del quadro RF di Redditi SC (esempio)

Le società a responsabilità limitata e le società cooperative che rivestono la qualifica di società agricola ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 99/2004, possono optare per l’imposizione dei redditi ai sensi dell’art. 32 del TUIR per effetto delle disposizioni contenute nel comma 1093 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Ne quadro “RF”, al fine di determinare, a seguito di opzione, la tassazione corretta (fondiaria) è necessario operare con una neutralizzazione del reddito indicato al rigo “RF4” (o la perdita “RF5”) attraverso la neutralizzazione dei ricavi e dei costi quali variazioni in aumento e in diminuzione e inserire al rigo “RF9” i redditi fondiari dei terreni (dominicale e agrario).

Una società agricola che ha optato per la tassazione fondiaria ha ricavi per 300.000 euro e costi per 250.000 euro e possiede terreni su cui esercita un’attività agricola con un reddito dominicale pari a 10.000 e un reddito agrario pari a 8.000.

Ai sensi delle disposizioni contenute nei commi 1 e 2 dell’art. 4 del D.M. 27 settembre 2007, n. 213, nei periodi d’imposta di efficacia dell’opzione per la tassazione su base catastale, i valori fiscali degli elementi dell’attivo e del passivo risultano da apposito prospetto della dichiarazione dei redditi.

La finalità di queste indicazioni è quella di seguire l’andamento dei valori fiscali, che possono differire da quelli di bilancio e di fornire i dati di riferimento in caso di perdita dei requisiti per la tassazione catastale (ad esempio, in presenza dell’esercizio in contemporanea di un’attività commerciale).

valori fiscali si determinano sulla base delle disposizioni vigenti per i casi in cui manchi l’esercizio dell’opzione per l’imposizione dei redditi ai sensi dell’art. 32 del TUIR; in caso di perdita di efficacia o revoca dell’opzione, ai fini della determinazione del reddito, gli elementi dell’attivo e del passivo sono valutati in base al suddetto prospetto.

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