COMMENTO
DI GIOVANNI IMPROTA | 21 MAGGIO 2026
La recente Ordinanza della Corte di cassazione n. 8402 del 3 aprile 2026 offre l’occasione per tornare sul tema della validità degli accordi individuali di riduzione della retribuzione e il rapporto tra il principio di irriducibilità del trattamento economico e la nuova formulazione dell’art. 2103 c.c.
Sul tema della riduzione della retribuzione, nella sentenza in esame, la Suprema Corte ha affermato che la disciplina di cui all’art. 2103 c.c., come modificato dal D.Lgs. n. 81/2015, impone che gli accordi individuali modificativi in peius del trattamento economico siano stipulati, a pena di nullità, nelle sedi protette di cui all’art. 2113 c.c., anche quando non siano accompagnati da un mutamento di mansioni o di inquadramento e che tale disciplina non è applicabile agli accordi conclusi anteriormente all’entrata in vigore della nuova formulazione dell’art. 2103 c.c.
La disciplina sulle mansioni di cui all’art. 2103 c.c. come modificato dal D.Lgs. n. 81/2015
L’art. 3 del D.Lgs. n. 81/2015 modifica radicalmente la disciplina delle mansioni contenuta nell’art. 2103 del Codice Civile come segue.
→ Dall’“equivalenza delle mansioni” all’“equivalente inquadramento” – Il comma 1 del nuovo art. 2103 stabilisce infatti che “il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all’inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte”.
Analizzando il comma 1 dell’art. 2103 , si rileva come il criterio della equivalenza delle mansioni viene sostituito dal criterio dell’eguale inquadramento, con la conseguenza che il datore di lavoro può modificare le mansioni del lavoratore, purché le stesse rientrino secondo quanto previsto dal CCNL nel medesimo livello e categoria delle ultime effettivamente svolte (quadro, impiegato, operaio), non essendo invece più necessario valutare l’equivalenza da un punto di vista dell’importanza del contenuto professionale.
→ Assegnazione in via unilaterale da parte del datore di lavoro di mansioni appartenenti a un livello di inquadramento inferiore – Il comma 2 dell’art. 2103 c.c. attribuisce al datore di lavoro il potere di affidare unilateralmente al lavoratore mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore rispetto alle ultime svolte, alle seguenti condizioni:
- la modifica deve essere giustificata da una modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore;
- le mansioni affidate devono appartenere alla medesima categoria legale (quadro, impiegato, operaio);
- il lavoratore conserva il livello di inquadramento e il trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa (es. indennità e maggiorazioni per lavoro a turni).
L’assegnazione al lavoratore di mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, sia nell’ipotesi prevista dall’art. 2103 codice civile, sia in quelle eventuali aggiuntive previste dalla contrattazione collettiva, dovrà essere comunicata per iscritto a pena di nullità.
Si evidenzia che l’assegnazione unilaterale da parte del datore di lavoro di mansioni inferiori è pertanto sottoposta a limiti rigorosi in quanto, oltre ad essere subordinata alla sussistenza di un mutamento organizzativo che incide sulla posizione del lavoratore, può avere ad oggetto solo le mansioni ma non l’inquadramento e la retribuzione.
→ Accordi per la modifica anche in pejus di mansioni, inquadramento e retribuzione – Il comma 6 dell’art. 2103 prevede la possibilità per le parti di stipulare nelle sedi previste dall’art. 2113 c.c. (sede protetta sindacale o amministrativa o giudiziale) e dinanzi alle commissioni di certificazione accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale, del livello di inquadramento e della relativa retribuzione.
Tali accordi possono essere stipulati qualora vi sia un interesse dal lavoratore:
- alla conservazione dell’occupazione;
- all’acquisizione di una diversa professionalità;
- al miglioramento delle condizioni di vita.
L’Ordinanza n. 8402/2026
Il caso
La vicenda trae origine dal ricorso promosso da un dirigente nei confronti della società datrice di lavoro, volto a ottenere dal Giudice una sentenza di nullità di un accordo individuale di riduzione della retribuzione sottoscritto col proprio datore di lavoro con l’obiettivo di fronteggiare una situazione di crisi aziendale.
In particolare, il dirigente decideva di impugnare il predetto accordo – peraltro non sottoscritto in sede protetta presso una delle sedi previste dall’art. 2133 c.c. – in quanto la riduzione del trattamento economico, inizialmente pattuita sino al mese di dicembre 2014, era proseguita fino all’anno 2019.
In conseguenza di tale impugnazione, il dirigente richiedeva al datore di lavoro di provvedere al riconoscimento delle differenze retributive maturate, oltre agli scatti di anzianità previsti dal CCNL Dirigenti Industria e a un bonus per risultati aziendali.
Al termine del giudizio di primo grado, il Tribunale accoglieva solo la domanda relativa al bonus, respingendo la richiesta di accertamento della nullità dell’accordo.
Differentemente da quanto statuito dal Tribunale, la Corte d’appello ribaltava la sentenza di primo grado, dichiarando l’integrale nullità dell’accordo di riduzione della retribuzione sottoscritto fra le parti, condannando il datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive richieste dall’ex dirigente.
Avverso tale sentenza, la Società proponeva quindi ricorso per cassazione sostenendo principalmente che i giudici di secondo grado nel giudizio d’appello non avevano tenuto conto del consolidato orientamento di cassazione secondo cui emergerebbe l’insussistenza di un generale e autonomo principio di irriducibilità della retribuzione, essendo il bene tutelato dall’art. 2103 c.c. quello della professionalità e non della retribuzione in sé.
Peraltro, a parere del datore di lavoro ricorrente, la Corte d’appello non avrebbe nemmeno tenuto conto dell’altro consolidato principio c.d. dell’assorbimento automatico dei superminimi, secondo cui, salvo patto contrario, gli stessi rientrano nella disponibilità delle parti, con conseguente non necessità del ricorso alle sedi protette al fine di concordarne una riduzione.
Le motivazioni della Suprema Corte
Prima di entrare nel merito della fattispecie oggetto di ricorso, la Suprema Corte compie un’interessante analisi della norma contenuta nell’art. 2103c.c. alla luce del contenuto del testo originale della predetta disposizione e quello come modificato dal D.Lgs. n. 81/2015.
In particolare, relativamente al principio di irriducibilità della retribuzione, la Cassazione precisa che nel testo previgente alla riforma intervenuta nel 2015, la sussistenza di tale principio era strettamente correlata al divieto di demansionamento ed alla salvaguardia della professionalità del lavoratore.
In altri termini, la retribuzione concordata non poteva essere ridotta neppure mediante accordo individuale, salvo il caso in cui determinate voci retributive fossero correlate a particolari modalità della prestazione lavorativa e non alle qualità professionali intrinseche delle mansioni svolte.
Fermo quanto sopra, a parere della Suprema Corte, le modifiche apportate all’art. 2103 c.c. dal D.Lgs. n. 81/2015 hanno rappresentato una vera e proprio “svolta”, in quanto con l’introduzione del 6° comma della predetta disposizione è stata attribuita alle parti la possibilità di addivenire alla sottoscrizione di accordi individuali modificativi delle mansioni, dell’inquadramento e della relativa retribuzione, purché conclusi nelle sedi protette di cui all’art. 2113 c.c. e nell’interesse del lavoratore alla conservazione dell’occupazione, all’acquisizione di diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita.
Con le modifiche apportate all’art. 2103 c.c., al principio di irriducibilità della retribuzione viene attribuita una “dignità autonoma”, non più necessariamente collegata al mutamento delle mansioni.
Conseguentemente, a parere della Cassazione, la sottoscrizione al di fuori delle sedi protette (Ispettorato Territoriale del Lavoro o sede sindacale) di qualsiasi accordo di riduzione della retribuzione è nullo, indipendentemente dall’assenza di un demansionamento.
In conclusione, pur condividendo il nuovo indirizzo interpretativo formatosi sul testo novellato dell’art. 2103 c.c., la Cassazione censura la decisione della Corte d’appello di Milano per avere applicato tale disciplina a una fattispecie regolata ratione temporis dal previgente assetto normativo.
L’accordo di riduzione retributiva era stato infatti concluso il 7 marzo 2013 e aveva prodotto effetti almeno fino al 23 giugno 2015, cioè anteriormente all’entrata in vigore della riforma del Jobs Act, avvenuta il 24 giugno 2015.
La motivazione della sentenza impugnata risultava pertanto erroneamente fondata esclusivamente sul nuovo art. 2103 c.c., senza confrontarsi con i principi elaborati sotto il vigore della disciplina anteriore.
La decisione viene pertanto cassata con rinvio alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione.
Riferimenti normativi:
- Codice civile, art. 2103
- Corte di cassazione, Ordinanza 3 aprile 2026, n. 8402
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