COMMENTO
DI STEFANO SETTI | 25 MAGGIO 2026
Come noto, la Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199/2025) ha introdotto importanti novità nella disciplina del tax free shopping di cui all’art. 38-quater del D.P.R. n. 633/1972, ampliando da quattro a sei mesi il termine entro cui il cessionario extra-UE deve fornire la prova dell’uscita dei beni dal territorio unionale. Contestualmente, la Determinazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 28 aprile 2026, n. 248879 ha dato attuazione alle nuove procedure semplificate di validazione unica delle fatture tax free, finalizzate ad accelerare i rimborsi IVA. Le novità incidono sia sulle operazioni effettuate con fattura non imponibile sia sulle ipotesi di rimborso successivo dell’imposta e introducono un nuovo sistema di interoperabilità tra intermediari nel rispetto della normativa privacy.
La disciplina del tax free shopping ex art. 38-quater del D.P.R. n. 633/1972
La disciplina del c.d. “tax free shopping”, prevista dall’art. 38-quater del D.P.R. n. 633/1972, consente ai privati consumatori domiciliati o residenti fuori dall’Unione Europea di acquistare beni in Italia senza applicazione dell’IVA, purché ricorrano specifiche condizioni previste dalla normativa.
In particolare:
- l’ammontare complessivo dell’acquisto, IVA compresa, deve essere superiore a 70 euro;
- i beni devono essere destinati all’uso personale o familiare del viaggiatore;
- i beni devono essere trasportati nei bagagli personali fuori dal territorio unionale entro il terzo mese successivo all’acquisto;
- l’operazione deve essere documentata mediante fattura;
- il cessionario deve fornire prova dell’uscita dei beni dal territorio UE restituendo la fattura vistata dall’Ufficio doganale competente.
Le modalità operative per la gestione delle fatture tax free sono disciplinate dall’art. 4-bis del D.L. n. 193/2016 e dalla Determinazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 22 maggio 2018, n. 54088.
L’estensione del termine da quattro a sei mesi
Una delle principali novità introdotte dall’art. 1, comma 935, della Legge n. 199/2025 riguarda l’ampliamento del termine entro cui il cessionario deve fornire al cedente la prova dell’uscita dei beni dal territorio unionale.
Prima della modifica normativa, la fattura vistata doveva essere restituita entro il quarto mese successivo a quello di effettuazione della cessione. Dal 1° gennaio 2026, invece, il termine viene esteso al sesto mese successivo.
La modifica assume rilevanza sia:
- nelle operazioni effettuate con fattura non imponibile ai sensi dell’art. 38-quater, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972;
- sia nei casi in cui il cedente emetta fattura con IVA e proceda successivamente al rimborso dell’imposta ai sensi del comma 2 del medesimo articolo.
Sul punto, la Risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 93/2019 aveva già chiarito che la scelta tra i due meccanismi operativi è rimessa al cedente.
Le conseguenze della mancata prova di uscita
La mancata restituzione della fattura vistata entro il nuovo termine di sei mesi produce effetti differenti a seconda della procedura adottata.
Nel caso di fattura emessa in regime di non imponibilità ex art. 38-quater, comma 1:
- il cedente dovrà regolarizzare l’operazione mediante emissione di nota di variazione in aumento ai sensi dell’art. 26, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972.
Nel caso di fattura originariamente emessa con IVA:
- il cedente potrà semplicemente confermare l’imponibilità dell’operazione senza procedere ad alcun rimborso.
La novità normativa si applica, in assenza di disposizioni transitorie specifiche, alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2026, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972.
Esempio operativo
Nel caso di una cessione effettuata nel mese di gennaio 2026 mediante emissione di fattura tax free non imponibile (codice natura N3.6):
• i beni dovranno uscire dal territorio UE entro il 30 aprile 2026;
• la prova dell’uscita potrà essere fornita entro il 31 luglio 2026.
Prima della modifica normativa, il termine finale sarebbe, invece, scaduto il 31 maggio 2026.
La nuova procedura di validazione unica delle fatture
Accanto all’estensione dei termini, la Legge di Bilancio 2026 ha introdotto un’importante semplificazione operativa.
L’art. 1, comma 934, della Legge n. 199/2025 ha infatti inserito il nuovo comma 2-bis nell’art. 4-bis del D.L. n. 193/2016, prevedendo modalità semplificate per la gestione delle richieste di rimborso IVA mediante un processo di validazione unico delle fatture intestate al medesimo cessionario.
La finalità della norma è quella di accelerare l’evasione delle richieste di rimborso e semplificare le procedure operative nei confronti dei viaggiatori extra-UE.
Le disposizioni attuative della nuova disciplina sono state definite con la Determinazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 28 aprile 2026, n. 248879, adottata d’intesa con l’Agenzia delle Entrate.
La Determinazione evidenzia che un processo di validazione unica delle fatture era già operativamente disponibile:
- presso gli sportelli doganali;
- tramite l’applicazione “VatRefund”.
Con il nuovo Provvedimento vengono però disciplinati gli aspetti procedurali del sistema di validazione nei casi in cui il processo venga attivato tramite intermediari specializzati nel rimborso IVA.
La nuova procedura comporta la condivisione di dati commerciali relativi anche a operazioni gestite da diversi intermediari.
Per tale motivo:
- il cessionario;
- il cedente;
- gli intermediari coinvolti
devono rilasciare un consenso volontario alla condivisione e al trattamento dei dati.
La Determinazione prevede inoltre che l’Agenzia delle Dogane realizzi uno specifico servizio di interoperabilità destinato agli intermediari aderenti al sistema.
Il processo di validazione unica potrà operare esclusivamente:
- tra intermediari che abbiano manifestato reciproca adesione al sistema;
- nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
Decorrenza delle nuove semplificazioni
Le nuove disposizioni operative entreranno in vigore dal 1° luglio 2026.
Da tale data:
- gli intermediari potranno utilizzare il nuovo processo di validazione unica;
- le procedure di rimborso dovrebbero risultare più rapide ed efficienti.
Restano invece escluse dalla semplificazione le fatture emesse da cedenti stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea.
Riassumendo …
| Aspetto | Disciplina fino al 31.12.2025 | Disciplina dall’1.1.2026 |
| Termine restituzione fattura vistata | 4 mesi | 6 mesi |
| Norma di riferimento | Art. 38-quater, D.P.R. n. 633/1972 | Art. 1, comma 935, Legge n. 199/2025 |
| Uscita beni dall’UE | Entro il terzo mese successivo | Invariato |
| Procedura tax free | Fattura non imponibile o rimborso successivo | Invariata |
| Mancata prova di uscita | Regolarizzazione IVA | Regolarizzazione IVA |
| Validazione unica fatture | Non disciplinata organicamente | Art. 4-bis, comma 2-bis, D.L. n. 193/2016 |
| Provvedimento attuativo | — | Determinazione ADM 28 aprile 2026, n. 248879 |
| Decorrenza nuove semplificazioni | — | 1° luglio 2026 |
Riferimenti normativi:
- Legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, comma 934 ss.;
- D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, art. 38-quater;
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Determinazione 28 aprile 2026, n. 248879.
Il contenuto di questa newsletter è strettamente riservato e destinato esclusivamente ai destinatari autorizzati.
È espressamente vietata la condivisione totale o parziale di questa comunicazione su qualsiasi piattaforma pubblica o privata, inclusi (ma non limitati a):
• Gruppi e canali Telegram
• Chat di gruppo o broadcast su WhatsApp
• Post o storie su Facebook, Instagram, X (Twitter), LinkedIn, o altri social network.
Ogni violazione di questa norma potrà comportare l’esclusione immediata dalla lista dei destinatari e, nei casi più gravi, azioni legali.
Grazie per il rispetto delle regole e per contribuire a mantenere la riservatezza delle informazioni condivise.