CIRCOLARE MONOGRAFICA
Nota IFEL con indicazioni operative aggiornata alle novità sulla rottamazione-quinquies introdotte dal Decreto “fiscale” post conversione
DI ANDREA AMANTEA | 26 MAGGIO 2026
La Fondazione IFEL/ANCI ha pubblicato una Nota di approfondimento con la quale fornisce istruzioni operative ai Comuni dopo che il D.L. n. 38/2026, post conversione in legge, ha esteso le disposizioni di cui alla rottamazione-quinquies anche alle entrate tributarie e non degli enti territoriali nello specifico Comuni e Regioni. Alla Nota di approfondimento è allegato uno schema di delibera, al fine di facilitare le attività dei Comuni nel ristretto tempo a disposizione posto che entro il 30 giugno, per attivare la sanatoria, dovranno approvare specifica delibera corredata dal parere dell’organo di revisione.
La rottamazione-quinquies anche per le Regioni e gli enti locali
Il D.L. n. 38/2026, c.d. Decreto “fiscale”, post conversione in legge ha esteso le disposizioni in materia di rottamazione-quinquies, commi 82–101della Legge n. 199/2025, Legge di Bilancio 2026, anche agli enti territoriali quali Regioni e Comuni.
Nello specifico, grazie alle previsioni inserite all’art. 10-quinquies del D.L. “fiscale”, potranno essere oggetto di sanatoria:
- tutti i debiti, tributari e non – con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti,
- risultanti dai carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 ad AdER dalle Regioni e dagli enti locali, che nell’esercizio della propria e autonoma potestà impositiva,
- ne abbiano previsto, con le forme prescritte dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti, l’applicazione alle proprie entrate.
Tale chance di sanatoria, affianca l’ipotesi di sanatoria locale.
Infatti, la Legge n. 199/2025, Legge di Bilancio 2026, oltre a prevedere una nuova rottamazione delle cartelle per i carichi affidati all’ADER dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, consente alle Regioni e agli enti locali di prevedere una definizione agevolata delle proprie entrate tributarie e patrimoniali, attivabile su base volontaria con apposito regolamento.
La formulazione letteraria della norma sulla definizione agevolata delle entrate delle Regioni e degli Enti locali consente di affermare che la stessa può essere attivata a regime: sia laddove a monte sia prevista una rottamazione “nazionale” per i carichi affidati all’ADER (comma 104 della Legge di Bilancio 2026), sia nei casi in cui non ci sia una norma statale che prevede una pace fiscale (comma 102 della stessa Legge).
Inoltre, non è dirimente ai fini dell’attivazione della sanatoria il fatto che:
- l’attività di riscossione sia svolta in proprio dall’ente,
- ovvero sia svolta tramite società in house o affidata a terzi in forza dell’art. 52, comma 5, lett. b), del D.Lgs. n. 446/1997.
Tuttavia non possono essere oggetto di sanatoria locale i carichi già affidati per il recupero all’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Infatti “il regolamento comunale non può prevedere obblighi a carico dell’Agenzia delle Entrate Riscossione”.
Si veda a tal proposito la Nota di approfondimento Fondazione IFEL/ANCI pubblicata in data 27 gennaio 2026 nonché la nostra circolare Definizione agevolata enti locali. Nota di approfondimento IFEL/ANCI.
Ipotizziamo che un contribuente sia stato destinatario di una cartella esattoriale per un debito TARI non pagato e affidato per il recupero all’ADER nell’anno 2018.
In tale caso, il contribuente in questione:
• non potrà accedere alla rottamazione-quinquies in quanto tale sanatoria riguarda l’omesso versamento di imposte “da liquidazione automatica e formale” e di contributi INPS con esclusione da quelli richiesti con atto di accertamento;
• non potrà neanche accedere all’eventuale definizione agevolata deliberata dal Comune in cui è ubicato l’area o il locale per il quale è dovuta il tributo contestato con la cartella;
• dovrà continuare a pagare le rate del piano di rateazione per evitare di subire eventuali procedure cautelari ed esecutive, ed
• eventualmente attendere una nuova rottamazione nazionale che preveda un più ampio perimetro oggettivo dei carichi ammessi o una modifica alla rottamazione-quinquies.
In considerazione di tali preclusioni dunque il legislatore è intervenuto in sede di conversione in legge del D.L. “Fiscale” sopra citato, ampliando la portata applicativa delle disposizioni di cui alla rottamazione nazionale, c.d. rottamazione-quinquies.
Nei fatti Comuni e Regioni, entro il prossimo 30 giugno, con specifica delibera corredata dal parere dell’organo di revisione potranno decidere di applicare alle proprie entrate tributarie e non la sanatoria delle cartelle esattoriali.
In considerazione di ciò, la Fondazione IFEL/ANCI ha pubblicato una Nota di approfondimento con la quale fornisce istruzioni operative ai Comuni mettendo a disposizione uno schema di delibera, al fine di facilitare le attività dell’ente locale.
La definizione agevolata per gli enti locali. Le indicazioni dell’IFEL
Uno dei primi chiarimenti forniti dalla Fondazione IFEL/ANCI ha ad oggetto il perimetro oggettivo dei carichi ammessi alla sanatoria attivabile dai Comuni su base volontaria.
Nello specifico, la definizione agevolata tenendo conto delle disposizioni di cui ai commi da 81 a 101 della Manovra può essere attivata tanto per i carichi di natura tributaria tanto quelli di natura patrimoniale.
Sono potenzialmente interessate, quindi, tutte le entrate comunali affidate a AdER, sia tributarie (IMU, TARI, canone unico patrimoniale, qualificato come tributo dalla recente sentenza della Corte di Cassazione – Cass., sez. un., 1° maggio 2026, n. 12225) che patrimoniali(sanzioni al Codice della strada, rette scolastiche, altre tariffe).
Sono invece da escludere i crediti in essere con riferimento all’addizionale IRPEF, che pur essendo entrate di pertinenza comunale (e regionale) non costituiscono crediti “affidati” all’Agente della Riscossione, bensì elementi strutturalmente accessori all’IRPEF e gestiti integralmente dalle Agenzie fiscali. Nei fatti tali ultimi carichi rientravano già nella rottamazione nazionale.
Anche il TEFA, tributo provinciale collegato alla TARI, può risultare oggetto di definizione non in via autonoma, ma in quanto incluso negli atti comunali di accertamento affidati a AdER e avviati alla rottamazione.
Sono definibili anche i carichi già oggetto delle precedenti rottamazioni, per i quali si è determinata l’inefficacia della definizione a seguito del mancato o non tempestivo pagamento degli importi dovuti alle previste scadenze.
Si pensi ad esempio al caso di un contribuente che per un debito IMU aveva aderito alla rottamazione-quater decadendo prima del 30 settembre 2025 (vedi comma 99, Legge di Bilancio 2026).
In riferimento alle multe per violazione del Codice della strada comminate dalla Polizia locale, entrate patrimoniali di diritto pubblico: oltre agli interessi, compresi quelli di cui all’art. 27, comma 6, della Legge 24 novembre 1981, n. 689, le facoltà di abbattimento di oneri accessori potranno riguardare le somme maturate a titolo di oneri della riscossione.
Infatti, l’art. 10-quinquies, al comma 1, lett. f), del D.L. n. 38/2026, dispone che: per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada, di cui al D.Lgs. n. 285/1992, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, la definizione opera limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi la maggiorazione semestrale di cui all’art. 27, Legge n. 689/1981 e gli interessi di mora di cui all’art. 30, D.P.R. n. 602/1973, oltre all’aggio spettante a AdER.
In base a quanto detto fin qui, la definizione agevolata può interessare dunque la quasi totalità delle entrate comunali.
Attivazione rottamazione-quinquies entro il 30 giugno. Serve un apposito regolamento
Come in parte anticipato nel primo paragrafo, per consentire ai propri cittadini di sfruttare i vantaggi legati alla rottamazione-quinquies, il Comune deve adottare, entro il prossimo 30 giugno, specifica delibera consiliare, avente natura regolamentare, ai sensi dell’art. 52, D.Lgs. n. 446/1997, corredata dal parere dell’organo di revisione.
Alla Nota di approfondimento qui in esame, è allegato uno schema di delibera, al fine di facilitare le attività dei Comuni nel ristretto tempo a disposizione.
Al contrario di quanto previsto per la sanatoria locale sopra citata (commi 102 e 104 della Legge n. 199/2025), rispetto all’attivazione della rottamazione-quinquies, l’Ente non potrà scegliere quali entrate o quali annualità definire.
Dunque la decisione del Comune è limitata alla scelta o meno di aderire alla definizione erariale, non potendo l’ente apportare alcuna modifica ai criteri e modalità individuati dalla normativa primaria.
A differenza della definizione agevolata delle entrate comunali, disciplinata dall’art. 1, commi da 102 a 110 , Legge n. 199/2025, secondo l’IFEL, non è espressamente richiesta alcuna verifica circa gli effetti sulla situazione economico-finanziaria e sugli equilibri di bilancio. Ciononostante, ritiene opportuno corredare la motivazione dell’atto deliberativo con un’analisi dei carichi affidati a AdER, sia con riferimento alla loro vetustà che al grado di svalutazione degli stessi mediante accantonamenti al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), segnalando gli effetti finanziari che dalla decisione di adesione possano derivare.
| Il cronoprogramma per la rottamazione-quinquies | ||
| Scadenza | Soggetto interessato | Indicazioni |
| 15 giugno | ADER | Individuazione modalità tramite le quali l’ente territoriale comunica i Regolamenti adottati. |
| 30 giugno | Comuni e Regioni | Adozione delibera regolamentare per l’attivazione rottamazione-quinquies per le proprie entrate tributarie e patrimoniali; pubblicazione sul proprio portale web. |
| 30settembre | Comuni e Regioni | Trasmissione al MEF ai soli fini statistici. |
“I provvedimenti degli enti locali, in deroga all’articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, all’articolo 1, comma 3, del Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all’articolo 14, comma 8, del Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all’articolo 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell’ente creditore e sono trasmessi al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro il 30 settembre 2026, ai soli fini statistici”.
Si veda il comma 2 dell’art. 10-quinquies qui in esame.
Rottamazione-quinquies per gli enti locali. Le indicazioni per i contribuenti
A seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, ed al suo successivo accoglimento, il debitore verserà unicamente le somme dovute:
- a titolo di capitale e
- quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica.
Quindi, vengono abbuonati gli importi originariamente dovuti a titolo di interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio.
Ciò in linea con la disciplina di dettaglio della rottamazione-quinquies ex art. 1, commi da 82 a 101, Legge n. 199/2025 alla quale rimanda l’art. 10-quinquies del D.L. n. 38/2026.
A decorrere dal 15 settembre 2026, AdER rende disponibili ai debitori, nell’area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili (c.d. prospetto informativo).
Il debitore presenta tra il 16 settembre 2026 e il 31 ottobre 2026 la dichiarazione di voler procedere alla definizione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stessa AdER pubblicherà nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 settembre 2026.
Il debitore ha la possibilità di integrare la propria dichiarazione entro la data del 31 ottobre 2026.
L’istanza di rottamazione presentata dal debitore è idonea a manifestare la ricognizione del debito tributario e a costituire la rinuncia alla prescrizione (Cass. n. 32030/2024).
Detto ciò, entro il 31 dicembre 2026, AdER comunicherà ai debitori che hanno presentato l’istanza di adesione l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, che non può essere inferiore a 100 euro, e la data di scadenza di ciascuna di esse.
Una volta perfezionata la suddetta procedura, il pagamento delle somme dovute per la definizione sarà effettuato in unica soluzione entro il 31 gennaio 2027 o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali, di pari ammontare.
Le scadenze sono così individuate:
- 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno
- a decorrere dal 2027.
In caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3% annuo a decorrere dal 1° febbraio 2027.
| Scadenze rottamazione-quinquies | |
| Dal 15 settembre 2026 | L’ADER metterà a disposizione dei contribuenti il c.d. prospetto informativo con i carichi rottamabili. |
| Dal 16settembre al 31 ottobre 2026 | Possibile presentare sul portale ADER istanza di rottamazione-quinquies per i carichi degli enti territoriali. Entro il 31 ottobre sarà anche possibile integrare l’istanza di adesione. Con l’istanza si rinuncia ad eventuali contenziosi in essere che si estinguono con il pagamento della 1° rata (vedi scheda pratica “Rottamazione-quinquies. Individuazione carichi ammessi alla sanatoria”) |
| Entro il 31 dicembre 2026 | L’ADER invierà la c.d. “comunicazione delle somme dovute” con il dettaglio degli importi da pagare o l’eventuale diniego di sanatoria, con l’evidenza delle motivazioni per le quali non è stata accolta la richiesta di adesione alla rottamazione. |
| 31 gennaio 2027 | Revoca dilazioni eventualmente in corso per gli stessi carichi oggetto di sanatoria (vedi previsioni art. 1, comma 94, lett. a), della Legge n. 199/2025 ora rapportate all’intervento del D.L. “Fiscale”). |
Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato tramite le modalità già in essere per la rottamazione-quinquies ante D.L. “Fiscale”.
Dunque:
- On-line e App: tramite il servizio “Paga online” sul sito ufficiale ADER o tramite l’app Equiclick, usando i moduli allegati alla c.d. “Comunicazione delle somme dovute”.
- Domiciliazione bancaria: è possibile attivare l’addebito diretto sul proprio conto corrente, opzione che elimina il rischio di dimenticanze per le singole scadenze.
- Circuiti di pagamento (pagoPA): è possibile pagare i moduli di pagamento tramite gli sportelli bancari, gli uffici postali, i servizi di home banking, le ricevitorie, i tabaccai e gli sportelli bancomat abilitati.
Sono confermate le seguenti ipotesi di decadenza dalla definizione agevolata come previsioni di cui al comma 95 della Legge di Bilancio 2026.
Dunque si perdono i vantaggi della sanatoria, in ipotesi di mancato o insufficiente versamento:
- dell’unica rata scelta dal debitore per effettuare il pagamento;
- di due rate, anche non consecutive, di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento;
- dell’ultima rata di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento.
Si veda il nostro approfondimento “Rottamazione-quinquies: gestione decadenza rateazione e nuove dilazioni”.
In sede di conversione in legge del D.L. n. 38/2026, con l’art. 10, comma 2-bis, nell’ipotesi a) e c) è stata ammessa la tolleranza di un ritardo nei versamenti non superiore a 5 giorni (come avviene già per la rottamazione-quater). Si veda la modifica apportata al comma 95 della Legge n. 199/2025.
Dunque l’unica o l’ultima rata in ipotesi di rateazione, prevista per il perfezionamento della definizione agevolata, potrà essere pagate oltre la scadenza ordinaria indicata nella c.d. comunicazione delle somme dovute ma con un ritardo max di 5 giorni.
Una volta decaduta, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue a cura dell’Agente della Riscossione; i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico, senza che si determini l’estinzione del debito residuo.
Nella Nota di approfondimento l’IFEL segnala una criticità operativa piuttosto rilevante.
Infatti, viene evidenziato come il legislatore non sembra aver tenuto conto della prossima tornata elettorale che interessa circa 980 Comuniche rinnovano i consigli comunali nel corso del mese di maggio (1° turno) e che impatteranno sui termini di adozione della delibera per attivare la rottamazione-quinquies: “È auspicabile che, almeno per questi enti, si permetta di posporre il termine al 31 luglio 2026”.
La maggior parte dei Comuni coinvolti terranno il primo turno elettorale domenica 24 e lunedì 25 maggio, con eventuale turno di ballottaggio domenica 7 e lunedì 8 giugno.
A ogni modo si sta già discutendo per una possibile proroga che sposti in avanti la deadline per l’approvazione del Regolamento.
Riferimenti normativi:
- Legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, commi 102–110;
- D.L. 27 marzo 2026 n. 38, conv. con mod. dalla Legge 22 maggio 2026, n. 88, art. 10-quinquies;
- IFEL, Nota di approfondimento 18 maggio 2026.
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