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28 MAGGIO 2026
L’INPS – con Messaggio del 27 maggio 2026, n. 1750 – ha fornito ai medici certificatori e ai loro assistiti istruzioni operative per l’avvio del procedimento di riconoscimento della condizione di disabilità ex lege n. 104/1992 , e per l’accesso alle prestazioni di invalidità civile da parte di soggetti di età pari o superiore a 70 anni.
Nel dettaglio, a seguito dell’inserimento, nel servizio di compilazione del certificato medico introduttivo, del codice fiscale dell’assistito, il sistema determina automaticamente se, alla data di presentazione del relativo certificato, l’assistito possiede un’età pari o superiore a 70 anni.
In caso di esito positivo, qualora il medesimo assistito sia residente o domiciliato in una delle province coinvolte dalla sperimentazione della riforma della disabilità, il sistema richiede la compilazione dei seguenti due nuovi campi obbligatori, attraverso i quali il medico certificatore attesta la sussistenza o meno, di una o di entrambe le seguenti condizioni:
- persona affetta da almeno una patologia cronica;
- persona con condizioni cliniche caratterizzate, anche in funzione dell’età anagrafica, dalla progressiva riduzione delle normali funzioni fisiologiche, suscettibili di aggravarsi con l’invecchiamento e di determinare il rischio di perdita dell’autonomia nelle attività fondamentali della vita quotidiana, anche tenendo conto delle specifiche condizioni sociali, ambientali e familiari.
Se il medico certificatore seleziona la voce “SI” sia per la condizione a) che per la condizione b), il sistema instrada il medesimo alla compilazione del “vecchio” certificato medico introduttivo, mostrando un messaggio che lo sollecita ad avvisare il suo assistito della necessità di abbinare al certificato la domanda amministrativa.
Diversamente, se il medico certificatore seleziona la voce “NO” per una o per entrambe le condizioni, il sistema instrada il medesimo alla compilazione del “nuovo” certificato medico introduttivo che avvia la valutazione di base ai sensi del D.Lgs. n. 62/2024.
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