COMMENTO
DI DANIELE BONADDIO | 28 MAGGIO 2026
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha adottato il D.M. 1° aprile 2026, n. 506 , con cui sono state approvate le nuove misure dei contributi per l’assicurazione in agricoltura di cui al Titolo II del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, in attuazione della deliberazione del Consiglio di amministrazione INAIL n. 147 del 21 luglio 2025.
Le nuove misure decorrono dal 1° gennaio 2026. La revisione assume particolare rilievo perché interviene su una gestione assicurativa rimasta sostanzialmente ancorata a precedenti assetti contributivi. Il decreto richiama, infatti, che l’ultima rideterminazione dei contributi agricoli era stata operata dall’articolo 28 del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, che aveva inciso sia sui contributi in quota capitaria dei lavoratori autonomi agricoli sia sulle aliquote per i lavoratori agricoli dipendenti.
Premessa
La revisione riguarda l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nel settore agricolo, disciplinata dagliarticoli da 205 a 290 del Titolo II del D.P.R. n. 1124/1965. Il decreto ministeriale richiama inoltre il quadro generale di riordino dell’INAIL e della gestione assicurativa, tra cui il D.Lgs. n. 38/2000 e la disciplina di riduzione dei premi e contributi introdotta dall’articolo 1, comma 128, della Legge n. 147/2013.
La revisione è stata resa possibile anche dal più recente intervento normativo contenuto nel D.L. n. 159/2025, convertito dalla Legge n. 198/2025, che ha autorizzato l’INAIL, a decorrere dal 1° gennaio 2026 e nel rispetto dell’equilibrio della gestione tariffaria, alla revisione dei contributi INAIL in agricoltura.
Tabella 1 – Fonti essenziali
| Fonte | Contenuto |
| D.P.R. n. 1124/1965, Titolo II | Assicurazione infortuni e malattie professionali in agricoltura |
| D.Lgs. n. 38/2000, art. 28 | Precedente rideterminazione dei contributi agricoli |
| Legge n. 147/2013, art. 1, comma 128 | Riduzione dei premi e contributi nelle more dell’aggiornamento tariffario |
| D.L. n. 159/2025, conv. in Legge n. 198/2025 | Autorizzazione alla revisione dei contributi agricoli dal 2026 |
| Delibera CdA INAIL n. 147/2025 | Nuove misure dei contributi in agricoltura |
| D.M. 1° aprile 2026, n. 506 | Approvazione ministeriale delle nuove misure |
Le nuove aliquote per i lavoratori dipendenti agricoli
Dal 1° gennaio 2026, per i lavoratori agricoli dipendenti, il decreto approva le seguenti aliquote contributive:
| Zona | Aliquota contributiva sulla retribuzione imponibile |
| Zone ordinarie | 8,5000% |
| Zone svantaggiate | 2,7200% |
| Zone particolarmente svantaggiate, ex territori montani | 2,1250% |
La riduzione è particolarmente significativa per le zone ordinarie: secondo le ricostruzioni tecniche di settore, l’aliquota per i datori agricoli passa dal precedente 13,2435% all’8,5%, con decorrenza gennaio 2026.
La revisione supera la logica della sola riduzione percentuale transitoria e introduce nuove misure contributive specifiche per la gestione agricoltura. Il risultato è un alleggerimento strutturale del costo assicurativo, soprattutto per i datori di lavoro agricoli collocati in zone ordinarie.
I nuovi contributi unitari per i lavoratori autonomi agricoli
Il decreto interviene anche sui contributi unitari dovuti dai lavoratori autonomi agricoli.
| Categoria territoriale | Contributo unitario |
| Zone ordinarie | 650,00 euro |
| Territori montani e zone svantaggiate | 450,12 euro |
Anche in questo caso la decorrenza è fissata al 1° gennaio 2026. Il decreto, quindi, incide sia sulla contribuzione parametrata alla retribuzione imponibile dei lavoratori dipendenti, sia sulla contribuzione in misura unitaria degli autonomi agricoli.
La revisione riguarda l’assicurazione INAIL in agricoltura di cui al Titolo II del D.P.R. n. 1124/1965. Non va confusa con le ordinarie tariffe dei premi delle gestioni Industria, Artigianato, Terziario e Altre attività, già revisionate con i Decreti Ministeriali 27 febbraio 2019.
Decorrenza e impatto operativo
Il decreto stabilisce espressamente che le nuove misure hanno effetto dal 1° gennaio 2026. La decorrenza retroagisce quindi all’inizio dell’anno, pur essendo il decreto stato pubblicato successivamente nella sezione “Pubblicità legale” del Ministero del Lavoro.
Per consulenti e aziende agricole, questo comporta la necessità di prestare attenzione a:
- aggiornamento dei calcoli contributivi;
- eventuali conguagli o riallineamenti operativi;
- distinzione tra zone ordinarie, svantaggiate e particolarmente svantaggiate;
- corretta classificazione dei lavoratori autonomi agricoli ai fini del contributo unitario.
Il criterio territoriale resta determinante. Le aliquote e i contributi unitari variano in modo rilevante in base alla collocazione in zona ordinaria, svantaggiata o particolarmente svantaggiata.
Un errore di classificazione territoriale può incidere direttamente sull’importo dovuto.
Rapporto con la riduzione ex Legge n. 147/2013
Negli anni precedenti, la gestione agricoltura era interessata dalla riduzione dei premi e contributi prevista dall’articolo 1, comma 128, della Legge n. 147/2013, applicata nelle more dell’aggiornamento delle tariffe. Il decreto ministeriale richiama proprio tale disciplina, evidenziando che la riduzione era stata pensata come misura transitoria fino all’aggiornamento dei premi e contributi per singola gestione assicurativa, tenendo conto dell’andamento economico, finanziario e attuariale.
Con la revisione approvata nel 2026, si passa quindi da un meccanismo di riduzione temporanea a una rideterminazione delle misure contributive agricole.
Il decreto si inserisce in un percorso di revisione progressiva delle gestioni assicurative INAIL. Dopo la revisione delle tariffe delle gestioni principali e di alcuni premi speciali unitari, l’agricoltura rappresentava una delle aree ancora in attesa di aggiornamento. La revisione 2026 mira a riallineare il costo assicurativo all’andamento economico, finanziario e attuariale della gestione.
Le ragioni della revisione
Dalle fonti di accompagnamento emerge che la revisione è stata giustificata dall’esigenza di riallineare la contribuzione agricola ai dati più aggiornati della gestione. Alcune analisi di settore evidenziano che la riduzione del costo assicurativo si collega anche al progressivo miglioramento degli andamenti infortunistici nel comparto, attribuito agli investimenti delle imprese in prevenzione, formazione e adeguamento dei processi produttivi.
Il decreto ministeriale richiama inoltre la documentazione tecnica INAIL e il confronto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, compresa la nota tecnica della consulenza statistico-attuariale dell’Istituto.
La revisione deve comunque avvenire nel rispetto dell’equilibrio della gestione tariffaria. Non si tratta, quindi, di una riduzione generalizzata sganciata dai conti assicurativi, ma di una rideterminazione fondata su valutazioni tecniche e attuariali.
Implicazioni per consulenti del lavoro e imprese agricole
Per i professionisti che assistono aziende agricole, la novità impone un aggiornamento immediato delle procedure di calcolo e controllo.
I principali punti da presidiare sono:
- corretta applicazione delle nuove aliquote dal 1° gennaio 2026;
- verifica della zona territoriale di riferimento;
- controllo delle posizioni dei lavoratori autonomi agricoli;
- gestione di eventuali comunicazioni o istruzioni operative successive da parte di INAIL/INPS;
- verifica degli effetti sui costi del lavoro agricolo e sui budget contributivi aziendali.
Tabella 2 – Checklist operativa
| Controllo | Perché rileva |
| Zona ordinaria/svantaggiata/montana | Determina aliquota o contributo unitario |
| Retribuzione imponibile dipendenti | Base di calcolo dell’aliquota |
| Posizione autonomi agricoli | Applicazione del contributo unitario corretto |
| Decorrenza 1° gennaio 2026 | Necessari eventuali riallineamenti |
| Aggiornamenti INPS/INAIL | Possibili istruzioni applicative sui flussi e sui conguagli |
Nel settore agricolo, la riscossione dei contributi assicurativi della gestione agricoltura avviene in forma unificata dall’INPS. Per questo, dopo l’approvazione ministeriale delle nuove misure, sarà essenziale monitorare anche eventuali istruzioni operative dell’INPS per l’applicazione concreta nei flussi contributivi.
Riferimenti normativi:
- D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124
- D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 28.
- Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 128.
- D.L. 31 ottobre 2025, n. 159 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 dicembre 2025, n. 198)
- D.M. 1° aprile 2026, n. 506
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