3° Contenuto: INAIL agricoltura: nuovi contributi dal 2026

COMMENTO

DI DANIELE BONADDIO | 28 MAGGIO 2026

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha adottato il D.M. 1° aprile 2026, n. 506 , con cui sono state approvate le nuove misure dei contributi per l’assicurazione in agricoltura di cui al Titolo II del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, in attuazione della deliberazione del Consiglio di amministrazione INAIL n. 147 del 21 luglio 2025.

Le nuove misure decorrono dal 1° gennaio 2026. La revisione assume particolare rilievo perché interviene su una gestione assicurativa rimasta sostanzialmente ancorata a precedenti assetti contributivi. Il decreto richiama, infatti, che l’ultima rideterminazione dei contributi agricoli era stata operata dall’articolo 28 del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, che aveva inciso sia sui contributi in quota capitaria dei lavoratori autonomi agricoli sia sulle aliquote per i lavoratori agricoli dipendenti.

Premessa

La revisione riguarda l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nel settore agricolo, disciplinata dagliarticoli da 205 a 290 del Titolo II del D.P.R. n. 1124/1965. Il decreto ministeriale richiama inoltre il quadro generale di riordino dell’INAIL e della gestione assicurativa, tra cui il D.Lgs. n. 38/2000 e la disciplina di riduzione dei premi e contributi introdotta dall’articolo 1, comma 128, della Legge n. 147/2013.

La revisione è stata resa possibile anche dal più recente intervento normativo contenuto nel D.L. n. 159/2025, convertito dalla Legge n. 198/2025, che ha autorizzato l’INAIL, a decorrere dal 1° gennaio 2026 e nel rispetto dell’equilibrio della gestione tariffaria, alla revisione dei contributi INAIL in agricoltura.

Tabella 1 – Fonti essenziali

FonteContenuto
D.P.R. n. 1124/1965, Titolo IIAssicurazione infortuni e malattie professionali in agricoltura
D.Lgs. n. 38/2000, art. 28Precedente rideterminazione dei contributi agricoli
Legge n. 147/2013, art. 1, comma 128Riduzione dei premi e contributi nelle more dell’aggiornamento tariffario
D.L. n. 159/2025, conv. in Legge n. 198/2025Autorizzazione alla revisione dei contributi agricoli dal 2026
Delibera CdA INAIL n. 147/2025Nuove misure dei contributi in agricoltura
D.M. 1° aprile 2026, n. 506Approvazione ministeriale delle nuove misure

Le nuove aliquote per i lavoratori dipendenti agricoli

Dal 1° gennaio 2026, per i lavoratori agricoli dipendenti, il decreto approva le seguenti aliquote contributive:

ZonaAliquota contributiva sulla retribuzione imponibile
Zone ordinarie8,5000%
Zone svantaggiate2,7200%
Zone particolarmente svantaggiate, ex territori montani2,1250%

La riduzione è particolarmente significativa per le zone ordinarie: secondo le ricostruzioni tecniche di settore, l’aliquota per i datori agricoli passa dal precedente 13,2435% all’8,5%, con decorrenza gennaio 2026.

La revisione supera la logica della sola riduzione percentuale transitoria e introduce nuove misure contributive specifiche per la gestione agricoltura. Il risultato è un alleggerimento strutturale del costo assicurativo, soprattutto per i datori di lavoro agricoli collocati in zone ordinarie.

I nuovi contributi unitari per i lavoratori autonomi agricoli

Il decreto interviene anche sui contributi unitari dovuti dai lavoratori autonomi agricoli.

Categoria territorialeContributo unitario
Zone ordinarie650,00 euro
Territori montani e zone svantaggiate450,12 euro

Anche in questo caso la decorrenza è fissata al 1° gennaio 2026. Il decreto, quindi, incide sia sulla contribuzione parametrata alla retribuzione imponibile dei lavoratori dipendenti, sia sulla contribuzione in misura unitaria degli autonomi agricoli.

La revisione riguarda l’assicurazione INAIL in agricoltura di cui al Titolo II del D.P.R. n. 1124/1965Non va confusa con le ordinarie tariffe dei premi delle gestioni Industria, Artigianato, Terziario e Altre attività, già revisionate con i Decreti Ministeriali 27 febbraio 2019.

Decorrenza e impatto operativo

Il decreto stabilisce espressamente che le nuove misure hanno effetto dal 1° gennaio 2026. La decorrenza retroagisce quindi all’inizio dell’anno, pur essendo il decreto stato pubblicato successivamente nella sezione “Pubblicità legale” del Ministero del Lavoro.

Per consulenti e aziende agricole, questo comporta la necessità di prestare attenzione a:

  • aggiornamento dei calcoli contributivi;
  • eventuali conguagli o riallineamenti operativi;
  • distinzione tra zone ordinarie, svantaggiate e particolarmente svantaggiate;
  • corretta classificazione dei lavoratori autonomi agricoli ai fini del contributo unitario.

Il criterio territoriale resta determinante. Le aliquote e i contributi unitari variano in modo rilevante in base alla collocazione in zona ordinaria, svantaggiata o particolarmente svantaggiata.
Un errore di classificazione territoriale può incidere direttamente sull’importo dovuto.

Rapporto con la riduzione ex Legge n. 147/2013

Negli anni precedenti, la gestione agricoltura era interessata dalla riduzione dei premi e contributi prevista dall’articolo 1, comma 128, della Legge n. 147/2013, applicata nelle more dell’aggiornamento delle tariffe. Il decreto ministeriale richiama proprio tale disciplina, evidenziando che la riduzione era stata pensata come misura transitoria fino all’aggiornamento dei premi e contributi per singola gestione assicurativa, tenendo conto dell’andamento economico, finanziario e attuariale.

Con la revisione approvata nel 2026, si passa quindi da un meccanismo di riduzione temporanea a una rideterminazione delle misure contributive agricole.

Il decreto si inserisce in un percorso di revisione progressiva delle gestioni assicurative INAIL. Dopo la revisione delle tariffe delle gestioni principali e di alcuni premi speciali unitari, l’agricoltura rappresentava una delle aree ancora in attesa di aggiornamento. La revisione 2026 mira a riallineare il costo assicurativo all’andamento economico, finanziario e attuariale della gestione.

Le ragioni della revisione

Dalle fonti di accompagnamento emerge che la revisione è stata giustificata dall’esigenza di riallineare la contribuzione agricola ai dati più aggiornati della gestione. Alcune analisi di settore evidenziano che la riduzione del costo assicurativo si collega anche al progressivo miglioramento degli andamenti infortunistici nel comparto, attribuito agli investimenti delle imprese in prevenzione, formazione e adeguamento dei processi produttivi.

Il decreto ministeriale richiama inoltre la documentazione tecnica INAIL e il confronto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, compresa la nota tecnica della consulenza statistico-attuariale dell’Istituto.

La revisione deve comunque avvenire nel rispetto dell’equilibrio della gestione tariffaria. Non si tratta, quindi, di una riduzione generalizzata sganciata dai conti assicurativi, ma di una rideterminazione fondata su valutazioni tecniche e attuariali.

Implicazioni per consulenti del lavoro e imprese agricole

Per i professionisti che assistono aziende agricole, la novità impone un aggiornamento immediato delle procedure di calcolo e controllo.

I principali punti da presidiare sono:

  • corretta applicazione delle nuove aliquote dal 1° gennaio 2026;
  • verifica della zona territoriale di riferimento;
  • controllo delle posizioni dei lavoratori autonomi agricoli;
  • gestione di eventuali comunicazioni o istruzioni operative successive da parte di INAIL/INPS;
  • verifica degli effetti sui costi del lavoro agricolo e sui budget contributivi aziendali.

Tabella 2 – Checklist operativa

ControlloPerché rileva
Zona ordinaria/svantaggiata/montanaDetermina aliquota o contributo unitario
Retribuzione imponibile dipendentiBase di calcolo dell’aliquota
Posizione autonomi agricoliApplicazione del contributo unitario corretto
Decorrenza 1° gennaio 2026Necessari eventuali riallineamenti
Aggiornamenti INPS/INAILPossibili istruzioni applicative sui flussi e sui conguagli

Nel settore agricolo, la riscossione dei contributi assicurativi della gestione agricoltura avviene in forma unificata dall’INPS. Per questo, dopo l’approvazione ministeriale delle nuove misure, sarà essenziale monitorare anche eventuali istruzioni operative dell’INPS per l’applicazione concreta nei flussi contributivi.

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