CIRCOLARE PER IL CLIENTE
A CURA DI STUDIOMARINI.NET | 3 GIUGNO 2026
IN BREVE
IMPOSIZIONE FISCALE
In GU la legge di conversione del Decreto Fiscale
Nella Gazzetta Ufficiale del 22 maggio 2026, n. 117 è stata pubblicata la legge 22 maggio 2026, n. 88, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, recante disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica”.
Da un punto di vista lavoristico si prevedono le seguenti disposizioni:
- non cumulabilità tra l’imposta sostitutiva sui redditi esteri per i neo-residenti ad elevato reddito, di cui all’art. 24-bis del TUIR, e il nuovo regime degli impatriati di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 209/2023 (il divieto di cumulo si applica nei confronti dei soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d’imposta 2027. Ne deriva che, per i contribuenti che hanno trasferito in Italia la residenza nel 2024, nel 2025 e nel 2026, i due regimi agevolativi cumulabili);
- esclusione dalla tassazione IRPEF per i marittimi che risiedono in Italia, ma che per ragioni legate al lavoro svolto trascorrono più di 183 giorni all’anno imbarcati su navi battenti bandiera estera. Come espressamente previsto dal comma 2, è abrogato l’art. 5, legge n. 88/2001. Con il comma 3 viene precisato che quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche dei predetti redditi esclusi dalla tassazione IRPEF.
INAIL, PRESTAZIONI
Calcolo dei premi assicurativi INAIL 2026: limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera
INAIL, Circolare 28 maggio 2026, n. 25
L’INAIL – con Circolare 28 maggio 2026, n. 25 – ha comunicato l’avvenuto aggiornamento, per il 2026, dei limiti minimi di retribuzione imponibile da assumere ai fini del calcolo dei premi assicurativi, in base alla variazione ISTAT dei prezzi al consumo registrata nel 2025: al contempo, sono stati rideterminati i principali parametri utilizzati per la determinazione delle basi imponibili assicurative.
Tra le novità di maggiore interesse figura l’incremento del minimale giornaliero per la generalità dei lavoratori dipendenti, fissato ad euro 58,13, valore che assume rilievo nella verifica della corretta determinazione della retribuzione imponibile e che costituisce il parametro di riferimento anche per diverse categorie di lavoratori soggette a regimi convenzionali.
Restano invece ferme alcune discipline speciali, come quella applicabile agli operai agricoli, per i quali continua a trovare applicazione un limite minimo autonomo.
Aggiornati anche i premi speciali unitari relativi ad artigiani, pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne, studenti delle scuole non statali e soggetti impegnati nei Progetti Utili alla Collettività, con effetti immediati sugli adempimenti assicurativi e sulle attività di autoliquidazione.
INCENTIVI ALLE AZIENDE
INPS: novità sui controlli delle domande di esonero della contribuzione in agricoltura
INPS, Messaggio 15 maggio 2026, n. 1618
L’INPS – con Messaggio del 15 maggio 2026, n. 1618 – ha comunicato che, a seguito della definizione dei controlli ex post finalizzati alla verifica della sussistenza dei requisiti di legge per la concessione degli esoneri contributivi ex art. 16, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176) e dall’art. 70, D.L. n. 73/2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106), sono in fase di notificazione i provvedimenti di annullamento nei confronti dei contribuenti per i quali è stato rilevato l’esito negativo dei controlli effettuati.
Ai fini della consultazione dell’esito dei controlli, i datori di lavoro agricoli con dipendenti possono accedere al “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, nella sezione relativa alla domanda di esonero presentata, dove sono indicati gli eventuali importi da pagare con le relative codeline.
I lavoratori autonomi agricoli possono consultare l’esito accedendo al “Cassetto Previdenziale del Contribuente”, alla voce “Telematizzazione” >“Lista Richieste Aut. Agr.”, selezionando la domanda di esonero contributivo interessata e cliccando su “Dettaglio”. Nella sezione “Note di comunicazione” sono riportate le indicazioni per la compilazione dei modelli F24 e gli importi da versare.
L’eventuale debito presente nell’estratto conto contributivo deve essere regolarizzato presentando una “Richiesta calcolo somme aggiuntive” tramite la funzione “Comunicazione Bidirezionale” o presentando un’istanza di “Rateazione” secondo le consuete modalità disponibili nel “Cassetto Previdenziale del Contribuente”.
INPS, CONTRIBUZIONE
Imprese in Contratto di Solidarietà: sgravio contributivo per i periodi di CIGS
INPS, Messaggio 29 maggio 2026, n. 1811
L’INPS – con Messaggio 29 maggio 2026, n. 1811 – ha illustrano le modalità di esposizione nel flusso Uniemens delle quote di sgravio contributivo spettanti alle imprese destinatarie dei decreti direttoriali di autorizzazione, i cui periodi di CIGS per contratto di solidarietà risultavano conclusi entro il 31 marzo 2019, nonché gli adempimenti in capo alle Strutture territoriali relativi alle somme residue rispetto agli stanziamenti dell’anno 2018.
Le imprese interessate dai provvedimenti ministeriali in argomento di cui all’Allegato n. 1 al Messaggio in commento, per esporre nel flusso Uniemens le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato, devono valorizzare all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, i seguenti elementi:
- nell’elemento <CausaleACredito> devono inserire il codice causale già in uso “L943”, avente il significato di “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’articolo 1 del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726 (Legge n. 863/1984), nonché dell’art. 21, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 148/2015, anno 2018”;
- nell’elemento <ImportoACredito> devono indicare il relativo importo.
In conformità a quanto stabilito con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto n. 5 del 26 marzo 1993, approvata con il D.M. 7 ottobre 1993, le predette operazioni di conguaglio devono essere effettuate entro il giorno 16 agosto 2026.
Le imprese che hanno diritto al beneficio e che hanno sospeso o cessato l’attività, ai fini della fruizione dello sgravio spettante, devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig).
Dilazione dei debiti contributivi: i primi chiarimenti INPS
INPS, Circolare 21 maggio 2026, n. 60; Messaggio 22 maggio 2026, n. 1699
L’INPS – con Circolare del 21 maggio 2026, n. 60 – ha reso noti i dettagli della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione INPS n. 20 del 25 febbraio 2026, avente ad oggetto il Regolamento di disciplina della dilazione del pagamento dei debiti per contributi ed accessori di legge.
A mente dell’art. 23, legge 13 dicembre 2025, n. 203, è stata modificata la disciplina relativa alla dilazione dei debiti contributivi nei confronti degli Enti previdenziali (INPS e INAIL) attraverso la previsione della possibilità di rateizzare, fino ad un massimo di 60 rate mensili, i debiti per contributi, premi e accessori di legge dovuti ad INPS e INAIL, che non siano affidati agli agenti della riscossione, a partire dal 1° gennaio 2025.
In data 22 maggio 2026, l’INPS – con Messaggio n. 1699/2026 – ha fornito le istruzioni operative per la presentazione della domanda di dilazione e dell’atto di impegno per il pagamento dilazionato dei contributi in fase amministrativa tramite il servizio disponibile sul sito istituzionale www.inps.it.
Al riguardo, l’Istituto ha comunicato che è stata rilasciata all’interno del “Cassetto Previdenziale del Contribuente” la funzionalità che permette la creazione di un nuovo Smart Task denominato “Domanda di dilazione”.
Alla nuova funzionalità si accede tramite l’Area tematica “Accesso ai servizi per aziende e consulenti” con la propria identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE di livello 3, CNS o eIDAS), selezionando la voce “Cassetto Previdenziale del Contribuente”.
INPS, PRESTAZIONI
INPS: le indicazioni per l’Assegno di Inclusione per i soggetti stranieri vittime di violenza e grave sfruttamento
INPS, Circolare 20 maggio 2026, n. 58
L’INPS – con Circolare del 20 maggio 2026, n. 58 – ha fornito una serie di indicazioni in merito:
- ai requisiti di accesso all’Assegno di Inclusione,
- alle modalità di presentazione della domanda,
- alle modalità di fruizione,
- alla durata della misura.
L’intervento, inoltre chiarisce il sistema dei controlli e quello sanzionatorio, per i titolari di permesso di soggiorno per “casi speciali”.
La durata dell’ADI non può essere superiore a quella del permesso di soggiorno per “casi speciali”, tenuto conto di quelli che sono i termini di durata massima previsti per l’erogazione dell’ADI stesso e del momento in cui viene presentata la domanda rispetto alla validità del permesso di soggiorno.
INPS, PRESTAZIONI
INPS: i chiarimenti sul Ticket di licenziamento per i detenuti lavoratori
INPS, Circolare 20 maggio 2026, n. 59
L’INPS – con Circolare del 20 maggio 2026, n. 59 – ha fornito alcuni chiarimenti sull’obbligo del ticket di licenziamento nei confronti dei detenuti dipendenti da datori di lavoro diversi dall’Amministrazione penitenziaria.
Il contributo è dovuto in tutti i casi di cessazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato che darebbero diritto alla NASpI.
Tuttavia, per i lavoratori detenuti è necessario distinguere tra le cessazioni riconducibili a scelte del datore di lavoro e quelle determinate da eventi esterni, legati allo status detentivo.
Il ticket non è dovuto quando la cessazione deriva da cause esterne e non imputabili alle parti, come la revoca dell’ammissione al lavoro esterno da parte dell’autorità competente.
Al contempo, nei casi di scarcerazione per fine pena o trasferimento ad altro istituto, l’esclusione dal pagamento non è automatica: il datore di lavoro deve verificare in concreto la possibilità di proseguire il rapporto di lavoro. Solo se tale prosecuzione risulta impossibile, il contributo non è dovuto.
PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Online il portale MLPS dedicato alla previdenza complementare
MLPS, Comunicato 20 maggio 2026
In data 20 maggio 2026, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha reso noto d’aver messo on line il portale della previdenza complementare.
L’iniziativa, che si inserisce all’interno del Programma nazionale Giovani, donne e lavoro Fse+ 2021-2027, nasce dall’esigenza di accompagnare l’evoluzione normativa in materia e in particolare le novità inserite nella Legge di Bilancio 2026, che ha previsto un meccanismo di silenzio-assenso a partire dal prossimo 1° luglio per il conferimento del TFR ai fondi pensione al 60esimo giorno dall’assunzione e un innalzamento del limite massimo annuo della deducibilità fiscale dei contributi versati ad € 5300, oltre che l’introduzione di una maggiore flessibilità nella liquidabilità in capitale delle somme versate.
Il portale, uno strumento di raccordo tra i diversi attori coinvolti nel sistema previdenziale, è strutturato in quattro aree tematiche con contenuti realizzati per semplificare l’acquisizione di conoscenze:
- Cos’è la previdenza – Al suo interno un quadro sul funzionamento della previdenza complementare, sui diversi fondi pensione, sul TFR e sui falsi miti da sfatare, con una guida alle possibilità di adesione in base alla tipologia di attività lavorativa prestata.
- A chi è rivolta – La sezione raggruppa servizi e strumenti per la cittadinanza, diritti e garanzie previste. Quest’area tematica contiene una guida interattiva per la simulazione delle opportunità di scelta, un percorso di approfondimento sul sistema previdenziale integrativo oltre a servizi e strumenti per i datori di lavoro e gli operatori.
- Normativa di riferimento – Grazie a sintesi ragionate, la normativa italiana ed europea è illustrata in modo da cogliere con immediatezza i concetti cardine dei provvedimenti mentre una sezione apposita raggruppa la modulistica aggiornata.
- Comunicazione – Al suo interno, gli aggiornamenti in materia e i materiali divulgativi, comprensivi di un glossario per orientarsi nei termini di settore e le risposte alle domande più frequenti.
RETRIBUZIONE
Trasparenza retributiva: pubblicato in GU il decreto attuativo
Nella Gazzetta Ufficiale del 1° giugno 2026, n. 125 è stato pubblicato il D.Lgs. 7 maggio 2026, n. 96, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, volta a rafforzare l’applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione”.
Le disposizioni, in vigore dal 7 giugno 2026, contenute dal decreto in commento si applicano a tutti i datori di lavoro (pubblici e privati), in relazione ai contratti di lavoro subordinato, a tempo determinato e a tempo indeterminato, anche se a tempo parziale, ivi comprese le posizioni dirigenziali, ad esclusione dei contratti di lavoro domestico e dei contratti di lavoro intermittente.
Uno degli assi portanti del decreto è il sistema di trasparenza retributiva, articolato su più livelli. Prima dell’assunzione, i candidati hanno diritto di ricevere informazioni sulla retribuzione iniziale o sulla fascia retributiva associata alla posizione, e agli avvisi e bandi è imposto il rispetto della neutralità di genere anche nella scelta dei titoli professionali richiesti. Il datore di lavoro – e chiunque agisca per sua delega nella fase selettiva – non può chiedere ai candidati informazioni sulle retribuzioni correnti o pregresse.
In costanza di rapporto, i lavoratori possono richiedere e ottenere per iscritto, entro due mesi, informazioni sui livelli retributivi medi per sesso delle categorie svolgenti lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore.
L’adempimento può avvenire anche mediante pubblicazione sulla rete intranet aziendale o nell’area riservata del sito.
Per le aziende fino a 49 dipendenti, un successivo regolamento ministeriale definirà modalità semplificate tali da evitare l’identificazione diretta o indiretta dei singoli lavoratori. In pratica, per i datori fino a 49 dipendenti le “modalità semplificate” non sono ancora dettagliate nel testo del decreto, ma consisteranno in formati standard, schemi o canali telematici predisposti dal Ministero per fornire le informazioni richieste ai lavoratori e in un supporto tecnico e istruzioni operative dedicate, definite nei decreti attuativi, anche per garantire anonimato e rispetto del GDPR.
Tra le innovazioni più rilevanti sul piano tecnico-giuridico, il decreto definisce i criteri per la comparazione retributiva. Per stesso lavoro si intende la prestazione svolta in mansioni identiche o riconducibili allo stesso livello di inquadramento previsto dal CCNL applicato; per lavoro di pari valoresi intende invece la prestazione diversa ma svolta in mansioni comparabili secondo i medesimi livelli di classificazione contrattuale. L’applicazione di un CCNL stipulato da organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale costituisce presunzione di conformità al principio di parità retributiva, salva la prova di trattamenti individuali discriminatori.
La comparazione tra lavoratori dipendenti da datori diversi è ammessa solo quando le condizioni retributive derivano dalla stessa fonte normativa o contrattuale, ovvero da contratti aziendali estesi a più imprese del medesimo gruppo societario. Entro il 31 dicembre 2026 il Ministro del lavoro potrà adottare atti di indirizzo per l’attuazione di questa disposizione.
APPROFONDIMENTI
INPS, CONTRIBUZIONE
Ticket di licenziamento nei confronti dei detenuti impiegati alle dipendenze di datori di lavoro diversi dall’Amministrazione penitenziaria
L’INPS – con Circolare n. 59/2026 – ha fornito alcuni chiarimenti sulla debenza del ticket di licenziamento nei confronti dei detenuti impiegati alle dipendenze di datori di lavoro diversi dall’Amministrazione penitenziaria.
Il contributo non è dovuto quando la cessazione del rapporto deriva da eventi esterni al rapporto di lavoro e non riconducibili alla volontà né del lavoratore né del datore di lavoro. Secondo la circolare, in tali casi l’applicazione del ticket sarebbe incoerente con la funzione stessa dell’istituto, che mira principalmente a disincentivare le cessazioni derivanti da iniziative datoriali.
La principale ipotesi di esclusione riguarda la revoca dell’ammissione al lavoro esterno: il ticket non è dovuto quando il rapporto si interrompe a seguito della revoca del provvedimento di ammissione al lavoro esterno da parte del magistrato di sorveglianza oppure della revoca disposta dal direttore dell’istituto penitenziario.
In tali situazioni il datore di lavoro non esercita alcun potere decisionale sulla cessazione del rapporto e non dispone di margini discrezionali. L’evento che determina la cessazione è infatti completamente esterno alla sfera datoriale.
Particolarmente importante è il chiarimento relativo alla scarcerazione del detenuto per fine pena. Al riguardo, l’INPS ha affermato espressamente che la non debenza del ticket non può essere considerata automatica. Il datore di lavoro deve infatti verificare concretamente la possibilità di prosecuzione del rapporto lavorativo anche all’esterno dell’istituto penitenziario.
Solo quando la prosecuzione risulta impossibile e tale impossibilità è adeguatamente documentata, la cessazione può avvenire senza obbligo di versamento del ticket. In caso contrario, il contributo resta dovuto.
Anche in questa ipotesi il datore di lavoro deve verificare se sia possibile continuare il rapporto di lavoro direttamente oppure tramite società controllate o partecipate.
Solo l’effettiva impossibilità di prosecuzione consente di escludere il ticket di licenziamento. L’INPS precisa inoltre che tali situazioni saranno soggette a controlli amministrativi e ispettivi.
La Circolare, infine, ha introdotto nuovi codici da utilizzare nel flusso Uniemens: per le cessazioni senza ticket dovranno essere utilizzati:
- codice “2B” per la revoca dell’ammissione al lavoro esterno;
- codice “2C” per scarcerazione o trasferimento senza obbligo contributivo.
Viene inoltre istituito il nuovo codice “2F” per i casi in cui il rapporto cessa dopo scarcerazione o trasferimento ma il ticket resta dovuto.
La distinzione assume rilevanza fondamentale ai fini contributivi e ispettivi.
Infine, è opportuno ricordare che il percettore di NASpI può essere assunto con un incentivo occupazionale.
Nel dettaglio:
| Soggetti beneficiari | Datori di lavoro privati operanti sul territorio della Stato italiano, che rispettino le seguenti disposizioni: condizioni e principi ex art. 31, D.Lgs. 150/2015; regole previste dall’art. 1, comma 1175, legge 296/2006; rispetto del cd. de minimis. Lavoratori percettori di NASpI (ovvero coloro che, avendo inoltrato istanza di concessione, hanno titolo alla prestazione ma non l’hanno ancora percepita). |
| Tipologia contrattuale | Contratto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato: l’agevolazione spetta anche in caso di trasformazione a tempo pieno ed indeterminato di un rapporto a termine. |
| Natura incentivo | Incentivo di natura economico, pari al 20% del trattamento Naspi che il lavoratore avrebbe ricevuto qualora non avesse accettato l’offerta lavorativa. L’agevolazione è concessa per ogni mensilità di retribuzione erogata. |
| Modalità richiesta incentivo | La modalità di richiesta dell’incentivo è declinata nella Circolare INPS n. 175/2013, come modificata dalla Circolare INPS n. 102/2014.I datori di lavoro devono trasmettere la specifica dichiarazione di responsabilità, secondo il form predisposto dall’Istituto. L’avvenuta ammissione al beneficio sarà resa nota attraverso comunicazione da inoltrare all’azienda secondo i consueti canali e all’intermediario autorizzato, utilizzando la funzionalità “contatti” del cassetto previdenziale aziende. Alla comunicazione dovrà essere allegato un prospetto con il piano di fruizione della misura mensile massima dell’incentivo.La Sede Inps autorizza l’azienda al beneficio in commento e provvede ad attribuire alla posizione contributiva interessata il codice autorizzazione “8D”. |
INPS, PRESTAZIONI
INPS: al via la nuova procedura telematica per la dilazione dei contributi fino a 60 rate
L’INPS – con Circolare n. 60/2026 – ha fornito le istruzioni operative per la rateazione dei debiti contributivi, che ora può arrivare fino a un massimo di 60 rate mensili.
Le nuove regole prevedono una gestione più flessibile delle situazioni di temporanea difficoltà economico-finanziaria, riconoscendo anche la possibilità di una seconda dilazione.
Vengono rafforzati gli obblighi di regolarità contributiva corrente e previsto un articolato sistema di controlli, revoche e decadenze che impone a imprese e intermediari una pianificazione estremamente rigorosa degli adempimenti.
Nel dettaglio, si prevede l’estensione della durata massima delle dilazioni:
- fino a 36 rate mensili per debiti fino ad € 500.000;
- fino a 60 rate mensili per esposizioni superiori ad € 500.000.
La rateazione può essere concessa in presenza di una “temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria”, formula volutamente ampia che consente di includere:
- crisi temporanee di liquidità;
- difficoltà legate a ristrutturazioni aziendali;
- ritardi nei pagamenti di clienti pubblici o privati;
- effetti economici di contenziosi giudiziari;
- situazioni straordinarie con impatto occupazionale o territoriale.
Sotto il profilo operativo, il regolamento introduce una procedura integralmente telematica tramite il “Cassetto previdenziale del contribuente”.
La domanda deve comprendere:
- l’intera esposizione debitoria;
- tutte le Gestioni INPS coinvolte;
- gli importi dettagliati;
- il numero delle rate richieste;
- le dichiarazioni relative alla temporanea difficoltà economica.
Il regolamento, inoltre, stabilisce che:
- il contribuente deve restare regolare durante tutta la dilazione;
- qualsiasi omissione contributiva successiva può compromettere il piano;
- il pagamento della prima rata non basta se nel frattempo maturano nuovi debiti non versati.
L’INPS ha chiarito che:
- il provvedimento di accoglimento può non perfezionarsi;
- la dilazione può essere annullata;
- i debiti possono essere immediatamente affidati alla riscossione tramite avviso di addebito.
Dal punto di vista pratico, la gestione diventa particolarmente complessa nei casi in cui:
- le scadenze contributive intervengano durante l’istruttoria;
- la prima rata venga pagata prima della scadenza naturale;
- emergano nuove omissioni durante il procedimento.
Per consulenti e aziende sarà quindi essenziale monitorare costantemente:
- il calendario contributivo;
- le scadenze correnti;
- le tempistiche istruttorie;
- l’emissione dei piani di ammortamento.
Una delle innovazioni più rilevanti è rappresentata dalla possibilità di accedere a una seconda dilazione mentre è ancora in corso la prima.
La seconda dilazione può riguardare:
- nuovi debiti emersi successivamente;
- contribuzione corrente maturata dopo la prima domanda;
- ulteriori difficoltà economiche sopravvenute.
Tuttavia, il sistema presenta limiti molto rigidi:
- non devono esserci revoche nei sei mesi precedenti;
- non possono esistere più di due dilazioni attive;
- per ottenere una nuova rateazione occorre estinguere una delle precedenti.
L’INPS, poi, con Messaggio n. 1699/2026 ha disciplinato le modalità operative di presentazione delle domande di dilazione contributiva.
La principale novità introdotta dal messaggio riguarda il rilascio della nuova funzionalità denominata “Domanda di dilazione”.
Accedendo all’“Area tematica Accesso ai servizi per aziende e consulenti” – “Cassetto Previdenziale del Contribuente” – sezione “Contatti” – “Smart Task”, l’utente può selezionare preventivamente la posizione contributiva oppure scegliere direttamente lo Smart Task e indicare successivamente la posizione interessata.
Il sistema prevede una compilazione guidata differenziata in base alla Gestione contributiva interessata. Elemento centrale della procedura è l’obbligo di allegare specifici moduli PDF editabili:
- modello SC106 per la generalità delle Gestioni contributive;
- modello SC80 per i rapporti di lavoro domestico.
I moduli sono scaricabili dalla sezione “Moduli” del sito INPS o direttamente all’interno dello Smart Task.
L’esito della domanda viene notificato esclusivamente tramite: “Cassetto Previdenziale del Contribuente” – “Contatti” – “Comunicazione Bidirezionale”.
La richiesta deve essere presentata tramite nuova “Comunicazione Bidirezionale”; selezione dell’oggetto “Recupero del Credito” > “Dilazione Amministrativa”.
Nel testo libero devono essere indicati:
- data della dilazione originaria;
- nuovo numero di rate richiesto;
- Gestioni coinvolte.
INPS, PRESTAZIONI
Le nuove disposizioni in caso di Assegno di inclusione e permessi di soggiorno per “casi speciali”
L’INPS – con Circolare n. 58/2026 – è intervenuta a disciplinare l’Assegno di inclusione per i titolari di permesso di soggiorno per “casi speciali”, recependo le modifiche introdotte dal D.L. n. 145/2024 e dal D.L. n. 146/2025.
Al riguardo, le nuove regole riguardano i titolari di permesso di soggiorno per “casi speciali” previsti:
- dall’art. 18 del TUI per motivi di protezione sociale;
- dall’art. 18-bis del TUI per vittime di violenza domestica;
- dall’art. 18-ter del TUI per vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.
Il permesso viene rilasciato dal questore, su proposta dell’autorità giudiziaria, per consentire alla vittima di sottrarsi alla violenza, all’abuso o allo sfruttamento.
Per i titolari di permesso per “casi speciali” non trovano applicazione:
- i requisiti di cittadinanza;
- la residenza quinquennale in Italia
- i requisiti ISEE
- i limiti reddituali;
- i limiti patrimoniali mobiliari e immobiliari.
Non tutte le persone collegate al titolare del permesso beneficiano automaticamente delle deroghe.
In particolare, i parenti e affini entro il secondo grado dei titolari di permesso ex art. 18-ter non possono accedere automaticamente all’ADIcon il regime agevolato, salvo diversa previsione normativa.
Sono inoltre esclusi i soggetti ospitati in strutture totalmente a carico pubblico, poiché l’art. 2, comma 5, D.L. n. 48/2023 impedisce il riconoscimento dell’ADI in tali casi.
Al riguardo, la continuità della presenza in Italia si interrompe in caso di assenza continuativa superiore a due mesi oppure in caso di assenze superiori a quattro mesi nell’arco di diciotto mesi.
Sono escluse da tale limite le assenze dovute a gravi motivi di salute documentati.
Per i soggetti vittime di sfruttamento lavorativo titolari di permesso ex art. 18-ter il legislatore ha previsto ulteriori condizioni ostative, quali:
- in caso di condanna per delitti connessi;
- se il lavoratore ha tratto profitto illecito dai fatti oggetto del procedimento;
- in presenza di misure di prevenzione o situazioni di pericolosità sociale.
In tal senso, l’INPS ha chiarito che i titolari di permesso per “casi speciali” non sono tenuti a presentare l’ISEE ai fini dell’accesso all’ADI.
La quota base dell’ADI viene infatti determinata senza sottrarre alcun reddito familiare, proprio perché non si applicano i limiti reddituali ordinari.
Per gestire la particolarità di queste situazioni, l’INPS introduce il nuovo modello “ADI-Com Casi speciali – Assegno di inclusione” che serve per comunicare:
- composizione del nucleo familiare;
- variazioni del nucleo;
- presenza di contratto di locazione;
- modifiche rilevanti ai fini della prestazione.
In fase iniziale il modello potrà essere compilato in formato cartaceo e trasmesso via PEC all’INPS.
La durata dell’Assegno di inclusione non può superare quella del permesso di soggiorno per “casi speciali”.
La Circolare in commento, inoltre, chiarisce che il permesso ex art. 18-ter ha durata annuale e può essere rinnovato o convertito in permesso per lavoro subordinato, autonomo o studio.
L’ADI viene quindi riconosciuto solo per il periodo di validità residua del titolo di soggiorno.
L’INPS ha precisato che il beneficio può continuare anche durante l’attesa del rinnovo del permesso, fino a eventuale comunicazione ostativa dell’autorità competente.
Il beneficiario deve comunicare entro quindici giorni:
- variazioni del soggiorno;
- modifiche relative ai beni durevoli;
- dimissioni volontarie;
- condanne penali rilevanti;
- ingresso o uscita da strutture pubbliche.
In assenza di DSU, devono inoltre essere comunicate: le variazioni del contratto di locazione ed eventuali modifiche del nucleo familiare.
La mancata comunicazione può determinare la decadenza dal beneficio.
Infine, è opportuno ricordare, che anche in caso di assunzione dei suddetti beneficiari ADI, il datore di lavoro fruirà di uno specifico sgravio contributivo.
Nel dettaglio, a mente dell’art. 10, D.L. n. 48/2023, l’incentivo spetta:
- per le assunzioni a tempo indeterminato e con contratto di apprendistato nella misura del 100%, per un periodo massimo di 12 mesi, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua (da riparametrare e applicare su base mensile). La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari ad € 666,66 (€ 8.000/12) e, per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di € 21,50 (€ 666,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo. Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto;
- per le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale nella misura del 50%, per un periodo massimo di 12 mesi e comunque non oltre la durata del rapporto di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 4.000 euro su base annua, (da riparametrare e applicare su base mensile). La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari ad € 333,33 (€ 4.000/12) e, per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di € 10,75 (€ 333,33/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo. Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto;
- per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, nella misura del 100%, nel limite massimo di 24 mesi, inclusi i periodi di esonero fruiti per le assunzioni a tempo determinato di cui al punto precedente.
Per espressa previsione normativa, l’incentivo è riconosciuto esclusivamente al datore di lavoro che inserisce l’offerta di lavoro nel sistema informativo SIISL e non si applica ai premi e contributi dovuti all’INAIL.
Si prevede la restituzione dell’esonero fruito (e maggiorato delle sanzioni civili) nei casi di licenziamento entro 24 mesi successivi all’assunzione, ad eccezione dei casi per giusta causa o giustificato motivo.
PRINCIPALI SCADENZE
| Data scadenza/decorrenza | Ambito | Attività | Soggetti obbligati | Modalità |
| Martedì 16/06/2026 | INPS | Versamento contributo Tfr al Fondo di Tesoreria | Datori di lavoro del settore privato che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti | Modello F 24 on line |
| Martedì 16/06/2026 | INPS | Versamento alla Gestione separata dei contributi calcolati su compensi erogati nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi e venditori a domicilio, iscritti e non iscritti a forme di previdenza obbligatoria | Committenti | Modello F 24 on line |
| Martedì 16/06/2026 | INPS | Versamento dei contributi sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti corrisposte nel mese precedente | Datori di lavoro | Modello F 24 on line |
| Martedì 16/06/2026 | INPS | Versamento contributo fondo di integrazione salariale | Datori di lavoro operanti in settori non coperti dalla normativa in materia d’integrazione salariale (Codice autor. INPS 0J) | Modello F 24 on line |
| Martedì 16/06/2026 | INPS EX ENPALS | Versamento contributi previdenziali relativi al mese precedente | Aziende dei settori dello spettacolo e dello sport | Modello F 24 on line |
| Martedì 16/06/2026 | IRPEF | Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, provvigioni, indennità di cessazione del rapporto di agenzia e di collaborazione coordinata e continuativa corrisposti nel mese precedente | Sostituti d’imposta | Modello F 24 on line |
| Martedì 16/06/2026 | IRPEF | Versamento addizionale regionale: rata addizionale regionale trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente o in unica soluzione a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro. | Sostituti d’imposta | Modello F 24 on line |
| Martedì 16/06/2026 | IRPEF | Versamento addizionale comunale: versamento delle rate dell’addizionale comunale previsto in forma di acconto e saldo. In caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno, l’addizionale residua dovuta e versata in un’unica soluzione. | Sostituti d’imposta | Modello F 24 on line |
| Martedì 16/06/2026 | INPGI | Versamento dei contributi mensili dovuti dai giornalisti con contratto di collaborazione (Gestione Separata) | Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti con contratto di collaborazione | Modello F24/Accise |
| Martedì 16/06/2026 | INPS | Versamento trimestrale dei contributi per gli operai agricoli a tempo indeterminato e determinato | Aziende agricole | Modello F 24 on line |
| Sabato 20/06/2026 | FASC | Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente dovuti al fondo di previdenza per gli impiegati | Imprese di spedizione e agenzie marittime che applicano il Ccnl Agenzie marittime e aeree e il Ccnl Autotrasporto merci e logistica | Bonifico bancario – Denuncia telematica |
| Giovedì 25/06/2026 | ENPAIA | Denuncia delle retribuzioni e versamento dei contributi previdenziali per gli impiegati | Aziende agricole | M.A.V. bancario – denuncia on line |
| Martedì 30/06/2026 | INPS EX ENPALS | Denuncia contributiva mensile unificata | Aziende settori sport e spettacolo | Procedura telematica |
| Martedì 30/06/2026 | INPS | Denuncia contributiva e retributiva – Uniemens individuale comunicazione dei dati retributivi e contributivi | Datori di lavoro | Trasmissione telematica |
| Martedì 30/06/2026 | LUL | Stampa Libro Unico del Lavoro relativo al periodo precedente | Datori di lavoro, intermediari obbligati alla tenuta | Stampa meccanografica – Stampa Laser |
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