COMMENTO
DI DANIELE BONADDIO | 8 GIUGNO 2026
Con il Messaggio n. 1702 del 22 maggio 2026, l’INPS fornisce le istruzioni operative e contabili relative alla proroga, per l’anno 2026, dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità in deroga destinati ai lavoratori delle aree di crisi industriale complessa. La misura trova fondamento nell’articolo 1, comma 165, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, come modificato dall’articolo 14, comma 1-sexies, del D.L. 31 dicembre 2025, n. 200, convertito dalla Legge 27 febbraio 2026, n. 26.
Per il 2026 sono stanziati 100 milioni di euro, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, destinati al completamento dei piani di recupero occupazionale nelle aree di crisi industriale complessa. La novità più rilevante è la gestione accentrata delle risorse: per il 2026 non è previsto un decreto interministeriale di ripartizione tra le Regioni, ma la sostenibilità finanziaria viene verificata sul plafond complessivo nazionale di 100 milioni di euro.
Premessa
La disciplina degli interventi nelle aree di crisi industriale complessa si innesta sull’articolo 44, comma 11-bis, del D.Lgs. n. 148/2015, che consente ai datori di lavoro operanti in tali territori di accedere a trattamenti di CIGS in deroga agli ordinari limiti di durata previsti dagli articoli 4 e 22 del medesimo decreto.
Il Ministero del Lavoro, con la Circolare n. 3 del 10 febbraio 2026, ha chiarito che le risorse stanziate per il 2026 possono essere utilizzate per gli interventi riconducibili all’art. 44, comma 11-bis , anche in assenza di una proroga specifica delle singole misure.
Tabella 1 – Fonti principali
| Fonte | Contenuto |
| D.Lgs. n. 148/2015, art. 44, comma 11-bis | CIGS per aree di crisi industriale complessa |
| Legge n. 199/2025, art. 1, comma 165 | Stanziamento 100 milioni per il 2026 |
| D.L. n. 200/2025, art. 14, comma 1-sexies | Modifica e integrazione della disciplina |
| D.L. n. 50/2017, art. 53-ter | Mobilità in deroga |
| INPS Messaggio n. 1702/2026 | Istruzioni operative e contabili |
Risorse disponibili e gestione accentrata
Per il 2026, le risorse disponibili ammontano a 100 milioni di euro. Il Messaggio precisa che tali risorse sono gestite in modo accentrato e non più ripartite preventivamente tra le singole Regioni.
Ne consegue che la sostenibilità finanziaria dei trattamenti non viene valutata sulla base delle risorse assegnate alla singola Regione, ma sulla capienza complessiva del finanziamento nazionale.
La gestione accentrata supera il precedente schema di riparto regionale: le richieste vengono valutate fino a concorrenza del plafond unico di 100 milioni di euro.
Le risorse residue degli anni precedenti non possono essere utilizzate per autorizzare trattamenti di competenza 2026. Per l’anno 2026 rileva solo il nuovo stanziamento previsto dalla Legge di Bilancio.
Trattamenti prorogati per il 2026
Secondo l’interpretazione ministeriale richiamata dall’INPS, per il 2026 risultano implicitamente prorogati e rifinanziati:
- i trattamenti di CIGS ex art. 44, comma 11-bis, D.Lgs. n. 148/2015;
- i trattamenti di CIGS relativi all’art. 1, commi 140 e 141, Legge n. 205/2017;
- i trattamenti di mobilità in deroga ex art. 25-ter del D.L. n. 119/2018;
- gli interventi per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa di Venezia-Porto Marghera e dei poli industriali campani di Acerra-Marcianise-Airola, Battipaglia-Solofra, Castellammare-Torre Annunziata.
Il medesimo perimetro è confermato anche dalle sintesi operative pubblicate dalla stampa specializzata.
Mobilità in deroga: flusso di gestione
Per la mobilità in deroga, l’accentramento riguarda solo la gestione delle risorse. Restano invece in capo alle Regioni:
- l’individuazione dei potenziali beneficiari;
- l’applicazione delle misure di politica attiva;
- l’adozione del decreto regionale di concessione.
Il flusso operativo prevede:
- valutazione della sostenibilità finanziaria da parte del Ministero del Lavoro;
- comunicazione positiva a INPS e Regione;
- emanazione del decreto regionale;
- trasmissione del decreto tramite SIP;
- lavorazione e pagamento da parte delle strutture INPS competenti.
La trasmissione dei decreti deve avvenire esclusivamente tramite Sistema Informativo Percettori – SIP. I decreti trasmessi con modalità diverse non vengono presi in considerazione e non danno luogo al pagamento.
Decreto convenzionale 20026
Per l’anno 2026, le Regioni devono utilizzare il nuovo decreto convenzionale “20026”. Ciascun file XML trasmesso tramite SIP deve contenere un unico decreto regionale riferito al decreto convenzionale 20026, anche se relativo a più beneficiari.
Non sono ammessi file XML contenenti più decreti regionali riferiti al decreto convenzionale 20026. L’inosservanza può bloccare la lavorazione e il pagamento.
Importo medio mensile per la sostenibilità finanziaria
Per il 2026, l’importo medio mensile della mobilità in deroga è fissato in 1.638,63 euro, comprensivo di:
- copertura figurativa;
- assegno al nucleo familiare.
Tale importo viene utilizzato per verificare la sostenibilità finanziaria delle richieste.
Tabella 2 – Parametro finanziario mobilità in deroga
| Voce | Importo |
| Importo medio mensile 2026 | 1.638,63 euro |
| Comprende | Copertura figurativa e ANF |
| Finalità | Verifica sostenibilità finanziaria |
Codici intervento per la mobilità in deroga
Il Messaggio introduce specifici codici intervento regionali da utilizzare nella procedura di pagamento della mobilità in deroga.
Tabella 3 – Codici intervento principali
| Codice | Regione / area |
| 980 | Abruzzo |
| 981 | Friuli Venezia Giulia |
| 982 | Lazio |
| 983 | Liguria |
| 984 | Marche |
| 985 | Molise |
| 986 | Puglia |
| 987 | Sardegna |
| 988 | Sicilia |
| 989 | Toscana |
| 990 | Umbria |
| 991 | Campania |
| 992 | Veneto |
| 993 | Piemonte |
| 998 | Basilicata |
La tabella è riportata anche graficamente a pagina 4 del Messaggio , dove l’INPS associa ciascun codice al decreto convenzionale 20026 e alla proroga 2026 delle aree di crisi complesse.
Condizioni per il pagamento della mobilità in deroga
L’INPS precisa che il pagamento della mobilità in deroga richiede:
- presentazione di apposita domanda online da parte del beneficiario;
- decreto regionale trasmesso tramite SIP;
- presenza del nominativo nel decreto;
- coerenza del periodo concesso;
- continuità rispetto a precedente mobilità ordinaria o in deroga.
Se il lavoratore, alla data di inizio del periodo concesso, non risulta beneficiario di mobilità ordinaria o in deroga, oppure se manca la continuità temporale, la sede INPS non deve procedere al pagamento.
La continuità temporale è un presidio essenziale: la proroga non consente di “riaprire” posizioni ormai interrotte, ma serve a proseguire trattamenti già in essere secondo la cornice normativa prevista.
CIGS nelle aree di crisi industriale complessa
Il Messaggio conferma che il trattamento di CIGS può essere riconosciuto ai datori di lavoro localizzati in aree di crisi industriale complessa, in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dagli articoli 1 e 20 del D.Lgs. n. 148/2015.
La misura è destinata ai datori che, avendo già utilizzato precedenti trattamenti, non possono più accedere agli strumenti ordinari perché:
- hanno raggiunto i limiti massimi complessivi di durata;
- hanno esaurito la durata massima prevista per singola causale;
- non soddisfano i criteri ordinari di autorizzazione previsti dall’art. 21 del D.Lgs. n. 148/2015.
Per il 2026, la CIGS nelle aree di crisi industriale complessa può essere concessa fino a un massimo di 12 mesi, in deroga ai limiti ordinari degli articoli 4 e 22 del D.Lgs. n. 148/2015.
Nuovo codice evento CIGS
Per distinguere le risorse 2026 da quelle relative ad accordi con decorrenza 2025, l’INPS istituisce, nell’ambito del codice intervento 333, il nuovo codice evento:
- 173 – Proroga imprese operanti aree crisi industriale complessa – Art. 44 c. 11-bis.
Tabella 4 – Codice evento CIGS
| Elemento | Codice |
| Codice intervento | 333 |
| Nuovo codice evento | 173 |
| Finalità | Proroga 2026 aree crisi industriale complessa |
Pagamento diretto e flussi UNI41
Se il decreto ministeriale prevede il pagamento diretto ai lavoratori da parte dell’INPS, i datori di lavoro devono trasmettere i flussi Uniemens-Cig / UNI41 secondo le modalità ordinarie.
Il termine è quello previsto dall’articolo 7, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 148/2015:
- entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale;
- oppure, se posteriore, entro 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione.
Il mancato invio nei termini comporta che il pagamento della prestazione e gli oneri connessi restino a carico del datore di lavoro inadempiente.
Conguaglio delle prestazioni anticipate
Per le prestazioni anticipate dal datore di lavoro, il conguaglio deve essere esposto nel flusso Uniemens valorizzando il nuovo codice causale:
- L150 – Conguaglio ulteriori settimane CIGS Art. 1 c. 165 Legge 30 dicembre 2025, n. 199.
Il codice va indicato nell’elemento:
→ DenunciaAziendale / ConguagliCIG / CIGAutorizzata / CIGStraord / CongCIGSACredito / CongCIGSAltre / CongCIGSAltCaus.
Tabella 5 – Conguaglio CIGS
| Campo | Indicazione |
| Codice causale | L150 |
| Significato | Conguaglio ulteriori settimane CIGS art. 1 c. 165 Legge n. 199/2025 |
| Contributo addizionale | Non dovuto |
Termine di decadenza per il conguaglio
Il datore deve effettuare il conguaglio entro 6 mesi:
- dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza dell’autorizzazione;
- oppure dalla data del provvedimento di concessione, se successiva.
Il termine opera anche quando il flusso Uniemens genera un saldo a credito del datore di lavoro.
In caso di cessazione dell’attività, il rimborso può essere richiesto tramite flusso Uniemens di regolarizzazione riferito all’ultimo mese di attività, sempre nel rispetto dei termini decadenziali.
Esonero dal contributo addizionale
Il Messaggio ricorda che l’articolo 1, comma 166 , della Legge di Bilancio 2026 proroga l’esonero dal versamento del contributo addizionale per le unità produttive autorizzate al trattamento di CIGS nelle aree di crisi industriale complessa.
Il beneficio consente l’esonero per un ulteriore periodo massimo complessivo di autorizzazione pari a 12 mesi.
Il trattamento di CIGS autorizzato per le aree di crisi industriale complessa nel 2026 non è soggetto a contributo addizionale, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla norma.
Riferimenti normativi:
- D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, artt. 4, 7, 20, 22 e 44, comma 11-bis
- D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 53-ter (convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96)
- Legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, comma 165
- D.L. 31 dicembre 2025, n. 200 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 febbraio 2026, n. 26)
- INPS Circolare 31 ottobre 2017, n. 159
- INPS Circolare 1° agosto 2018, n. 90
- INPS, Messaggio 24 gennaio 2019, n. 322
- MLPS, Circolare 10 febbraio 2026, n. 3
- INPS, Messaggio 22 maggio 2026, n. 1702
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