CIRCOLARE MONOGRAFICA
Indagine sulla natura delle riserve: passaggio metodologicamente necessario ai fini della corretta qualificazione del relativo trattamento fiscale
DI ALESSANDRO PRATESI | 16 GIUGNO 2026
La distribuzione delle riserve costituisce uno degli esempi più significativi dell’asimmetria tra disciplina civilistica e disciplina tributaria. La qualificazione della posta attribuita ai soci non rileva soltanto sul piano della rappresentazione contabile, ma incide direttamente sulla conformazione del prelievo in capo alla società e ai soci, riflettendosi altresì sulla struttura di convenienza delle operazioni di riorganizzazione patrimoniale e societaria. In tale prospettiva, la ricostruzione della natura delle riserve assume un rilievo non meramente contabile, bensì propriamente qualificatorio, in quanto condiziona l’individuazione del presupposto impositivo, la tenuta della pianificazione fiscale e la prevenzione di fenomeni di duplicazione d’imposta o di riqualificazione delle operazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Premessa
L’argomento richiede una lettura integrata del diritto societario e del diritto tributario, poiché la qualificazione delle riserve incide non solo sul regime della distribuzione, ma anche sulla struttura delle operazioni straordinarie e sui meccanismi di continuità fiscale che ne governano gli effetti.
In questa prospettiva, emergono tre profili:
- la divergenza tra disciplina civilistica e tributaria,
- la presunzione di distribuzione prioritaria delle riserve di utili ex art. 47 TUIR e
- la coesistenza, nel patrimonio netto, di riserve di capitale, riserve di utili e riserve in sospensione d’imposta.
Aspetti generali
Il patrimonio netto rappresenta la sezione del bilancio nella quale si rendono maggiormente visibili i disallineamenti tra rappresentazione contabile e qualificazione fiscale, specialmente quando la consistenza patrimoniale derivi da utili accantonati.
In tali ipotesi, la distribuzione delle riserve non si esaurisce in una mera modalità di impiego delle risorse sociali, ma assume rilievo quale scelta idonea a incidere sugli equilibri societari e sulla conformazione del prelievo tributario gravante sui soci.
Classificazione delle riserve
Sotto il profilo contabile, le riserve costituiscono quote ideali del patrimonio netto, mentre ai fini fiscali è netta la distinzione fra riserve di utili, di capitale e in sospensione, con queste ultime due categorie che, a differenza delle prime, non sono alimentate dagli utili prodotti, bensì da apporti dei soci o da operazioni non connotate da rilevanza reddituale.
La differenziazione così sintetizzata incide in modo rilevante sui riflessi fiscali in caso di successiva distribuzione. Di seguito una sintetica schematizzazione.
| Categoria | Origine | Effetti della distribuzione |
| Riserve di utili | Utili accantonati | Tassazione in capo a soci |
| Riserve di capitale | Conferimenti e apporti | Generalmente neutra |
| Riserve in sospensione | Redditi differiti | Tassazione salvo affrancamento |
La presunzione ex art. 47 TUIR
L’art. 47 TUIR introduce una regola di forte impatto pratico: se esistono riserve di utili disponibili, la distribuzione ai soci si considera effettuata prioritariamente attingendo a tali poste, anche se la delibera assembleare richiama riserve di capitale.
La norma mira a evitare che utili già maturati siano sottratti a tassazione attraverso una diversa qualificazione formale della distribuzione.
In concreto, quindi, la qualificazione fiscale può prevalere su quellacivilistica.
Le riserve di capitale
Di seguito l’elenco delle principali riserve di capitale:
- riserva sovrapprezzo azioni o quote, costituita dalla differenza tra il prezzo di emissione delle azioni o quote e il loro valore nominale;
- riserve di rivalutazione, derivanti dalla rivalutazione monetaria o economica dei beni aziendali mediante leggi speciali;
- riserva da conferimenti o versamenti in conto capitale, rappresentate dagli importi versati dai soci per futuri aumenti di capitale o in conto copertura perdite, senza corrispondente incremento del valore della partecipazione;
- riserva per rinuncia ai crediti, costituita dalla rinuncia, parziale o totale, dei finanziamenti effettuati dai soci;
- riserva da avanzi di fusione o di scissione, ossia i plusvalori generati da operazioni di riassetto straordinario;
- altre riserve, quali quelle originate da donazioni o conguagli sugli utili.
La distribuzione di tali riserve ai soci non genera, di regola, reddito imponibile per i soci, salvo ridurre il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione; solo l’eccedenza rispetto al costo fiscale, infatti, comporta riflessi fiscali.
Ne consegue che, in presenza esclusiva di riserve di capitale, la pianificazione della distribuzione può assumere particolare rilevanza strategica. Anticipare la restituzione di tali poste prima della formazione di futuri utili distribuibili può infatti consentire di beneficiare di un trattamento fiscale significativamente più favorevole.
Le riserve in sospensione d’imposta
Le riserve in sospensione d’imposta hanno caratteristiche peculiari, poiché incorporano componenti reddituali la cui tassazione è stata rinviata.
La loro distribuzione può quindi attivare imposizione in capo sia alla società sia ai soci.
In questo quadro, l’affrancamento mediante imposta sostitutiva può rappresentare uno strumento utile per contenere gli effetti fiscali, nei limiti e alle condizioni previste dalla legge.
Saldi attivi di rivalutazione
Rappresentano una categoria di riserve formate da saldi attivi iscritti in bilancio per effetto di disposizioni normative che consentono di rideterminare il valore di determinati beni presenti nel patrimonio aziendale.
In altri termini, all’incremento di valore della posta contabile oggetto di rivalutazione si iscrive, in contropartita, una specifica riserva.
In assenza di affrancamento, la distribuzione genera tassazione, mentre il pagamento dell’imposta sostitutiva può consentire una maggiore flessibilità nella successiva gestione della riserva.
Operazioni straordinarie
Nelle operazioni straordinarie il nodo ricostruttivo centrale non si esaurisce nella continuità dei valori fiscali, ma investe la possibilità di identificare con precisione la natura delle riserve trasferite o ricostituite.
Fusioni, scissioni e conferimenti impongono, infatti, una lettura analitica del patrimonio netto, poiché dalla tracciabilità delle poste dipende non solo la corretta qualificazione delle future distribuzioni, ma anche la coerenza interna del regime impositivo applicabile all’operazione.
Si ipotizzi, ad esempio, la fusione per incorporazione tra soggetti che operano in regime di concessione e che adottano, nella redazione del bilancio di esercizio, i principi contabili nazionali. La società incorporante (presupponendo la liceità del comportamento contabile adottato e tenendo conto dei valori espressi nella perizia di stima) può affrancare (art. 172, comma 10-bis, TUIR) non solo la parte del maggior valoreattribuito in bilancio agli impianti, derivante dall’imputazione del disavanzo da annullamento, ma anche la parte residua imputata alle immobilizzazioni stesse in contropartita all’iscrizione nel passivo del “Fondo imposte differite”. Inoltre, nel caso in cui, al termine della concessione, il trasferimento ex lege degli impianti oggetto di affrancamento all’ente locale concedente avvenga nel corso del c.d. “periodo di sorveglianza”, la società incorporante, con riferimento agli stessi beni, decade dal regime dell’imposta sostitutiva, con gli effetti di cui all’art. 176, comma 2-ter, ultimo periodo TUIR (cfr. risoluzione 11 giugno 2010, n. 50/E).
Così come (risoluzione 27 aprile 2009, n. 111/E), in ipotesi di fusione inversa, il regime dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP, di cui al comma 10-bis dell’art. 172 TUIR, può essere applicato – ricorrendone i presupposti e operando in stretta aderenza ai criteri di rappresentazione contabile previsti dal principio contabile nazionale OIC 4 – dalla società incorporante per ottenere, nei limiti del disavanzo da annullamento emergente, l’affrancamento dei maggiori valori iscritti sui propri beni.
Altresì, la circolare 15 luglio 2005, n. 33/E ha illustrato le modalità e gli effetti dell’affrancamento delle riserve e fondi in sospensione di imposta, disposto dall’art. 1, commi 473–478, Legge 30 dicembre 2004, n. 311. Si chiarisce che non sono affrancabili le riserve per ammortamenti anticipati e le riserve e i fondi in sospensione “per massa” a copertura delle deduzioni extracontabili, di cui all’art. 109, comma 4, lett. b), TUIR. Inoltre, con riferimento alle società trasparenti, anche per “opzione”, le somme affrancate in seguito al pagamento dell’imposta sostitutiva da parte della medesima società si considerano imputate per trasparenza in capo ai soci, senza scontare in capo agli stessi ulteriore imposizione.
In tale contesto deve essere valutato anche il tema della distribuzione delle riserve nel perimetro delle holding e dei gruppi societari, con riferimento alla catena partecipativa nel suo complesso.
In particolare, considerando che l’art. 89 TUIR prevede un regime di esclusione parziale dei dividendi percepiti dalle società di capitali, la distribuzione di riserve può rivelarsi più vantaggiosa rispetto ad altre operazioni di trasferimento delle risorse finanziarie.
Trasformazione societaria agevolata: la sorte delle riserve
La disciplina della trasformazione agevolata in società semplice, riproposta più volte dal legislatore, rappresenta una vantaggiosa opportunità per massimizzare i vantaggi fiscali nella gestione dei patrimoni immobiliari.
In sostanza, tale operazione determina il passaggio da un soggetto esercente attività d’impresa a una società semplice, con conseguente fuoriuscita dal regime d’impresa e applicazione di un’imposta sostitutiva sulle plusvalenze latenti.
Ciò rilevato, occorre prestare attenzione all’eventuale tassazione delle riserve esistenti all’atto della trasformazione, tassazione connessa sia alla natura giuridica della società trasformanda sia alla classificazione fiscale delle riserve stesse.
La questione si differenzia significativamente in relazione al fatto che la trasformazione in società semplice riguardi una società in nome collettivoo una società a responsabilità limitata.
Trasformazione agevolata di società in nome collettivo in società semplice
Nelle società di persone il reddito è imputato per trasparenza (art. 5 TUIR): gli utili maturati dalla s.n.c. risultano già tassati in capo ai soci, a nulla rilevando la concreta distribuzione.
Ne consegue, stante la continuità dei rapporti giuridici, la totale irrilevanza della distribuzione delle riserve ai fini fiscali, poiché si tratta di una mera movimentazione finanziaria. Gli effetti che si producono sono i seguenti:
- le plusvalenze latenti sono assoggettate all’imposta sostitutiva prevista ai sensi di legge;
- le riserve di utili già formatesi in regime di trasparenza mantengono la loro natura di utili già tassati.
Ne deriva che la distribuzione di tali riserve ai soci non genera alcuna materia imponibile, salvo il caso delle eventuali riserve in sospensione d’imposta, quali saldi attivi di rivalutazione non affrancati, delle riserve derivanti da leggi speciali di rivalutazione o di altre poste per le quali il legislatore ha subordinato il mantenimento del beneficio fiscale alla permanenza della riserva nel patrimonio netto.
Nelle casistiche sopra descritte la trasformazione in società semplice determina, di regola, la caducazione del requisito che legittima la sospensione.
Al fine di evitare la tassazione ordinaria, la trasformazione agevolata prevede, per prassi, la possibilità di affrancare tali riserve mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva, così evitando la tassazione ordinaria.
Trasformazione agevolata di società a responsabilità limitata in società semplice
Nelle s.r.l. gli utili prodotti sono assoggettati all’IRES, mentre per i soci la tassazione avviene all’atto della distribuzione delle riserve.
In sintesi, le riserve presenti nel patrimonio netto della trasformanda costituiscono utili che, pur avendo già scontato l’imposizione societaria, non hanno ancora subito la tassazione prevista in capo ai soci.
Sul punto, l’art. 170, comma 4, TUIR prevede che, nelle trasformazioni “regressive”, le riserve costituite prima della trasformazione mantengono il loro regime fiscale, posticipando il prelievo fiscale al momento della distribuzione ai soci.
Si ricorda che la trasformazione agevolata non può tradursi, in alcun modo, in un’automatica liberazione delle riserve di utili esistenti nella società trasformata.
Infatti, le riserve devono poter essere ricostruite sotto il profilo contabile, mantenendo la loro qualificazione fiscale originaria e, per l’effetto, restano assoggettate alle regole proprie degli utili distribuiti. Poiché la società semplice che distribuisce riserve della ex s.r.l. attua il presupposto impositivo ex art. 170 TUIR e per i soci persone fisiche (non imprenditori) la distribuzione rileva come distribuzione di utili, la trasformazione nonpermette di ottenere la neutralità fiscale per utili realizzati dalla trasformanda.
Tali conclusioni non valgono per le riserve aventi natura di capitale (versamenti in conto capitale, versamenti a fondo perduto, sovrapprezzi di emissione, rinunce a crediti dei soci imputate a patrimonio netto), trattandosi di poste che non rappresentano utili prodotti dalla società. La loro restituzione ai soci, quindi, non può essere assimilata a distribuzione di reddito.
Anche in questo caso potrebbero essere presenti riserve in sospensione d’imposta, affrancabili mediante imposta sostitutiva; in difetto, la trasformazione comporta la tassazione in capo alla società e ai soci.
Ulteriori osservazioni
La valutazione di convenienza della trasformazione agevolata non può arrestarsi al solo prelievo sostitutivo sulle plusvalenze latenti, ma deve estendersi alle caratteristiche fiscali del patrimonio netto che accompagna l’operazione.
Nelle società di persone le criticità sono minori, stante la natura degli utili già tassati per trasparenza in capo ai soci. Nelle società di capitali, invece, la trasformazione non elimina la fiscalità latente sugli utili accantonati. Dunque, nella pianificazione di una trasformazione agevolata occorre ricostruire analiticamente il patrimonio netto distinguendo fra riserve di utili, riserve di capitale, riserve in sospensione d’imposta e saldi attivi di rivalutazione. Solo così operando è possibile:
- pianificare correttamente il carico fiscale complessivo dell’operazione;
- evitare o limitare effetti impositivi inattesi negli anni successivi alla trasformazione.
Si ricorda, infine, che nel caso di trasformazioni “progressive” (ossia da società di persone a società di capitali), è possibile distribuire ai soci le riserve ante trasformazione già tassate per trasparenza senza ulteriore tassazione, ma solo se tali riserve sono state iscritte distintamentenel bilancio della s.r.l. con indicazione della loro origine (cfr. art. 170, comma 3, TUIR).
In altri termini, la presunzione ex art. 47 TUIR rappresenta la regola generale per le distribuzioni delle ordinarie poste di patrimonio netto della s.r.l.; tuttavia, essa non impedisce la distribuzione fiscalmente neutra delle riserve quando esse siano autonomamente identificate e la delibera ne disponga espressamente la distribuzione.
È dunque necessario evitare commistioni contabili o delibere generiche, in modo da evitare il rischio che la distribuzione sia interpretata come riferibile alle riserve di utili della s.r.l.
La diversa sorte fiscale delle riserve nelle trasformazioni agevolate dimostra come il regime tributario non possa essere analizzato esclusivamente mediante la lente dell’imposta sostitutiva dovuta sulle plusvalenze latenti. In molti casi, infatti, il principale fattore di rischio fiscale è rappresentato proprio dal patrimonio netto preesistente e dalla sua composizione qualitativa.
Per completezza d’informazione si ricorda che la pianificazione fiscale della distribuzione delle riserve deve essere temperata alla luce dell’art. 10-bis della Legge n. 212/2000. Nello specifico, è consentita la scelta fiscalmente più conveniente a condizione che le operazioni siano connotate da sostanza economica e non destinate a realizzare vantaggi fiscali indebiti.
L’analisi in tal senso deve avvenire caso per caso, considerando le ragioni organizzative, finanziarie e gestionali dell’operazione.
L’orientamento dell’Agenzia delle Entrate e della Cassazione
Prassi amministrativa
L’Agenzia delle Entrate si è occupata della fattispecie in argomento sia con circolari sia con risoluzioni e interpelli, così definendo il trattamento fiscale delle diverse categorie di riserve e le modalità applicative delle presunzioni normativamente previste.
In particolare, la circolare 16 giugno 2004, n. 26/E ha precisato che sono prioritariamente distribuiti l’utile d’esercizio e le riserve diverse da quelle di capitale per la quota di esse non accantonata in sospensione di imposta.
Tale disposizione (art. 47, comma 1, TUIR), in assenza di una specifica e diversa previsione, ha effetto per le delibere di distribuzione effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2004, indipendentemente dalla data di formazione delle riserve, e si rende applicabile purché le riserve di utili presenti siano liberamente disponibili.
Pertanto, è necessario che la società emittente comunichi agli azionisti (e, in ogni caso, agli intermediari tenuti agli obblighi di sostituzione di imposta) la diversa natura delle riserve oggetto della distribuzione e quale sia il regime fiscale applicabile.
In altre parole, se la società pone in distribuzione riserve di capitale (ad esempio, riserve da sovrapprezzo azioni) deve specificare che, in mancanza di utili e di riserve di utili, la distribuzione non costituisce reddito tassabile. Oppure, deve specificare che, nonostante stia distribuendo civilisticamente riserve di capitale, posto che siano presenti anche riserve di utili disponibili, la distribuzione costituisce utile tassabile ai sensi dell’art. 47 del TUIR.
Infine, la circolare 13 marzo 2009, n. 8/E ricorda che la presunzione contenuta nel comma 1 dell’art. 47 TUIR non opera per le riserve in sospensione d’imposta.
Orientamento della Cassazione
La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato il principio della prevalenza della sostanza economica sulla forma giuridica: la qualificazione fiscale della distribuzione dipende dall’effettiva natura delle poste patrimoniali e non dalla mera denominazione utilizzata dalla società. Si citano, in merito, le seguenti pronunce.
Cassazione, sentenza 5 maggio 2022, n. 14210, per il limite della regola “dalla più libera alla più vincolata”, circoscritta alla copertura perditee non estesa alla distribuzione ai soci. In particolare, il caso esaminato riguardava l’imputazione delle riserve a copertura delle perdite. In tale contesto è stato ribadito un principio comunque applicabile ogni qual volta si debba ricorrere all’utilizzo delle riserve.
Muovendo dall’assunto che il capitale è tuttora elemento preservato dal legislatore, in vista delle funzioni che gli competono e, richiamando una precedente sentenza della Cassazione stessa (6 novembre 1999, n. 12347), si osserva che le disponibilità (riserve, nda) della società devono essere intaccate secondo un ordine che tenga conto del grado di facilità con cui la società stessa potrebbe deliberarne la destinazione ai soci.
Al riguardo, le riserve “sono destinate a costituire un presidio avanzato del capitale medesimo” (Cassazione, sentenza 17 novembre 2005, n. 23269) e i “diversi strati” del netto, progressivamente più vincolati a garanzia dei creditori, possono e devono subire le decisioni dei soci di intaccarli nell’ordine di “disponibilità”, restando preclusa ai soci la possibilità di far gravare le perdite sul netto meno vincolato, fino a quando esistono “parti di netto meno vincolate o non vincolate” (Cassazione, sentenza 2 febbraio 2007, n. 8221). Si tratta di principio posto a tutela di un interesse più generale, che trascende quello del singolo socio, essendo dettato, in particolare, a protezione dell’affidamento che i terzi abbiano fatto sulla consistenza del capitale sociale, che, perciò, non può essere intaccato prima che siano state esaurite le altre voci del patrimonio stesso.
Cassazione, pronunce 4 aprile 2023, n. 9296, 18 aprile 2018, n. 9509 e 22 settembre 2020, n. 19772, sul saldo attivo di rivalutazione e sulla determinazione sostanziale della base imponibile.
In particolare (Cassazione n. 19772/2020), l’imposta sull’affrancamento della riserva da rivalutazione non può che essere calcolata sulla riserva al netto dell’imposta sostitutiva pagata sulla rivalutazione.
Detta imposta sostitutiva di affrancamento è finalizzata a consentire di assolvere a monte il carico fiscale per rendere la riserva liberamente distribuibile. Conseguentemente, tale affrancamento non può che essere parametrato all’importo massimo distribuibile (ossia l’ammontare della rivalutazione al netto dell’imposta sostitutiva), in quanto, altrimenti facendo, l’imposta sostitutiva di affrancamento risulterebbe calcolata su un importo che non può essere, per obbligo di legge, oggetto di distribuzione.
Tali principi assumono particolare rilievo ove il patrimonio netto sia il risultato di operazioni straordinarie o di processi di riorganizzazione societaria.
Strategie operative
Una corretta pianificazione presuppone i seguenti passaggi:
- ricostruzione del patrimonio netto;
- verifica dell’origine delle riserve;
- analisi del costo fiscale delle partecipazioni;
- valutazione delle esigenze finanziarie della società.
È necessario altresì valutare gli effetti correlati a future cessioni delle partecipazioni, ai passaggi generazionali o ad altre operazioni straordinarie programmate. In ogni caso, è indispensabile che la pianificazione sia supportata da adeguata documentazione e da motivazioni economiche.
Esemplificando, una società che dispone sia di riserva straordinaria sia di riserva da sovrapprezzo azioni, imputerà la distribuzione in via prioritaria alla riserva di utili (art. 47 TUIR). Un secondo caso potrebbe essere la presenza di saldi attivi di rivalutazione non affrancati: la distribuzione può determinare effetti impositivi in capo alla società. Un ulteriore esempio riguarda le holding: la distribuzione di dividendi può beneficiare del regime ex art. 89 TUIR.
In conclusione, la distribuzione delle riserve si conferma quale ambito paradigmatico dell’interferenza tra diritto societario e diritto tributario. La corretta identificazione della genesi e della qualità fiscale delle singole poste del patrimonio netto non assolve una mera funzione ricognitiva, ma si pone quale condizione metodologica preliminare per l’elaborazione di scelte distributive, riorganizzative e successorie coerenti con il quadro normativo di riferimento e con la sostenibilità fiscale dell’operazione.
Caso pratico – Bilancio chiuso al 31.12.2025
• Capitale sociale € 40.000.
• Riserve di capitali € 50.000.
• Riserve di utili € 60.000 (€ 24.000 quale saldo iniziale 2025; € 36.000 quale imputazione dell’utile di esercizio 2024, pari a € 36.000).
• Riserve in sospensione d’imposta € 30.000.
• Utile di esercizio 2025, € 55.000, destinato a riserva.
• Distribuzione ai soci per € 70.000, con prelievo dalla riserva da sovrapprezzo quote.
Effetti civilistici
La delibera determina la riduzione della riserva di capitale come segue.
| Tipologia di riserva | Importo originario | Distribuzione | Saldo |
| Riserve di capitale | 50.000 | 50.000 | 0 |
| Riserve di utili | 60.000 | 20.000 | 40.000 |
| Riserve in sospensione | 30.000 | 0 | 30.000 |
Effetti fiscali
Opera la presunzione prevista dall’art. 47 TUIR. Poiché nel bilancio sono presenti riserve di utili per € 60.000, la distribuzione si considera effettuata prioritariamente mediante utilizzo di tali riserve, indipendentemente dalla qualificazione civilistica adottata dalla società.
| Importo distribuito | Effetti fiscali |
| € 60.000 | Distribuzione di utili imponibili in capo ai soci |
| € 10.000 | Distribuzione di riserva di capitale |
L’importo di € 60.000 percepito dai soci a titolo di utili sarà tassato al 26%; i residui € 10.000 rappresentano restituzione di capitale, con conseguente riduzione del costo fiscale della partecipazione.
Riserva in sospensione d’imposta
La riserva in sospensione d’imposta non è intaccata dalla distribuzione, poiché la presunzione dell’art. 47 TUIR non opera nei confronti di tali riserve, che conservano la propria autonoma disciplina fiscale.
Situazione fiscale del patrimonio netto post distribuzione delle riserve
| Tipologia di riserva | Importo residuo |
| Riserve di capitale | € 40.000 |
| Riserve di utili | € 0 |
| Riserve in sospensione d’imposta | € 30.000 |
Compilazione del Prospetto del capitale e delle riserve del Modello Redditi SC 2026
L’esempio dimostra come la delibera assembleare non possa modificare la qualificazione fiscale della distribuzione: infatti, nonostante si sia deliberato di distribuire una riserva di capitale, opera la presunzione ex all’art. 47 TUIR, con conseguente tassazione prioritaria di tali utili in capo ai soci. Ne consegue che la pianificazione della distribuzione delle riserve non può fondarsi esclusivamente sulla classificazione civilistica delle poste patrimoniali.
Tabella di sintesi
| Tipologia di riserva | Distribuzione | Effetto fiscale |
| Utili | Imponibile | Tassazione in capo al socio |
| Capitale | Generalmente neutra | Riduzione costo partecipazione |
| Sospensione d’imposta | Imponibile | Tassazione società e/o soci |
| Saldo attivo rivalutazione non affrancato | Imponibile | Recupero a tassazione |
| Utili SNC già tassati per trasparenza | Neutra | Nessuna ulteriore imposizione |
| Utilizzo riserve di qualsiasi genere per copertura perdite | — | Nessun effetto fiscale |
Riferimenti normativi:
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 5, 47, 89, 172, 173 e 176;
- Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 10-bis.
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