3° Contenuto: Dimissioni conseguenti al trasferimento e fruizione della NASpI

COMMENTO

DI GIOVANNI IMPROTA | 18 GIUGNO 2026

Con l’Ordinanza n. 10559 del 21 aprile 2026 , la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sul delicato rapporto tra dimissioni per giusta causa e accesso alla NASpI, precisando che ai fini del riconoscimento del predetto ammortizzatore sociale, le dimissioni conseguenti al trasferimento del lavoratore presso una sede distante dalla residenza integrano giusta causa solo ove il trasferimento risulti illegittimo o comunque riconducibile a un grave inadempimento datoriale; la sola distanza geografica della nuova sede non basta quindi a configurare la disoccupazione involontaria. 

Premessa

La decisione si inserisce in un filone giurisprudenziale volto a delimitare rigorosamente il concetto di “disoccupazione involontaria”, presupposto fondamentale della tutela assicurativa contro la perdita del lavoro, e si pone in potenziale contrasto con alcuni orientamenti amministrativi dell’INPS che, negli anni, hanno mostrato maggiore apertura verso il riconoscimento della prestazione in caso di trasferimenti particolarmente gravosi.

Con specifico riferimento alle dimissioni per giusta causa – che come noto si differenziano dalle dimissioni ordinarie per le quali il lavoratore volontariamente decide di recedere dal rapporto di lavoro – si ritiene che tali dimissioni siano strettamente connesse al trattamento di Naspi, in quanto a determinate condizioni possono rappresentare un’ipotesi di perdita involontaria del posto di lavoro e quindi il requisito richiesto affinchè il lavoratore dimissionario possa accedere al suddetto trattamento.

Infatti, occorre ricordare che il lavoratore ricorre alle dimissioni per giusta causa in presenza di un comportamento tenuto dal datore di lavoro talmente grave da ledere il vincolo fiduciario posto alla base del rapporto di lavoro e non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto medesimo.

In ragione di quanto sopra, tali dimissioni attribuiscono al lavoratore il diritto alla percezione dell’indennità di preavviso.

A titolo esemplificativo, le motivazioni di giusta causa delle dimissioni sono le seguenti:
– mancato pagamento della retribuzione o versamento della contribuzione previdenziale: in tal caso, trascorsi 3 mesi senza che sia avvenuto da parte del datore di lavoro il pagamento della retribuzione o il versamento all’INPS della contribuzione previdenziale, il lavoratore può rassegnare sempre mediante ricorso alla procedura telematica di legge le dimissioni per giusta causa;
– molestie sessuali: al riguardo rientrano in questa casistica tutti i comportamenti inappropriati tenuti all’interno dell’Azienda da responsabili o colleghi;
– trasferimento ad un’altra sede: in tal caso, il lavoratore che viene trasferito in modo improvviso e senza che sussistano le “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive” (Codice Civile art. 2103), può ricorrere alle dimissioni per giusta causa;
– mobbing;
– svuotamento delle mansioni e demansionamento.

Analisi dell’Ordinanza n. 10559/2026

I fatti di causa

La controversia trae origine dalla domanda di NASpI presentata da un lavoratore che aveva rassegnato le dimissioni a seguito del trasferimento disposto dal datore di lavoro dalla sede di Genova a quella di Catania.

Mentre il Tribunale aveva rigettato la domanda, la Corte d’Appello di Genova aveva riformato la decisione, ritenendo che la notevole distanza tra il luogo di residenza del lavoratore e la nuova sede di lavoro costituisse una situazione oggettivamente incompatibile con la prosecuzione del rapporto, sufficiente a integrare una giusta causa di recesso, indipendentemente dall’accertamento di un inadempimento datoriale.

Avverso tale sentenza, l’INPS ha proposto ricorso in Cassazione sulla base della seguente motivazione.

In particolare, l’INPS ha lamentato il fatto che i giudici d’appello nella loro decisione abbiano accertato la sussistenza della giusta causa di recesso da parte del lavoratore consistente nel trasferimento ad altra sede di lavoro, senza invece entrare nel merito della sussistenza o meno delle comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive richieste dall’art. 2103 c.c., né accertare l’eventuale sussistenza di gravi inadempimenti da parte del datore di lavoro che non consentissero la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto stesso.

La decisione della Suprema Corte

La Suprema Corte ha accolto il ricorso sulla base delle seguenti argomentazioni.

In primo luogo, richiamando l’art. 3 del D.Lgs. n. 22/2015, la Corte ha ribadito che l’accesso al trattamento NASpI da parte del lavoratore dimissionario presuppone che le dimissioni siano state rassegnate per giusta causa. Ciò si verifica quando esse siano determinate da fatti imputabili al datore di lavoro, tali da integrare un grave inadempimento degli obblighi contrattuali o, comunque, da concretizzare una condotta idonea a rendere intollerabile la prosecuzione, anche solo temporanea, del rapporto di lavoro.

Con specifico riferimento all’ipotesi di trasferimento, la Suprema Corte ha ribadito che l’inadempimento imputabile al datore di lavoro consiste nell’adozione del provvedimento di trasferimento in assenza delle comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive richieste dall’art. 2103 c.c.

Per contro, la mera distanza tra la precedente sede di lavoro e quella di nuova assegnazione non è di per sé idonea a integrare una giusta causa di dimissioni, né a legittimare il riconoscimento dell’indennità NASpI.

Considerazioni

La pronuncia in esame appare particolarmente significativa perché ridimensiona una lettura “oggettiva” della giusta causa che tendeva a valorizzare esclusivamente gli effetti del trasferimento sulla vita del lavoratore.

La Cassazione riafferma, invece, una concezione “soggettivo-causale” della giusta causa, nella quale assume rilievo decisivo la condotta datoriale e non soltanto la gravosità della situazione determinatasi.

Infatti, la Suprema Corte chiarisce che il trasferimento ad una sede lontana dalla residenza del lavoratore non costituisce, di per sé, una causa sufficiente per qualificare le dimissioni come involontarie. Occorre invece verificare che il recesso sia stato determinato da una condotta datoriale illegittima o da circostanze comunque imputabili al datore tali da compromettere irrimediabilmente il rapporto fiduciario.

Tale impostazione presenta tuttavia evidenti implicazioni pratiche.

Infatti:

  • il lavoratore che si dimette a seguito di un trasferimento particolarmente oneroso non potrà limitarsi a dimostrare la distanza chilometrica o il disagio logistico conseguente, ma dovrà allegare e provare l’illegittimità del provvedimento datoriale ovvero l’assenza delle ragioni organizzative richieste dall’art. 2103 c.c.;
  • il giudice di merito sarà chiamato ad effettuare una verifica estremamente puntuale sulla legittimità del trasferimento, non potendo limitare la sua valutazione solo in ordine all’impatto che tale provvedimento comporta per la sfera personale e familiare del lavoratore.

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