4° Contenuto Riservato: I dati delle e-fatture comunicati all’Agenzia della riscossione

SCHEDA PRATICA

DI DEVIS NUCIBELLA | 30 GIUGNO 2026

Con il provv. 22 maggio 2026 (attuativo dell’art. 1, comma 5-bis, lett. b-ter), del D.Lgs. n. 127/2015 introdotto dalla legge n. 199/2025) sono state definite le modalità con cui l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dell’Agente della riscossione:
– i dati relativi alla somma dei corrispettivi delle fatture elettroniche emesse dai debitori iscritti a ruolo e dai loro coobbligati nei confronti di uno stesso soggetto,
. per le attività di analisi finalizzate all’avvio di procedure esecutive presso terzi pignorabili.

Fonti ufficiali

Art. 1, commi 117 e 118, legge n. 199/2025; Agenzia entrate provv. 22 maggio 2026

File fatture elettroniche  

L’art. 1, D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, individua le norme relative alla fatturazione elettronica, alla trasmissione telematica delle fatture e dei relativi dati. 

Durata della memorizzazione dei fileSoggetti che possono utilizzare i file
I file delle fatture elettroniche acquisiti sono memorizzati fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi.Sono utilizzati:
dalla Guardia di finanza nell’assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria [lett. a)];
dall’Agenzia delle entrate e dalla Guardia di finanza per le attività di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali [lett. b)];
dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli per le attività di vigilanza e di controllo [lett. b-bis)];
dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione [lett. b-ter)]

Estensione del patrimonio informativo dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione

La Legge di bilancio 2025, intervenendo sull’art. 1, comma 5-bis, D.Lgs. n. 127/2015 ha:

  • ampliato la possibilità degli uffici di memorizzare ed utilizzare i file delle fatture elettroniche ai fini di controllo,
  • aggiungendo l’Agenzia delle Entrate-Riscossione
Disposto normativoLa lett. b-ter), art. 5-bis, D.Lgs. n. 127/2015 prevede, che l’Agenzia delle entrate metta a disposizione dell’Agente della riscossione i dati relativi alla somma dei corrispettivi delle fatture emesse da debitori iscritti a ruolo e dai loro coobbligati nei confronti di uno stesso soggetto nei sei mesi precedenti a quello in cui i medesimi dati sono disponibili. 
Finalità: L’estensione del patrimonio informativo dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione risponde all’esigenza di agevolare le attività di analisi mirate all’avvio di procedure esecutive al fine di migliorare l’efficacia dei pignoramenti presso terzi.
Relazione illustrativa Legge di bilancio 2025La Relazione Illustrativa alla Legge di bilancio 2026: “Con tale modifica, al fine di rendere più efficace la riscossione coattiva, l’agente della riscossione può disporre, per le attività di analisi mirate all’avvio di procedure esecutive presso terzi, dei dati relativi alla somma dei corrispettivi delle fatture, emesse nel semestre precedente, dai debitori iscritti a ruolo – tra i quali sono compresi i debitori di somme derivanti da accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati in riscossione ad Agenzia delle entrate-Riscossione – nonché dai loro coobbligati nei confronti di uno stesso cessionario o committente”.

I corrispettivi delle fatture elettroniche presenti nei relativi file potranno, pertanto, essere utilizzati anche dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione,per reperire i dati utili all’avvio, in modo mirato, di procedure esecutive presso terzi efficaci nel contrasto alla c.d. “evasione da riscossione”. 

Disposizioni attuative

Così come previsto dal successivo comma 118, Legge n. 199/2025, l’Agenzia delle entrate, con provv. 22 maggio 2026 ha emanato le modalità attuative della lett. b-ter), sopra citata.

SoggettiIl provvedimento del 22 maggio individua innanzitutto i seguenti soggetti:
“debitori”,tutti i titolari di partita IVA, siano essi persone fisiche o soggetti diversi dalle persone fisiche, nei cui confronti risultano partite di ruolo o carichi affidati all’Agente della riscossione;
“coobbligati”, soggetti tenuti in solido con i debitori all’adempimento del medesimo debito;
“terzi pignorabili”, soggetti cessionari o committenti titolari di partita IVA, siano essi persone fisiche o soggetti diversi dalle persone fisiche, nei confronti dei quali i debitori o i coobbligati hanno emesso fattura.
AdempimentoAl punto 3.1 è stabilito che L’Agenzia delle entrate:
con cadenza periodica,
mette a disposizione dell’Agente della riscossione:i dati relativi alla somma dei corrispettivi e al numero delle fatture emesse dai debitori e dai loro coobbligati
nei confronti di uno stesso soggetto,
a seguito di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti IVA, nei sei mesi precedenti a quello in cui i medesimi dati sono messi a disposizione.

Dati messi a disposizione 

I dati dei cessionari o committenti che l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dell’Agente della riscossione sono quelli strettamente necessari all’avvio di procedure esecutive presso terzi. 

InformazioniDati dei cessionari o committenti interessati:

codice fiscale;
partita IVA;
cognome e nome o denominazione o ragione sociale;
domicilio fiscale.
Procedura
di comunicazione
Lo scambio informativo avverrà attraverso canali telematici sicuri.
Nella prima fase applicativa (“as is”), la trasmissione avverrà tramite PEC, con file protetti da password comunicata mediante canale separato. L’accesso sarà consentito esclusivamente a personale autorizzato per le attività di analisi e l’eventuale avvio dei pignoramenti presso terzi.
Per la successiva soluzione a regime (“to be”), è prevista la realizzazione di un servizio automatizzato di scambio dati.

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