2° Contenuto: Crediti Superbonus: no alla compensazione con cartelle Cassa Forense

COMMENTO

DI MARCO BOMBEN | 30 GIUGNO 2026

I crediti d’imposta, derivanti da bonus edilizi per i quali il beneficiario della detrazione aveva optato per la fruizione mediante sconto sul corrispettivo o cessione del credito ex art. 121 del D.L. n. 34/2020, possono essere utilizzati in compensazione, anche in presenza di ruoli superiori a 1.500 euro, di altri debiti erariali o previdenziali. Diversamente, tuttavia, i medesimi crediti d’imposta non possono essere utilizzati per pagare i ruoli stessi (nel caso di specie cartelle della Cassa Forense). Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la recente Risposta ad interpello n. 110 del 27 maggio 2026

Fattispecie analizzata

Un avvocato rappresenta di:

  • essere debitore verso la Cassa Forense per somme iscritte a ruolo e affidate all’Agente della riscossione,
  • di ammontare superiore a 1.500 euro ma inferiore a 50.000 euro,
  • tali somme sono state oggetto di istanza di rateizzazione, accolta ed in corso,
  • essere in procinto di acquistare un credito d’imposta derivante da interventi agevolati con il Superbonus ex art. 121 del D.L. n. 34/2020, con codice tributo 7719,
  • l’intenzione del contribuente è quella di utilizzare il predetto credito per compensare i propri debiti verso l’ente previdenziale tramite modello F24.

Il professionista chiede all’Agenzia di chiarire se è possibile compensare debiti di carattere previdenziale affidati all’agente della riscossione ma oggetto di regolare rateizzazione, con crediti agevolativi da Superbonus ex art. 121 D.L. n. 34/2020.

L’istante sostiene che la rateizzazione regolarmente accolta escluda le cause ostative previste dall’art. 31 del D.L. n. 78/2010 (debiti scaduti > 1.500 euro), in quanto il debito rateizzato è considerato regolarizzato.

Credito bonus edilizi: quando è compensabile in F24

Nell’affrontare la questione l’Amministrazione finanziaria ricorda innanzitutto il contesto normativo di riferimento.

crediti da bonus edilizi, generatesi per cessione del credito o sconto in fattura ai sensi dell’art. 121 del D.L. n. 34/2020, sono utilizzabili in compensazione orizzontale tramite modello F24 una volta acquisiti e presenti nel cassetto fiscale.

In linea generale, l’utilizzo in compensazione tramite modello F24 di tali crediti può essere effettuato dal fornitore che applica lo sconto sul corrispettivo oppure dal cessionario che ha acquistato il credito d’imposta:

  • con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione,
  • senza considerare l’operatività delle limitazioni generali previste ai fini della compensazione in F24 ossia:
Tipologia limitazioneOperativitàRif. normativo
Debiti iscritti a ruolo per imposte erariali > 1.500 euroLa compensazione orizzontale dei crediti erariali in F24 è vietata fino a concorrenza dell’importo dei debiti scaduti. Il divieto cessa se il ruolo viene pagato, sospeso o rateizzato senza decadenza.Art. 31, comma 1, D.L. n. 78/2010
Limite generale annuo compensazioni in F24Dal 1° gennaio 2022 il limite generale delle compensazioni orizzontali è pari a 2.000.000 euro annui. Nella soglia rientrano anche gli importi chiesti a rimborso con procedura semplificata; restano fuori, in via generale, le compensazioni verticali.Art. 34 Legge n. 388/2000
Limite annuo dei crediti d’imposta esposti nel quadro RUI crediti d’imposta da indicare nel quadro RU sono utilizzabili in compensazione entro il limite annuo di 250.000 eurosalvo specifiche eccezioni. L’eccedenza può essere riportata in avanti; il limite si cumula con quello generale alle compensazioni.Art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007

Vincoli all’utilizzo in caso di ruoli o carichi scaduti

L’art. 4 del D.L. n. 39/2024 ha introdotto un divieto di compensazione, in presenza di ruoli scaduti, specifico per i crediti di imposta edilizi o derivanti dal c.d. sconto in fattura o dalla cessione del credito di imposta.

In particolare, viene stabilito che il diritto di utilizzare in compensazione in F24 le rate annuali dei crediti d’imposta, derivanti dalle opzioni, sia:

  • precluso per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo o carichi per imposte erariali e relativi accessori, o per atti comunque emessi dall’Agenzia delle Entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi gli atti di recupero di crediti d’imposta, per importi complessivamente superiori a 50.000 euro, ex art. 37, comma 49-quinquies del D.L. n. 223/2006, come modificato dall’art. 1, comma 116 della Legge n. 199/2025;
  • sospesofino a concorrenza degli importi dei ruoli e dei carichi, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo o carichi per imposte erariali e relativi accessori, o per atti comunque emessi dall’Agenzia delle Entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi gli atti di recupero di crediti d’imposta, per importi complessivamente superiori a 10.000 euro, ai sensi dell’art. 121, comma 3-bis del D.L. n. 34/2020.

La previsione da ultimo citata non è ad oggi ancora in vigore e applicabile perché le modalità di attuazione e la sua decorrenza sono demandate dall’art. 121, comma 3-bis del D.L. n. 34/2020 ad un apposito regolamento del MEF ancora in attesa di emanazione.

 Art. 37, comma 49-quinquies, D.L. n. 223/2006Art. 121, comma 3-bis, D.L. n. 34/2020
Impatto sulla compensazionePreclusioneSospensione
Plafond dei ruoli/carichi50.000 €
La soglia originaria di 100.000 € è stata modificata ad opera della Legge di Bilancio 2026
10.000 €
Momento di rilevanza60 giorni dalla notifica90 giorni dalla notifica
Utilizzo dell’eccedenzaNo: prima va rimosso il debito che blocca la compensazione: la sospensione opera fino a concorrenza dei carichi
Esclusione da divieto/sospensioneIn presenza di sospensione o rateazione/dilazionenon decadutaIn presenza di sospensione giudiziale o amministrativa oppure rateazione
Entrata in vigoreDal 1° luglio 2024 
(la riduzione della soglia a 50.000 opera dal 1° gennaio 2026)
Ancora non operativo
Da definire con D.M.

L’art. 4-bis, commi 13, del D.L. n. 39/2024 stabilisce che dal 1° gennaio 2025, per i soli c.d. soggetti qualificati (banche, intermediari finanziari, società appartenenti a gruppi bancari e imprese di assicurazione) non è possibile compensare i crediti d’imposta derivanti dall’esercizio delle opzioni di sconto o cessione di cui all’art. 121, comma 1, del D.L. n. 34/2020, esercitate sulle spese detraibili ai fini del Superbonus e di tutti gli altri bonus edilizi optabili, con i debiti per:

  • contributi previdenziali dovuti dai titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;
  • contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa;
  • premi INAIL per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

I chiarimenti delle Entrate

Sulla scorta del quadro normativo sopra delineato la Risposta ad interpello in commento chiarisce che:

  • non vi sono ostacoli alla compensazione tra crediti agevolativi da Superbonus e debiti previdenziali ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 (cfr. anche Risposta ad interpello n. 478/E del 18 dicembre 2023 in ordine alla possibilità di compensare con crediti da Superbonus i debiti previdenziali e contributivi non a ruolo relativi al personale dipendente della società);
  • tuttavia, è esclusa la possibilità di utilizzare i crediti d’imposta relativi a bonus edilizi con ruoli relativi a debiti previdenziali (a prescindere dall’ente di riferimento).

Gli importi iscritti a ruolo per contributi previdenziali, infatti:

  • non rientrano tra le iscrizioni a ruolo o carichi per imposte erariali e relativi accessori,
  • coerentemente non rilevano ai fini:
    • della sospensione della compensazione prevista dall’art. 121, comma 3­-bis (applicabile ai bonus edilizi ma non ancora in vigore),
    • della preclusione alla compensazione ex comma 49­quinquies dell’art. 37 del D.L. n. 223/2006 (applicabile ai bonus edilizi ed attualmente in vigore),
    • del divieto previsto dall’art. 31, comma 1, del D.L. n. 78/2010 (non applicabile comunque ai crediti da bonus edilizi).

In definitiva, i crediti agevolativi che l’istante intende acquistare:

  • potranno essere sì utilizzati in compensazione ­ anche in presenza di ruoli superiori ad euro 1.500 ­ di altri debiti erariali o previdenziali (non scatta l’apposito divieto per i soggetti qualificati);
  • ma non potranno essere utilizzati, secondo quanto chiarito dall’Amministrazione finanziaria, per pagare i ruoli stessi.

La possibilità di soddisfare le somme iscritte a ruolo a mezzo di compensazione è stata introdotta proprio dall’art. 31 del D.L. n. 78/2010 ed il riferimento ivi contenuto ai “crediti relativi alle stesse imposte” esclude dall’ambito applicativo i crediti agevolativi.

Riferimenti normativi:

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