COMMENTO
DI STEFANO SETTI | 30 GIUGNO 2026
Con l’ordinanza n. 20063 del 16 giugno 2026 la Corte di Cassazione interviene nuovamente sul delicato tema dell’esenzione IVA applicabile alle attività sportive dilettantistiche, affrontando il caso di una società sportiva che aveva qualificato come esenti i corrispettivi relativi a corsi di nuoto, acquagym, hydrobike e altre attività motorie in acqua. La Suprema Corte, richiamando la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE e il principio di primazia del diritto unionale, esclude l’applicazione dell’esenzione prevista dall’art. 10, comma 1, n. 20), del D.P.R. n. 633/1972 per tali prestazioni e, soprattutto, ritiene inapplicabile anche la norma interpretativa introdotta dall’art. 36-bis del D.L. n. 75/2023 con riferimento alle annualità antecedenti. La pronuncia assume particolare rilievo per il mondo degli enti sportivi dilettantistici, poiché riapre il dibattito sulla legittimità delle agevolazioni retroattive in materia di IVA.
Una decisione destinata a incidere sul settore sportivo dilettantistico per le operazioni ante 17 agosto 2023
L’ordinanza n. 20063/2026 della Corte di Cassazione rappresenta una delle più significative pronunce degli ultimi anni in materia di IVA applicata alle attività sportive dilettantistiche.
La controversia trae origine da un accertamento effettuato dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di una società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata che gestiva un impianto natatorio e che aveva applicato il regime di esenzione IVA previsto dall’art. 10, comma 1, n. 20), del D.P.R. n. 633/1972 ai corrispettivi percepiti per numerose attività sportive e formative svolte presso la struttura.
Secondo l’Ufficio, l’esenzione era stata applicata in maniera eccessivamente estensiva e non risultava giustificata per molte delle attività fatturate, con particolare riferimento ai corsi di nuoto, acquagym, hydrobike e ad altre attività motorie svolte in acqua.
La vicenda ha attraversato tutti i gradi di giudizio fino a giungere all’esame della Suprema Corte, che ha fornito importanti chiarimenti sia sul piano sostanziale sia sul piano sanzionatorio.
Il quadro normativo: l’esenzione IVA per le prestazioni didattiche
La disposizione al centro del contenzioso è l’art. 10, comma 1, n. 20), del D.P.R. n. 633/1972, che prevede l’esenzione IVA per:
Le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale.
Storicamente numerose associazioni e società sportive dilettantistiche hanno tentato di ricondurre all’interno di tale disposizione i corsi sportivi, sostenendo che essi costituivano attività didattico-formative.
Tale impostazione aveva generato negli anni un ampio contenzioso interpretativo.
L’intervento decisivo della Corte di Giustizia UE
La Cassazione fonda la propria decisione soprattutto sulla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 21 ottobre 2021, causa C-373/19.
In tale occasione i giudici europei erano stati chiamati a stabilire se l’insegnamento del nuoto potesse essere qualificato come “insegnamento scolastico o universitario” ai sensi dell’art. 132, par. 1, lettere i) e j), della Direttiva 2006/112/CE.
La risposta è stata negativa.
Secondo la Corte UE, infatti, la nozione di insegnamento scolastico o universitario presuppone un sistema organizzato di trasmissione di conoscenze e competenze riferito a un insieme ampio e articolato di discipline.
L’insegnamento del nuoto costituisce invece un’attività specialistica e settoriale che, pur perseguendo finalità socialmente rilevanti e di interesse pubblico, non può essere equiparata all’istruzione scolastica o universitaria.
Lo stesso principio era già stato affermato nelle sentenze:
- Corte di Giustizia UE, causa C-449/17 (scuole guida);
- Corte di Giustizia UE, causa C-47/19 (insegnamento della vela);
- Corte di Giustizia UE, causa C-373/19 (scuole di nuoto).
Perché i corsi di nuoto non sono esenti da IVA ante 17 agosto 2023
Partendo dai principi europei, la Cassazione afferma che l’insegnamento del nuoto non può beneficiare dell’esenzione prevista dall’art. 10, comma 1, n. 20), del D.P.R. n. 633/1972.
La conclusione viene estesa anche alle attività di:
- acquagym;
- hydrobike;
- ginnastica in acqua;
- attività motorie acquatiche analoghe.
Secondo i giudici, infatti, tali prestazioni presentano caratteristiche ancora più lontane rispetto al concetto di insegnamento scolastico o universitario elaborato dalla normativa unionale.
Ne consegue che tali attività, almeno con riferimento agli anni antecedenti alle modifiche normative del 17 agosto 2023, devono essere considerate operazioni imponibili IVA.
La conferma della posizione dell’Agenzia delle Entrate
La decisione della Cassazione risulta perfettamente coerente con la posizione già assunta dall’Amministrazione finanziaria.
Particolarmente significativa è la Risposta ad interpello n. 393/2022, con la quale l’Agenzia delle Entrate aveva escluso l’applicazione dell’esenzione IVA ai corsi di nuoto organizzati da un’associazione sportiva dilettantistica affiliata alla Federazione Italiana Nuoto.
Secondo l’Amministrazione finanziaria, infatti, il riconoscimento federale dell’attività non è sufficiente a trasformare il corso sportivo in una prestazione educativa o scolastica ai fini IVA.
L’ordinanza n. 20063/2026 recepisce integralmente tale impostazione.
Il principio di primazia del diritto europeo
Per giustificare tale conclusione la Suprema Corte richiama il principio della primazia del diritto unionale.
Vengono richiamate, tra le altre:
- Corte di Giustizia UE, causa C-2/08 (Olimpiclub);
- Corte di Giustizia UE, causa C-132/06;
- Corte Costituzionale n. 389/1989;
- Cassazione n. 15374/2020.
Secondo tale principio, le interpretazioni della Corte di Giustizia diventano parte integrante della norma europea interpretata e prevalgonosulle disposizioni interne incompatibili.
Di conseguenza, una norma nazionale non può attribuire retroattivamente un’esenzione IVA che il diritto europeo esclude.
L’art. 36-bis del D.L. n. 75/2023: effetti limitati alle annualità pregresse al 2023
Uno dei passaggi più delicati dell’ordinanza riguarda il rapporto tra la disciplina nazionale introdotta dall’art. 36-bis del D.L. 22 giugno 2023, n. 75 e i principi elaborati dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea.
La norma, introdotta in sede di conversione dalla Legge n. 112/2023, ha previsto l’esenzione IVA per le prestazioni di servizi strettamente connesse alla pratica dello sport o dell’educazione fisica, comprese le attività didattiche e formative, rese da organismi senza fini di lucro nei confronti di soggetti che esercitano attività sportiva.
Il legislatore ha inoltre stabilito, al comma 2, una disposizione qualificata come norma di interpretazione autentica, prevedendo che tali prestazioni, se rese anteriormente all’entrata in vigore della Legge di conversione, dovessero considerarsi comprese nell’ambito applicativodell’art. 10, comma 1, n. 20), del D.P.R. n. 633/1972.
È proprio su quest’ultimo aspetto che interviene la Cassazione. Richiamando la sentenza della Corte di Giustizia UE nella causa C-373/19, i giudici affermano che non è possibile riconoscere retroattivamente l’esenzione ai corsi di nuoto e alle altre attività motorie acquatiche facendo leva sulla disciplina interpretativa introdotta nel 2023. In presenza di una nozione unionale di “insegnamento scolastico o universitario” già definita dalla Corte di Giustizia, una norma nazionale non può estendere retroattivamente un’esenzione in contrasto con il diritto europeo.
Occorre tuttavia evitare letture eccessivamente estensive della pronuncia. L’ordinanza non sembra mettere in discussione l’applicazione dell’art. 36-bis, comma 1, per le prestazioni rese dal 17 agosto 2023 in avanti. Tale disposizione, infatti, non si fonda più sull’esenzione prevista per le prestazioni didattiche di cui all’art. 132, par. 1, lett. i), della Direttiva “IVA” n. 2006/112/CE, bensì recepisce nell’ordinamento nazionale la diversa previsione contenuta nella successiva lettera m) del medesimo articolo, che consente agli Stati membri di esentare dall’IVA le prestazioni strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica fornite da organismi senza fini di lucro alle persone che praticano tali attività. In altri termini, la Cassazione censura la retroattività dell’esenzione introdottadal comma 2 dell’art. 36-bis, ma non sembra incidere sulla legittimità dell’esenzione prevista dal comma 1 per il periodo successivo al 17 agosto 2023. Per le ASD e SSD senza scopo di lucro rimane quindi fermo, almeno allo stato attuale, il regime di esenzione applicabile alle prestazioni sportive rese dopo l’entrata in vigore della nuova disciplina.
Le conseguenze pratiche per ASD e SSD
La pronuncia potrebbe avere effetti molto rilevanti per gli enti sportivi che, negli anni antecedenti al 2023, hanno applicato l’esenzione IVA ai corsi di nuoto o alle attività acquatiche.
Le verifiche fiscali ancora pendenti potrebbero infatti essere definite in senso sfavorevole ai contribuenti.
In particolare, l’Agenzia delle Entrate potrebbe contestare:
- l’omesso versamento dell’IVA;
- la detrazione eventualmente operata in modo non corretto;
- le relative sanzioni amministrative.
Riassumendo…
| Aspetto | Principio affermato dalla Cassazione |
| Corsi di nuoto | Non rientrano nell’esenzione dell’art. 10, comma 1, n. 20), D.P.R. n. 633/1972 |
| Acquagym e hydrobike | Trattamento analogo ai corsi di nuoto |
| Affiliazione federale | Irrilevante ai fini dell’esenzione IVA |
| Risposta AdE n. 393/2022 | Confermata dalla Cassazione |
| Sentenza Corte UE C-373/19 | Riferimento interpretativo decisivo |
| Art. 36-bis D.L. n. 75/2023 | Disapplicabile per il passato se incompatibile con il diritto UE |
| Annualità antecedenti al 17 agosto 2023 | Prestazioni imponibili IVA |
| Incertezza normativa oggettiva | Esclusa |
| Sanzioni | Applicabili |
Riferimenti normativi:
- D.L. 22 giugno 2023, n. 75, conv. con modif. dalla Legge 10 agosto 2023, n. 112, art. 36-bis;
- Cass. civ., ord. 16 giugno 2026, n. 20063.
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