COMMENTO
DI DANIELE BONADDIO | 30 GIUGNO 2026
Con la Circolare n. 25 del 28 maggio 2026, l’INAIL ha aggiornato i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera, ai fini del calcolo sia dei premi ordinari che dei premi speciali unitari per l’anno 2026. La retribuzione imponibile su cui calcolare il premio assicurativo si distingue in: retribuzione effettiva, retribuzione convenzionale e retribuzione di ragguaglio. In particolare, il limite minimo giornaliero rapportato a mese nell’ipotesi di 26 giorni lavorativi mensili, per l’anno 2026, è pari a 58,13 euro (1.511,38 euro mensili).
Premessa
Aggiornati i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera, ai fini del calcolo sia dei premi ordinari che dei premi speciali unitari per l’anno 2026. Si ricorda che per determinare il premio INAIL da pagare, bisogna tenere conto principalmente di due fattori:
- il tasso di premio indicato dalla tariffa dei premi con riferimento alla lavorazione assicurata;
- l’ammontare delle retribuzioni.
La retribuzione imponibile su cui calcolare il premio assicurativo si distingue in:
– retribuzione effettiva;
– retribuzione convenzionale;
– retribuzione di ragguaglio.
Con la Circolare n. 25 del 28 maggio 2026, l’INAIL interviene proprio sulle retribuzioni convenzionali e di ragguaglio, che si applicano alla generalità dei lavoratori dipendenti, ai lavoratori subordinati e parasubordinati, nonché agli artigiani e altri lavoratori autonomi.
Importi di retribuzione effettiva
Laddove la retribuzione effettiva per la generalità dei lavoratori risulti essere inferiore agli importi giornalieri stabiliti dalla legge, è necessario riallinearli rispetto a quanto previsto dal CCNL.
Quindi, la retribuzione imponibile da assumere ai fini del calcolo del premio assicurativo deve tener conto:
– delle retribuzioni minime stabilite da leggi e contratti (c.d. minimale contrattuale);
– dei limiti di retribuzione giornaliera stabiliti dalla legge, annualmente indicizzati in base al costo della vita (c.d. minimale di retribuzione giornaliera).
Se la retribuzione effettiva è inferiore ai limiti minimi di retribuzione giornaliera e al limite minimo contrattuale, la stessa deve essere adeguata all’importo più elevato tra i due.
In conseguenza della variazione percentuale calcolata dall’ISTAT, pari all’1,4% per l’anno 2025, ne consegue che per l’anno 2026 il limite minimo di retribuzione giornaliera è uguale a 58,13 euro, che corrisponde al 9,5% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del FPLD in vigore al 1° gennaio 2026 (611,85 euro mensili).
Retribuzioni effettive escluse dall’adeguamento al minimale giornaliero
Nella seguente tabella si riportano le retribuzioni escluse dall’adeguamento al minimale giornaliero:
| Categoria di lavoratore o trattamento | Limite minimo di retribuzione |
| Operai agricoli | 58,13 euro |
| Trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche e previdenziali | La base imponibile è costituita dalle stesse somme dovute a carico dei datori di lavoro, anche se inferiori ai limiti minimi di retribuzione giornaliera. |
| Assegno o indennità corrisposta ai disoccupati avviati ai cantieri scuola e lavoro, rimboschimento e sistemazione montana | La base imponibile è costituita dall’importo giornaliero stabilito con legge regionale. Il valore dell’assegno o indennità deve essere poi moltiplicato per i giorni di effettiva presenza al lavoro. |
| Indennità di disponibilità previste nel contratto di lavoro intermittente | L’indennità è stabilita dai contratti collettivi e, comunque, non può essere inferiore a quella fissata e aggiornata periodicamente con decreto del MLPS. |
Importi di retribuzione convenzionale
L’imponibile convenzionale, a differenza di quella effettiva, è stabilito mediante decreti ministeriali aventi valenza nazionale o provinciale. Le retribuzioni convenzionali sono adeguate in base all’indice ISTAT a decorrere dal secondo anno successivo a quello della loro entrata in vigore.
L’importo così ottenuto va poi raffrontato con il relativo limite minimo di retribuzione giornaliera e deve essere uguagliato a quest’ultimo se risulta essere inferiore.
Il limite minimo di retribuzione giornaliera è pari, per l’anno 2026, a 32,30 euro. Tale importo opera per le retribuzioni convenzionali dei lavoratori con uno specifico limite minimo di retribuzione giornaliera.
Per le retribuzioni convenzionali dei lavoratori per i quali non è previsto uno specifico limite di retribuzione giornaliera si applica il minimale giornaliero per la generalità delle retribuzioni effettive, pari a 58,13 euro.
| Anno 2026 | Importi | |
| Limiti minimi di retribuzione giornaliera a cui adeguare, se inferiori, le retribuzioni convenzionali | Retribuzioni convenzionali di lavoratori senza uno specifico limite di retribuzione giornaliera | 58,13 euro |
| Retribuzioni convenzionali di lavoratori con uno specifico limite di retribuzione giornaliera | 32,30 euro | |
Pesca marittima
Di seguito, si riportano le retribuzioni convenzionali mensili imponibili per l’anno 2026.
| Anno 2026 | |
| Pesca costiera e mediterranea | |
| Decorrenza 1.10.2023 | |
| Comandante/Motorista/Capopesca | 1.612,08 euro |
| Marinaio | 1.430,03 euro |
| Giovanotto/Mozzo | 1.248,37 euro |
| Anno 2026 | |
| Pesca oltre gli stretti | |
| Decorrenza 1.10.2023 | |
| Comandante | 3.646,93 euro |
| Direttore macchina | 2.814,85 euro |
| Primo ufficiale | 2.346,45 euro |
| Secondo ufficiale | 2.085,42 euro |
| Nostromo | 1.870,09 euro |
| Marinaio | 1.694,55 euro |
| Giovanotto | 1.390,96 euro |
| Mozzo | 1.354,75 euro |
Per i lavoratori in argomento, la retribuzione giornaliera si calcola dividendo per 30 la retribuzione mensile sopra riportata.
Importi giornalieri convenzionali di talune categorie di lavoratori
Di seguito, si riportano gli importi giornalieri convenzionali di talune categorie di lavoratori:
- lavoratori a domicilio: 58,13 euro;
- familiari partecipanti all’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis codice civile: 68,36 euro (1.709,07 euro mensili);
- lavoratori di società ex compagnie e gruppi portuali – non cooperative – di cui alla Legge n. 84/1994: 126,91 euro (1.522,92 euro mensili);
- addetti a lavorazioni meccanico-agricole per conto terzi:
- lavoratori diversi dai soci di cooperative anche di fatto: 58,13 euro (1.453,25 euro mensili);
- lavoratori soci di cooperative anche di fatto: 32,30 euro (808 euro mensili);
- soci volontari delle cooperative sociali di cui all’art. 2 della Legge n. 381/1991: 58,13 euro;
- lavoratori con contratto part-time: 58,13 euro (8,72 euro per ora);
- lavoratori dell’area dirigenziale: 126,45 euro (3.161,28 euro mensili);
- lavoratori autonomi (riders): 58,13 euro
Importi retribuzione di ragguaglio
Per quanto concerne la retribuzione di ragguaglio, l’INAIL conferma che essa è pari al minimale di rendita. Tale retribuzione si assume solo in via residuale, ovvero in mancanza di retribuzione convenzionale e di retribuzione effettiva.
| Retribuzione di ragguaglio | ||
| Retribuzione di ragguaglio | Giornaliera | 68,09 euro |
| Mensile | 1.702,23 euro | |
Lavoratori parasubordinati
L’area dei lavoratori parasubordinati da assicurare è individuata mediante richiamo alla normativa fiscale che definisce i redditi di collaborazione coordinata e continuativa tra i “Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente”.
Per detti lavoratori, la base imponibile su cui calcolare il premio dovuto, è costituita da tutte le somme e valori a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, in relazione al rapporto di collaborazione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsti per il pagamento delle rendite erogate dall’INAIL.
Considerato che il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa non prevede una prestazione a tempo, il minimale e il massimale annuale di rendita devono essere divisi in mesi, al fine di confrontare il minimale e il massimale mensile con il compenso medio mensile, ottenuto dividendo i compensi effettivi per i mesi, o frazioni di mesi, di durata del rapporto di collaborazione.
| Dal 1° luglio 2025 | Importi |
| Minimo e massimo mensile | 1.702,23 euro – 3.161,28 euro |
Sportivi professionisti dipendenti
La base imponibile degli sportivi professionisti è costituita dalla retribuzione effettiva, nel rispetto del minimale e massimale di rendita.
Pertanto va, prima, applicato il criterio di calcolo delle retribuzioni effettive minime e, poi, va confrontata la retribuzione effettiva annua con il minimale e il massimale di rendita.
Dal 1° luglio 2025, i limiti minimo e massimo dell’imponibile annuale corrispondono ai seguenti importi:
| Dal 1° luglio 2025 | Importi |
| Minimo e massimo mensile | 20.426,70 – 37.935,30 |
Premi speciali unitari
Nei casi in cui la natura della lavorazione svolta, le modalità di esecuzione della stessa e altre circostanze rendono difficile l’accertamento degli elementi necessari ai fini del calcolo del premio ordinario (numero delle persone occupate, retribuzione erogata, ore di presenza lavorativa, ecc.), sono previsti premi speciali unitari in sostituzione del tasso di premio da applicare all’importo delle retribuzioni erogate.
Questi premi vengono fissati in base a elementi idonei diversi dalla retribuzione imponibile e dal tasso di tariffa, come il numero delle persone, la natura e la durata della lavorazione, il numero delle macchine, ecc. Il gettito derivante deve essere tale da consentire la copertura degli oneri assicurativi conseguenti alla lavorazione per la quale sono previsti.
I premi speciali unitari sono generalmente calcolati in rapporto a una retribuzione minima giornaliera.
Titolari di imprese artigiane, soci di società fra artigiani lavoratori, familiari coadiuvanti del titolare artigiano e associati a imprenditore artigiano
Sono stabiliti premi annuali a persona in relazione:
- alla retribuzione annua prescelta, non inferiore al minimale previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti moltiplicato per 300;
- alla classe di rischio in cui è compresa la lavorazione svolta, secondo le 9 classi della nuova tariffa dei premi speciali unitari dei titolari di aziende artigiane, dei soci di società fra artigiani lavoratori, nonché dei familiari coadiuvanti del titolare.
Nella tabella seguente sono riportati gli importi della retribuzione minima, giornaliera e annuale, e dei corrispondenti premi annuali da valere per l’anno 2026:
| Anno 2026 | Importi | |
| Retribuzione minima | Giornaliera | 58,13 euro |
| Annuale | 58,13 euro x 300 = 17.439 euro | |
| Classe di rischio | Premi minimi annuali a persona |
| 1 | 97,70 euro |
| 2 | 158,60 euro |
| 3 | 225,70 euro |
| 4 | 330,30 euro |
| 5 | 486,00 euro |
| 6 | 603,20 euro |
| 7 | 801,40 euro |
| 8 | 928,70 euro |
| 9 | 1.729,50 euro |
Pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne
Per i pescatori familiari coadiuvanti del titolare/pescatore autonomo va applicato il premio ordinario relativo alla generalità dei familiari.
Si riportano gli importi della retribuzione minima giornaliera e del corrispondente premio speciale mensile da valere per l’anno 2026:
| Anno 2026 | Importo |
| Retribuzione minima giornaliera | 32,30 euro |
| Pescatori di cui alla Legge n. 250/1958 | Premio minimo mensile a persona |
| 45,23 euro |
Soggetti coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale
Per la copertura assicurativa dei soggetti coinvolti nelle attività di volontariato a fini di utilità sociale è stabilito, con D.M. 19 dicembre 2014, un premio speciale unitario.
L’onere del premio speciale unitario previsto per l’assicurazione di detti soggetti è posto direttamente a carico di un apposito Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nei limiti della disponibilità finanziaria del Fondo medesimo.
Il Fondo provvede a reintegrare l’INAIL dei costi legati agli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni per:
– i beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale in favore di comuni o enti locali;
– i detenuti e internati impegnati in attività volontarie e gratuite e in lavori di pubblica utilità;
– i soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità;
– gli stranieri richiedenti asilo in possesso del relativo permesso di soggiorno.
Nella seguente tabella si riportano gli importi della retribuzione minima giornaliera e del corrispondente premio speciale annuale e giornaliero per l’anno 2025:
| Anno 2026 | Importo |
| Retribuzione minima giornaliera | 58,13 euro |
| Premio speciale unitario | Importi |
| Annuale | 313,90 euro |
| Giornaliero | 1,05 euro |
Riferimenti normativi:
- Codice civile, art. 230-bis
- D.M. 19 dicembre 2014
- INAIL, Circolare 28 maggio 2026, n. 25
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