3° Contenuto: Coltivatori diretti, coloni, mezzadri e IAP: contributi 2026

COMMENTO

DI GIULIO D’IMPERIO | 1 LUGLIO 2026


Con la Circolare n. 67 del 18 giugno 2026 l’INPS ha reso noti gli importi contributivi dovuti dai coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali.

L’Istituto, inoltre, ricorda che il pagamento dei contributi deve essere effettuato in quattro rate utilizzando il modello F24.

Infine, la circolare riporta i riferimenti normativi per individuare i territori montani e le zone agricole che hanno accesso alle agevolazioni previste.

Premessa

L’INPS ha chiarito che i coltivatori diretti, i coloni, mezzadri e gli imprenditori agricoli professionali dovranno pagare la contribuzione riferita al 2026 rispettando le seguenti scadenze:

  • 16 luglio 2026,
  • 16 settembre 2026,
  • 16 novembre 2026 e
  • 18 gennaio 2027.

pagamenti degli importi contributivi dovranno essere effettuati utilizzando i modelli F24 reperibili nel “Cassetto previdenziale del contribuente”.

È opportuno precisare che per coloro che operano in territori ritenuti montani o in zone svantaggiate è prevista una riduzione degli importi contributivi, ovvero:

  • 68% per coloro che operano in zone svantaggiate;
  • 75% per coloro che operano in territori ritenuti montani.

Inoltre è prevista per l’anno 2026 anche una quota contributiva riferita alla contribuzione di maternità stabilita in euro 7,49 che dovrà essere pagata da ciascun coltivatore diretto, colone, mezzadro ed imprenditore agricolo professionale.

Contribuzione IVS

La contribuzione IVS deve essere calcolata applicando alle aliquote di finanziamento il reddito convenzionale annuo che è individuato per ognuna delle 4 fasce di reddito in cui vengono classificate le aziende. Il reddito convenzionale annuo lo si ottiene moltiplicando il reddito medio convenzionale giornaliero, per il numero di giornate indicate nella Tabella D che risulta allegata alla Legge n. 233 del 2 agosto 1990.

L’INPS ha reso noto che il numero di giornate previste, per ognuna delle 4 fasce di reddito è:

  • 156 giornate per la I^ fascia;
  • 208 giornate per la II^ fascia;
  • 260 giornate per la III^ fascia;
  • 312 giornate per la IV fascia.  

Il reddito convenzionale giornaliero per l’anno 2026 è pari a euro 66,86 così come stabilito dal Decreto del Direttore Generale per le Politiche previdenziali del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali del 22 maggio 2026 .

Le aliquote di finanziamento e di computo che per l’anno 2026 devono essere applicate ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali restano al 24%, così come stabilito già nel 2018 senza effettuare alcuna distinzione rispetto al luogo dove è ubicata l’azienda ed all’età anagrafica del lavoratore agricolo.

Inoltre l’INPS ha chiarito che le aliquote di finanziamento sono costituite dal contributo addizionale del 2% previste per le aliquote di finanziamento pensionistico IVS per i lavoratori autonomi del settore agricolo, ovvero per coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali.

Il contributo addizionale del 2% è stato introdotto dall’articolo 12 comma 4 della Legge n. 233 del 2 agosto 1990.

Tabella delle aliquote e dei contributi dovuti dai Lavoratoti autonomi agricoli per l’anno 2026

CONTRIBUTOZONE NORMALITERRITORI MONTANI E ZONE SVANTAGGIATE
Assicurazione IVS + addizionale IVS Legge n. 233/199024%24%
Addizionale ex art. 17 Legge n. 160/1975€ 0,81€ 0,81
Indennità gravidanza e puerperio€ 7,49€ 7,49
Assicurazione INAIL€ 650,00€ 450,12

Il contributo addizionale giornaliero per ogni giornata di iscrizione per l’anno 2026 è pari ad euro 0,81 che deve essere calcolato nel limite massimo di 156 giornate annue.

Inoltre l’INPS precisa che è ancora possibile per il 2026, per i lavoratori autonomi agricoli che hanno compiuto più di 65 anni e che siano titolari di pensione presso l’INPS, richiedere la riduzione del 50% dei contributi dovuti.

Importo annuo dei contributi INPS dovuti dai Lavoratori autonomi agricoli (CD/CM e IAP) per l’anno 2026

Categoria/ZonaFascia 1Fascia 2Fascia 3Fascia 4
CD/CMZone Normali€ 3.287,09€ 4.121,50€ 4.955,91€ 5.790,33
CD/CM -Zone Montane/Svantaggiate€ 3.087,21€ 3.921,62€ 4.756,03€ 5.590,45
CD/CM – Ultra 65enniZone Normali€ 1.972,29€ 2.389,50€ 2.806,71€ 3.223,91
CD/CM – Ultra 65enniZone montane/Svantaggiate€ 1.772,41€ 2.189,62€ 2.606,83€ 3.024,03
IAP – Regime Ordinario€ 2.637,09€ 3.471,50€ 4.305,91€ 5.140,33
IAP – Ultra65enni Pensionati€ 1.322,29€ 1.739,50€ 2.156,71€ 2.573,91

Gli imprenditori agricoli professionali (IAP) sono tenuti al pagamento dei contributi IVS e dei contributi per gravidanza e puerperio tranne la quota capitaria annua per l’INAIL.

Contributi INAIL

L’INPS ha comunicato che l’aumento dei contributi previsto dall’INAIL nel comparto agricolo per gli anni 2001-2005 è stato raggiunto. Tale aumento contributivo aveva come finalità il risanamento e il riequilibrio dei conti nella gestione agricoltura dell’Inail, definendo gli aumenti dei contributi e le regole per la determinazione dei premi dovuti dai lavoratori autonomi del settore agricolo.

Gli aumenti dei premi INAIL previsti per il periodo 2001-2005 furono stabiliti dall’articolo 28 del D.Lgs. n. 38 del 23 febbraio 2000.

In pratica era stato stabilito un incremento dei contributi in quota capitaria dovuti dai lavoratori autonomi agricoli, la cui finalità era quella di giungere al riequilibrio finanziario della gestione agricola. Inoltre era stato previsto, per i primi anni 2000 un incremento pari al 12,5% annuo, invece per gli anni successivi l’incremento è stato comunicato attraverso appositi Decreti Ministeriali. Complessivamente il limite percentuale dell’aumento dei contributi è stato fissato nella misura massima del 50%.

Pertanto la quota INAIL per l’anno 2026 dovuta dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni è la seguente:

  • per le zone normali l’importo è pari a euro 650,00;
  • per le zone svantaggiate o montane l’importo è pari a euro 450,12.

Le quote capitarie dovute dall’INAIL sono state stabilite con il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze adottato il 1° aprile 2026 .

L’INPS ha chiarito che non è più in vigore la riduzione percentuale dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie, introdotta dall’articolo 1 comma 128 della Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014).

Riferimenti normativi:

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