CIRCOLARE MONOGRAFICA
DI DANIELE BONADDIO | 2 LUGLIO 2026
Con la Circolare n. 66 del 18 giugno 2026, l’INPS fornisce le istruzioni operative in merito alla determinazione, per l’anno 2026, delle retribuzioni convenzionali da utilizzare per i lavoratori italiani operanti all’estero in Paesi non legati all’Italia da accordi in materia di sicurezza sociale.
La Circolare dà seguito al D.M. 29 maggio 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133 dell’11 giugno 2026, con cui sono state approvate le tabelle delle retribuzioni convenzionali per l’anno 2026. Il documento assume particolare rilievo operativo perché individua: l’ambito di applicazione delle retribuzioni convenzionali, i criteri di individuazione della fascia retributiva, le modalità di frazionamento, l’utilizzo ai fini contributivi e le modalità di regolarizzazione dei periodi già elaborati nel 2026.
Premessa
Le retribuzioni convenzionali per i lavoratori all’estero trovano fondamento nel D.L. 31 luglio 1987, n. 317, convertito dalla Legge 3 ottobre 1987, n. 398. La disciplina riguarda i lavoratori italiani operanti all’estero in Paesi extracomunitari non convenzionati, o comunque in Paesi non legati all’Italia da accordi di sicurezza sociale che disciplinino la copertura previdenziale.
Il decreto annuale stabilisce, per ciascun settore e qualifica, le retribuzioni convenzionali da assumere come base imponibile.
Tabella 1 – Fonti principali
| Fonte | Contenuto |
| D.L. n. 317/1987 | Assicurazioni sociali obbligatorie per lavoratori italiani all’estero |
| Legge n. 398/1987 | Conversione del D.L. n. 317/1987 |
| Art. 51, comma 8-bis, TUIR | Utilizzo fiscale delle retribuzioni convenzionali |
| D.M. 29 maggio 2026 | Tabelle retribuzioni convenzionali 2026 |
| Circolare INPS n. 66/2026 | Istruzioni applicative e regolarizzazioni contributive |
Le retribuzioni convenzionali non rappresentano la retribuzione effettiva corrisposta al lavoratore, ma una base imponibile stabilita annualmente per legge, da utilizzare nei casi previsti dalla disciplina previdenziale e fiscale.
Ambito soggettivo
Le retribuzioni convenzionali 2026 si applicano ai lavoratori italiani operanti all’estero in Paesi non legati all’Italia da accordi in materia di sicurezza sociale.
In linea generale, la disciplina interessa:
- lavoratori italiani inviati o assunti per prestare attività all’estero;
- datori di lavoro italiani o esteri tenuti agli obblighi previdenziali italiani;
- aziende con personale distaccato in Paesi extra UE non convenzionati;
- consulenti del lavoro e payroll specialist che gestiscono imponibili contributivi esteri.
Prima di applicare le retribuzioni convenzionali occorre verificare se il Paese estero sia convenzionato o meno con l’Italia. La presenza di un accordo bilaterale o multilaterale di sicurezza sociale può incidere sull’applicazione della disciplina.
Paesi non convenzionati e accordi di sicurezza sociale
La Circolare riguarda espressamente i lavoratori all’estero in Paesi non legati all’Italia da accordi in materia di sicurezza sociale.
La verifica del Paese di destinazione è quindi il primo passaggio operativo.
Tabella 2 – Verifica preliminare
| Situazione | Effetto operativo |
| Paese UE/SEE/Svizzera | Applicazione regole di coordinamento europeo |
| Paese extra UE convenzionato | Applicazione accordo bilaterale |
| Paese extra UE non convenzionato | Possibile applicazione retribuzioni convenzionali |
| Paese parzialmente convenzionato | Verifica delle sole assicurazioni coperte dall’accordo |
Non tutti gli accordi internazionali coprono le stesse assicurazioni. In alcuni casi la convenzione può riguardare solo determinate forme di tutela, lasciando fuori altre coperture. Per questo, nelle situazioni di convenzione parziale, occorre verificare nel dettaglio il campo di applicazione dell’accordo.
Decorrenza delle retribuzioni convenzionali 2026
Le retribuzioni convenzionali approvate dal decreto si applicano dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 2026 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2026.
La pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale è avvenuta l’11 giugno 2026, ma le tabelle hanno effetto dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 2026. Di conseguenza, i datori di lavoro devono verificare gli imponibili già utilizzati nei primi mesi dell’anno.
Criterio di individuazione della retribuzione convenzionale
Per individuare la retribuzione convenzionale corretta occorre fare riferimento:
- al settore di appartenenza;
- alla qualifica del lavoratore;
- alla retribuzione nazionale corrispondente;
- alla fascia prevista dalle tabelle ministeriali.
Per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile deve essere determinata tramite raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente.
Tabella 3 – Procedura operativa
| Passaggio | Verifica |
| 1 | Individuare settore contrattuale |
| 2 | Individuare qualifica del lavoratore |
| 3 | Determinare retribuzione nazionale |
| 4 | Raffrontare la retribuzione con la fascia tabellare |
| 5 | Applicare la retribuzione convenzionale corrispondente |
L’errore più frequente consiste nel prendere a riferimento la retribuzione effettivamente erogata all’estero, anziché la retribuzione nazionale utile per il raffronto con le fasce convenzionali.
Retribuzione nazionale di riferimento
La retribuzione nazionale da utilizzare per il raffronto deve essere individuata considerando il trattamento previsto dalla contrattazione collettiva applicabile in Italia.
In termini operativi, occorre considerare gli elementi retributivi utili secondo la disciplina INPS, verificando:
- minimo contrattuale;
- indennità di contingenza, ove ancora rilevante;
- elementi retributivi fissi;
- eventuali elementi previsti dal CCNL;
- mensilità aggiuntive, secondo i criteri applicabili.
La retribuzione nazionale di riferimento non coincide necessariamente con il netto pagato al lavoratore né con il pacchetto economico estero. Serve esclusivamente a individuare la fascia convenzionale corretta.
Frazionabilità su 26 giornate
Il decreto stabilisce che i valori convenzionali sono divisibili in ragione di 26 giornate.
La regola si applica nei casi di:
- assunzione nel corso del mese;
- cessazione nel corso del mese;
- trasferimento da o per l’estero nel corso del mese.
Tabella 4 – Frazionamento
| Evento | Criterio |
| Assunzione infra-mensile | Retribuzione convenzionale mensile / 26 |
| Cessazione infra-mensile | Retribuzione convenzionale mensile / 26 |
| Trasferimento estero infra-mensile | Retribuzione convenzionale mensile / 26 |
| Rientro in Italia infra-mensile | Retribuzione convenzionale mensile / 26 |
Il divisore 26 deve essere utilizzato solo nelle ipotesi previste dal decreto . Per i mesi interamente lavorati all’estero si applica il valore mensile convenzionale.
Utilizzo ai fini contributivi
La funzione principale delle retribuzioni convenzionali è la determinazione della base imponibile contributiva per le assicurazioni obbligatoriedovute in Italia per i lavoratori operanti all’estero.
Le retribuzioni convenzionali rilevano quindi per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti alle gestioni interessate.
Tabella 5 – Utilizzo contributivo
| Profilo | Effetto |
| Base imponibile | Retribuzione convenzionale |
| Periodo | Anno 2026 |
| Decorrenza | Dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 2026 |
| Soggetti | Lavoratori italiani in Paesi non convenzionati |
| Gestione payroll | Necessario aggiornamento tabelle |
Il sistema convenzionale ha la funzione di rendere uniforme la base imponibile in situazioni in cui la retribuzione effettiva estera può essere composta da elementi difficilmente comparabili con il sistema italiano, quali indennità estero, housing, allowances, bonus locali o trattamenti in valuta.
Utilizzo ai fini fiscali
Le stesse retribuzioni convenzionali possono rilevare anche ai fini fiscali, ai sensi dell’articolo 51, comma 8-bis, TUIR.
La disposizione si applica al reddito di lavoro dipendente prestato all’estero:
- in via continuativa;
- come oggetto esclusivo del rapporto;
- da dipendenti che soggiornano nello Stato estero per più di 183 giorni nell’arco di dodici mesi.
L’applicazione fiscale delle retribuzioni convenzionali richiede una verifica autonoma rispetto a quella contributiva. Non è sufficiente che il lavoratore sia all’estero: devono ricorrere tutti i requisiti previsti dall’art. 51, comma 8-bis, TUIR.
Regolarizzazioni contributive
Uno degli aspetti più rilevanti della Circolare n. 66/2026 riguarda le regolarizzazioni contributive.
Poiché il decreto è stato pubblicato nel mese di giugno 2026 ma ha effetto dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 2026, i datori di lavoro che, per i mesi precedenti, abbiano determinato l’imponibile sulla base di valori non aggiornati devono procedere alla regolarizzazione.
La regolarizzazione riguarda le differenze contributive dovute per i periodi di paga già elaborati nel 2026.
La pubblicazione tardiva delle tabelle rende necessaria una verifica degli imponibili da gennaio 2026. Eventuali differenze devono essere sanate secondo le modalità indicate dall’INPS.
Termine per la regolarizzazione
La Circolare prevede che le aziende possano regolarizzare i periodi pregressi senza aggravio di oneri aggiuntivi entro il termine indicato dall’Istituto.
In via operativa, il termine consente ai datori di lavoro di adeguare i flussi contributivi già trasmessi e versare le eventuali differenze contributive derivanti dall’applicazione delle nuove tabelle 2026.
La regolarizzazione riguarda i soli periodi già scaduti e già elaborati prima della piena applicazione delle nuove retribuzioni convenzionali 2026.
Modalità operative di regolarizzazione
La regolarizzazione deve avvenire attraverso i flussi contributivi previsti dall’INPS.
Per i datori di lavoro che utilizzano il flusso Uniemens, occorre procedere alla sistemazione dei periodi interessati, valorizzando le differenze contributive derivanti dall’applicazione delle nuove retribuzioni convenzionali.
Tabella 6 – Regolarizzazione: controlli operativi
| Area | Controllo |
| Periodi interessati | Da gennaio 2026 fino al mese precedente l’adeguamento |
| Tabelle applicate | Verifica valori 2026 |
| Fascia retributiva | Controllo corretta collocazione |
| Differenze contributive | Quantificazione importi |
| Flussi Uniemens | Regolarizzazione secondo istruzioni INPS |
| Versamenti | Pagamento eventuali differenze |
La regolarizzazione non consiste in un ricalcolo automatico. È necessario verificare posizione per posizione, soprattutto in presenza di trasferimenti infra-mensili, cambi qualifica o variazioni della retribuzione nazionale di riferimento.
Effetti sui cedolini già elaborati
Le aziende che hanno già elaborato i cedolini dei primi mesi del 2026 devono verificare se le retribuzioni convenzionali utilizzate coincidono con quelle approvate dal decreto .
Se emergono differenze, può essere necessario intervenire su:
- imponibile previdenziale;
- imponibile fiscale, ove applicabile;
- contributi a carico datore;
- contributi a carico lavoratore;
- eventuali conguagli;
- esposizione nei flussi contributivi.
La gestione dei conguagli può essere particolarmente delicata nei casi in cui il lavoratore abbia cessato il rapporto, sia rientrato in Italia o sia stato trasferito in altro Paese nel corso dell’anno.
Rapporti con il trattamento di disoccupazione per rimpatriati
Il decreto conferma che sulle retribuzioni convenzionali si liquida il trattamento ordinario di disoccupazione in favore dei lavoratori italiani rimpatriati, ove ricorrano le condizioni.
La Circolare INPS richiama quindi anche la rilevanza delle tabelle ai fini delle prestazioni connesse al rientro in Italia del lavoratore.
Le retribuzioni convenzionali possono rilevare non solo durante il rapporto all’estero, ma anche nella fase successiva al rimpatrio, ai fini del trattamento ordinario di disoccupazione, se spettante.
Osservazioni conclusive
La Circolare INPS n. 66 del 18 giugno 2026 completa il quadro operativo relativo alle retribuzioni convenzionali 2026 per i lavoratori italiani operanti all’estero in Paesi non legati all’Italia da accordi in materia di sicurezza sociale.
I punti centrali sono:
- decorrenza dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 2026;
- applicazione fino al 31 dicembre 2026;
- utilizzo delle tabelle ministeriali per settore, qualifica e fascia;
- frazionamento su 26 giornate nei casi previsti;
- necessità di regolarizzare i periodi contributivi già elaborati;
- coordinamento con la disciplina fiscale ex art. 51, comma 8-bis, TUIR.
Per consulenti e aziende, la priorità è verificare tempestivamente i cedolini e i flussi contributivi già gestiti nel 2026, così da procedere alle eventuali regolarizzazioni nei termini e con le modalità previste dall’INPS.
Riferimenti normativi:
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 51, comma 8-bis
- D.L. 31 luglio 1987, n. 317 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 ottobre 1987, n. 398)
- Legge 30 dicembre 1991, n. 426, art. 4
- D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314
- D.M. 29 maggio 2026
- INPS, Circolare 18 giugno 2026, n. 66
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