3° Contenuto: Incentivo alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro: prime indicazioni operative

PRIMA LETTURA

DI FRANCESCO GERIA – LABORTRE STUDIO ASSOCIATO | 6 LUGLIO 2026

Con Circolare 3 luglio 2026, n. 72 , l’INPS illustra l’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati per le trasformazioni dei rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, effettuate dal 1° agosto 2026 al 31 dicembre 2026, riguardanti giovani che, alla data della trasformazione, non abbiano compiuto 35 anni di età e non siano mai stati occupati a tempo indeterminato, e fornisce le prime indicazioni per la gestione dei connessi adempimenti previdenziali.

La misura è stata introdotta dall’articolo 4 del D.L. 30 aprile 2026, n. 62, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2026, n. 112.

INPS, Circolare 3 luglio 2026, n. 72
Datori di lavoro che possono accedere all’esoneroL’esonero contributivo in argomento è riconosciuto in favore di tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, compresi i datori di lavoro del settore agricolo.La misura non si applica nei confronti della pubblica Amministrazione.
Lavoratori per i quali spetta l’esoneroL’esonero contributivo spetta:per le trasformazioni dei rapporti di lavoro a tempo determinato, di durata complessiva non superiore a 12 mesi, in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, effettuate dal 1° agosto 2026 al 31 dicembre 2026;riguardanti giovani lavoratori che, alla data dell’evento incentivato, non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età (dovendosi intendere un’età inferiore o uguale a 34 anni e 364 giorni) e non sono mai stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa.
Rapporti di lavoro incentivabiliL’esonero contributivo spetta per le trasformazioni dei rapporti di lavoro a tempo determinato, di durata complessiva non superiore a 12 mesi, in rapporti di lavoro a tempo indeterminato effettuate dal 1° agosto 2026 al 31 dicembre 2026.Affinché le trasformazioni possano essere incentivate, le stesse devono riguardare, senza soluzione di continuità, i rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati entro e non oltre il 30 aprile 2026.
Non sono, conseguentemente, incentivabili le trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti di lavoro a tempo determinato originariamente instaurati a decorrere dal 1° maggio 2026.Le trasformazioni a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro riguardanti giovani, ai fini della legittima applicazione dell’esonero contributivo in argomento, devono rispettare le seguenti condizioni:devono essere effettuate nel periodo temporale espressamente previsto dall’articolo 4 del Decreto Lavoro, ossia dal 1° agosto 2026 al 31 dicembre 2026;devono riguardare, senza soluzione di continuità, rapporti di lavoro originariamente instaurati a tempo determinato che rispettino le seguenti caratteristiche:con riferimento alla data di inizio del rapporto di lavoro a tempo determinato da trasformare in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, lo stesso deve essere stato instaurato entro e non oltre il 30 aprile 2026;con riferimento alla durata del rapporto di lavoro a tempo determinato che si intende trasformare, lo stesso non deve avere una durata superiore a 12 mesi.L’esonero spetta anche in caso di contratti di lavoro a tempo parziale, nonché per le trasformazioni a tempo indeterminato riguardanti rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della Legge 3 aprile 2001, n. 142.Non rientra, fra le tipologie incentivate, la trasformazione a tempo indeterminato riguardante il contratto di lavoro intermittente o a chiamata, di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.L’esonero contributivo in argomento spetta anche per le trasformazioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, ancorché la somministrazione sia resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinato.
Assetto e misura dell’esoneroIl beneficio previsto dall’articolo 4 del Decreto Lavoro consiste nell’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL, per un periodo massimo di 24 mesi, nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti di spesa di seguito indicati.Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.Per i rapporti di lavoro che vengono trasformati a tempo indeterminato o che siano risolti nel corso del mese, tale soglia deve essere riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 16,12 euro (euro 500/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.L’esonero contributivo spetta anche in caso di contratti di lavoro a tempo parziale; in tale ipotesi, i massimali dell’agevolazione suindicati devono essere proporzionalmente ridotti.Il periodo di fruizione della misura può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, comprese le ipotesi di interdizione anticipata dal lavoro, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio.
Condizioni generali di spettanza dell’esoneroL’articolo 4, comma 6 , del D.L. n. 62/2026, prevede che il diritto alla fruizione dell’esonero in trattazione è subordinato al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione, disciplinati dall’articolo 31 del D.Lgs. n. 150/2015.Inoltre, il diritto alla fruizione della misura in argomento è subordinato al rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1175, della Legge n. 296/2006, ossia:regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);assenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro, nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, fermi restando gli altri obblighi di legge;rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.Con specifico riferimento all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione, disciplinati dall’articolo 31 del D.Lgs. n. 150/2015, l’esonero contributivo in argomento non spetta ove ricorra una delle seguenti condizioni:la trasformazione viola il diritto di precedenza;presso il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione sono in atto sospensioni dal lavoro connesse a una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui la trasformazione sia rivolta alla stabilizzazione di soggetti inquadrati a un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione; i lavoratori sono stati licenziati nei sei mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presentava assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che procede alla trasformazione o risulta con quest’ultimo in rapporto di collegamento o controllo.
Condizioni specifiche per il riconoscimento del diritto all’esoneroIn relazione ai vincoli specificamente previsti dal Decreto Lavoro, il diritto alla legittima fruizione dell’esonero in trattazione è subordinato alla sussistenza delle seguenti condizioni:il rapporto di lavoro a tempo determinato che si intende trasformare a tempo indeterminato deve avere, al momento della trasformazione, una durata complessiva non superiore a 12 mesi;la trasformazione del contratto a tempo indeterminato deve avvenire, senza soluzione di continuità, per i rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati entro il 30 aprile 2026;il lavoratore, alla data della trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, non deve avere compiuto 35 anni di età (dovendosi intendere un’età inferiore o uguale a 34 anni e 364 giorni);il lavoratore, nell’arco della sua vita lavorativa, non deve essere mai stato occupato a tempo indeterminato;i datori di lavoro non devono avere proceduto, nei 6 mesi precedenti la trasformazione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi, ai sensi della Legge 23 luglio 1991, n. 223, nella stessa unità produttiva;i datori di lavoro non devono procedere, nei 6 mesi successivi alla trasformazione, al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore interessato dall’esonero in argomento o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo;la trasformazione del rapporto di lavoro deve determinare, come previsto dall’articolo 4, comma 4 , del Decreto Lavoro, un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti;la legittima fruizione del beneficio in trattazione è, infine, subordinata all’applicazione in favore dei lavoratori del trattamento economico individuale in misura non inferiore al trattamento economico complessivo definito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, avuto riguardo al settore e alla categoria produttivi di riferimento, nonché all’attività principale o prevalente esercitata, alla dimensione e alla natura giuridica del datore di lavoro, secondo quanto previsto dall’articolo 7, comma 5 , del medesimo D.L. n. 62/2026, rubricato “Salario giusto e incentivi”.
Incremento occupazionale nettoIn forza dell’espressa previsione di cui al comma 4 dell’articolo 4 del Decreto Lavoro, la trasformazione del rapporto di lavoro deve determinare un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei 12 mesi precedenti.Al riguardo, si precisa che, ai fini della determinazione dell’incremento occupazionale netto, il numero dei dipendenti è calcolato in Unità di Lavoro Annuo (U.L.A.), secondo il criterio convenzionale proprio del diritto comunitario (articolo 2 , punto 32, del Regolamento UE 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014).
Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di StatoIl beneficio si caratterizza, pertanto, come intervento generalizzato, ossia potenzialmente rivolto a tutti i datori di lavoro privati che operano in ogni settore economico del Paese, le cui unità produttive siano localizzate in qualsiasi area del territorio nazionale.Per le sue caratteristiche la previsione non risulta, conseguentemente, idonea a determinare un vantaggio a favore di talune imprese o settori produttivi o aree geografiche del territorio nazionale.Pertanto, la disciplina del predetto esonero, anche a seguito delle preliminari interlocuzioni avute con la Commissione europea, non può considerarsi sussumibile tra quelle disciplinate dall’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, nonostante l’espresso richiamo all’autorizzazione comunitaria effettuato dall’articolo 4, comma 5 , del Decreto Lavoro.
Coordinamento con altri esoneri contributiviLa misura in trattazione non è cumulabile con gli esoneri e le riduzioni delle aliquote di finanziamento previste dalla normativa vigente in relazione alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro.Tuttavia, la misura è compatibile:con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all’articolo 1, commi 399 e 400 , della Legge di Bilancio 2025;con l’esonero disciplinato dall’articolo 5 della Legge 5 novembre 2021, n. 162, pari all’1% dei contributi previdenziali, nel limite massimo di 50.000 euro annui, a favore dei datori di lavoro privati che siano in possesso della “Certificazione della parità di genere” di cui all’articolo 46-bis del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, nei limiti e nel rispetto della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro effettivamente dovuta;con le agevolazioni consistenti in una riduzione della contribuzione previdenziale a carico del lavoratore, quale, ad esempio, l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’IVS a carico della lavoratrice madre, previsto dall’articolo 1, commi 180 e 181, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di Bilancio 2024).
Procedimento di ammissione all’esonero. Adempimenti dei datori di lavoroIl datore di lavoro richiedente l’esonero contributivo deve inoltrare all’INPS la domanda di ammissione al beneficio, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line reperibile sul sito istituzionale www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) – Incentivi decreto Lavoro 2026 – Incentivo alla stabilizzazione”.Al riguardo, si precisa che verrà data comunicazione della messa a disposizione del citato modulo con successivo Messaggio INPS.L’INPS, una volta ricevuta la domanda telematica, sia per le trasformazioni già effettuate che per quelle non ancora effettuate provvede a:verificare, mediante consultazione dei flussi contributivi mensili e delle comunicazioni obbligatorie nella disponibilità dell’Istituto, che il lavoratore non sia stato titolare di rapporti di lavoro a tempo indeterminato precedenti a quello per il quale si richiede il riconoscimento dell’esonero;calcolare l’ammontare del beneficio spettante in base all’ammontare dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro dichiarati nella richiesta;fornire, qualora risulti che vi sia sufficiente capienza di risorse e che i controlli precedenti abbiano dato esito positivo, un riscontro in merito all’accoglimento della domanda.La domanda di riconoscimento della misura può essere inoltrata sia per le trasformazioni già effettuate a decorrere dal 1° agosto 2026 che per le trasformazioni dei rapporti di lavoro non ancora avvenute.Qualora la domanda di riconoscimento dell’esonero in trattazione sia inviata per una trasformazione già effettuata, con conseguente indicazione della relativa comunicazione obbligatoria, l’INPS fornisce, mediante comunicazione in calce al medesimo modulo telematico, l’esito di accoglimento con il riconoscimento dell’importo spettante.Diversamente, qualora l’istanza di riconoscimento dell’esonero in argomento sia inviata per una trasformazione non ancora effettuata, l’INPS calcola l’ammontare del beneficio spettante, accantona preventivamente le risorse e invia una comunicazione al datore di lavoro tramite posta elettronica certificata (PEC), o tramite posta elettronica ordinaria (e-mail) qualora non sia disponibile un indirizzo PEC, e una notifica nell’area “MyINPS”, con le quali invita il medesimo a provvedere alla trasformazione del rapporto di lavoro e al conseguente adempimento dell’invio della comunicazione obbligatoria entro il termine perentorio di 10 giorni.

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