COMMENTO
A CURA DI STUDIO TRIBUTARIO GAVIOLI & ASSOCIATI | 7 LUGLIO 2026
Le domande di congedo di paternità obbligatorio a pagamento diretto e di congedo parentale da parte dei lavoratori residenti all’estero devono pervenire esclusivamente in modalità telematica; per i periodi di congedo fruiti dai lavoratori e dalle lavoratrici residenti all’estero precedentemente alla pubblicazione del Messaggio INPS del 1° luglio 2026, n. 2183gli stessi devono provvedere all’inserimento della relativa domanda telematicamente.
Premessa
Con il Messaggio n. 2183 del 1° luglio 2026, l’INPS comunica il rilascio dell’aggiornamento della procedura telematica per la presentazione delle domande di congedo di paternità obbligatorio a pagamento diretto e di congedo parentale da parte dei lavoratori residenti all’estero.
L’INPS con il documento in commento fa seguito al Messaggio n. 1214, del 7 aprile 2026, con il quale ha comunicato che le domande telematiche di congedo parentale e le domande di congedo di paternità obbligatorio, a pagamento diretto, per i genitori lavoratori residenti all’estero, sono assegnate per la lavorazione alle Sedi Polo territoriali individuate sulla base dello Stato estero di residenza, applicando il medesimo criterio già in uso per l’invio dei certificati telematici di gravidanza.
Il congedo di paternità obbligatorio
Il congedo di paternità obbligatorio sostituisce il congedo obbligatorio del padre e il congedo facoltativo del padre, abrogati dall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 105/2022.
La nuova disposizione (articolo 27-bis del D.Lgs. 151/2001) prevede che:
- il padre lavoratore, dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i 5 mesi successivi, si astiene dal lavoro per un periodo di 10 giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa. Il congedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio;
- in caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a 20 giorni lavorativi;
- il congedo è fruibile dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice;
- il congedo si applica anche al padre adottivo o affidatario;
- il congedo è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità;
- per l’esercizio del diritto, il padre comunica in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruire del congedo, con un anticipo non minore di cinque giorni, ove possibile in relazione all’evento nascita, sulla base della data presunta del parto, fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva. La forma scritta della comunicazione può essere sostituita dall’utilizzo, ove presente, del sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze.
A quali soggetti è riconosciuto
Il congedo di paternità obbligatorio è riconosciuto a tutti i lavoratori dipendenti, compresi:
- i lavoratori domestici, per i quali non è prevista la sussistenza del requisito contributivo necessario per fruire del congedo di maternità o del congedo di paternità alternativo (di cui all’articolo 28, del D.Lgs. n. 151/2001);
- i lavoratori agricoli a tempo determinato, per i quali non deve sussistere il requisito contributivo.
Per entrambe le categorie è, tuttavia, necessaria la sussistenza di un rapporto di lavoro in essere al momento della fruizione del congedo.
Per gli altri lavoratori dipendenti, invece, il diritto al congedo di paternità obbligatorio può essere riconosciuto anche in caso di cessazione o sospensione del rapporto di lavoro, purché sussistano le condizioni (di cui all’articolo 24, del D.Lgs. n. 151/2001).
Misura dell’indennità di congedo di paternità obbligatorio
È riconosciuta per tutto il periodo di congedo di paternità obbligatorio, un’indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione.
Per retribuzione deve intendersi la retribuzione media globale giornaliera, con le specifiche già previste per alcune tipologie di lavoro:
- per i lavoratori domestici deve farsi riferimento alla retribuzione convenzionale in uso per la determinazione dei congedi di maternità e di paternità alternativo;
- per i lavoratori part-time e per i lavoratori intermittenti (cfr. indicazioni contenute negli specifici paragrafi della Circolare n. 41/2006);
- per i lavoratori dello spettacolo a tempo determinato (si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 59-bis, secondo comma, del T.U., nell’articolo 6, comma 15, del D.L. 30 dicembre 1987, n. 536, e successive modificazioni, e le indicazioni della Circolare n. 182/2021 );
- per i lavoratori agricoli a tempo determinato deve farsi riferimento alla retribuzione convenzionale prevista per gli agricoli, al pari di quanto avviene in relazione all’indennità di maternità e congedo di paternità alternativo.
La novità dal 1° luglio
Con il Messaggio in commento l’INPS comunica che è stato rilasciato l’aggiornamento della procedura che consente la presentazione delle domande telematiche di congedo di paternità obbligatorio, a pagamento diretto, e di congedo parentale per i genitori lavoratori residenti all’estero.
La competenza della lavorazione è attribuita alle Sedi Polo territoriali individuate sulla base dello Stato estero di residenza secondo la tabella allegata al Messaggio n. 1214/2026 .
Pertanto, dalla pubblicazione del Messaggio (1° luglio 2026), le domande in argomento devono pervenire esclusivamente in modalità telematica. Per i periodi di congedo fruiti dai lavoratori e dalle lavoratrici residenti all’estero precedentemente alla pubblicazione del presente messaggio, gli stessi devono provvedere all’inserimento della relativa domanda telematicamente.
Le Strutture territoriali dell’INPS, ai fini dell’istruttoria delle domande, devono, quindi, considerare, per la definizione delle stesse, l’oggettiva impossibilità di presentazione preventiva della domanda da parte degli interessati.
Riferimenti normativi:
- D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151, art. 24
- INPS, Messaggio 7 aprile 2026, n. 1214
- INPS, Messaggio 1° luglio 2026, n. 2183
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