1° Documento Riservato: Antiriciclaggio: cambia l’accesso al Registro dei titolari effettivi

CIRCOLARE MONOGRAFICA

DI ARMANDO URBANO | 7 LUGLIO 2026

Approvato il 4 giugno 2026 dal Consiglio dei Ministri lo Schema di decreto legislativo sulle regole di accesso alle informazioni sui titolari effettivi e istitutivo di un organismo di gestione accentrata dei dati antiriciclaggio

Lo Schema di decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri il 4 giugno 2026 recepisce alcuni articoli della Direttiva UE n. 2024/1640 e modifica il D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231. L’intervento riguarda soprattutto le regole di accesso alle informazioni sui titolari effettivi e introduce una disciplina specifica per l’organismo che, presso il Consiglio Nazionale del Notariato, dovrà gestire in modo accentrato i dati antiriciclaggio.
Il Decreto, adottato in attuazione dell’art. 14 della Legge n. 91/2025, punta a superare l’idea di un accesso generalizzato e indiscriminato ai dati. Al suo posto viene costruito un sistema graduato, proporzionato e coerente con il quadro europeo, nel quale possono accedere alle informazioni solo determinate categorie di soggetti, secondo regole e finalità precise. La riforma, quindi, non si limita ad ampliare o restringere l’accesso al Registro. Il suo obiettivo è trovare un equilibrio più chiaro tra tre esigenze: trasparenza, prevenzione del riciclaggio e tutela della riservatezza del titolare effettivo. Il legislatore non interviene con semplici correzioni puntuali, ma ridisegna l’impianto complessivo. Vengono introdotti nuovi articoli, nuovi canali di accesso, nuove procedure di controllo e specifiche garanzie per la protezione dei dati personali.

L’impianto generale della riforma

Lo Schema di decreto legislativo interviene sul D.Lgs. n. 231/2007 con una serie di modifiche coordinate tra loro.

La novità principale è l’inserimento, dopo l’art. 21, di una serie di nuove disposizioni, dagli artt. 21-bis a 21-septies. Queste norme regolano separatamente l’accesso delle autorità, quello dei soggetti obbligati e quello dei soggetti che dimostrano un legittimo interesse. Vengono inoltre disciplinati i casi in cui l’accesso può essere escluso e il regime dei diritti di segreteria.

Il nuovo sistema ruota attorno a tre canali di accesso:

  1. l’art. 21-bis riguarda le autorità pubbliche;
  2. l’art. 21-ter disciplina i soggetti obbligati, come professionisti e intermediari;
  3. l’art. 21-quater riguarda invece i soggetti che possono dimostrare un interesse qualificato all’accesso.

La scelta di fondo è chiara: non tutti accedono agli stessi dati e con le stesse modalità. L’accesso viene modulato in base al ruolo del richiedente e alla finalità per cui i dati vengono richiesti.

Accanto a questa nuova architettura, il Decreto riscrive anche l’art. 34-bis, dedicato all’organismo di gestione accentrata dei dati antiriciclaggiopresso il Consiglio Nazionale del Notariato. La nuova disciplina ne definisce finalità, compiti, flussi informativi, accessi, regole tecniche, controlli e tempi di attuazione.

L’accesso da parte delle autorità

Il nuovo art. 21-bis disciplina l’accesso delle autorità alle informazioni sulla titolarità effettiva. Per questi soggetti l’accesso è immediato, diretto, non filtrato e non richiede una preventiva comunicazione al titolare effettivo.

Tra le autorità che possono accedere rientrano, tra le altre, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, le autorità di vigilanza, la UIF, la Direzione investigativa antimafia, la Guardia di Finanza, la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, l’autorità giudiziaria, l’Agenzia delle Entrate, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e il Comitato di sicurezza finanziaria. Sono inoltre previste forme di accesso per organismi europei come AMLA, EPPO, OLAF, Europol ed Eurojust, nei limiti delle rispettive funzioni.

Le modalità tecniche dell’accesso saranno definite tramite convenzioni con Unioncamere e con il gestore del sistema informativo nazionale. Tali modalità dovranno garantire la protezione dei dati personali, il tracciamento delle operazioni e controlli interni indipendenti.

Il tratto distintivo di questo regime è l’assenza di filtri preventivi. Le autorità, infatti, devono poter consultare rapidamente i dati necessari allo svolgimento delle proprie funzioni. Allo stesso tempo, il Decreto prevede misure di sicurezza, conservazione e tracciabilità per evitare un uso improprio delle informazioni.

Il risultato è un sistema che consente alle autorità di utilizzare pienamente le informazioni, ma dentro una cornice di sicurezza e controllo.

L’accesso da parte dei soggetti obbligati

Per i professionisti e, più in generale, per i soggetti obbligati, la norma centrale è il nuovo art. 21-ter. Esso consente l’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva solo per una finalità precisa: supportare gli adempimenti di adeguata verifica della clientela previsti dalla normativa antiriciclaggio.

Per accedere al Registro è necessario accreditarsi preventivamente presso la Camera di commercio competente e pagare i diritti di segreteria. La richiesta deve essere presentata in via telematica e deve indicare, tra l’altro, la categoria di soggetto obbligato di appartenenza, i dati identificativi del richiedente, l’autorità di vigilanza o l’organismo di autoregolamentazione di riferimento e la finalità per cui i dati saranno utilizzati.

L’accreditamento viene comunicato tramite PEC, ha durata biennale e può essere rinnovato. Il soggetto obbligato accreditato può inoltre indicare dipendenti o collaboratori incaricati di svolgere attività di supporto agli obblighi antiriciclaggio.

Un punto importante è che la consultazione del Registro non sostituisce l’adeguata verifica. Il soggetto obbligato deve comunque valutare il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e adottare misure coerenti con il livello di rischio rilevato.

Chi consulta il Registro deve inoltre conservare prova dell’iscrizione del titolare effettivo oppure un estratto idoneo a documentarla.

Il Registro, dunque, è uno strumento di supporto: aiuta il professionista, ma non lo libera dalle proprie responsabilità di controllo e valutazione.

Le segnalazioni di incongruenza

L’art. 21-ter introduce anche un meccanismo importante di controllo. I soggetti obbligati accreditati che consultano la sezione autonoma o la sezione speciale del Registro delle imprese devono segnalare tempestivamente alla Camera di commercio competente eventuali differenze tra i dati sul titolare effettivo presenti nel Registro e le informazioni raccolte durante l’adeguata verifica del cliente.

In questo modo il Registro non viene considerato un semplice archivio statico. Al contrario, diventa una base informativa che può essere verificata, aggiornata e confrontata con le informazioni che emergono nel rapporto diretto con il cliente.

Le segnalazioni di incongruenza possono essere consultate dalle autorità che hanno accesso al Registro. La norma, però, tutela il soggetto obbligato che effettua la segnalazione, garantendone l’anonimato.

Per i professionisti, quindi, l’accesso al Registro non si limita alla consultazione di un documento. Può trasformarsi in un’attività di controllo, quando i dati ufficiali non coincidono con quelli raccolti nell’ambito dell’adeguata verifica.

L’accesso da parte dei soggetti portatori di legittimo interesse

Il nuovo art. 21-quater regola l’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva da parte di persone fisiche o giuridiche che dimostrano un legittimo interesse. In questi casi non tutti i dati sono consultabili: la norma indica espressamente quali informazioni possono essere conosciute, cioè il nome e cognome del titolare effettivo, il mese e l’anno di nascita, il Paese di residenza, la cittadinanza o le cittadinanze e le ragioni per cui quella persona è considerata titolare effettivo.

La norma individua poi alcune categorie di soggetti che, per il ruolo svolto o per la finalità perseguita, possono essere considerate portatrici di un interesse qualificato all’accesso.

Tra questi soggetti rientrano, in particolare:

  • giornalisti professionisti e pubblicisti iscritti all’albo, quando agiscono per finalità giornalistiche o mediatiche collegate alla prevenzione o al contrasto del riciclaggio;
  • enti del terzo settore, organizzazioni non governative, professori e ricercatori che svolgono attività connesse alla prevenzione del riciclaggio, dei reati presupposto o del finanziamento del terrorismo;
  • persone che documentano una trattativa commerciale o finanziaria effettiva con un’impresa, una persona giuridica privata, un trust o un istituto affine, per verificare il rischio di coinvolgimento in riciclaggio o finanziamento del terrorismo;
  • soggetti obbligati di Paesi terzi, quando dimostrano che l’accesso è necessario per svolgere l’adeguata verifica di un cliente o potenziale cliente secondo la normativa del proprio Paese;
  • autorità di Paesi terzi con funzioni analoghe a quelle delle autorità europee competenti in materia antiriciclaggio, se l’accesso è necessario per uno specifico caso concreto;
  • autorità incaricate di compiti collegati all’iscrizione delle società nei registri e al controllo di operazioni societarie come trasformazioni, fusioni e scissioni;
  • autorità competenti per i programmi finanziati con fondi dell’Unione Europea, con riferimento ai relativi beneficiari;
  • pubbliche amministrazioni competenti per l’attuazione del PNRR, con riferimento ai beneficiari delle misure;
  • stazioni appaltanti e ANAC, nell’ambito delle procedure di affidamento di contratti pubblici, nei confronti degli offerenti e degli aggiudicatari;
  • fornitori di prodotti e servizi antiriciclaggio, quando l’accesso è necessario nell’ambito di un contratto con un soggetto obbligato o un’autorità competente e i prodotti sono destinati solo a tali soggetti.

Oltre a queste categorie, possono accedere anche altri soggetti, compresi quelli portatori di interessi diffusi, purché dimostrino caso per caso un interesse concreto collegato alla prevenzione o al contrasto del riciclaggio, dei reati presupposto o del finanziamento del terrorismo.

Per alcune categorie l’accesso può essere più ampio e comprendere anche informazioni storiche degli ultimi cinque anni, oltre a una descrizione dell’assetto proprietario e di controllo.

Il punto centrale, però, non è solo l’elenco dei soggetti ammessi. È soprattutto la procedura prevista dall’art. 21-quinquies, che serve a verificare se il legittimo interesse esiste davvero.

L’accesso, infatti, non è automatico. Il richiedente deve presentare una domanda motivata alla Camera di commercio competente, indicando i propri dati identificativi, le ragioni della richiesta e la documentazione che le supporta.

La Camera di commercio verifica l’identità del richiedente e valuta, sulla base dei documenti presentati, se l’interesse dichiarato sia effettivo e coerente con le finalità previste dalla legge.

La disciplina prevede anche i termini per decidere, le eventuali proroghe, il rilascio di un certificato valido per tre anni, i casi di rigetto, la revoca dell’accesso e gli strumenti di tutela contro il diniego o la revoca.

L’esclusione dell’accesso in presenza di circostanze eccezionali

L’art. 21-sexies disciplina i casi in cui la Camera di commercio competente può escludere, in tutto o in parte, l’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva. L’esclusione può essere disposta quando l’accesso espone il titolare effettivo a un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione. La tutela vale anche nei casi di minore età o incapacità.

La richiesta deve essere presentata dal titolare effettivo alla Camera di commercio e deve indicare con precisione le circostanze eccezionali che giustificano la limitazione dell’accesso, allegando la relativa documentazione. La Camera di commercio valuta la richiesta caso per caso, bilanciando il rischio per la persona interessata con l’interesse pubblico o privato all’accesso.

I diritti di segreteria e la copertura dei costi

L’art. 21-septies disciplina i diritti di segreteria, cioè gli importi dovuti per coprire i costi di gestione delle sezioni autonoma e speciale del Registro delle imprese e i costi legati all’accesso ai dati. Per questa disciplina si applica il Decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy del 20 aprile 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 2023.

Il nuovo art. 34-bis: organismo di gestione accentrata dei dati antiriciclaggio presso il Consiglio Nazionale del Notariato

Accanto alle regole sulla titolarità effettiva, il Decreto interviene anche sull’art. 34-bis del D.Lgs. n. 231/2007, riscrivendolo integralmente. La nuova norma prevede l’istituzione, presso il Consiglio Nazionale del Notariato, di un organismo autonomo e indipendente incaricato di gestire in modo accentrato i dati antiriciclaggio trattati nell’attività notarile. L’obiettivo è rafforzare il sistema nazionale di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. L’organismo opererà anche attraverso una banca dati dedicata, collegata al Sistema di Conservazione del Notariato.

notai, in quanto soggetti obbligati, dovranno inserire nella banca dati diverse categorie di informazioni:

  1. copie autentiche, dati e informazioni relativi agli atti ricevuti o autenticati dai notai, anche tramite il Sistema di Conservazione del Notariato;
  2. dati e informazioni utili a prevenire, individuare o accertare eventuali attività di riciclaggio o finanziamento del terrorismo collegate a tali atti;
  3. dati raccolti per adempiere agli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette trasmesse dai notai nell’esercizio dell’attività professionale.

All’organismo sono attribuiti compiti ampi: analizzare ed elaborare i dati, svolgere analisi di sistema, restituire ai notai flussi informativi di riscontro, assisterli nella valutazione di singole situazioni e favorire segnalazioni più accurate e tempestive nei rapporti con la UIF.

L’aspetto più rilevante è che la banca dati non viene pensata come un semplice archivio. Deve diventare uno strumento di analisi e supporto operativo, capace non solo di raccogliere informazioni, ma anche di elaborarle e restituire indicazioni utili ai notai.

L’art. 34-bis non si limita a istituire l’organismo. Ne disciplina anche i rapporti con le autorità, i requisiti del direttore, gli atti attuativi, le regole tecniche, le linee guida del Consiglio Nazionale del Notariato, i controlli e il regime sanzionatorio, con un criterio attenuato salvo violazioni gravi, dolose, ripetute o sistematiche.

L’organismo dovrà operare con autonomia e indipendenza funzionale rispetto al Consiglio Nazionale del Notariato. Il direttore sarà nominato dal Consiglio Nazionale del Notariato, su designazione del Ministero della Giustizia, e dovrà possedere adeguati requisiti di indipendenza, competenza, professionalità e reputazione.

Il Consiglio Nazionale del Notariato dovrà mettere a disposizione dell’organismo le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie, utilizzando la propria ordinaria dotazione di bilancio e garantendo comunque l’autonomia funzionale dell’organismo.

Un Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, adottato di concerto con il Ministro della Giustizia e dopo il coinvolgimento delle autorità competenti, dovrà disciplinare:

  1. i requisiti, la durata dell’incarico, le attribuzioni e le modalità di revoca del direttore dell’organismo;
  2. contenuto, termini e modalità degli obblighi di trasmissione documentale a carico dei notai;
  3. le modalità con cui le autorità potranno accedere ai dati oggetto di analisi.

Successive regole tecniche, adottate dal Consiglio Nazionale del Notariato entro trenta giorni dall’entrata in vigore del Decreto ministeriale, definiranno invece gli aspetti operativi e informatici del sistema.

In particolare, dovranno stabilire le modalità con cui i notai alimenteranno, rettificheranno e aggiorneranno la banca dati, nonché le modalità con cui l’organismo tratterà e analizzerà le informazioni e invierà ai notai i flussi di riscontro.

Dovranno inoltre definire l’organizzazione della banca dati, le misure tecniche e di sicurezza, l’interoperabilità con il Sistema di Conservazione del Notariato e le modalità di restituzione delle analisi ai notai.

La piena operatività del nuovo organismo dipenderà quindi dai decreti attuativi, dalle regole tecniche e dalle linee guida che dovranno essere adottate. Il quadro normativo è già delineato, ma la sua concreta efficacia dipenderà da una fase attuativa complessa e decisiva.

Le tempistiche per l’attuazione

Il Decreto entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Entro sessanta giorni dovranno essere aggiornate, con Decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, le specifiche tecniche per la comunicazione dei dati sulla titolarità effettiva. Nello stesso termine dovrà essere aggiornato anche il relativo disciplinare tecnico, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.

Sempre entro sessanta giorni, e comunque dopo l’adozione degli atti tecnici necessari, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy dovrà dichiarare operativo il nuovo sistema di accesso ai dati sulla titolarità effettiva.

Per il sistema notarile, invece, il Decreto attuativo previsto dal nuovo art. 34-bis dovrà essere adottato entro centottanta giorni dall’entrata in vigore del Decreto legislativo.

Conclusioni

Lo Schema di decreto presenta un impianto complessivamente solido. Distingue i diversi canali di accesso, chiarisce le finalità per cui i dati possono essere consultati, introduce una procedura strutturata per chi invoca un legittimo interesse, tutela le situazioni eccezionali e rafforza il ruolo dei soggetti obbligati nell’adeguata verifica.

La riforma costruisce inoltre, per il Notariato, un presidio organizzato di raccolta, trattamento e analisi dei dati antiriciclaggio.

Resta però decisiva la fase attuativa: senza decreti, regole tecniche e strumenti operativi efficaci, il nuovo sistema rischia di essere ben definito sul piano normativo, ma non ancora pienamente funzionante nella pratica.

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