4° Contenuto riservato: Previdenza complementare: nuovi obblighi per datori di lavoro e lavoratori

L’OPINIONE

DI GIUSEPPE BUSCEMA | 10 LUGLIO 2026

Dal 1° luglio 2026 è operativo il nuovo meccanismo di adesione automatica alla previdenza complementare per i lavoratori dipendenti del settore privato, introdotto dalla Legge di Bilancio 2026. L’articolo analizza le modifiche al D.Lgs. n. 252/2005, soffermandosi sulle differenti regole applicabili ai lavoratori di prima assunzione e a quelli già occupati, sul ruolo del datore di lavoro, sui termini per l’esercizio della scelta e sulle indicazioni operative fornite dalla COVIP con la deliberazione del 19 giugno 2026.

Dal 1° luglio cambia la previdenza complementare: adesione automatica al TFR

Si applicano dal 1° luglio scorso le nuove regole in tema di previdenza complementare a seguito delle modifiche apportate al D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, dalla Legge 30 dicembre 2025, n. 199 – Legge di Bilancio 2026, che hanno introdotto l’automatismo di adesione del TFR dei lavoratori dipendenti del settore privato.

La nuova disciplina si applica a tutti i dipendenti occupati dai datori di lavoro privati, a prescindere dal numero dei dipendenti in forza, e con la sola esclusione dei lavoratori domestici. Come si ricorderà, invece, il 1° gennaio 2026 è entrata in vigore la nuova disciplina in materia di versamento del trattamento di fine rapporto al fondo di tesoreria che invece riguarda esclusivamente i datori di lavoro che avevano mediamente in forza, nell’anno 2025 almeno 60 addetti.

Tornando invece alla previdenza complementare, il cuore del nuovo meccanismo di adesione automatica è disciplinato dall’articolo 8 del richiamato D.Lgs. n. 252/2005 in materia di finanziamento di tali forme pensionistiche, modificato dall’articolo 1, commi 201202 e 204205, della Legge n. 199/2025.

Per gli assunti dal 1° luglio 2026, i lavoratori dipendenti hanno 60 giorni di tempo per manifestare la loro volontà di rinunciare alla destinazione automatica del loro trattamento di fine rapporto, maturato e maturando, al fondo di previdenza complementare previsto.  

Nulla cambia invece per i lavoratori già assunti, ai quali continueranno ad applicarsi le regole conseguenti alle scelte già manifestate in precedenza, esplicitamente o con modalità tacite. Gli assunti fino al 30 giugno 2026, per i quali non sono ancora spirati i termini, potranno esprimere la scelta entro 6 mesi dall’assunzione.

Le regole sono differenti a seconda che il lavoratore sia o meno di prima assunzioneA tal proposito, ricordiamo che il lavoratore di prima assunzione è colui che non ha mai avuto un rapporto di lavoro subordinato nella propria vita lavorativa.

La COVIP (Comitato di Vigilanza sui Fondi Pensione), ha adottato le direttive in materia di adesione automatica, di cui all’articolo 8 del D.Lgs. n. 252/2005, con deliberazione del 19 giugno 2026.

Lavoratori di prima assunzione

L’articolo 8, comma 7, del D.Lgs. 252/2005 introduce quale regola quella dell’adesione automatica, salvo diversa scelta (rectius: rinuncia) del lavoratore ai sensi del comma 7-quater , che deve essere manifestata, però, entro 60 giorni dalla data di prima assunzione.

Partendo dalla regola, l’automatismo determina l’adesione:

  1. ove sia presente una forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o dai contratti collettivi, anche territoriali o aziendali, occorre verificare se ve ne siano una sola o di più; in quest’ultimo caso, la forma pensionistica complementare di destinazione è quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell’azienda, salvo diverso accordo aziendale. A tale fondo va devoluto l’intero TFR e la contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore nella misura definita dagli accordi. La contribuzione a carico del lavoratore non è obbligatoria nel caso in cui la retribuzione annuale lorda corrisposta dal datore di lavoro risulti inferiore al valore pari all’assegno sociale;
  2. in assenza di una forma pensionistica prevista dagli accordi o dai contratti di cui al punto precedente, la forma pensionistica complementare di destinazione dell’adesione automatica è il Fondo pensione Cometa, individuato dal regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 31 marzo 2020, n. 85, al quale è conferito l’intero importo del TFR.

Venendo all’eccezione prevista dal citato comma 7-quater , il lavoratore può scegliere di destinare il TFR maturando a un’altra forma di previdenza complementare oppure di mantenere il TFR presso il datore di lavoro ai sensi dell’articolo 2120 c.c. Tale scelta può essere successivamente revocata e il lavoratore può conferire il TFR maturando a una forma pensionistica complementare dallo stesso prescelta.

La rinuncia del lavoratore deve essere oggetto di apposita dichiarazione che il datore di lavoro deve conservare, rilasciandone copia al lavoratore.

Lavoratori non di prima assunzione

Le regole per tali lavoratori sono indicate al comma 9-bis dell’articolo 8.

Il datore di lavoro è tenuto:

  1. fornire un’informativa al lavoratore sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare;
  2. verificare quale sia stata la scelta compiuta in precedenza dal lavoratore in merito alla previdenza complementare, facendosi rilasciare apposita dichiarazione.  Qui le ipotesi possono essere due:
    1. la prima è che il lavoratore abbia manifestato in passato l’adesione ad un fondo di previdenza complementare ovvero vi abbia aderito tacitamente. In tal caso, il datore di lavoro gli fornisce un’informativa sulla possibilità di poter indicare, entro sessanta giorni dalla data di assunzione, a quale forma pensionistica complementare conferire il TFR maturando da tale data, precisando che, in difetto, si applica il meccanismo di adesione automatica previsto per i lavoratori di prima assunzione (v. supra). La scelta può essere successivamente revocata, in quanto il lavoratore può scegliere di conferire il TFR maturando alla forma pensionistica complementare prescelta. La dichiarazione deve essere conservata dal datore di lavoro, che ne rilascia copia al lavoratore. Il TFR è conferito per l’intero importo, salvo che il lavoratore, entro il termine di sessanta giorni previsto, decida di destinare a tale forma una percentuale del TFR maturando.
    2. la seconda ipotesi è che il lavoratore abbia manifestato in passato la scelta di non destinare il TFR a una forma pensionistica complementare e di continuare, dunque, ad essere regolato secondo le previsioni dell’articolo 2120 c.c. Secondo quanto indicato dalla COVIP (v. deliberazione del 19 giugno 2026), in tal caso, il nuovo datore di lavoro gestirà il TFR ai sensi dell’art. 2120 c.c. (destinandolo al Fondo di Tesoreria gestito dall’INPS ove ne ricorrano le condizioni).

versamenti al fondo di previdenza complementare (sia il TFR che la contribuzione del datore di lavoro e del lavoratore), devono essere effettuati a decorrere dal mese successivo alla scadenza del termine di 60 giorni e comprendono quanto dovuto dalla data di assunzione.

Il meccanismo dell’automatismo, secondo quanto indicato dalla COVIP (v. deliberazione del 19 giugno 2026), non si applica ai rapporti di lavoro a tempo determinato di durata inferiore a 60 giorni.

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