3° Contenuto Riservato: Tutto Quesiti: Come fare: il CPB nei Modelli Redditi e IRAP 2026

CIRCOLARE TUTTOQUESITI

Le risposte alle domande dei professionisti

DI SANDRA PENNACINI | 14 LUGLIO 2026

Si presentano le risposte ai quesiti pervenuti in occasione del webinar Come fare dal titolo “Come fare: il CPB nei Modelli Redditi e IRAP 2026”.
Il webinar affronta, in un’ottica prettamente operativa, l’impatto del concordato preventivo biennale (CPB) sui dichiarativi del 2026, anno d’imposta 2025. L’incontro evidenzia passo dopo passo la compilazione del quadro CP e del modello IRAP, analizzando i presupposti di calcolo della flat tax sul reddito incrementale e le regole per passare dai valori concordati a quelli effettivamente tassabili tramite la gestione delle variabili escluse dal patto. Un’ampia analisi è dedicata ai casi pratici per le diverse tipologie di contribuenti. Completa il quadro un focus sulle ricadute previdenziali INPS, la gestione delle rettifiche che generano perdite ai fini delle imposte dirette e un richiamo alle cause di cessazione e decadenza.

Quesito n. 1 – Prima rata d’acconto e decisione su CPB 2026-2027 non ancora presa

Domanda

Se il contribuente non ha ancora deciso se aderire o meno al CPB 2026-2027, come può versare gli acconti al 20 luglio?

Risposta

Il primo acconto non risente di una eventuale adesione al concordato, che può essere espressa entro il 31 ottobre 2026. Più nel dettaglio, per il primo anno di adesione al patto, le regole di calcolo cambiano a seconda del metodo scelto.

Con metodo storico l’acconto si determina sull’imposta dell’anno precedente, ma è dovuta una maggiorazione da versare entro il termine della seconda o unica rata. Questa maggiorazione si applica sulla differenza (se positiva) tra i valori concordati e quelli di riferimento storico rettificati (P04 – P05 del modello CPB). La maggiorazione è del 10% ai fini delle imposte sui redditi e del 3% ai fini IRAP.

Se si utilizza, invece, il metodo previsionale, la prima rata di acconto si calcola applicando le regole ordinarie, mentre la seconda rata viene calcolata per differenza, sottraendo dall’acconto complessivamente dovuto (basato sui valori concordati) quanto già versato con la prima rata.

Quesito n. 2 – CPB 2024-2025: calcolo imposte 2025

Domanda

Adesione al concordato preventivo biennale 2024-2025, come si calcolano le imposte 2025?

Risposta

In caso di adesione al concordato il flusso logico da seguire per la definizione delle imposte dovute è il seguente:

  1. Applicazione della flat tax (imposta sostitutiva) – Il primo passaggio consiste nell’isolare la “parte eccedente” di reddito su cui applicare, in via opzionale, la flat tax. Questa base imponibile è data dalla differenza tra il reddito concordato per l’anno oggetto di dichiarazione (2025) e il reddito storico di riferimento.
    Nel concreto, i righi di riferimento per calcolare questo differenziale cambiano a seconda del biennio di adesione: 
    • Per gli aderenti al biennio 2024-2025: la base della flat tax per l’anno 2025 si calcola sottraendo dal reddito concordato 2025 (rigo P07 del modello CPB 2024/2025) il reddito storico 2023 (rigo P04 del medesimo modello).
    • Per gli aderenti al biennio 2025-2026: la base della flat tax per l’anno 2025 si calcola sottraendo dal reddito concordato 2025 (rigo P06 del modello CPB 2025/2026) il reddito storico 2024 (rigo P04 del medesimo modello).
  2. Applicazione delle variazioni (artt. 15  e 16) – Una volta isolata la parte eccedente assoggettata a flat tax, si prende la parte restante del reddito concordato. Su questa base residua (differenza tra la proposta concordataria totale e la quota assoggettata a flat tax) si applicano le rettifiche dovute alle c.d. variabili non concordabili (plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze, ecc.) previste dall’art. 15  per i professionisti e dall’art. 16 per le imprese. Il risultato finale di questa operazione (reddito concordato, meno quota di reddito a flat tax, più/meno variazioni artt. 15  e 16) costituisce il “reddito rettificato” assoggettato a tassazione ordinaria. 
    Il reddito effettivamente conseguito nell’anno è del tutto irrilevante, pertanto, se il reddito concordato rettificato è inferiore al reddito effettivo, tutta l’eccedenza è completamente detassata.

Quesito n. 3 – Professionista individuale con partecipazione in associazione tra professionisti

Domanda

Professionista individuale aderisce nel 2023 al CPB 2024-2025. Ha anche partecipazione in associazione tra professionisti (stessa attività – no CPB). Dichiara nel quadro E il reddito di lavoro autonomo e nel quadro H la partecipazione. Inserendo nel quadro CP, rigo CP8, casella 2 il reddito di partecipazione questo viene sommato nel quadro RN al quadro RH duplicando la tassazione. Come fare per evitarlo?

Risposta

Il rigo CP8 deve essere compilato quando il reddito di partecipazione è una componente positiva del reddito di lavoro autonomo (quadro RE). Non deve essere compilato nel caso descritto, nel quale la partecipazione è dichiarata nel quadro RH.

Quesito n. 4 – CPB 2024-2025: calcolo degli acconti sui valori concordati 2025

Domanda

Se il reddito concordato per il 2025 è inferiore al reddito effettivo del 2025, in quale maniera dovrò calcolare gli acconti per il 2026? Si precisa che reddito presunto per il 2026 sarà simile al reddito 2025 effettivo e non vi sarà l’adesione al CPB 2026-2027.

Risposta

Il calcolo degli acconti dovuti per il 2026 è basato sull’imposta dovuta per il 2025, quella calcolata nei dichiarativi, sulla base dei valori concordati per il 2025. A nulla rileva il reddito effettivo, anche se superiore. Come confermato dall’Agenzia delle Entrate con FAQ, nel calcolo dell’acconto ordinario è inoltre esclusa la parte del reddito concordato che è stata assoggettata alla flat tax (imposta sostitutiva).

Quesito n. 5 – CPB: imputazione quota al collaboratore impresa familiare

Domanda

Nel biennio di CPB va mantenuta la stessa quota percentuale di partecipazione del collaboratore familiare?

Risposta

La circostanza che il titolare dell’impresa familiare abbia sottoscritto il concordato non vincola assolutamente a mantenere le medesime quote di utili imputate ai collaboratori nel biennio.

L’imputazione deve avvenire secondo le regole ordinarie, ovvero in ragione della quantità e qualità dell’apporto fornito dal collaboratore familiare nell’anno oggetto di dichiarazione.

Quesito n. 6 – Causa di esclusione di CPB per professionisti

Domanda

Avvocato con partita IVA individuale che partecipa ad una associazione professionale di avvocati può aderire al CPB dal 2026/2027 se esce dall’associazione entro il 31 dicembre 2026?

Risposta

L’adesione è possibile ma solo a condizione che l’associazione stessa aderisca a sua volta. La circostanza che il soggetto esca dall’associazione non fa, di per sé, venire meno gli effetti del CPB.

Quesito n. 7 – Quadro RR reddito CPB socio s.r.l. artigiana

Domanda

La quota di reddito da CPB del socio di una s.r.l. artigiana non trasparente dove va indicato nel quadro RR1? Nel reddito d’impresa (campo 3) o nel reddito d’impresa con adesione al CPB (campo 3B)?

Risposta

Nel caso del socio lavoratore di s.r.l. (artigiana o commerciale), la quota di reddito va indicata sempre nel rigo RR1colonna 3, a prescindere dall’adesione o meno al concordato preventivo biennale.

Se il contribuente opta per versare i contributi sul reddito effettivo (a condizione che sia superiore a quello concordato) la quota di reddito effettivo si indica sempre nel rigo RR1colonna 3, e si barra la colonna 4 del rigo RR1.

Quesito n. 8 – Perdita da CPB

Domanda

Una s.r.l. ha aderito al CPB 2024-2025. Per il 2025 ha optato per la flat tax, calcolata su una base imponibile superiore a 2.000 euro. Dopo il calcolo della flat tax, la base imponibile residua viene rettificata, generando una perdita. Questa perdita può essere riportata? È confermato che ai fini della base imponibile minima di 2.000 euro, rileva anche la base imponibile assoggettata a flat tax?

Risposta

L’impostazione illustrata è corretta.

Ai fini della base imponibile minima di 2.000 euro rileva anche la quota tassata a flat tax.

Nel caso descritto quindi non vi sarà base imponibile IRES in quanto i 2.000 euro sono già assorbiti nella base imponibile della flat tax e la perdita che emerge dopo le rettifiche delle variabili non concordabili è riportabile.

Quesito n. 9 – Calcolo CPB con reddito effettivo maggiore

Domanda

Se nel modello unico 2026, anno d’imposta 2025, ho un reddito effettivo pari ad 486.718 euro ed un reddito da CPB di 164.121 euro nel modello unico del prossimo anno, come andrà calcolata la flat tax?

Risposta

Non si comprende esattamente quale sia il biennio di avvenuta adesione.

Visto che ci si pone il problema del calcolo della flat tax per il 2026, si suppone che si tratti di contribuente che aveva aderito per il 2024/2025 e sta valutando l’adesione per il successivo biennio.

Il reddito effettivo sarà la base di partenza per il rigo P04 del modello CPB da sottoscrivere entro il 31 ottobre 2026.

Sulla base dei dati indicati che, attenzione, devono tenere conto appunto del reddito effettivo 2025 e delle rettifiche per variabili non concordabili del 2025, a nulla rilevando il fatto che il contribuente proviene già da un biennio concordatario, sarà formulata la proposta di concordato.

Ipotizziamo che non vi siano rettifiche, e dunque il rigo P04 (reddito 2025) del modello CPB 2026/2027 sia pari a 486mila euro
Ipotizzando che il reddito proposto ed accettato per il 2026 sia pari a 496mila euro, la base imponibile della flat tax sarà pari a 10mila euro. 
Il reddito concordato per il 2025 in ragione del CPB 2024/2025 non ha alcuna rilevanza nell’ottica della futura adesione, rileva solo per la determinazione del reddito tassabile 2025.

Quesito n. 10 – Applicazione imposta sostitutiva CPB

Domanda

Una contribuente ha aderito per il biennio 2024-2025 al CPB. Nel 2025 ottiene un reddito effettivo di 7.000 euro, mentre il reddito concordato è di 26.000,00 euro. Nel Mod. Redditi 2026 può applicare, sull’eccedenza, l’imposta sostitutiva art. 20-bis del Decreto CPB visto che il reddito ante CPB era inferiore al reddito concordato?

Risposta

Il reddito effettivamente conseguito nel 2025 è del tutto irrilevante ai fini dell’applicazione della flat tax. A rilevare sono i valori comunicati in sede di adesione. Per i passaggi e i righi di riferimento vedasi quesito n. 2.

Quesito n. 11 – Adesione al CPB con dichiarazione correttiva

Domanda

Una società, che nel solo anno 2025 compila il modello ISA, escluso negli anni precedenti per superamento soglia ricavi >5.165 milioni di euro, può accede al concordato 2026-2027? Poiché il modello SC 2026 è stato già presentato per compensazione crediti, l’eventuale adesione al concordato verrà comunicata con dichiarazione integrativa oppure è prevista una modalità di invio separata?

Risposta

Ai fini dell’accesso al CPB 2026-2027 deve sussistere, come in questo caso, un ISA applicabile all’anno di imposta 2025. Non ha alcuna importanza il fatto che negli anni precedenti al 2025 il contribuente fosse esonerato dagli ISA.

Resta ovviamente ferma la necessità di verificare il rispetto di tutti i requisiti di accesso e l’assenza di cause di esclusione normativamente previste.

Per quanto riguarda il fatto che la dichiarazione è già stata spedita, è possibile esprimere adesione inviando una dichiarazione correttiva, tassativamente nei termini, ovvero entro il 31 ottobre 2026.

Quesito n. 12 – Concordato STP architetti (no concordato) e socio architetto (si concordato)

Domanda

STP di architetti non può aderire al concordato – architetto socio e amministratore ha fatto il concordato per la propria posizione – la fatturazione del 2025 dell’architetto PF nei confronti della STP si è concentrata nel 2025. Secondo voi si palesa eccessiva elusione?

Risposta

Il punto da verificare è se il concordato è stato validamente sottoscritto, considerando gli eventuali aspetti di controllo dell’architetto sulla STP.

Quesito n. 13 – CPB: adesione per s.r.l. costituita nel 2024

Domanda

S.r.l. costituita con conferimento ramo d’azienda nel 2024 nello stesso anno non ha fatto operazioni. Nel 2025 ha iniziato la propria attività può aderire al CPB in un’ottica di crescita del fatturato e di reddito?

Risposta

Se nel 2025 vi è un modello ISA validamente applicabile, come pare di intendere, non si ravvedono ostacoli all’adesione al CPB.

Quesito n. 14 – CPB e consolidato

Domanda

Quali conseguenze per le consolidate se la consolidante non versa le imposte sul reddito concordato o aspetta l’avviso bonario per procedere al versamento causa mancanza di liquidità?

Risposta

La causa di decadenza dovuta al mancato versamento delle somme dovute sul reddito concordato riguarda solo il contribuente che ha aderito al CPB. Peraltro, si avrebbero dei riflessi in termine di tassazione solo se il reddito / VPN IRAP effettivi sono superiori a quelli concordati.

Quesito n. 15 – Cessazione partita IVA nel 2025 in presenza di CPB

Domanda

Il contribuente ha aderito al concordato 2024-2025. A settembre 2025 ha dovuto chiudere la partita IVA configurando quindi una causa di cessazione. Come si deve compilare il quadro della dichiarazione dei redditi? Quali imposte deve versare?

Risposta

Si deve compilare la sezione V del quadro CP per segnalare la cessazione dovuta alla chiusura della partita IVA. Tutti gli altri righi del quadro CP non vengono compilati. Le imposte devono essere determinate sulla base del reddito effettivo, indipendentemente dal fatto che sia superiore o inferiore a quello a suo tempo concordato, perché il CPB non ha effetto per il 2025.

Quesito n. 16 – Attività occasionale e CPB

Domanda

Un lavoratore autonomo nel 2025 ha emesso una fattura di provvigioni per intermediazione non inerente alla sua attività professionale prevalente (CU causale A). Poiché ha aderito nel biennio 2024/2025 al CPB, si chiede se tale fattura occasionale e pari al 10% dei ricavi possa essere causa di decadenza dal CPB. Nel caso, quali sarebbero i provvedimenti più opportuni da adottare?

Risposta

La problematica che si può intravedere è quella di una avvenuta fatturazione di un reddito di natura di impresa nell’ambito di un’attività di lavoro autonomo.

La provvigione doveva essere oggetto di rilascio di ricevuta per attività occasionale di impresa (ammesso, peraltro, che il lavoratore autonomo non eserciti attività incompatibile).

La circostanza che il componente positivo sia stato fatto confluire nel quadro RE e quindi ricompreso nel concordato non determina in sé decadenza dal concordato stesso, ma rappresenta, a parere di chi scrive, una forma di evasione. Quel reddito, per sua natura, doveva confluire nel quadro RL e non nel quadro RE, e come tale essere tassato e non essere “coperto” dal concordato.

Quesito n. 17 – CPB 2025-2026 e superamento limite di applicazione ISA

Domanda

È stato optato per il concordato 2025-2026. Nel 2025 il fatturato conseguito supera il limite per l’applicazione degli ISA. Può essere causa di decadenza o cessazione dal concordato?

Risposta

La causa di cessazione del concordato scatta, per espressa previsione di legge, se il limite di applicazione degli ISA viene superato di oltre il 50%. Quindi, se il contribuente supera la soglia ordinaria (5.164.569 euro), ma non supera i 7.746.853 euro, fuoriesce dal regime ISA per quell’anno, ma il CPB resta pienamente valido e continua a produrre i propri effetti.

Quesito n. 18 – Modello Redditi SC inviato prima della scadenza: adesione al CPB con correttiva

Domanda

Modello redditi SC inviato prima del 31 ottobre 2026 con visto di conformità per utilizzare il credito IRES in compensazione. Il modello non contiene il CPB. Se si invia il 31 ottobre una correttiva entro i termini con adesione CPB, quest’ultima è valida o andava espressa l’adesione all’interno del modello presentato in precedenza?

Risposta

È perfettamente valida l’adesione espressa per il tramite di una correttiva nei termini, da trasmettere tassativamente entro il 31 ottobre 2026.

Quesito n. 19 – Decesso del contribuente e cessazione del CPB

Domanda

In caso di decesso del contribuente, deve essere indicato il codice 2, per indicare la cessazione del CPB?

Risposta

Esatto, il decesso ha inevitabilmente comportato la cessazione dell’attività da parte di quel contribuente, quindi si utilizza il codice 2.

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