COMMENTO
DI DANIELE BONADDIO | 14 LUGLIO 2026
L’INPS ha comunicato ulteriori semplificazioni per il Bonus nido, la misura destinata a sostenere le famiglie nel pagamento delle rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati.
La novità deriva dall’articolo 6, comma 5-bis , del D.L. n. 62/2026, convertito nella Legge n. 112/2026 , che introduce un nuovo flusso informativo tra enti locali e INPS. A decorrere dal 1° luglio 2026, gli enti locali devono comunicare all’Istituto il codice fiscale e gli altri elementi identificativi delle strutture pubbliche e private in possesso del titolo abilitativo all’esercizio dei servizi educativi per l’infanzia.
Premessa
L’articolo 6, comma 5-bis , del D.L. n. 62/2026, convertito nella Legge n. 112/2026 , ha introdotto un nuovo flusso informativo tra enti locali e INPS.
Infatti, a decorrere dal 1° luglio 2026, gli enti locali devono comunicare all’Istituto il codice fiscale e gli altri elementi identificativi delle strutture pubbliche e private in possesso del titolo abilitativo all’esercizio dei servizi educativi per l’infanzia.
La nuova previsione è finalizzata a:
- incentivare la conciliazione tra famiglia e lavoro;
- semplificare l’erogazione del Bonus nido;
- velocizzare il procedimento di pagamento;
- ridurre gli oneri documentali per le famiglie;
- migliorare la qualità dei controlli sulle strutture autorizzate.
La novità non introduce un nuovo bonus, ma semplifica la gestione amministrativa del Bonus nido già esistente.
Il nuovo obbligo per gli enti locali
Il cuore della semplificazione è il nuovo obbligo informativo posto in capo agli enti locali.
Gli enti devono trasmettere all’INPS:
- codice fiscale della struttura;
- altri elementi identificativi;
- dati delle strutture pubbliche e private autorizzate;
- eventuali aggiornamenti annuali.
La comunicazione riguarda le strutture in possesso del titolo abilitativo all’esercizio delle attività relative alla fornitura di servizi educativi per l’infanzia.
Tabella 1 – Nuovo flusso informativo
| Soggetto | Adempimento |
| Enti locali | Comunicazione dati strutture autorizzate |
| INPS | Acquisizione dati e utilizzo ai fini del procedimento |
| Famiglie | Domanda Bonus nido con procedimento più rapido |
| Strutture | Identificazione più agevole negli archivi INPS |
La banca dati delle strutture autorizzate sarà alimentata direttamente dagli enti locali, riducendo la necessità di verifiche manuali e documentali da parte dell’Istituto.
Decorrenza e termini
La norma prevede una decorrenza differenziata.
| Adempimento | Termine |
| Decorrenza nuovo obbligo | 1° luglio 2026 |
| Prima comunicazione degli enti locali | 1° settembre 2026 |
| Aggiornamenti successivi | Entro il 1° settembre dell’anno di riferimento |
In fase di prima applicazione, gli enti locali devono effettuare la comunicazione entro il 1° settembre 2026.
Il termine del 1° settembre 2026 riguarda gli enti locali, non le famiglie richiedenti il Bonus nido.
Collegamento con i servizi educativi per l’infanzia
La norma richiama le strutture pubbliche e private in possesso del titolo abilitativo all’esercizio delle attività relative alla fornitura di servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2, comma 3, del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 65.
Il riferimento consente di delimitare il perimetro delle strutture rilevanti ai fini della comunicazione e, indirettamente, della gestione del Bonus nido.
La comunicazione degli enti locali assume rilievo perché consente all’INPS di disporre di dati ufficiali sulle strutture abilitate. Ciò può ridurre contestazioni e rallentamenti collegati alla verifica della natura della struttura frequentata dal minore.
Effetti sul procedimento INPS
Secondo l’INPS, l’attuazione della nuova norma consentirà di semplificare e velocizzare il procedimento per il pagamento del Bonus nido.
In particolare, la disponibilità preventiva dei dati delle strutture potrà agevolare:
- l’identificazione dell’asilo nido;
- la verifica del titolo abilitativo;
- l’istruttoria della domanda;
- il controllo della documentazione allegata;
- la liquidazione del contributo.
Tabella 2 – Effetti attesi
| Area | Effetto |
| Istruttoria | Più rapida verifica della struttura |
| Controlli | Maggiore affidabilità dei dati |
| Pagamenti | Potenziale accelerazione della liquidazione |
| Famiglie | Minori criticità documentali |
| INPS | Migliore interoperabilità con enti locali |
Validità triennale della domanda
La nuova semplificazione si aggiunge a quella già realizzata relativa alla validità triennale delle domande per ottenere il Bonus nido.
Questo significa che il processo di gestione della misura si sta orientando verso un modello più stabile e meno ripetitivo, nel quale la famiglia non deve riprodurre ogni anno l’intero set informativo già acquisito, salvo aggiornamenti necessari.
La validità triennale della domanda e la banca dati delle strutture autorizzate operano su piani diversi ma complementari: la prima semplifica il rapporto con la famiglia, la seconda semplifica la verifica della struttura.
Dati messi a disposizione della Commissione tecnica per i fabbisogni standard
La norma prevede inoltre che i dati acquisiti siano messi a disposizione della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, di cui all’articolo 1, comma 29, della Legge n. 208/2015.
Questo elemento evidenzia che il flusso informativo non ha soltanto una funzione amministrativa per il Bonus nido, ma può contribuire anche a una migliore conoscenza del sistema dei servizi educativi per l’infanzia sul territorio.
La raccolta strutturata dei dati sulle strutture autorizzate può assumere rilievo anche in termini di programmazione pubblica, monitoraggio dei servizi e analisi dei fabbisogni territoriali.
Nessun nuovo o maggiore onere per la finanza pubblica
La disposizione stabilisce che le amministrazioni competenti provvedono all’attuazione della norma nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Non sono quindi previsti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
La semplificazione dovrà essere realizzata con le risorse già disponibili. Sarà quindi importante verificare, in sede applicativa, la capacità degli enti locali di alimentare tempestivamente e correttamente il flusso informativo.
Implicazioni operative per famiglie, enti locali e operatori
La novità incide su più soggetti.
Tabella 3 – Impatti operativi
| Soggetto | Impatto |
| Famiglie | Procedimento potenzialmente più rapido |
| Enti locali | Nuovo obbligo di comunicazione dati strutture |
| INPS | Disponibilità di banca dati più completa |
| Strutture educative | Maggiore tracciabilità negli archivi |
| Patronati/intermediari | Minore rischio di errori sui dati struttura |
Nella fase di avvio potrebbero emergere disallineamenti tra dati dichiarati dalle famiglie e dati trasmessi dagli enti locali. Sarà quindi opportuno verificare attentamente codice fiscale e denominazione della struttura.
Riferimenti normativi:
- Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 29
- Legge 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1, commi 355 e 355-bis
- D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 65, art. 2, comma 3
- D.L. 30 aprile 2026, n. 62, art. 6, comma 5-bis (convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2026, n. 112)
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