2° Contenuto Riservato: Le novità dal 13 al 19 luglio 2026

VIDEO E PODCAST

DI MARCO BALDIN | 20 LUGLIO 2026

La Video Pillola offre una panoramica di tutte le novità relative agli adempimenti più importanti in materia di Fisco e Società intervenute nella settimana appena conclusa. Fra gli argomenti trattati questa settimana segnaliamo: sospensione feriale dei termini per i ricorsi tributary; versamenti dei contribuenti prorogati entro il 20 luglio senza maggiorazione; autorizzazione allo split payment sino al 30 giugno 2029; codice della crisi: i chiarimenti della circolare n. 5/2026; credito R&S: il Manuale di Frascati non è retroattivo; sanzioni al professionista solo con adeguata motivazione; sindaci e bancarotta: serve la previsione effettiva dell’illecito; patto di famiglia senza esenzione se manca il controllo effettivo; prima casa in successione per l’immobile ubicato in due Comuni; nel modello CNM si passa solo dal rimborso alla compensazione; bollo dovuto ogni anno sul libro giornale informatico; nuovo OIC 5 sui bilanci di liquidazione dal 2027; nel cassetto fiscale gli avvisi di liquidazione e gli accertamenti automatizzati; approvate le casistiche di anomalia nei dati ISA 2022-2024.

Fra gli argomenti trattati questa settimana segnaliamo:     

  • sospensione feriale dei termini per i ricorsi tributari – Dal 1° al 31 agosto opera la sospensione feriale, che congela per 31 giorni tutti i termini processuali tributari: ricorso, appello principale e incidentale, costituzioni in giudizio e riassunzioni. Un atto notificato il 20 luglio 2026 va impugnato entro il 19 ottobre 2026. La sospensione vale anche per i termini a ritroso di memorie e documenti, che risultano compressi, mentre non si applica ai procedimenti cautelari: per gli atti esecutivi notificati a fine luglio conviene notificare subito il ricorso con istanza di sospensiva;
  • versamenti dei contribuenti prorogati entro il 20 luglio senza maggiorazione – I contribuenti che rientrano nella proroga dei versamenti (soggetti ISA con ricavi o compensi fino a 5.164.569 euro, forfetari, minimi e soci che dichiarano redditi per trasparenza) devono versare le imposte derivanti dalle dichiarazioni entro il 20 luglio 2026 senza maggiorazione. La proroga è definitivamente contenuta nell’art. 1-sexies del D.L. n. 63/2026, convertito nella legge n. 113/2026. Dal 21 luglio al 20 agosto è sempre dovuta la maggiorazione dello 0,8%, raddoppiata rispetto all’ordinario 0,4%, senza possibilità di versare al 30 luglio con la maggiorazione ridotta. La proroga si estende ai contributi INPS di artigiani, commercianti e professionisti;
  • autorizzazione allo split payment sino al 30 giugno 2029 – Con la decisione n. 1728 pubblicata il 16 luglio, il Consiglio dell’UE ha autorizzato l’Italia a mantenere lo split payment (art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972) sino al 30 giugno 2029, con effetto retroattivo dal 1° luglio 2026 a garanzia della continuità giuridica della misura. L’ambito applicativo resta invariato: Pubbliche amministrazioni, enti pubblici economici, fondazioni partecipate per almeno il 70% e società controllate o partecipate pubbliche;
  • codice della crisi: i chiarimenti della circolare n. 5/2026 – L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 5 del 16 luglio, ha illustrato i profili fiscali degli istituti del Codice della crisi, con focus sulla composizione negoziata. L’accordo transattivo ex art. 23, comma 2-bis, del CCII può prevedere congiuntamente falcidia e rateizzazione ed è compatibile con i piani di rateazione pendenti, i cui pagamenti restano dovuti sino all’efficacia dell’accordo. Le istruttorie e le interlocuzioni svolte nella CNC, se documentate, sono valorizzabili nella successiva transazione fiscale;
  • credito R&S: il Manuale di Frascati non è retroattivo – Con la sentenza n. 5627/2026 il Consiglio di Stato ha confermato che i cinque criteri del Manuale di Frascati versione 2015 non si applicano retroattivamente ai progetti di ricerca e sviluppo del periodo 2015-2019: in base al principio tempus regit actum la spettanza del credito ex art. 3 del D.L. n. 145/2013 va valutata sul solo quadro normativo dell’epoca. La nozione di novità va quindi intesa in senso relativo, come innovazione per la singola impresa e non per il mercato;
  • sanzioni al professionista solo con adeguata motivazione – Dopo le ordinanze della Cassazione n. 5635/2026 e n. 11372/2026 sul concorso del professionista nelle violazioni tributarie del cliente, l’Agenzia delle entrate ha diramato istruzioni operative agli Uffici: mai automatismi tra la sola trasmissione telematica della dichiarazione e l’irrogazione della sanzione, dovendosi provare e motivare tutti gli elementi costitutivi del concorso ex art. 9 del D.Lgs. n. 472/1997, a partire dal contributo causale;
  • sindaci e bancarotta: serve la previsione effettiva dell’illecito – La Cassazione, con la sentenza n. 21977/2026, ha chiarito i confini del concorso omissivo dei sindaci nella bancarotta fraudolenta degli amministratori. La vigilanza del collegio non è mera verifica formale e si estende al contenuto della gestione, ma sul piano soggettivo è sufficiente il dolo eventuale solo se ricostruito secondo le Sezioni Unite n. 38343/2014: i giudici devono accertare che nella mente dei sindaci, al momento della scelta di non intervenire, esistesse una previsione effettiva del possibile illecito, con accettazione del rischio. La posizione di garanzia, da sola, non basta a fondare la condanna;
  • patto di famiglia senza esenzione se manca il controllo effettivo – Con la risp. n. 143/2026, l’Agenzia delle entrate ha negato l’esenzione dall’imposta di donazione ex art. 3, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 346/1990 a un patto di famiglia con trasferimento al figlio del 95% della nuda proprietà delle quote: i diritti particolari riservati dallo statuto al disponente (nomina ad amministratore, voto nelle partecipate, gradimento sui trasferimenti) svuotavano il controllo di diritto formalmente trasferito. Il controllo va verificato caso per caso alla luce di clausole statutarie e patti parasociali: nella pianificazione dei passaggi generazionali i poteri conservati dal disponente vanno dosati con attenzione;
  • prima casa in successione per l’immobile ubicato in due Comuni – La risp. n. 145/2026 ammette l’agevolazione “prima casa” per il trasferimento in successione di un unico fabbricato abitativo insistente su due particelle appartenenti a Comuni catastali diversi, non riunibili. La condizione è l’unione di fatto ai fini fiscali delle particelle, con apposita pratica catastale secondo la circolare n. 27/E/2016, oltre al rispetto dei requisiti ordinari. Vista la particolarità della fattispecie, l’Agenzia ammette la dichiarazione di successione in forma cartacea con il Modello 4, entro un anno dall’apertura della successione;
  • nel modello CNM si passa solo dal rimborso alla compensazione – Con la risp. n. 147/2026, l’Agenzia delle entrate ha confermato la lettura restrittiva dell’art. 2, comma 8-ter, del D.P.R. n. 322/1998: nel consolidato fiscale l’unica modifica della scelta sul credito IRES ammessa con dichiarazione integrativa è il passaggio da rimborso a compensazione, entro 120 giorni dalla scadenza del termine di presentazione. È invece priva di efficacia l’integrativa volta a trasformare ex post il rimborso in cessione infragruppo ex art. 43-ter del D.P.R. n. 602/1973;
  • bollo dovuto ogni anno sul libro giornale informatico – Con la risp. n. 144/2026, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che, per il libro giornale tenuto in modalità informatica, il computo delle 2.500 registrazioni rilevanti ai fini dell’imposta di bollo (art. 6, comma 3, del D.M. 17 giugno 2014) va effettuato in modo autonomo per ogni periodo d’imposta, interrompendosi alla chiusura del singolo esercizio. Anche una frazione della soglia integra il presupposto impositivo: il bollo è quindi dovuto ogni anno, nella misura di 16 o 32 euro, con versamento telematico tramite F24, codice tributo 2501, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio;
  • nuovo OIC 5 sui bilanci di liquidazione dal 2027 – L’OIC ha pubblicato la versione definitiva del nuovo OIC 5 sui bilanci di liquidazione ex art. 2490 c.c., applicabile dagli esercizi che iniziano dal 1° gennaio 2027, con facoltà di adozione anticipata dal 2026. In una logica più prudenziale, l’attivo si valuta al minore tra costo e presumibile realizzo, il passivo al presumibile valore di estinzione e i fondi per oneri della liquidazione si iscrivono solo a fronte di obbligazioni non evitabili;
  • nel cassetto fiscale gli avvisi di liquidazione e gli accertamenti automatizzati – Con il provv. n. 210791 del 16 luglio, l’Agenzia delle entrate ha annunciato che saranno consultabili nel cassetto fiscale, nella sezione “L’Agenzia scrive”, gli avvisi di liquidazione (tipico il recupero dei benefici prima casa) e gli avvisi di accertamento parziale automatizzati ex art. 41-bis del D.P.R. n. 600/1973, con indicazione dello stato dell’iter procedimentale. Si tratta di una funzionalità conoscitiva, che non incide sulla decorrenza dei termini di impugnazione. La data di attivazione del servizio sarà comunicata con successivo avviso sul sito dell’Agenzia;
  • approvate le casistiche di anomalia nei dati ISA 20222024 – Il provv. dell’Agenzia delle entrate n. 208057 ha individuato 25 anomalie e incongruenze nei dati ISA del triennio 2022-2024: incoerenze nella gestione del magazzino, uso anomalo delle cause di esclusione, squadrature con Certificazioni Uniche, fatture elettroniche e modello RLI. Le comunicazioni sono messe a disposizione nel cassetto fiscale e trasmesse via Entratel agli intermediari delegati. È possibile fornire chiarimenti con il software dedicato oppure regolarizzare con dichiarazione integrativa e ravvedimento operoso, con sanzione base di 250 euro ridotta in base al tempo trascorso. 

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