CIRCOLARE MONOGRAFICA
Sorte delle quote di TFR maturate nel periodo che intercorre tra l’assunzione del lavoratore e la sua scelta definitiva sulla destinazione del TFR
DI ALESSIA NOVIELLO | 23 LUGLIO 2026
Con il Messaggio n. 2325 del 10 luglio 2026 l’INPS è intervenuto su uno dei nodi operativi più delicati del nuovo meccanismo di adesione automatica alla previdenza complementare: la sorte delle quote di TFR maturate nel periodo che intercorre tra l’assunzione del lavoratore e la sua scelta definitiva sulla destinazione del trattamento di fine rapporto.
Un chiarimento atteso dagli operatori, che arriva a pochi giorni dall’avvio del nuovo regime e che merita di essere ripercorso con attenzione, perché incide direttamente sugli adempimenti Uniemens dei datori di lavoro.
Premessa
Dal 1° luglio 2026 è operativo il nuovo meccanismo di adesione automatica alle forme pensionistiche complementari, introdotto dall’articolo 8del D.Lgs. n. 252/2005 come modificato dall’art. 1, comma 204, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199.
La disciplina riguarda i lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione – esclusi i lavoratori domestici – assunti a partire dal 1° luglio 2026.
Entro 60 giorni dalla data di prima assunzione il lavoratore può rinunciare all’adesione automatica e scegliere di conferire l’intero TFR maturando a un’altra forma pensionistica complementare liberamente individuata oppure mantenerlo nel regime previsto dall’art. 2120 c.c.
La scelta di mantenimento può essere successivamente revocata, destinando il TFR maturando a una forma pensionistica complementare.
Se il lavoratore non esercita alcuna opzione entro il termine, si perfeziona l’adesione automatica alla forma pensionistica individuata secondo i criteri stabiliti dall’art. 8, commi da 7 a 7-ter, del D.Lgs. n. 252/2005.
Le indicazioni del Messaggio INPS n. 2325/2026
Il punto centrale chiarito dall’Istituto riguarda il comportamento che il datore di lavoro deve tenere nei 60 giorni di attesa. L’INPS precisa che i versamenti al fondo pensione non possono essere avviati prima della scadenza del termine concesso al lavoratore per la scelta: il datore di lavoro deve quindi attendere l’esito della decisione prima di effettuare qualunque conferimento.
Occorre distinguere tre fattispecie, che non producono gli stessi effetti operativi.
| Comportamento del lavoratore | Destinazione del TFR | Effetto operativo |
| Nessuna scelta entro 60 giorni | Adesione automatica | Versamenti alla forma pensionistica dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni, comprendendo quanto dovuto dalla prima assunzione. |
| Mantenimento del TFR ex art. 2120 c.c. | Azienda o Fondo di Tesoreria, se applicabile | Le quote maturate dalla data di assunzione sono regolarizzate verso il Fondo di Tesoreria secondo le istruzioni INPS. |
| Scelta di un’altra forma pensionistica | Fondo liberamente prescelto | Il conferimento segue la scelta espressa e la disciplina applicabile alla forma pensionistica di destinazione. |
Una volta perfezionata la scelta – o decorso inutilmente il termine, con conseguente adesione automatica – i versamenti decorrono dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni, ma devono ricomprendere anche le quote maturate fin dalla data di assunzione, poiché l’adesione produce effetti retroattivi a quella data.
Le quote maturate nel periodo “sospeso”, in altre parole, non vengono perse: assumono, ai fini contributivi, la natura di competenze arretrate e vanno regolarizzate di conseguenza.
La regolarizzazione delle quote arretrate e il Fondo di Tesoreria
Il Messaggio si sofferma in particolare sull’ipotesi in cui il lavoratore scelga di mantenere il TFR secondo il regime ordinario dell’articolo 2120del codice civile e ricorrano, per l’azienda, i presupposti dimensionali per il versamento al Fondo di Tesoreria INPS. In questo caso il datore di lavoro deve regolarizzare le quote maturate dalla data di assunzione utilizzando gli appositi codici causale nel flusso Uniemens.
Se il lavoratore sceglie espressamente di mantenere il TFR nel regime dell’art. 2120 c.c. e il datore di lavoro rientra nel campo di applicazione del Fondo di Tesoreria, le quote maturate tra la data di assunzione e il perfezionamento della scelta devono essere imputate all’INPS come competenze arretrate.
La regolarizzazione deve essere effettuata entro il mese successivo al perfezionamento della scelta. Entro tale termine il datore utilizza il codice causale CF05 nell’elemento TipoImpPregCMT di GestioneTFR/MeseTFR/MeseTesoreria/Contribuzione/ImportoPregresso del flusso UniEmens, senza applicazione di sanzioni civili, interessi o somme aggiuntive.
Se le quote sono denunciate in un mese successivo, la regolarizzazione deve essere effettuata con il codice CF02, valorizzando anche il codice CF11per il versamento della maggiorazione dovuta.
Le causali CF05, CF02 e CF11 operano esclusivamente nell’ambito degli obblighi contributivi verso il Fondo di Tesoreria. Non devono essere confuse con le modalità di conferimento delle quote alla forma pensionistica complementare conseguenti all’adesione automatica o alla scelta espressa del lavoratore.
Esempi operativi
Scelta di mantenere il TFR ex art. 2120 c.c.
Un lavoratore di prima assunzione viene assunto il 10 luglio 2026 e comunica il 20 agosto 2026 di voler mantenere il TFR nel regime dell’art. 2120 c.c. Il datore rientra nel campo di applicazione del Fondo di Tesoreria.
Le quote maturate dal 10 luglio al perfezionamento della scelta assumono natura di competenze arretrate ai fini dell’imputazione contributiva. La regolarizzazione deve essere effettuata entro il mese successivo, utilizzando la causale CF05. Oltre tale termine si utilizzano le causali CF02 e CF11.
Mancata scelta entro 60 giorni
Un lavoratore di prima assunzione viene assunto il 10 luglio 2026 e non esercita alcuna opzione entro 60 giorni. Si perfeziona l’adesione automatica. Il datore comunica l’adesione alla forma pensionistica di destinazione e avvia i versamenti dal mese successivo alla scadenza del termine, comprendendo quanto dovuto fin dal 10 luglio 2026.
Il Messaggio n. 2325/2026 non va letto isolatamente: si innesta su un impianto già delineato dalla Circolare INPS n. 12 del 5 febbraio 2026 e dal Messaggio INPS n. 1511 del 6 maggio 2026 e alcuni contenuti di questi due precedenti documenti restano determinanti per applicare correttamente le nuove istruzioni.
Un primo punto riguarda il requisito dimensionale che fa scattare l’obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria.
La Circolare n. 12/2026 ha chiarito che, dal 1° gennaio 2026, tale requisito va verificato anno per anno sulla media dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente, con soglie progressivamente decrescenti: 60 addetti per il 2026 e il 2027, 50 per il quadriennio 2028-2031, 40 dal 2032.
Le aziende che si trovano al limite di queste soglie devono quindi monitorare la propria media occupazionale anno per anno, perché un’azienda che oggi non rientra nell’obbligo potrebbe rientrarvi l’anno successivo (o viceversa), con effetti diretti sulla gestione delle quote arretrate di cui parla il Messaggio n. 2325/2026 .
La stessa Circolare ha inoltre introdotto gli adempimenti propedeutici – dichiarazione del requisito dimensionale con il modello SC34 e richiesta del codice di autorizzazione 1R – che devono essere già stati espletati perché i versamenti (ordinari e di arretrati) possano essere correttamente veicolati.
Un secondo punto riguarda le scadenze di versamento: il Messaggio n. 1511/2026 ha ricordato che il versamento al Fondo di Tesoreria va effettuato, a regime, entro il giorno 16 del mese successivo al periodo di paga; per la fase di primo avvio, tuttavia, lo stesso Messaggio ha dato conto di una proroga del termine relativo ai primi mesi di versamento del TFR al Fondo, spostato dal 16 maggio al 16 luglio 2026.
È una circostanza da tenere presente per non confondere le scadenze “a regime” con quelle transitorie, soprattutto nei casi in cui le due tempistiche – quella ordinaria di versamento e quella di regolarizzazione delle quote arretrate da adesione automatica – finiscono per sovrapporsi nello stesso periodo.
Un terzo punto, di continuità più che di novità, riguarda la causale CF05: già utilizzata secondo le indicazioni della Circolare n. 12/2026 e del Messaggio n. 1511/2026 per l’esposizione delle quote arretrate al Fondo di Tesoreria, viene ora richiamata dal Messaggio n. 2325/2026 anche per la specifica fattispecie delle quote maturate nel periodo di attesa della scelta del lavoratore in tema di adesione automatica.
Vale quindi la pena verificare che i software paghe utilizzati in azienda o in Studio siano aggiornati per gestire correttamente questa causale nella nuova casistica, distinguendola da quella “ordinaria” già nota per il Fondo di Tesoreria.
Le indicazioni per i lavoratori non di prima assunzione
Il Messaggio contiene anche precisazioni utili per i lavoratori che non rientrano nella categoria dei neoassunti in senso stretto.
→ Se il lavoratore risulta già aderente a una forma di previdenza complementare con conferimento del TFR, il nuovo datore di lavoro è tenuto a informarlo della possibilità di indicare, entro 60 giorni dalla nuova assunzione, la forma pensionistica a cui destinare il TFR maturando presso il nuovo rapporto: in assenza di indicazione, si applica comunque il meccanismo di adesione automatica.
→ Se invece il lavoratore dichiara di non avere in corso alcuna adesione con conferimento di TFR, il datore di lavoro gestisce il trattamento secondo il regime ordinario e, ove ne ricorrano i presupposti, con il conferimento al Fondo di Tesoreria.
Considerazioni finali
Il chiarimento dell’INPS ha il merito di sciogliere un dubbio molto concreto, ma sposta l’attenzione delle aziende su un adempimento che richiede organizzazione più che complessità giuridica.
Il vero rischio, nella pratica, non è tanto interpretativo quanto di processo: la finestra dei 60 giorni va tracciata fin dal primo giorno di lavoro, e la comunicazione della scelta del lavoratore deve arrivare tempestivamente a chi gestisce le buste paga, perché è da quel momento che decorre il termine per regolarizzare senza sanzioni le quote arretrate.
Un disallineamento anche di pochi giorni tra ufficio del personale, payroll e fondo di destinazione può far scattare l’applicazione delle sanzioni dovute ad un ritardo puramente amministrativo, non per una scelta tardiva del lavoratore.
Vale la pena, in questa fase di avvio del nuovo regime, che gli Studi e gli uffici del personale predispongano una check-list interna che incroci la data di assunzione, la scadenza dei 60 giorni e la data di raccolta della dichiarazione del lavoratore, così da avere sempre sotto controllo il termine di 1 mese entro cui regolarizzare senza aggravi. È inoltre opportuno formalizzare per iscritto la scelta del lavoratore – anche quando orientata al mantenimento del TFR in azienda – non solo per finalità di corretta gestione Uniemens, ma anche come tutela documentale in caso di successive contestazioni sulla decorrenza dell’adesione.
Un’attenzione particolare merita infine il caso dei lavoratori già aderenti a un Fondo con un precedente datore: l’obbligo informativo in capo al nuovo datore di lavoro è spesso il passaggio che nella prassi viene trascurato, con il rischio di un’adesione automatica non voluta dal lavoratore per semplice difetto di comunicazione.
Checklist
◊ Verifica della qualifica di lavoratore di prima assunzione nel settore privato
◊ Acquisizione della dichiarazione sulle precedenti adesioni alla previdenza complementare
◊ Consegna e conservazione dell’informativa
◊ Calcolo della scadenza dei 60 giorni
◊ Registrazione della data e del contenuto della scelta
◊ Verifica dell’assoggettamento del datore al Fondo di Tesoreria
◊ Controllo dell’aggiornamento del software paghe e delle causali UniEmens
◊ Conservazione della dichiarazione e della prova della relativa ricezione
Riferimenti normativi:
- D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, art. 8, commi 7, 7-quater, 7-quinquies e 9-bis
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 755 e 756
- Legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, commi 202 e 204;
- INPS, Circolare 5 febbraio 2026, n. 12
- INPS, Messaggio 6 maggio 2026, n. 1511
- INPS, Messaggio 10 luglio 2026, n. 2325
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