COMMENTO
A CURA DI STUDIO TRIBUTARIO GAVIOLI & ASSOCIATI | 29 LUGLIO 2026
L’INPS con Circolare n. 74 del 16 luglio 2026, recepisce l’orientamento della Cassazione (Cass. n. 396/2024) con cui è stato chiarito che la cessazione del rapporto di lavoro intramurario per fine pena non è riconducibile alla volontà del detenuto, il quale non può opporsi alla scarcerazione né prolungare il rapporto lavorativo. La consapevolezza del termine della pena al momento dell’assunzione non incide sulla qualificazione della disoccupazione come involontaria, analogamente a quanto avviene per i contratti a tempo determinato. Di conseguenza è possibile applicare la tutela previdenziale della NASpI.
Premessa
L’INPS con Circolare n. 74 del 16 luglio 2026, recepisce il recente orientamento della Corte di Cassazione e ridefinisce le condizioni per il riconoscimento della NASpI ai detenuti che abbiano svolto attività lavorativa alle dipendenze dell’Amministrazione penitenziaria.
Il quadro normativo di riferimento
La Legge 26 luglio 1975, n. 354, recante “Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà”, superando impostazioni precedenti e, nell’ottica della finalità rieducativa della pena ai sensi dell’articolo 27, comma 3, della Costituzione, stabilisce che il lavoro ha perso il carattere afflittivo per divenire uno strumento con finalità rieducativa e di reinserimento nella collettività.
Quest’ultima impostazione ha trovato il suo consolidamento in alcune pronunce della Corte di Cassazione, in particolare nella Sentenza n. 396, del 5 gennaio 2024, nella quale la Corte ha affermato che il rapporto di lavoro del detenuto alle dipendenze dell’Amministrazione penitenziaria deve essere considerato come un ordinario rapporto di lavoro, nonostante la sua particolare disciplina normativa.
Cessazione del rapporto di lavoro
La Corte di Cassazione, con la citata Sentenza n. 396/2024, ha chiarito che la cessazione del rapporto di lavoro intramurario per fine pena non è riconducibile alla volontà del detenuto, il quale non può opporsi alla scarcerazione né prolungare il rapporto lavorativo. La consapevolezza del termine della pena al momento dell’assunzione non incide sulla qualificazione della disoccupazione come involontaria, analogamente a quanto avviene per i contratti a tempo determinato.
Pertanto, in questo caso è possibile applicare la tutela previdenziale della NASpI.
Con la richiamata pronuncia la Corte di Cassazione ha, infatti, affermato anche che: “La ricomprensione tra i potenziali beneficiari della NASpIdel lavoratore che ha svolto attività lavorativa intramuraria il cui rapporto cessa per scarcerazione discende anche dalla considerazione che anche nel caso ricorre l’esigenza di tutela sociale alla base dell’istituto, che, se non fosse applicabile nella specie, priverebbe il lavoratore penitenziario proprio nel momento più delicato del progetto di reinserimento sociale, caratterizzato dalla difficoltà di trovare una nuova occupazione lavorativa per chi ha una pregressa esperienza detentiva“.
Ne consegue, pertanto, che la cessazione del rapporto di lavoro intramurario per fine pena costituisce disoccupazione involontaria rilevante ai fini dell’accesso alla prestazione NASpI, ove sussistano gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente.
La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 4741 del 23 febbraio 2025 , ha affrontato anche il caso della cessazione del rapporto di lavoro intramurario per fine progetto, affermando che lo stato di disoccupazione che ne consegue è estraneo alla sfera di disponibilità del lavoratore detenuto.
La cessazione del rapporto di lavoro non dipende da una scelta volontaria del detenuto, né questi può influire sulla prosecuzione del rapporto di lavoro, essendo la scadenza del progetto determinata da prerogative dell’Amministrazione penitenziaria.
Trasferimento presso altro istituto di pena
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 13578 del 21 maggio 2025, ha stabilito che la cessazione del rapporto di lavoro penitenziario a seguito del trasferimento del detenuto in altro istituto di pena costituisce causa di disoccupazione involontaria, ai sensi dell’articolo 3, del D.Lgs. n. 22/2015, chiarendo che il trasferimento del detenuto non è riconducibile alla volontà del lavoratore, né questi ha facoltà di opporsi al trasferimento per mantenere il posto di lavoro.
Evidenzia la Circolare dell’INPS che la cessazione del rapporto di lavoro penitenziario intervenuta anche a seguito del trasferimento del detenuto configura uno stato di disoccupazione involontaria, rilevante ai fini dell’accesso alla prestazione NASpI, ove siano soddisfatti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente.
Misure alternative alla detenzione in carcere
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 13577 del 21 maggio 2025, ha affermato che la cessazione del rapporto di lavoro penitenziario a seguito di ammissione a misura alternativa alla detenzione costituisce causa di disoccupazione involontaria, ai sensi dell’articolo 3, del D.Lgs. n. 22/2015 e non preclude il diritto alla prestazione NASpI, ove siano soddisfatti gli altri requisiti normativi.
Conseguentemente, la cessazione del rapporto di lavoro penitenziario anche per effetto dell’ammissione alla misura alternativa alla detenzione configura uno stato di disoccupazione involontaria, rilevante ai fini dell’accesso alla prestazione NASpI, ove siano soddisfatti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente.
Debenza del ticket di licenziamento
Le fattispecie di cessazione del rapporto di lavoro intramurario sopra individuate, nell’ipotesi in cui siano riferibili a rapporti di lavoro a tempo indeterminato e rilevanti ai fini dell’accesso alla prestazione NASpI, assumono rilievo anche sotto il profilo contributivo.
In tali ipotesi, la cessazione del rapporto di lavoro determina, in capo all’Amministrazione penitenziaria, l’insorgenza dell’obbligo di versamento del contributo di licenziamento (c.d. ticket di licenziamento), ai sensi dell’articolo 2, comma 31, della Legge 28 giugno 2012, n. 92, dovuto in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro sia idonea a generare in capo al lavoratore il teorico diritto all’indennità NASpI, a prescindere dall’effettiva fruizione della stessa.
Quando non è riconosciuta la NASpI
L’INPS richiamando diversi orientamenti della giurisprudenza di legittimità rileva che ai fini del riconoscimento della prestazione NASpI, non rilevano le cessazioni intermedie del rapporto di lavoro, configurabili piuttosto come sospensioni del rapporto di lavoro, considerato che a una chiamata e un prefissato periodo di lavoro secondo turni e per un tempo limitato seguono altre chiamate in un unico contesto di detenzione (cfr. Cass. Civ., Sentenza n. 19746/2025). In questi casi non si configura la cessazione del rapporto di lavoro, venendo meno il requisito di accesso alla prestazione NASpI.
Nelle ipotesi di lavoro in rotazione sopra descritte non sorge l’obbligo di versamento del contributo di cui all’articolo 2, comma 31, della Legge n. 92/2012 (c.d. ticket di licenziamento).
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