COMMENTO
DI GIULIO D’IMPERIO | 29 LUGLIO 2026
L’INPGI con la Circolare n. 5 del 7 luglio 2026 ha fornito chiarimenti sul nuovo regime sanzionatorio per i casi di omesso o ritardato pagamento di contributi o di evasione contributiva previsto dal nuovo Regolamento di attuazione delle attività di previdenza dell’INPGI a partire dal 1° gennaio 2026.
Premessa
L’INPGI con la Circolare n. 5 del 7 luglio 2026 ha fornito chiarimenti in merito a quanto stabilito dall’articolo 7 e dall’articolo 12 del nuovo Regolamento dell’INPGI, attraverso cui è stato ridefinito il sistema sanzionatorio.
Attraverso l’articolo 7 sono state modificate le sanzioni dovute per omessa, ritardata o infedele comunicazione reddituale per i liberi professionisti; mentre l’articolo 12 ha disciplinato il nuovo regime sanzionatorio per committenti e liberi professionisti
In modo particolare con l’articolo 12 del nuovo Regolamento l’INPGI ha voluto:
- allineare il suo sistema sanzionatorio a quello dell’INPS;
- uniformare il regime sanzionatorio previsto per le inadempienze contributive da parte dei giornalisti assicurati e dei committenti.
Il nuovo Regolamento delle attività di previdenza dell’INPGI è stato approvato definitivamente dai Ministeri vigilanti il 30 dicembre 2025 ed è entrato in vigore il 31 dicembre 2025.
Sanzioni civili per omissione contributiva
La omissione contributiva si ha ogni volta che si verifica un mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui importo è desumibile dalle denunce o registrazioni obbligatorie che sono state presentate entro le date di scadenze previste.
L’omissione contributiva è disciplinata dall’articolo 116, comma 8, lettera a) della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000.
Nei casi di omissione contributiva è prevista una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti.
In questo caso è stato previsto anche il ravvedimento operoso, già in vigore per i casi di evasione contributiva, ovvero la possibilità di effettuare il pagamento entro 120 giorni dalla scadenza in una unica soluzione e senza alcuna maggiorazione. Tale opportunità è applicabile quando il pagamento avvenga spontaneamente prima che si verifichino contestazioni o richieste da parte di enti impositori.
L’INPGI ha chiarito che per pagamento in una unica soluzione entro 120 giorni dalla scadenza si intende anche un pagamento effettuato con versamenti plurimi avvenuti in date differenti purché siano rispettate due condizioni:
- il versamento avvenga entro i 120 giorni dalla data di scadenza legale;
- l’importo complessivo pagato corrisponda all’intera contribuzione dovuta.
Se si sceglie il pagamento rateale non è possibile applicare la misura agevolativa.
Nel caso in cui il pagamento dovesse avvenire dopo i 120 giorni scatterà l’applicazione delle sanzioni civili in misura ordinaria.
L’INPGI ha tenuto a fornire una precisazione in merito all’applicazione del nuovo regolamento ai giornalisti freelance/libero professionisti.
La nuova disciplina deve essere applicata nei seguenti casi:
- al versamento del contributo minimo previsto per il 2026 la cui data di scadenza è fissata al 31 luglio 2026;
- al versamento del contributo a saldo riferito all’anno 2025 la cui scadenza è stabilita al 31 ottobre 2026;
- a tutti i casi di irregolarità che si sono verificati dopo il 1° gennaio 2026 anche se riferiti a periodi precedenti.
Invece per quanto attiene i committenti che abbiano in vigore rapporti di lavoro con persone a cui è applicato il contratto di co.co.co. la disciplina prevista dal nuovo Regolamento INPGI verrà applicata:
- alla contribuzione del mese di dicembre 2025 la cui scadenza è al 16 gennaio 2026;
- a tutte le situazioni di omissione contributiva verificatesi dopo il 1° gennaio 2026 anche se riferite a periodi pregressi.
Sanzioni civili per evasione contributiva
L’evasione contributiva si evince ogni volta che si verifica un mancato pagamento degli importi contributivi o dei premi dovuti connessi a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie che non sono state presentate o non conformi al vero.
L’evasione contributiva è disciplinata dall’articolo 116, comma 8 lettera b) della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000.
L’INPGI ha stabilito che se il giornalista libero professionista o il committente non regolarizza, spontaneamente, la sua posizione contributiva dovrà pagare una sanzione del 30% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti all’ente previdenziale entro le scadenze previste per legge, in ragione d’anno, fino a raggiungere la soglia del 60% dell’importo contributivo dovuto.
Invece se la denuncia della situazione debitoria dovesse essere effettuata spontaneamente, entro 12 mesi dal termine di scadenza per il pagamento dei contributi e dei premi e prima che sorgano contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, le sanzioni civili da pagare sono le stesse previste per i casi di omissione contributiva.
In questo caso il calcolo della sanzione civile verrà effettuato considerando la misura differente del tasso ufficiale di riferimento a seconda del ritardo del versamento in una unica soluzione, ovvero:
- se il versamento viene effettuato entro 30 giorni dalla presentazione della denuncia la misura del tasso ufficiale di riferimento deve essere maggiorato di 5,5 punti percentuali;
- se il versamento viene effettuato entro 90 giorni dalla data della presentazione della denuncia spontanea, la misura delle sanzioni civili è pari al tasso ufficiale di sconto maggiorato di 7,5 punti percentuali.
Il calcolo delle sanzioni civili per evasione avviene nello stesso modo anche quando il pagamento avviene ratealmente, purché la domanda di rateizzazione viene ad essere presentata entro 30 o 90 giorni e si provveda al pagamento della prima rata una volta accetta l’istanza.
L’INPGI ha ribadito che qualora il giornalista o il committente non paghi le rate successive alla prima, oppure vi provveda in misura insufficiente o tardiva, le sanzioni civili verranno ricalcolate considerando la misura ordinaria.
Sanzioni civili in presenza di accertamenti degli enti impositori
L’INPGI ha reso noto che nei casi dovesse accertare d’ufficio, oppure a seguito di visite ispettive, l’esistenza di un debito il contribuente può beneficiare di una riduzione del 50% delle sanzioni civili se paga i contributi ed i premi dovuti in una unica soluzione entro 30 giorni dalla data di notifica della contestazione.
Esiste anche la possibilità di richiedere il pagamento rateale purché la domanda di rateizzazione sia presentata entro 30 giorni e venga poi subito pagata la prima rata.
Inoltre, per conservare l’importo delle sanzioni civili in misura agevolata il contribuente è tenuto a pagare le successive rate rispettando le scadenze previste, altrimenti saranno rideterminate nella misura ordinaria.
Sanzioni civili per omissioni riconducibili ad incertezze collegate a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi
Il contribuente che non versa o versa in ritardo all’INPGI i contributi o premi dovuti riconducibili ad incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi relativamente all’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale od amministrativa, invece delle sanzioni civili dovrà pagare solo gli interessi legali previsti dall’articolo 1284 del Codice civile. Tutto questo potrà avvenire soltanto se il contribuente provvederà al pagamento rispettando la data del pagamento stabilita dall’INPGI.
La norma che attualmente disciplina le sanzioni civili nei casi di omissione derivante da incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi è riconducibile all’articolo 30 comma 2 del D.L. 19 del 2 marzo 2024 convertito nella Legge n. 56 del 29 aprile 2024.
L’INPGI ha tenuto a precisare che per “oggettive incertezze sulla sussistenza dell’obbligo contributivo connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi” si intendono i casi in cui la ricorrenza dell’obbligo contributivo è dubbia, solo a causa del sopraggiungere di consolidati orientamenti giurisprudenziali che contrastano con la Corte di Cassazione.
Pertanto, trattasi di ipotesi in cui il contrasto riguarda l’interpretazione di norme. Invece questa casistica non si verifica quando ci sono sentenze difformi nell’ambito dei diversi gradi di giudizio, o di sentenze che differiscono riguardanti le diverse fattispecie concrete.
Sanzioni per omessa ritardata o infedele comunicazione reddituale da parte dei liberi professionisti
L’INPGI ha ritenuto opportuno chiarire che la comunicazione reddituale deve essere inviata da tutti i giornalisti che risultano iscritti all’ente previdenziale e che abbiano svolto attività giornalistica con lavoro autonomo, ovvero:
- i liberi professionisti in possesso di partita IVA;
- chi ha lavorato con ritenuta di acconto;
- chi ha lavorato con la cessione dei diritti di autore;
- chi ha lavorato come partecipazione in società semplici o in associazioni tra professionisti.
La comunicazione obbligatoria dei redditi percepiti va effettuata all’INPGI entro il 30 settembre dell’anno seguente a quello a cui il reddito è stato prodotto.
Importo sanzioni in caso di omessa, ritardata o infedele comunicazione dei redditi all’INPGI
| IMPORTO PERCENTUALE CONTRIBUTO SOGGETTIVO | RITARDO INVIO COMUNICAZIONE DALLA SCADENZA DEL TERMINE |
| 5% | 30 giorni |
| 10% | tra il 31° e il 60° giorno |
| 15% | tra il 61° e il 90° giorno |
| 20% | dopo il 91° giorno |
Riferimenti normativi:
- Codice civile, art. 1284
- Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 116, comma 8, lett. a), b)
- D.L. 2 marzo 2024, n. 19, art. 30, comma 2 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 aprile 2024, n. 56)
- Legge 29 aprile 2024, n. 56
- INPGI, Circolare 7 luglio 2026, n. 5
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