COMMENTO
DI DEVIS NUCIBELLA | 30 LUGLIO 2026
L’Agenzia delle Entrate con Provvedimento del 17 luglio 2026, ha aggiornato il modello con le relative istruzioni, per comunicare lo sconto in fattura e la prima cessione del credito spettanti per gli interventi edilizi da Superbonus 2026. Le opzioni possono essere esercitate solo nei casi residuali consentiti dalla normativa vigente, cioè quelli previsti dall’art. 119, comma 8-ter.1, del D.L. n. 34/2020 e dall’art. 2, comma 3-ter.1, del D.L. n. 11/2023. Si tratta di interventi realizzati nei territori colpiti da eventi sismici e per quelli rientranti nelle deroghe al divieto di cessione (D.L. n. 11/2023).
Superbonus 2026 e cessione credito/sconto in fattura
Come noto ai sensi dell’art. 121 del D.L. n. 34/2020, in relazione al superbonus, i soggetti che sostengono, le spese per gli interventi agevolati possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione (del 110%-90%-70%-65%), alternativamente per il c.d. “sconto sul corrispettivo” e per la cessione del credito d’imposta relativo alla detrazione spettante.
La possibilità di optare per cessione/sconto, tuttavia, è stata ridimensionata notevolmente dall’art. 2, comma 1, del D.L. n. 11/2023, dagli artt. 2 e 3del D.L. n. 212/2023 e dall’art. 1 del D.L. n. 39/2024.
Per le spese sostenute nel 2026, si fa presente che:
- ai sensi dell’art. 119, comma 8-ter.1, del D.L. n. 34/2020:
Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter e 4-quater spetta anche per le spese sostenute nell’anno 2026, nella misura del 110 per cento, esclusivamente nei casi disciplinati dall’articolo 2, comma 3-ter.1, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, per i quali è esercitata l’opzione di cui all’articolo 121, comma 1, del presente decreto.
- l’art. 2, comma 3-ter.1, del D.L. n. 11/2023 ha poi stabilito che il “blocco delle opzioni”, introdotto dall’art. 2, comma 1, del D.L. n. 11/2023 a decorrere dal 17 febbraio 2023, non si applica
anche per le spese di cui all’articolo 119, comma 8-ter.1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sostenute nell’anno 2026, a valere sulle risorse di cui al secondo periodo.
In sostanza nel 2026:
- è ancora possibile esercitare l’opzione per gli interventi nei Comuni terremotati di cui al comma 8-ter.1 in esame con istanze/dichiarazioni presentate dal 30 marzo 2024, nel limite delle risorse stanziate;
- la detrazione spetta per la spesa che eccede il contributo riconosciuto per la ricostruzione ed è prevista nella misura del 110% solo se il contribuente opta per lo sconto in fattura/cessione del credito.
Aggiornamento del modello
A tal fine l’Agenzia delle Entrate con Provvedimento del 17 luglio 2026, ha aggiornato
- il modello, con le relative istruzioni;
- per comunicare all’Agenzia delle Entrate l’opzione lo sconto in fattura e la prima cessione del credito spettanti per gli interventi edilizi da Superbonus 2026.
Il modello aggiornato per le spese sostenute nel 2026 è utilizzabile dallo scorso 23 luglio 2026 e deve essere inviato entro il 16 marzo 2027.
Le istruzioni ribadiscono che per l’opzione il contribuente deve ottenere:
- il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, attestante la sussistenza dei presupposti per fruire della detrazione, rilasciato da un intermediario abilitato all’invio telematico (dottore commercialista, ragioniere, perito commerciale, consulente del lavoro o CAF);
- l’asseverazione tecnica relativa agli interventi effettuati, che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici richiesti e la congruità delle spesesostenute in relazione agli interventi agevolati.
Il modello non presenta rilevanti novità e risulta così composto.
| Quadro | Descrizione | |
| QUADRO AIntervento | Va indicata la “Tipologia di intervento” utilizzando il codice identificativo dell’intervento per il quale si effettua la comunicazione, desumibile dalla Tabella presente nelle istruzioni | |
| QUADRO BDati catastali | I dati catastali dell’immobile oggetto dell’intervento | |
| QUADRO COpzione | Beneficiario | Deve essere indicata l’opzione esercitata dal beneficiario, ossia contributo sotto forma di sconto (A) o cessione del credito (B) selezionando la corrispondente casella. Il beneficiario deve indicare, inoltre, l’importo complessivo del credito ceduto o del contributo sotto forma di sconto (pari alla detrazione spettante) nell’apposito campo. |
| Soggetti beneficiari | Devono essere indicati, per ogni beneficiario, il codice fiscale, la tipologia di opzione – riportando la lettera A, nel caso di contributo sotto forma di sconto o la lettera B nel caso di cessione del credito – l’ammontare della spesa sostenuta (nei limiti previsti dalla legge) e l’importo del credito ceduto o del contributo sotto forma di sconto. | |
| QUADRO DDati dei cessionari o dei fornitori che applicano lo sconto | In tale quadro la “Tipologia del cessionario” va indicata soltanto in caso di opzione per la cessione del credito, utilizzando uno dei seguenti codici: “1” se il cessionario è un fornitore dei beni/servizi impiegati per realizzare l’intervento; “2” se il cessionario è un altro soggetto privato, compresi gli istituti di credito/intermediari finanziari; “3” se il cessionario è un’impresa di assicurazione ed è stata stipulata una polizza per il rischio di eventi calamitosi con detrazione ex art. 15, comma 1, lett. f-bis), TUIR. | |
Riferimenti normativi:
- D.L. 16 febbraio 2023, n. 11, conv., con modif., dalla Legge 11 aprile 2023, n. 38, art. 2;
- D.L. 19 maggio 2020, n. 34, conv., con modif., dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, art. 119;
- Agenzia delle Entrate, Provv. 17 luglio 2026, n. 211701.
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