CIRCOLARE MONOGRAFICA
Profili applicativi, criteri di computo e riflessi sul versamento delle somme derivanti da atti impositivi
DI ARMANDO URBANO | 30 LUGLIO 2026
Ogni anno, con cadenza fissa, l’ordinamento processuale italiano prevede un periodo di stasi dell’attività giurisdizionale che incide sul decorso dei termini relativi ai procedimenti dinanzi alle giurisdizioni ordinarie e amministrative. Si tratta di un meccanismo di sospensione automatica, disciplinato dalla Legge n. 742/1969, che opera dal 1° al 31 agosto di ciascun anno solare e che trova applicazione, tra l’altro, nel contenzioso tributario, incidendo sui termini per la proposizione dei ricorsi e degli appelli dinanzi alle Corti di Giustizia tributaria. Occorre premettere, come punto di partenza imprescindibile per qualunque disamina della materia, che la sospensione riguarda esclusivamente i termini di natura processuale. Ne discende un corollario di primaria importanza: numerosi adempimenti che pure gravitano attorno al rapporto tributario restano estranei alla pausa estiva, poiché la loro natura è amministrativa e non giurisdizionale. È proprio su questo discrimine che si regge l’intera architettura dell’istituto, e sarà pertanto necessario, in ogni singola fattispecie esaminata, verificare a quale delle due categorie essa appartenga.
Premessa
La disciplina della sospensione feriale dei termini assume un rilievo centrale nella gestione del contenzioso tributario, poiché incide direttamentesulla determinazione delle scadenze entro le quali devono essere compiuti gli atti processuali, notificati i ricorsi, proposte le impugnazioni, effettuate le costituzioni in giudizio e depositati documenti e memorie.
Accanto alla sospensione propriamente processuale, operante dal 1° al 31 agosto, il sistema contempla ulteriori discipline estive, aventi presupposti e durata differenti: si pensi alla sospensione dal 1° agosto al 4 settembre prevista per determinate richieste istruttorie e per il pagamento degli avvisi bonari, nonché al differimento al 20 agosto degli adempimenti fiscali e dei versamenti mediante modello F24 in scadenza nel periodo compreso tra il 1° e il 20 agosto.
Ne deriva un quadro articolato, nel quale occorre evitare di sovrapporre istituti accomunati soltanto dalla collocazione temporale nel periodo estivo, ma caratterizzati da ambiti applicativi, effetti e regole di computo non coincidenti.
Il fondamento normativo dell’istituto e le fattispecie sottratte alla sospensione
L’art. 1 della Legge n. 742/1969 stabilisce che:
Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.
Si tratta di una sospensione che opera automaticamente, per effetto di legge, senza che sia necessaria alcuna istanza di parte, e alla quale il contribuente (o il suo difensore) non può in alcun modo rinunciare: l’automaticità e l’irrinunciabilità costituiscono dunque caratteri strutturali e non meramente eventuali dell’istituto.
Rientrano nella pausa estiva, tra gli altri, i termini per:
- la notifica, da parte del ricorrente, del ricorso introduttivo alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado;
- la costituzione in giudizio del resistente;
- il ricorso contro il diniego, espresso o tacito, del rimborso delle imposte;
- la proposizione dell’appello alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado;
- la costituzione della parte appellata;
- le controdeduzioni della parte appellata e la proposizione dell’appello incidentale;
- il deposito di documenti, fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione;
- il deposito delle memorie illustrative fino a dieci giorni liberi prima della data di trattazione;
- il deposito di brevi repliche scritte fino a dieci giorni liberi prima della data di trattazione, in caso di trattazione della controversia in Camera di consiglio;
- il ricorso per Cassazione;
- la riassunzione del processo presso il giudice competente entro il termine indicato o 6 mesi dalla comunicazione della sentenza;
- il reclamo contro i Decreti presidenziali;
- l’integrazione del contraddittorio;
- la chiamata del terzo entro il termine fissato dal giudice;
- la riassunzione conseguente a una sentenza della Corte di Cassazione entro sei mesi dal deposito della sentenza di Cassazione;
- la riassunzione del processo interrotto o sospeso.
Per gli atti emessi dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione o dai concessionari locali riguardanti entrate tributarie (cartelle di pagamento, intimazioni ad adempiere ex art. 50 del D.P.R. n. 602/1973, fermi amministrativi ex art. 86 e iscrizioni ipotecarie ex art. 77 del D.P.R. n. 602/1973), l’impugnazione segue le regole della sospensione feriale.
Le fattispecie che restano fuori dalla “pausa estiva”
Rientrano in questa categoria, tra gli altri:
- i termini per il versamento delle imposte, salva la breve pausa feriale riservata agli adempimenti con scadenza dal 1° al 20 agosto, che possono essere assolti entro il giorno 20 dello stesso mese senza alcuna maggiorazione;
- i termini decadenziali relativi al rimborso delle imposte, a seguito di presentazione di apposita istanza;
- i termini di decadenza previsti per la notifica degli atti impositivi (accertamenti sui redditi ex art. 43 del D.P.R. n. 600/1973 e sull’IVA ex art. 57 del D.P.R. n. 633/1972, nonché cartelle di pagamento ex art. 25 del D.P.R. n. 602/1973);
- i termini per le istanze di autotutela e per le richieste di sgravio delle somme iscritte a ruolo;
- il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, decorso il quale diviene possibile l’avvio di azioni esecutive o cautelari;
- la messa in mora formale che precede l’instaurazione del giudizio di ottemperanza ex art. 70 del D.Lgs. n. 546/1992.
Esclusione dal beneficio feriale per la tutela cautelare
In deroga alla regola generale, l’art. 5 della Legge n. 742/1969 dispone che la sospensione feriale non si applica ai procedimenti aventi ad oggetto la sospensione dell’efficacia esecutiva degli atti amministrativi.
Qualora un atto esecutivo o una cartella vengano notificati verso la fine del mese di luglio, la parte ha l’onere di notificare tempestivamente il ricorso con istanza cautelare, atteso che l’udienza per la trattazione della tutela cautelare può essere fissata e tenuta anche durante la pausa estiva.
Si evidenzia che nel rito tributario non è ammessa la domanda cautelare ante causam: l’istanza dev’essere necessariamente contestuale o successiva alla notifica del ricorso.
Le medesime considerazioni valgono per la tutela cautelare invocata in grado di appello o pendente il ricorso per Cassazione (artt. 52 e 62-bis del D.Lgs. n. 546/1992).
Le fattispecie soggette alla sospensione dal 1° agosto al 4 settembre
Ai sensi dell’art. 37, comma 11-bis, del D.L. n. 223/2006 sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre:
- il termine di 60 giorni concesso per la presentazione delle deduzioni difensive a seguito di schema di atto;
- i termini per ottemperare alle richieste istruttorie degli uffici al contribuente (questionari, richiesta documentazione, inviti a comparire);
- tale sospensione non opera per le richieste effettuate nel corso di accessi, ispezioni e verifiche, né per le procedure di rimborso IVA.
Modalità di calcolo del termine di sospensione feriale
L’operatività della sospensione feriale produce implicazioni diverse a seconda del momento in cui si colloca il dies a quo del termine processuale: occorre distinguere l’ipotesi in cui il termine inizi a decorrere durante il periodo di sospensione da quella in cui il decorso sia già iniziato prima del 1° agosto.
- Qualora il termine processuale inizi a decorrere nel corso del periodo di sospensione, il suo inizio è differito alla fine di quest’ultimo: il conteggio riprende quindi dal 1° settembre. Ne consegue, a titolo esemplificativo, che per un atto accertativo notificato in qualsiasi data del mese di agosto il termine per proporre ricorso, pari a sessanta giorni dalla notifica dell’atto, viene ordinariamente a scadere il 30 ottobre dell’anno di riferimento.
- Qualora lo stesso atto sia stato notificato in una data antecedente il 1° agosto, ad esempio il 19 luglio, il termine finale per l’impugnazione sarebbe fissato al 18 ottobre: nel computo rilevano i giorni compresi tra il 20 e il 31 luglio, mentre il mese di agosto resta escluso e il conteggio riprende dal 1° settembre per i giorni residui.
Quanto alla notifica a mezzo posta con temporanea irreperibilità del destinatario, il perfezionamento per “compiuta giacenza” si realizza dopo 10 giorni dalla spedizione della comunicazione di avvenuto deposito (CAD) o dal ritiro del plico se antecedente (art. 8 della Legge n. 890/1982).
Trattandosi di un termine di natura processuale, esso dovrebbe soggiacere alla sospensione feriale; tuttavia, è opportuno adottare un approccio prudenziale e non computare la pausa feriale per evitare eccezioni di tardività.
Ove il contribuente notifichi il ricorso o l’impugnazione della sentenza direttamente durante il mese di agosto, l’atto deve ritenersi pienamente valido.
Ma cosa succede qualora il termine di scadenza coincidesse con una giornata festiva o con il sabato?
L’art. 155, commi 4 e 5, c.p.c. dispone che, qualora il giorno di scadenza fosse festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.
Se, ad esempio, l’atto fosse notificato il 2 giugno, il termine per proporre ricorso scadrebbe il 1° settembre: nel computo rilevano 28 giorni di giugno, 31 giorni di luglio e, dopo la sospensione feriale del mese di agosto, il giorno 1° settembre. Qualora il 1° settembre cada di sabato o in giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno seguente non festivo.
Qualora si dovesse impugnare una sentenza il giudicato si forma, ai sensi dell’art. 327 c.p.c., decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza (termine cosiddetto “lungo”). Qualora invece la sentenza sia stata notificata dalla controparte, il giudicato si forma decorsi 60 giorni da tale notifica, in assenza di impugnazione (termine cosiddetto “breve”).
Anche per il computo di entrambi i termini occorre tenere conto della sospensione feriale: così, ipotizzando la pubblicazione della sentenza il 25 giugno e in assenza di notifica ad opera della controparte, il termine lungo viene a scadere il 25 gennaio dell’anno successivo.
Termini computati a ritroso
Una particolare attenzione deve essere riservata ai termini che devono essere calcolati retrocedendo da una data già fissata, come quelli per il deposito di documenti (20 giorni liberi) e memorie (10 giorni liberi) antecedenti l’udienza ex art. 32 del D.Lgs. n. 546/1992.
In queste ipotesi il periodo feriale costituisce una parentesi che deve essere integralmente saltata (escludendo dal conteggio i giorni compresi tra il 1° e il 31 agosto).
Il calcolo prosegue a ritroso oltre il 31 luglio fino all’esaurimento del numero di giorni richiesto.
La sospensione, anziché ampliare lo spazio temporale disponibile, può pertanto anticipare sensibilmente il termine entro il quale la parte deve effettuare il deposito.
Ipotizziamo il caso di un’udienza fissata per il giorno 5 settembre:
- le memorie devono essere depositate entro il 24 luglio 2026;
- i documenti devono essere depositati entro il 15 luglio 2026.
I termini previsti dall’art. 32 del D.Lgs. n. 546/1992 sono espressi in giorni liberi. Nel relativo calcolo non devono quindi essere computati né il giorno iniziale né quello finale. Quando la scadenza calcolata a ritroso cade di sabato o in un giorno festivo, essa viene anticipata al primo giorno precedente non festivo.
Gli istituti deflativi del contenzioso
Poiché la sospensione feriale concerne, come più volte ribadito, i soli termini processuali, gli adempimenti connessi agli istituti deflativi del contenzioso non vi sono di regola soggetti.
Essa torna tuttavia applicabile ogniqualvolta l’adempimento in questione risulti collegato al termine per il ricorso, in quanto tale di natura processuale.
L’acquiescenza
L’istituto consente, per le imposte sui redditi, l’IVA e l’IRAP, nonché per alcune tipologie di accertamenti sulle imposte d’atto, di rinunciare al ricorso beneficiando di una riduzione delle sanzioni ad un terzo.
Tale rinuncia non presuppone un atto espresso, concretizzandosi con il versamento delle somme dovute entro il termine per il ricorso: anche in questo caso la prassi amministrativa, confermata in via implicita dalla giurisprudenza di legittimità, ritiene applicabile la sospensione feriale.
L’accertamento con adesione
In caso di istanza di adesione, i termini per ricorrere e per il pagamento delle imposte restano sospesi per il periodo previsto dalla disciplina applicabile; tale sospensione è cumulabile con quella derivante dal periodo feriale dell’attività giurisdizionale.
La definizione agevolata delle sanzioni
Il contribuente destinatario di un atto di contestazione o di irrogazione di sanzioni può avvalersi della definizione agevolata, evitando il contenzioso: le sanzioni ridotte a un terzo devono essere versate entro il termine per il ricorso, termine anch’esso soggetto, secondo prassi e giurisprudenza, alla sospensione feriale.
Le deduzioni difensive successive all’atto di contestazione
Qualora, a seguito della ricezione dell’atto di contestazione, il contribuente depositi le proprie deduzioni difensive, l’ufficio è tenuto a irrogare le sanzioni entro il termine di decadenza di un anno, con possibilità di riduzione o annullamento in caso di accoglimento, totale o parziale, delle difese addotte.
A tale termine annuale non pare potersi applicare la sospensione feriale, non trattandosi di termine processuale.
Dovrebbe invece esservi soggetto il diverso termine per la presentazione delle deduzioni difensive, in quanto collegato al termine per il ricorso.
Incidenza della pausa estiva sul pagamento delle somme richieste
Gli importi richiesti mediante i diversi provvedimenti impositivi devono essere corrisposti, a seconda della disciplina applicabile, entro 60 giorni dalla notifica dell’atto oppure entro il termine per il ricorso.
Proprio l’espressione utilizzata dal legislatore costituisce la chiave di lettura per stabilire se la sospensione feriale operi o meno:
- laddove la norma faccia riferimento al “termine per il ricorso”, la sospensione feriale è da ritenersi applicabile, in quanto il termine di pagamento si aggancia a un termine di natura processuale;
- laddove invece venga utilizzata la diversa locuzione “entro 60 giorni dalla notifica”, la sospensione non può operare, trattandosi di un termine autonomo di natura amministrativa.
Resta comunque ferma, ove il pagamento avvenga tramite modello F24, la breve proroga al giorno 20 agosto per gli adempimenti con scadenza compresa tra il 1° e il 20 del medesimo mese.
Cartelle di pagamento e atti successivi
Le somme richieste mediante cartella di pagamento devono essere versate entro 60 giorni dalla notificazione. La sospensione feriale processuale non incide sul termine.
Non sono sospese neppure le scadenze di pagamento conseguenti:
- alla comunicazione di ipoteca, che contiene l’invito al pagamento entro 30 giorni;
- alla comunicazione di fermo, indicata nella tabella riepilogativa con termine di 30 giorni;
- all’intimazione ad adempiere, che richiede il versamento entro 5 giorni.
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione con un comunicato stampa del 6 luglio 2026 ha annunciato la sospensione della notifica delle cartelle di pagamento per il successivo mese di agosto, al fine di evitare disagi durante le ferie estive.
Tale misura viene espressamente qualificata come priva di base normativa e riferita soltanto alla notificazione delle cartelle, senza alcun effetto sui termini di pagamento delle cartelle ricevute nel mese di luglio.
Avvisi bonari
Gli avvisi bonari derivanti dalla liquidazione automatica e dal controllo formale prevedono un termine di 60 giorni dalla ricezione della comunicazione per il pagamento delle somme, con la riduzione delle sanzioni e senza formazione del ruolo.
La sospensione processuale della Legge n. 742/1969 non sarebbe applicabile, trattandosi di una fase amministrativa. Opera tuttavia la specifica sospensione dal 1° agosto al 4 settembre prevista per i termini di pagamento delle somme risultanti dagli avvisi bonari.
La sospensione riguarda:
- il pagamento integrale;
- il pagamento della prima rata.
Non riguarda, invece, le rate successive alla prima.
Se l’avviso bonario è ricevuto il 5 luglio, il termine di pagamento viene individuato nell’8 ottobre.
Quando la comunicazione è ricevuta nel periodo compreso tra il 1° agosto e il 4 settembre, il decorso del termine viene rinviato alla conclusione della sospensione, con inizio dal 5 settembre.
Salvo i casi di urgenza, l’invio degli avvisi bonari è sospeso dal 1° al 31 agosto e dal 1° al 31 dicembre.
Accertamenti esecutivi
Per gli accertamenti relativi alle imposte sui redditi, all’IVA e all’IRAP, l’importo dovuto – per l’intero o per un terzo, a seconda che il contribuente abbia o meno proposto ricorso – deve essere versato entro il termine per la proposizione del ricorso.
In questa fattispecie opera la sospensione feriale, cumulabile con quella derivante dalla domanda di adesione.
Avvisi di recupero dei crediti d’imposta
Per gli atti emessi a partire dal 30 aprile 2024, la disciplina degli avvisi di recupero dei crediti d’imposta è ora contenuta nell’art. 38-bis del D.P.R. n. 600/1973, il quale stabilisce che il pagamento deve avvenire entro il termine per il ricorso: ne consegue, diversamente dal sistema previgente – che imponeva il pagamento entro 60 giorni dalla notifica – l’applicabilità della sospensione feriale.
Accertamenti sulle imposte d’atto
Con riferimento agli accertamenti relativi alle imposte di registro, di successione, di donazione e ipocatastali, il contribuente è tenuto a versare le somme dovute – per l’intero o per un terzo, a seconda che abbia notificato o meno il ricorso – entro 60 giorni dalla notifica dell’atto.
Anche in questo caso non trova applicazione la sospensione feriale, e ciò a prescindere dal fatto che si verta in ipotesi di riscossione in pendenza di giudizio.
Conclusioni
La sospensione feriale dei termini processuali, pur rispondendo a una logica apparentemente semplice, si presta in concreto a un ventaglio di applicazioni assai articolato, imponendo un costante distinguo tra termini di natura processuale, soggetti alla sospensione, e termini di natura amministrativa, che ne restano estranei.
Sul piano strettamente operativo, i professionisti chiamati ad assistere i contribuenti dovranno prestare particolare attenzione:
- al corretto computo del termine per la proposizione del ricorso, tenendo conto se il termine scada o inizi a decorrere all’interno della pausa estiva;
- alla natura, processuale o amministrativa, del termine di pagamento indicato nel singolo atto impositivo, verificando se la relativa disciplina faccia riferimento al “termine per il ricorso” ovvero a un termine autonomo di 60 giorni dalla notifica;
- alla peculiare disciplina dei termini “a ritroso” per il deposito di documenti e memorie, che nella pausa estiva subiscono una contrazioneanziché una dilatazione;
- alla specifica sospensione dal 1° agosto al 4 settembre prevista per gli avvisi bonari e per le richieste istruttorie degli uffici, distinta e non sovrapponibile alla sospensione feriale ordinaria dal 1° al 31 agosto;
- all’assenza di rilievo, ai fini del computo dei termini di pagamento delle cartelle già notificate, della sospensione della sola notifica annunciata in via di prassi dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione per il mese di agosto.
Riferimenti normativi:
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, artt. 25, 50, 77;
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 38-bis, 43;
- Legge 7 ottobre 1969, n. 742, artt. 1, 5;
- D.L. 4 luglio 2006, n. 223, conv., con modif., dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248, art. 37.
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