COMMENTO
DI ENNIO VIAL, ADRIANA BAREA | 3 AGOSTO 2026
Tra gli aspetti interessanti che lo Studio Notariato n. 37/2026/T affronta in tema di conferimento di partecipazioni a realizzo controllato vi è sicuramente il caso in cui la società conferitaria non aumenta il capitale a fronte della iscrizione della partecipazione all’attivo, ma si limita ad iscrivere una riserva di netto.
Introduzione
L’operazione con cui la società conferitaria non aumenta il capitale, a fronte della iscrizione della partecipazione all’attivo, ma si limita ad iscrivere una riserva di netto, presenta un concreto interesse civilistico in quanto il mancato incremento del capitale permette di evitare la redazione della relazione di stima.
L’applicabilità del regime di realizzo controllato al caso in discorso discende da ragioni di ordine logico sistematico oltre che da una lettura funzionale e sostanziale idonea a preservare l’effetto utile della norma.
La tesi, peraltro, è stata avallata dalla Risposta ad interpello n. 9/2026. Lo Studio del Notariato, tuttavia, propone una visione restrittiva.
I termini del problema
La versione dell’art. 177, comma 2, del TUIR, ante riforma operata dal D.Lgs. n. 192/2024, faceva riferimento a “Le azioni o quote ricevute a seguito di conferimenti in società, mediante i quali la società conferitaria acquisisce il controllo di una società ai sensi dell’art. 2359, primo comma, n. 1”.
Il fatto che la norma facesse espresso riferimento alle “azioni o quote ricevute in cambio” portava a ritenere necessario l’incremento del capitale.
Ciò nonostante, il conferimento a riserva pareva essere stato avallato dalla Risposta ad interpello 4 gennaio 2023, n. 4, la quale affrontava il caso della creazione di due personal holding con il regime di realizzo controllato di cui all’art. 177, comma 2-bis del TUIR.
L’interpello ha ad oggetto sia il tema dell’abuso che quello della interpretazione della norma.
L’aspetto che in questa sede ci preme evidenziare è che, nella Risposta, si legge il seguente passaggio: “Con la documentazione integrativaprot. … del … gli istanti hanno altresì precisato che:
– il conferimento delle partecipazioni della holding determinerebbe un aumento del patrimonio netto delle conferitarie holding A e holding B per un importo compreso tra euro… ed euro…, importo che sarà definitivamente fissato in sede di conferimento al fine di dare la consistenza patrimoniale ritenuta adeguata dai due conferenti. Detto aumento verrebbe interamente iscritto a riserva di capitale(denominata “versamento soci in c/capitale”), senza che ciò si traduca in alcun aumento di capitale sociale nella conferitaria e senza sovrapprezzo; alla luce di ciò, la perizia di stima ex art. 2465, c.c. non si rende necessaria sulla base delle previsioni del documento di studio n. 276-2015/I del Consiglio Nazionale del Notariato, in quanto tale perizia non è richiesta se l’apporto in natura non incrementa il capitale sociale e nel breve periodo non si provvede ad un aumento gratuito del capitale sociale stesso”.
Ebbene, la previsione non è di poco momento in quanto, pur essendo evidente che l’aspetto del “conferimento” esclusivamente a riserva non è oggetto del quesito posto all’Ufficio, apparirebbe oltremodo singolare che, in un interpello relativo alla interpretazione della norma, l’Agenzia non rilevasse la questione.
Se si fosse trattato di un interpello esclusivamente antiabuso, si sarebbe potuto affermare che non era compito dell’Ufficio approfondire la fattibilità civilistica/fiscale dell’operazione. Nel caso di specie, invece, si tratta di un interpello relativo alla interpretazione della norma.
La versione del comma 2 attualmente in vigore prevede ora “in caso di conferimenti di azioni o quote in società”.
Una interpretazione restrittiva volta a richiedere ancora l’aumento del capitale potrebbe poggiare sul fatto che la norma fa riferimento ai “conferimenti” e non agli “apporti” e che i casi di iscrizione di sola riserva ricadrebbero negli apporti.
Molte erano le argomentazioni contrarie a questa impostazione.
L’Agenzia, con la Risposta n. 9/2026, ha finalmente chiarito che “l’assenza di un aumento del capitale sociale della società conferitaria e la mancata emissione di partecipazioni nei confronti del soggetto conferente non appaiono ostativi all’applicazione all’Apporto del regime a realizzo controllato ex art. 177, comma 2, del TUIR”.
La ragione discende dal fatto che “l’Apporto della partecipazione totalitaria di Alfa avviene a favore di una società conferitaria (Beta) di cui il soggetto conferente, una persona fisica non in regime d’impresa (i.e., l’Istante), deteneva, già anteriormente alla sua esecuzione, la partecipazione totalitaria”.
L’Agenzia osserva che, in linea generale, “i soggetti scambianti/conferenti devono ricevere, a fronte dei conferimenti eseguiti, azioni o quotedella società conferitaria”.
La visione restrittiva dei notai
Lo Studio del Notariato propone una visione restrittiva. Si legge che “Il perimetro entro il quale collocare la risposta del Fisco appare infatti evidente e ogni tentativo di generalizzazione andrebbe oltre quanto affermato, non trovando un supporto testuale nella prassi ufficiale”.
I punti sono i seguenti:
- secondo l’Amministrazione finanziaria non può godere del realizzo controllato qualsiasi tipologia di apporto di partecipazioni a patrimonio: può risultare soggetto apportante, infatti, esclusivamente una persona fisica non esercente attività d’impresa;
- deve trattarsi inoltre di un soggetto che sia socio unico di tutte le società interessate, sia prima che a seguito dell’operazione. Le conclusioni cui giunge l’Amministrazione non possono essere automaticamente estese a ipotesi di controllo non totalitario o a compagini sociali plurime;
- lo stesso documento di prassi consentirebbe di realizzare un apporto di partecipazioni in neutralità solo in caso di società già esistente e non anche in sede di costituzione;
- si incontrano difficoltà a trovare un valido supporto alla conclusione secondo cui la stessa Amministrazione ritiene che anche il mero apporto a patrimonio soddisferebbe la condizione che “i soggetti conferenti devono ricevere a fronte dei conferimenti eseguiti azioni o quote della conferitaria”. Tale condizione verrebbe soddisfatta in capo al conferente che deteneva già la partecipazione totalitaria oggetto di conferimento poiché soltanto in questa specifica ipotesi l’operazione rappresenterebbe la trasformazione di un controllo diretto sulla società conferita in uno indiretto sulla medesima società attuando una mera riorganizzazione dei propri assetti di controllo societario.
Invero, lo Studio del Notariato conclude osservando come “sembrerebbe preferibile accogliere una differente chiave di lettura a fronte della quale sia possibile concludere comunque per la neutralità del mero apporto a patrimonio”.
Spunti critici
La tesi restrittiva non trova una conferma certa nella Risposta ad interpello n. 9/2026 che, tuttavia, non apre le porte ad ogni ipotesi di possibili apporti.
La risposta viene data al caso concreto che aveva ad oggetto un conferente persona fisica privato, ma non esclude aprioristicamente altre ipotesi possibili.
Ad esempio, non si capisce perché si debba considerare non ammissibile il conferimento a sola riserva nel caso di due soci che conferiscono la loro partecipazione al 50% detenuta nella società Alfa nella conferitaria Beta detenuta con le medesime carature.
Non appare, infatti, decisiva, l’osservazione secondo cui la condizione che “i soggetti conferenti devono ricevere a fronte dei conferimenti eseguiti azioni o quote della conferitaria” verrebbe soddisfatta in capo al conferente che deteneva già la partecipazione totalitaria oggetto di conferimento poiché soltanto in questa specifica ipotesi l’operazione rappresenterebbe la trasformazione di un controllo diretto sulla società conferita in uno indiretto sulla medesima società attuando una mera riorganizzazione dei propri assetti di controllo societario” in quanto anche i due soci al 50% non hanno interesse all’aumento del capitale sociale.
Conveniamo invece che lo stesso documento di prassi consentirebbe di realizzare un apporto di partecipazioni in neutralità solo in caso di società già esistente e non anche in sede di costituzione. Infatti, la società neocostituita deve necessariamente avere un capitale sociale.
Riferimenti normativi:
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 177;
- Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 20 gennaio 2026, n. 9;
- Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 37/2026/T.
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