4° Contenuto riservato: Deduzioni IRAP sul costo del lavoro: sezione I del quadro IS tra regole e nuovi limiti

L’OPINIONE

DI MASSIMO BRAGHIN | 3 AGOSTO 2026

Il quadro IS della dichiarazione IRAP 2026 conferma l’impianto delle deduzioni previste dall’articolo 11 del D.Lgs. n. 446/1997, strumento che resta la principale leva di alleggerimento del carico impositivo legato al costo del personale. L’analisi dei righi dedicati ai contributi assicurativi, alle spese per apprendisti e disabili, alla deduzione forfetaria per i piccoli datori di lavoro e a quella per i dipendenti a tempo indeterminato consente di ricostruire un quadro compilativo che, pur apparendo tecnico, nasconde scelte gestionali con impatti concreti sulla base imponibile.

La Sezione I del quadro IS, dedicata alle deduzioni previste dall’articolo 11 del D.Lgs. n. 446 del 1997, occupa uno spazio centrale nella costruzione della dichiarazione IRAP. È proprio in questa sede che trova compimento il principio secondo cui il costo del lavoro dipendente deve poter beneficiare di correttivi capaci di mitigare l’effetto di un tributo che colpisce anche componenti reddituali estranee al concetto tradizionale di reddito d’impresa. Le istruzioni al modello 2026 non introducono stravolgimenti rispetto al passato, ma proprio per questo la stabilità della disciplina non equivale automaticamente a semplicità applicativa, soprattutto quando occorre coordinare più deduzioni riferite allo stesso lavoratore.

Le principali deduzioni del costo del lavoro

Il primo blocco riguarda i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortunideducibili per intero in relazione ai lavoratori diversi da quelli a tempo indeterminato. Beneficio apparentemente marginale, che richiede però cura nella raccolta dei dati contabili, dal momento che spetta solo nella misura in cui i contributi non abbiano già concorso, sotto altra forma, alla base imponibile. Per i soggetti che determinano il reddito per cassa, come gli esercenti arti e professioni, la rilevanza del contributo versato piuttosto che maturato introduce un ulteriore elemento di attenzione nella ricostruzione dell’esercizio di competenza.

Accanto a questa deduzione trovano collocazione le agevolazioni per apprendistidisabili, personale con contratto di formazione e lavoro e addetti alla ricerca e sviluppo, categorie che condividono la finalità di premiare l’occupazione di soggetti meritevoli di tutela rafforzata o attività strategiche. La disciplina continua a generare interrogativi quando il rapporto muta natura nel corso dell’anno, come nelle trasformazioni da apprendistato a tempo indeterminato: la ripartizione temporale della deduzione tra le due fattispecie richiede una ricostruzione del calendario contrattuale, pena una compilazione approssimativa che penalizza il contribuente o lo espone a contestazioni.

La deduzione forfetaria per le piccole imprese

Merita un approfondimento particolare la deduzione forfetaria di 1.850 euro per dipendente, riconosciuta fino a un massimo di 5 lavoratori e riservata ai soggetti con componenti positivi non superiori a 400.000 euro. Agevolazione pensata per realtà di dimensioni contenute, che impone comunque un calcolo non banale quando ad essere impiegati sono più di cinque dipendenti con tipologie contrattuali diverse, poiché la scelta di quali rapporti considerare ai fini del computo è rimessa al contribuente. Questa libertà amplia il margine di pianificazione, ma impone una verifica preventiva della combinazione più vantaggiosa, tenendo conto del ragguaglio ad anno solare per i rapporti inferiori ai dodici mesi e per il tempo parziale.

La deduzione integrale del personale a tempo indeterminato

La deduzione del costo complessivo per il personale a tempo indeterminato, prevista dal comma 4-octies , rappresenta lo strumento più incisivo, poiché consente di abbattere l’intero costo del lavoro riferito a tale tipologia, con un’estensione parziale anche ai lavoratori stagionali che rispettino requisiti di durata e reiterazione del rapporto. La previsione che riconosce il beneficio nella misura del 70% per gli stagionali impiegati per almeno 120 giorni in due periodi d’imposta consecutivi con lo stesso datore di lavoro testimonia un tentativo di estendere gradualmente l’agevolazione a settori, come turismo e agricoltura, caratterizzati da elevata stagionalità.

Il limite di capienza e i controlli da effettuare

Il quadro si completa con la verifica di capienza prevista dal comma 4-septies , che impone di confrontare, per ciascun dipendente, la somma delle deduzioni fruite con la retribuzione e gli oneri sostenuti dal datore di lavoro, per evitare che le agevolazioni superino il costo effettivamentesostenuto. Tale meccanismo comporta un onere ricostruttivo non indifferente per le attività con organici numerosi, chiamate a predisporre un prospetto individuale per ogni lavoratore prima di consolidare il dato aggregato in dichiarazione.

La disciplina delle deduzioni IRAP resta un terreno in cui la conoscenza tecnica della norma deve accompagnarsi a una gestione ordinata dei dati del personale. La stabilità normativa non deve indurre a sottovalutare la complessità applicativa di un sistema che, articolandosi su più deduzioni cumulabili ma soggette a limiti incrociati, richiede una pianificazione che parta dalla gestione delle risorse umane e non si esaurisca nella sola compilazione di fine periodo. Solo un monitoraggio continuo delle tipologie contrattuali attive consente di individuare la combinazione più efficace, evitando sia il sottoutilizzo delle agevolazioni sia il rischio di rilievi in sede di controllo automatizzato.

Riferimenti normativi:

  • D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, art. 11

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