COMMENTO
A CURA DI STUDIO TRIBUTARIO GAVIOLI & ASSOCIATI | 3 AGOSTO 2026
In tema di licenziamento disciplinare per fatti estranei al rapporto di lavoro aventi rilevanza penale, qualora la contrattazione collettiva colleghi la condotta espulsiva al passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna, il differimento del licenziamento a una data successiva a tale evento non integra rinuncia al potere disciplinare e non rende intempestivo l’iter disciplinare e il susseguente recesso. Una condotta extralavorativa, infatti, può incidere sul vincolo fiduciario solo quando sia accertata con sufficiente certezza e non sulla base di mere notizie, sospetti o sviluppi processuali ancora instabili, così la Corte di Cassazione con la Ordinanza 11 giugno 2026, n. 19193.
Premessa
La Corte di Cassazione con la Ordinanza 11 giugno 2026, n. 19193, ha confermato un orientamento consolidato in materia di rapporto tra procedimento disciplinare ed esito del processo penale per fatti estranei alla prestazione lavorativa; è valorizzata la clausola del contratto di lavoro che subordina la rilevanza disciplinare alla condanna definitiva, ritenendola una previsione di favore per il lavoratore e, al contempo, idonea a giustificare l’attesa datoriale.
La questione affrontata dai giudici di legittimità, tuttavia, pur confermando tale tesi evidenzia la correttezza del datore di lavoro in relazione al principio di relatività dell’immediatezza della contestazione disciplinare al dipendente.
Il contenzioso del lavoro
La Corte di Appello rigettava il reclamo proposto da un dipendente di un Consorzio che aveva impugnato la sentenza del Tribunale del settembre 2024 che aveva respinto la sua domanda di impugnazione del licenziamento intimatogli con provvedimento dell’agosto 2020; al dipendente era stato addebitato di essere stato condannato in via definitiva ad 8 mesi di reclusione, sospesi, per condotta extralavorativa consistente nell’aver falsamente dichiarato alla P.G. che alcune somme che egli aveva pagato con bonifico a due indagati per traffico di stupefacenti costituivano corrispettivo di opere edili realizzate nel suo appartamento, allo scopo di occultarne la provenienza da fondi sequestrati per importazione di droga.
Il lavoratore aveva proposto reclamo sostenendo che l’Ente era venuto a conoscenza del fatto che egli fosse indagato nell’ambito di un procedimento penale legato al traffico di sostanze stupefacenti già nel novembre 2000, quando il suo ufficio era stato perquisito dalla Guardia di Finanza; ciò nonostante l’Ente non aveva ritenuto di dover svolgere alcuna indagine o assumere alcuna informazione, così ingenerando un legittimo affidamento riguardo al non esercizio dell’azione disciplinare, poi rafforzato dal fatto che quando egli aveva trasmesso l’estratto della sentenza del GUP, malgrado il medesimo difettasse dell’indicazione dell’imputazione, l’Ente aveva atteso ben sette mesi prima di chiedere chiarimenti.
Ancora, il rapporto era poi proseguito per vari anni senza ulteriori interessamenti datoriali, ripresi solo dopo che per mera correttezza egli, nel febbraio 2014, aveva comunicato che la Cassazione aveva annullato la sua sentenza di condanna in appello. Né poteva rilevare il fatto che il CCNL facesse riferimento ad una sentenza passata in giudicato, postulando la fattispecie che il fatto fosse stato reso noto al datore tramite questa.
La Corte rigettava il ricorso perché la sentenza di primo grado aveva fatto buon governo del principio di relatività dell’immediatezza della contestazione, considerato che si trattava di fatti di rilevanza penale estranei al rapporto di lavoro; l’art. 62 del CCNL non faceva alcuna distinzione tra il caso che i fatti fossero emersi dopo la condanna definitiva penale o prima; tale distinzione non era infatti rilevante proprio in ragione del fatto che la disposizione, nel richiedere la condanna penale definitiva, era di favore per il lavoratore, nel senso di assumere i fatti rilevanza disciplinare solo una volta che fossero stati definitivamente accertati in quel modo ed in quella sede; modalità necessarie anche per la stima della gravità del fatto.
Il fatto che il procedimento penale avesse avuto vicende alterne, con la cassazione della sentenza di condanna in appello, mostrava ulteriormente che il lavoratore si protestava innocente e la sua colpevolezza era incerta, il che giustificava ulteriormente l’attesa dell’esito del procedimento.
Principio della immediatezza della contestazione non può considerarsi violato dal datore di lavoro
Secondo la tesi della Cassazione la Corte territoriale ha adeguatamente spiegato i motivi che, nella specie, non consentivano al datore di lavoro di intraprendere il procedimento disciplinare prima che la sentenza di condanna divenisse irrevocabile, sia richiamando il fatto che, ai sensi dell’art. 62 del CCNL, l’illecito tipizzato richiedeva tale condizione, sia osservando che l’illecito era estraneo al contesto lavorativo e quindi non conoscibile nella sua consistenza e gravità se non per il tramite dell’accertamento penale, e non certo per il mero fatto che l’attore avesse subìto una perquisizione; sia osservando che la cassazione della sentenza di condanna aveva protratto la condizione di incertezza sulla colpevolezza del lavoratore fino all’esito definitivo del giudizio.
Ha altresì valorizzato, da un lato, la condotta contraria agli obblighi di correttezza e buona fede del dipendente, che avrebbe informato il datore di lavoro delle pronunce che avevano scandito i gradi del processo penale in modo parziale e tardivo; dall’altro, le reiterate richieste del Consorzio sull’andamento del processo.
Osserva la Cassazione che ulteriore e dirimente ragione di inammissibilità sta peraltro nel fatto che la giurisprudenza di legittimità ha, altresì, affermato che “In tema di licenziamento disciplinare per fatti estranei al rapporto lavorativo aventi rilevanza penale, qualora la contrattazione collettiva tipizzi la condotta idonea a giustificare la sanzione espulsiva collegandola al passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna, il differimento del licenziamento a una data successiva a tale evento non si configura come rinuncia all’esercizio del potere disciplinare e non lo rende intempestivo, anche in considerazione del fatto che una condotta estranea al rapporto di lavoro non può dirsi determinante ai fini del venir meno della fiducia del datore di lavoro nel corretto espletamento della prestazione lavorativa fino a che non sia accertata con sentenza penale passata in giudicato” (cfr. Cass. n. 6937/2018).
→ La Cassazione ha, peraltro, altresì affermato che il lasso temporale tra i fatti e la loro contestazione deve decorrere dall’avvenuta conoscenza da parte del datore di lavoro della situazione contestata e non dall’astratta percettibilità o conoscibilità dei fatti stessi, non potendosi ragionevolmente imputare al datore medesimo, legittimato all’esercizio del potere disciplinare a seguito dell’accertamento dei fatti addebitati al dipendente, la possibilità di conoscere questi fatti in precedenza e di contestarli immediatamente al lavoratore.
→ Ed ha, altresì, ritenuto che quando il fatto che dà luogo a sanzione disciplinare abbia anche rilievo penale, il principio della immediatezza della contestazione non può considerarsi violato dal datore di lavoro il quale, avendo scelto ai fini di un corretto accertamento del fatto di attendere l’esito degli accertamenti svolti in sede penale, contesti l’addebito solo quando i fatti a carico del lavoratore gli appaiano ragionevolmente sussistenti; infatti, il prudente indugio del datore di lavoro, ossia la ponderata e responsabile valutazione dei fatti, può e deve precedere la contestazione anche nell’interesse del prestatore di lavoro, che sarebbe palesemente colpito da accuse avventate o comunque non sorrette da una sufficiente certezza da parte del datore di lavoro.
In conclusione, la Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità.
Riferimenti normativi:
- Corte di Cassazione, Ordinanza 11 giugno 2026, n. 1919
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