CIRCOLARE MONOGRAFICA
Dal 1° ottobre 2026 non sarà più possibile trasmettere nuove domande all’INPS per gli eventi incentivabili già realizzati nel periodo di operatività delle tre misure
DI DANIELE BONADDIO | 3 AGOSTO 2026
Con il Messaggio n. 2451 del 23 luglio 2026, l’INPS ha fissato al 30 settembre 2026 il termine ultimo per la presentazione delle istanze dirette al riconoscimento degli esoneri contributivi introdotti dagli articoli 22, 23 e 24 del D.L. 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 luglio 2024, n. 95, cosiddetto Decreto Coesione.
Il termine interessa: il Bonus Giovani, il Bonus Donne ed il Bonus Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno – ZES unica. Dal 1° ottobre 2026 non sarà più possibile trasmettere nuove domande all’INPS per gli eventi incentivabili già realizzati nel periodo di operatività delle tre misure. Il Messaggio non proroga il periodo entro cui effettuare le assunzioni e non riapre le agevolazioni per nuovi rapporti instaurati nel 2026. Esso introduce, invece, una chiusura definitiva del canale di presentazione delle richieste relative agli eventi già compresi nelle finestre temporali previste dal Decreto Coesione.
Premessa
Il provvedimento individua un’unica scadenza per le tre agevolazioni:
| Adempimento | Termine |
| Ultimo giorno per presentare nuove istanze | 30 settembre 2026 |
| Chiusura all’invio di nuove domande | 1° ottobre 2026 |
| Eventi interessati | Assunzioni e trasformazioni effettuate nei periodi agevolati |
| Effetto del termine | Impossibilità di trasmettere una nuova istanza |
Il 30 settembre 2026 non è il termine entro cui assumere il lavoratore, ma la data ultima per richiedere all’INPS il riconoscimento dell’esonero con riferimento a un’assunzione o a una trasformazione già realizzata nel periodo ammesso dalla rispettiva disciplina.
Il termine assume particolare rilievo perché le precedenti istruzioni operative avevano disciplinato l’accesso ai benefici e la successiva fruizione contributiva, senza individuare una data comune di definitiva chiusura delle domande.
Il quadro complessivo delle tre agevolazioni
Le tre misure hanno finalità comuni di sostegno all’occupazione stabile, ma presentano differenze rilevanti quanto a destinatari, rapporti incentivati, condizioni e ambito territoriale.
| Incentivo | Norma | Evento agevolato | Massimale mensile |
| Bonus Giovani nazionale | Art. 22, comma 1, D.L. n. 60/2024 | Assunzione a tempo indeterminato o trasformazione | € 500 |
| Bonus Giovani ZES | Art. 22, comma 3, D.L. n. 60/2024 | Assunzione a tempo indeterminato o trasformazione in area agevolata | € 650 |
| Bonus Donne | Art. 23, D.L. n. 60/2024 | Assunzione a tempo indeterminato | € 650 |
| Bonus ZES unica | Art. 24, D.L. n. 60/2024 | Assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigenziale | € 650 |
Per tutte le misure l’esonero riguarda il 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, entro il relativo massimale mensile, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
L’esonero del 100% non comporta necessariamente il raggiungimento automatico del massimale di euro 500 o euro 650.
Il beneficio effettivamente fruibile non può superare la contribuzione datoriale astrattamente esonerabile nel singolo mese. Il massimale costituisce, dunque, un tetto e non un importo fisso spettante.
Restano esclusi dall’agevolazione:
- i premi e contributi INAIL;
- la contribuzione non esonerabile in base alle indicazioni INPS;
- gli importi eccedenti il massimale mensile, da riproporzionare nei rapporti part-time.
Bonus Giovani
Finalità e ambito soggettivo
L’articolo 22 del Decreto Coesione ha introdotto un esonero destinato a incrementare l’occupazione giovanile stabile.
Il beneficio riguarda i datori di lavoro privati che hanno:
- assunto lavoratori con contratto subordinato a tempo indeterminato;
- trasformato un contratto subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato.
Il giovane, alla data dell’assunzione o della trasformazione, deve:
- non avere ancora compiuto 35 anni;
- non essere mai stato occupato a tempo indeterminato nel corso della propria vita lavorativa.
Il requisito anagrafico deve intendersi rispettato fino a 34 anni e 364 giorni.
La disciplina esclude i rapporti di lavoro domestico e quelli di apprendistato, mentre l’eventuale precedente apprendistato non impedisce l’accesso al bonus se il rapporto non è proseguito, al termine del periodo formativo, come ordinario rapporto a tempo indeterminato.
Rapporti incentivabili
| Rapporto | Bonus Giovani |
| Assunzione a tempo indeterminato | Ammessa |
| Trasformazione da tempo determinato a indeterminato | Ammessa |
| Rapporto part-time a tempo indeterminato | Ammesso, con riproporzionamento |
| Somministrazione a tempo indeterminato | Ammessa alle condizioni INPS |
| Lavoro domestico | Escluso |
| Apprendistato | Escluso |
| Rapporto dirigenziale | Escluso |
| Lavoro intermittente a tempo indeterminato | Non incentivabile come nuovo rapporto |
L’assenza di precedenti rapporti a tempo indeterminato deve essere verificata considerando l’intera storia lavorativa del soggetto e non soltanto i rapporti intercorsi con il datore che presenta la domanda. La verifica preliminare non può quindi limitarsi alle risultanze interne dell’azienda. È opportuno acquisire la dichiarazione del lavoratore e controllare le informazioni disponibili nelle banche dati e nelle procedure INPS, fermo restando che la responsabilità sulla sussistenza dei requisiti resta in capo al datore di lavoro.
Periodo agevolato e doppio binario territoriale
Il Bonus Giovani è articolato in due componenti.
Bonus Giovani nazionale
Per la misura generalizzata, il beneficio riguarda le assunzioni e le trasformazioni effettuate dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025.
L’esonero è riconosciuto:
- per un massimo di 24 mesi;
- nel limite di euro 500 mensili per lavoratore;
- su tutto il territorio nazionale.
Bonus Giovani ZES
La componente maggiorata prevista dall’articolo 22, comma 3, è stata subordinata all’autorizzazione della Commissione europea. La Commissione ha autorizzato la misura il 31 gennaio 2025.
Pertanto, il bonus maggiorato fino a euro 650 mensili è riconoscibile per gli eventi effettuati dal 31 gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, nel rispetto delle condizioni dell’autorizzazione e della disciplina attuativa.
| Bonus Giovani | Periodo dell’evento | Massimale |
| Nazionale | 1° settembre 2024 – 31 dicembre 2025 | € 500 mensili |
| ZES maggiorato | 31 gennaio 2025 – 31 dicembre 2025 | € 650 mensili |
Per il Bonus Giovani ZES assoggettato ad autorizzazione europea, la domanda doveva essere presentata prima dell’assunzione o della trasformazione.
Il termine del 30 settembre 2026 non sana la mancata prenotazione preventiva e non consente di richiedere retroattivamente il beneficio per un rapporto già instaurato senza il rispetto della procedura prevista.
Bonus Donne
Destinatarie dell’incentivo
L’articolo 23 del Decreto Coesione ha introdotto un esonero contributivo per favorire l’assunzione stabile di lavoratrici svantaggiate.
Il beneficio riguarda donne di qualsiasi età appartenenti, secondo la specifica fattispecie, a una delle seguenti categorie:
- prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti;
- prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e residenti nelle aree ZES interessate dalla disciplina europea;
- impiegate in professioni o attività appartenenti a settori caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere.
L’incentivo è riconosciuto per le assunzioni a tempo indeterminato e non per le mere trasformazioni di precedenti rapporti a termine. La durata e la concreta applicabilità devono essere verificate in relazione alla categoria di svantaggio e al regime europeo applicato.
La nozione di lavoratrice “priva di impiego regolarmente retribuito” non coincide necessariamente con lo stato formale di disoccupazione.
La verifica deve essere svolta sulla base della definizione prevista dalla normativa europea e dalle istruzioni INPS, tenendo conto delle attività lavorative svolte e dei limiti reddituali rilevanti nel periodo precedente l’assunzione.
Misura e durata
Il Bonus Donne prevede:
- esonero del 100% della contribuzione datoriale esonerabile;
- massimale pari a euro 650 mensili;
- esclusione dei premi e contributi INAIL;
- durata massima fino a 24 mesi, secondo la fattispecie applicabile;
- necessità dell’incremento occupazionale netto.
| Elemento | Disciplina |
| Età della lavoratrice | Nessun limite anagrafico |
| Rapporto ammesso | Assunzione a tempo indeterminato |
| Trasformazione a tempo indeterminato | Non agevolata in quanto tale |
| Massimale | € 650 mensili |
| Durata massima | 24 mesi |
| Incremento occupazionale netto | Richiesto |
| Premi INAIL | Esclusi |
L’incremento occupazionale netto deve essere valutato secondo le regole europee, confrontando il numero medio di unità di lavoro annuo dell’impresa con quello dei dodici mesi precedenti.
La verifica non è necessariamente limitata alla singola unità produttiva e deve tenere conto dell’impresa nel suo complesso, nonché, quando richiesto dalla disciplina europea, delle relazioni con imprese collegate o controllate.
Presentazione preventiva nelle fattispecie ZES
Per l’assunzione di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e residenti nella ZES, l’agevolazione rientra nel regime autorizzato dalla Commissione europea.
In tale fattispecie:
- la domanda doveva precedere l’assunzione;
- le assunzioni effettuate prima dell’istanza non sono ammesse;
- il termine del 30 settembre 2026 opera solo per domande ancora astrattamente presentabili nel rispetto della procedura originaria.
Per le altre categorie del Bonus Donne, le istruzioni INPS hanno consentito la presentazione della domanda anche per rapporti già instaurati, purché rientranti nell’arco temporale agevolato e in possesso di tutti i requisiti.
La nuova scadenza non uniforma retroattivamente le condizioni procedurali delle diverse tipologie di Bonus Donne. Prima dell’invio occorre individuare correttamente la categoria di svantaggio e verificare se, per quella specifica fattispecie, l’istanza preventiva costituiva una condizione essenziale.
Bonus ZES unica dell’articolo 24
Finalità della misura
Il Bonus ZES unica è stato introdotto dall’articolo 24 del Decreto Coesione per favorire lo sviluppo occupazionale e ridurre i divari territoriali.
La misura riguarda i datori di lavoro privati che hanno assunto:
- personale non dirigenziale;
- con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- presso una sede o unità produttiva collocata nel territorio agevolato;
- nel periodo previsto dalla norma.
L’esonero è pari al 100% dei contributi previdenziali datoriali esonerabili, entro il limite di euro 650 mensili, per un massimo di 24 mesi, con esclusione dei premi e dei contributi INAIL.
Requisiti del datore e del lavoratore
La disciplina dell’articolo 24 è caratterizzata da requisiti più selettivi rispetto al Bonus Giovani.
In particolare, il beneficio è rivolto ai datori di lavoro privati che rispettano il limite dimensionale previsto dalla norma e che assumono lavoratori con le caratteristiche richieste, tra cui:
- età pari o superiore a 35 anni;
- stato di disoccupazione da almeno 24 mesi;
- assunzione a tempo indeterminato;
- svolgimento effettivo della prestazione nell’area territoriale agevolata.
La Circolare INPS n. 10/2026 ha disciplinato nel dettaglio datori ammessi, lavoratori interessati, rapporti incentivabili, condizioni generali e specifiche, compatibilità con gli aiuti di Stato e modalità di domanda.
Ambito territoriale e ampliamento della ZES
Originariamente, la ZES unica comprendeva:
- Abruzzo;
- Basilicata;
- Calabria;
- Campania;
- Molise;
- Puglia;
- Sicilia;
- Sardegna.
La Legge n. 171/2025 ha successivamente incluso anche Marche e Umbria, con decorrenza dal 20 novembre 2025. La Circolare INPS n. 10/2026chiarisce, pertanto, che per le assunzioni effettuate da tale data il beneficio dell’articolo 24 può essere riconosciuto anche nelle due nuove Regioni, in presenza delle altre condizioni.
| Periodo dell’assunzione | Territori rilevanti |
| Fino al 19 novembre 2025 | Otto regioni originarie della ZES |
| Dal 20 novembre al 31 dicembre 2025 | Anche Marche e Umbria |
L’ampliamento geografico della ZES non produce effetti retroattivi.
Un’assunzione effettuata nelle Marche o in Umbria prima del 20 novembre 2025 non può beneficiare dell’articolo 24 sulla base della successiva inclusione delle due regioni.
Il termine del 30 settembre: natura ed effetti
Termine per l’istanza, non per l’assunzione
Il Messaggio n. 2451/2026 distingue chiaramente tra:
- periodo di realizzazione dell’evento incentivato;
- termine di presentazione della domanda.
Le assunzioni o trasformazioni devono essere state effettuate nella finestra prevista dalla singola misura. Il 30 settembre 2026 costituisce soltanto l’ultima data utile per trasmettere la richiesta di riconoscimento.
Tabella di sintesi
| Misura | Evento | Periodo agevolato di riferimento | Ultima domanda |
| Bonus Giovani nazionale | Assunzione o trasformazione | 1° settembre 2024 – 31 dicembre 2025 | 30 settembre 2026 |
| Bonus Giovani ZES | Assunzione o trasformazione | Periodo autorizzato UE – 31 dicembre 2025 | 30 settembre 2026 |
| Bonus Donne | Assunzione a tempo indeterminato | Periodo previsto dalla specifica fattispecie – 31 dicembre 2025 | 30 settembre 2026 |
| Bonus ZES art. 24 | Assunzione a tempo indeterminato | 1° settembre 2024 – 31 dicembre 2025 | 30 settembre 2026 |
Il Messaggio precisa che, dal 1° ottobre 2026, non sarà più possibile inviare nuove domande per assunzioni e trasformazioni rientranti negli intervalli incentivati.
Il 30 settembre è una data di chiusura amministrativa delle istanze, non una nuova finestra agevolativa.
Non possono quindi rientrare nei bonus del Decreto Coesione:
- assunzioni effettuate fuori dal periodo previsto;
- rapporti privi dei requisiti soggettivi;
- domande che avrebbero dovuto precedere l’assunzione;
- rapporti esclusi dalla normativa;
- richieste prive delle condizioni generali di spettanza.
Il mancato invio entro la scadenza
Il Messaggio utilizza una formulazione netta: a decorrere dal 1° ottobre 2026 non sarà più possibile presentare nuove domande.
In assenza di ulteriori disposizioni, la mancata trasmissione entro il 30 settembre comporta quindi l’impossibilità di accedere alla procedura di riconoscimento per l’evento interessato.
Non è prudente attendere l’ultimo giorno.
La domanda dovrebbe essere presentata con congruo anticipo per poter:
- correggere dati anagrafici o contributivi non coerenti;
- verificare l’esito della prenotazione;
- gestire eventuali scarti;
- controllare la disponibilità finanziaria;
- rettificare l’istanza quando consentito;
- completare gli adempimenti conseguenti all’accoglimento.
Procedura di presentazione
Le richieste devono essere trasmesse attraverso il Portale delle Agevolazioni – ex DiResCo, utilizzando il modulo relativo alla misura richiesta.
| Bonus | Modulo/area |
| Bonus Giovani | Incentivi Decreto Coesione – Articolo 22 – Giovani |
| Bonus Donne | Incentivi Decreto Coesione – Articolo 23 – Donne |
| Bonus ZES unica | Modulo relativo all’articolo 24 |
La domanda deve contenere, secondo le istruzioni applicabili:
- dati identificativi del datore di lavoro;
- dati identificativi del lavoratore;
- tipologia contrattuale;
- orario full-time o part-time;
- percentuale di part-time;
- retribuzione media mensile;
- aliquota contributiva datoriale;
- sede o unità produttiva;
- dichiarazioni sul rispetto dei requisiti;
- eventuali informazioni necessarie ai fini degli aiuti di Stato.
Per il Bonus Giovani l’INPS ha indicato il Portale delle Agevolazioni quale canale esclusivo per richiedere l’ammissione e verificare la disponibilità delle risorse.
Le condizioni generali da verificare
La presentazione dell’istanza entro il 30 settembre non è sufficiente a garantire la spettanza dell’esonero.
Restano applicabili le condizioni generali previste dalla disciplina sugli incentivi.
Regolarità contributiva e normativa sul lavoro
Il datore deve rispettare:
- la regolarità contributiva attestata dal DURC;
- le norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro;
- gli obblighi previsti dalla contrattazione collettiva applicabile;
- i principi generali dell’articolo 31 del D.Lgs. n. 150/2015;
- le condizioni specifiche previste dal Decreto Coesione.
Diritto di precedenza e obblighi di assunzione
L’incentivo può essere precluso quando l’assunzione:
- costituisce attuazione di un obbligo legale o contrattuale;
- viola un diritto di precedenza;
- interessa un datore o un utilizzatore con sospensioni dal lavoro per crisi o riorganizzazione, salvo le eccezioni previste;
- riguarda un lavoratore licenziato nei 6 mesi precedenti da un datore con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti o collegamenti rilevanti.
Incremento occupazionale netto
Quando richiesto dalla specifica misura o dalla disciplina europea, il datore deve verificare l’aumento netto dell’occupazione rispetto alla media precedente.
L’accoglimento telematico della domanda non costituisce una certificazione definitiva di spettanza.
L’INPS può autorizzare la fruizione sulla base dei dati dichiarati, ma il beneficio resta soggetto a controlli successivi. Un utilizzo privo dei requisiti può determinare recupero della contribuzione, applicazione di sanzioni civili e aggiornamento delle registrazioni sugli aiuti di Stato.
Aiuti di Stato e disponibilità delle risorse
Le componenti selettive e territoriali dei bonus sono subordinate alla normativa europea sugli aiuti di Stato.
Occorre pertanto verificare:
- l’esistenza dell’autorizzazione europea;
- la data dalla quale la misura è divenuta operativa;
- l’effetto di incentivazione;
- il rispetto dell’incremento occupazionale netto;
- i limiti di intensità dell’aiuto;
- la registrazione nel Registro nazionale degli aiuti;
- l’assenza di cause ostative.
Le misure sono inoltre riconosciute nei limiti delle risorse stanziate e nell’ambito del Programma nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027.
La presentazione entro il termine non supera il limite di spesa.
L’INPS verifica la disponibilità finanziaria e può non riconoscere il beneficio qualora le risorse risultino esaurite o l’istanza non rispetti i criteri di ammissibilità del programma.
Coordinamento con altri incentivi
I bonus del Decreto Coesione non sono generalmente cumulabili con altri esoneri o riduzioni delle aliquote contributive riferiti al medesimo lavoratore e allo stesso periodo.
Può invece operare, nei casi e nei limiti previsti, la compatibilità con incentivi di natura economica o fiscale che non costituiscono un secondo esonero contributivo.
| Misura concorrente | Valutazione |
| Altro esonero contributivo sullo stesso rapporto | Generalmente non cumulabile |
| Riduzione dell’aliquota datoriale | Generalmente non cumulabile |
| Incentivo economico non contributivo | Da verificare in base alla disciplina |
| Maggiorazione fiscale del costo del lavoro | Possibile compatibilità, da verificare |
| Decontribuzione territoriale | Non cumulabile per lo stesso periodo quando espressamente esclusa |
Per il Bonus Donne, l’INPS ha espressamente chiarito la non cumulabilità con gli altri esoneri e con le riduzioni delle aliquote di finanziamento previste dalla normativa vigente.
La non cumulabilità non coincide sempre con l’incompatibilità assoluta.
In alcuni casi può essere possibile utilizzare le agevolazioni in successione temporale, purché non si sovrappongano sullo stesso periodo e siano rispettati i requisiti di entrambe.
Distinzione dal Bonus ZES 2026
Il Bonus ZES disciplinato dall’articolo 24 del Decreto Coesione non deve essere confuso con il diverso Bonus ZES 2026, introdotto dall’articolo 3 del D.L. n. 62/2026.
Il nuovo incentivo 2026 riguarda assunzioni effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026 ed è soggetto a una disciplina autonoma, anche sotto il profilo dei requisiti dimensionali e soggettivi. L’INPS ha precisato che tale misura è destinata ai datori privati che occupano fino a dieci dipendenti nel mese dell’assunzione e assumono soggetti di almeno 35 anni disoccupati da almeno 24 mesi presso unità produttive della ZES unica.
| Profilo | Bonus ZES art. 24 D.L. 60/2024 | Bonus ZES 2026 |
| Fonte | Decreto Coesione | D.L. n. 62/2026 |
| Eventi | Assunzioni 2024-2025 | Assunzioni 2026 |
| Scadenza del Messaggio n. 2451 | Sì, 30 settembre 2026 | No |
| Disciplina | Circolare INPS n. 10/2026 | Circolare INPS n. 56/2026 |
| Procedura | Istanza articolo 24 | Specifica istanza Bonus ZES 2026 |
La scadenza del 30 settembre 2026 fissata dal Messaggio n. 2451 riguarda soltanto i bonus degli articoli 22, 23 e 24 del D.L. n. 60/2024.
Non riguarda le domande relative al nuovo Bonus ZES 2026, che segue termini e regole proprie.
Verifiche operative per aziende e professionisti
In vista della chiusura della procedura, aziende, consulenti del lavoro e intermediari dovrebbero effettuare una ricognizione completa delle assunzioni e trasformazioni potenzialmente agevolabili.
Checklist preliminare
| Verifica | Attività |
| Periodo dell’evento | Controllare che assunzione o trasformazione ricada nella finestra ammessa |
| Tipologia di bonus | Individuare correttamente articolo 22 , 23 o 24 |
| Requisiti del lavoratore | Verificare età, precedenti rapporti, disoccupazione o svantaggio |
| Requisiti aziendali | Controllare dimensione, sede, settore e natura privata |
| Territorialità | Verificare sede di effettivo svolgimento della prestazione |
| Istanza preventiva | Accertare se era obbligatoria prima dell’assunzione |
| Incremento occupazionale | Calcolarlo quando richiesto |
| DURC | Verificare la regolarità |
| Aiuti di Stato | Controllare autorizzazione, limiti e registrazione |
| Cumulo | Escludere sovrapposizioni non consentite |
| Domanda | Inviare entro il 30 settembre 2026 |
| Esito INPS | Conservare ricevuta, protocollo e autorizzazione |
| Uniemens | Verificare corretta esposizione del beneficio |
Ricognizione delle posizioni non ancora richieste
È opportuno estrarre dai gestionali payroll l’elenco:
- delle assunzioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025;
- delle trasformazioni a tempo indeterminato intervenute nello stesso periodo;
- delle lavoratrici potenzialmente svantaggiate;
- degli under 35 privi di precedenti rapporti a tempo indeterminato;
- delle assunzioni effettuate nelle unità produttive della ZES;
- delle domande già inviate, respinte, annullate o rimaste in bozza.
L’attività deve essere accompagnata dal confronto con:
- comunicazioni obbligatorie;
- Libro unico del lavoro;
- dati Uniemens;
- fascicolo previdenziale;
- ricevute del Portale delle Agevolazioni;
- dichiarazioni rese dai lavoratori;
- documentazione relativa all’incremento occupazionale.
La scadenza può costituire l’occasione per controllare anche le domande già accolte.
Una domanda autorizzata, ma non correttamente esposta nei flussi contributivi, può non produrre la fruizione attesa. Occorre quindi distinguere tra:
- prenotazione o autorizzazione della risorsa;
- instaurazione del rapporto nei termini previsti;
- conferma dell’istanza, quando richiesta;
- esposizione del beneficio in Uniemens;
- corretta gestione degli arretrati.
Tabella comparativa finale
| Elemento | Bonus Giovani | Bonus Donne | Bonus ZES unica |
| Norma | Art. 22 | Art. 23 | Art. 24 |
| Finalità | Occupazione stabile under 35 | Occupazione femminile svantaggiata | Occupazione nelle aree ZES |
| Età | Inferiore a 35 anni | Nessun limite | Requisito specifico previsto dalla misura |
| Condizione principale | Mai occupato a tempo indeterminato | Priva di impiego regolarmente retribuito o settore disparitario | Disoccupazione e requisiti territoriali/dimensionali |
| Assunzione a TI | Sì | Sì | Sì |
| Trasformazione a TI | Sì | No | No |
| Massimale | € 500 o € 650 | € 650 | € 650 |
| Durata massima | 24 mesi | Fino a 24 mesi | 24 mesi |
| INAIL | Escluso | Escluso | Escluso |
| Istanza preventiva | Per la componente ZES selettiva | Per la fattispecie ZES autorizzata | Secondo la disciplina attuativa |
| Ultima istanza | 30 settembre 2026 | 30 settembre 2026 | 30 settembre 2026 |
Riferimenti normativi:
- D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150, art. 31
- D.L. 7 maggio 2024, n. 60, artt. 22, 23 e 24 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 luglio 2024, n. 95)
- Legge 4 luglio 2024, n. 95
- D.M. 11 aprile 2025
- D.M. 11 aprile 2025
- Regolamento UE 17 giugno 2014, n. 651/2014
- INPS, Circolare 12 maggio 2025, n. 90
- INPS, Circolare 12 maggio 2025, n. 91
- INPS, Messaggio 18 giugno 2025, n. 1935
- INPS, Circolare 3 febbraio 2026, n. 10
- INPS, Messaggio 23 luglio 2026, n. 2451
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