1° Contenuto riservato: Bonus Giovani, Donne e ZES unica: domande all’INPS entro il 30 settembre 2026

CIRCOLARE MONOGRAFICA

Dal 1° ottobre 2026 non sarà più possibile trasmettere nuove domande all’INPS per gli eventi incentivabili già realizzati nel periodo di operatività delle tre misure

DI DANIELE BONADDIO | 3 AGOSTO 2026

Con il Messaggio n. 2451 del 23 luglio 2026, l’INPS ha fissato al 30 settembre 2026 il termine ultimo per la presentazione delle istanze dirette al riconoscimento degli esoneri contributivi introdotti dagli articoli 2223 e 24 del D.L. 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 luglio 2024, n. 95, cosiddetto Decreto Coesione.

Il termine interessa: il Bonus Giovani, il Bonus Donne ed il Bonus Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno – ZES unica. Dal 1° ottobre 2026 non sarà più possibile trasmettere nuove domande all’INPS per gli eventi incentivabili già realizzati nel periodo di operatività delle tre misure. Il Messaggio non proroga il periodo entro cui effettuare le assunzioni e non riapre le agevolazioni per nuovi rapporti instaurati nel 2026. Esso introduce, invece, una chiusura definitiva del canale di presentazione delle richieste relative agli eventi già compresi nelle finestre temporali previste dal Decreto Coesione.

Premessa

Il provvedimento individua un’unica scadenza per le tre agevolazioni:

AdempimentoTermine
Ultimo giorno per presentare nuove istanze30 settembre 2026
Chiusura all’invio di nuove domande1° ottobre 2026
Eventi interessatiAssunzioni e trasformazioni effettuate nei periodi agevolati
Effetto del termineImpossibilità di trasmettere una nuova istanza

Il 30 settembre 2026 non è il termine entro cui assumere il lavoratore, ma la data ultima per richiedere all’INPS il riconoscimento dell’esonero con riferimento a un’assunzione o a una trasformazione già realizzata nel periodo ammesso dalla rispettiva disciplina.

Il termine assume particolare rilievo perché le precedenti istruzioni operative avevano disciplinato l’accesso ai benefici e la successiva fruizione contributiva, senza individuare una data comune di definitiva chiusura delle domande.

Il quadro complessivo delle tre agevolazioni

Le tre misure hanno finalità comuni di sostegno all’occupazione stabile, ma presentano differenze rilevanti quanto a destinatari, rapporti incentivati, condizioni e ambito territoriale.

IncentivoNormaEvento agevolatoMassimale mensile
Bonus Giovani nazionaleArt. 22, comma 1, D.L. n. 60/2024Assunzione a tempo indeterminato o trasformazione€ 500
Bonus Giovani ZESArt. 22, comma 3, D.L. n. 60/2024Assunzione a tempo indeterminato o trasformazione in area agevolata€ 650
Bonus DonneArt. 23, D.L. n. 60/2024Assunzione a tempo indeterminato€ 650
Bonus ZES unicaArt. 24, D.L. n. 60/2024Assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigenziale€ 650

Per tutte le misure l’esonero riguarda il 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, entro il relativo massimale mensile, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

L’esonero del 100% non comporta necessariamente il raggiungimento automatico del massimale di euro 500 o euro 650.

Il beneficio effettivamente fruibile non può superare la contribuzione datoriale astrattamente esonerabile nel singolo mese. Il massimale costituisce, dunque, un tetto e non un importo fisso spettante.

Restano esclusi dall’agevolazione:

  • i premi e contributi INAIL;
  • la contribuzione non esonerabile in base alle indicazioni INPS;
  • gli importi eccedenti il massimale mensile, da riproporzionare nei rapporti part-time.

Bonus Giovani

Finalità e ambito soggettivo

L’articolo 22 del Decreto Coesione ha introdotto un esonero destinato a incrementare l’occupazione giovanile stabile.

Il beneficio riguarda i datori di lavoro privati che hanno:

  • assunto lavoratori con contratto subordinato a tempo indeterminato;
  • trasformato un contratto subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato.

Il giovane, alla data dell’assunzione o della trasformazione, deve:

  1. non avere ancora compiuto 35 anni;
  2. non essere mai stato occupato a tempo indeterminato nel corso della propria vita lavorativa.

Il requisito anagrafico deve intendersi rispettato fino a 34 anni e 364 giorni.
La disciplina esclude i rapporti di lavoro domestico e quelli di apprendistato, mentre l’eventuale precedente apprendistato non impedisce l’accesso al bonus se il rapporto non è proseguito, al termine del periodo formativo, come ordinario rapporto a tempo indeterminato.

Rapporti incentivabili

RapportoBonus Giovani
Assunzione a tempo indeterminatoAmmessa
Trasformazione da tempo determinato a indeterminatoAmmessa
Rapporto part-time a tempo indeterminatoAmmesso, con riproporzionamento
Somministrazione a tempo indeterminatoAmmessa alle condizioni INPS
Lavoro domesticoEscluso
ApprendistatoEscluso
Rapporto dirigenzialeEscluso
Lavoro intermittente a tempo indeterminatoNon incentivabile come nuovo rapporto

L’assenza di precedenti rapporti a tempo indeterminato deve essere verificata considerando l’intera storia lavorativa del soggetto e non soltanto i rapporti intercorsi con il datore che presenta la domanda. La verifica preliminare non può quindi limitarsi alle risultanze interne dell’azienda. È opportuno acquisire la dichiarazione del lavoratore e controllare le informazioni disponibili nelle banche dati e nelle procedure INPS, fermo restando che la responsabilità sulla sussistenza dei requisiti resta in capo al datore di lavoro.

Periodo agevolato e doppio binario territoriale

Il Bonus Giovani è articolato in due componenti.

Bonus Giovani nazionale

Per la misura generalizzata, il beneficio riguarda le assunzioni e le trasformazioni effettuate dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025.

L’esonero è riconosciuto:

  • per un massimo di 24 mesi;
  • nel limite di euro 500 mensili per lavoratore;
  • su tutto il territorio nazionale.

Bonus Giovani ZES

La componente maggiorata prevista dall’articolo 22, comma 3, è stata subordinata all’autorizzazione della Commissione europea. La Commissione ha autorizzato la misura il 31 gennaio 2025.

Pertanto, il bonus maggiorato fino a euro 650 mensili è riconoscibile per gli eventi effettuati dal 31 gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, nel rispetto delle condizioni dell’autorizzazione e della disciplina attuativa.

Bonus GiovaniPeriodo dell’eventoMassimale
Nazionale1° settembre 2024 – 31 dicembre 2025€ 500 mensili
ZES maggiorato31 gennaio 2025 – 31 dicembre 2025€ 650 mensili

Per il Bonus Giovani ZES assoggettato ad autorizzazione europea, la domanda doveva essere presentata prima dell’assunzione o della trasformazione.

Il termine del 30 settembre 2026 non sana la mancata prenotazione preventiva e non consente di richiedere retroattivamente il beneficio per un rapporto già instaurato senza il rispetto della procedura prevista.

Bonus Donne

Destinatarie dell’incentivo

L’articolo 23 del Decreto Coesione ha introdotto un esonero contributivo per favorire l’assunzione stabile di lavoratrici svantaggiate.

Il beneficio riguarda donne di qualsiasi età appartenenti, secondo la specifica fattispecie, a una delle seguenti categorie:

  • prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti;
  • prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e residenti nelle aree ZES interessate dalla disciplina europea;
  • impiegate in professioni o attività appartenenti a settori caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere.

L’incentivo è riconosciuto per le assunzioni a tempo indeterminato e non per le mere trasformazioni di precedenti rapporti a termine. La durata e la concreta applicabilità devono essere verificate in relazione alla categoria di svantaggio e al regime europeo applicato.

La nozione di lavoratrice “priva di impiego regolarmente retribuito” non coincide necessariamente con lo stato formale di disoccupazione.

La verifica deve essere svolta sulla base della definizione prevista dalla normativa europea e dalle istruzioni INPS, tenendo conto delle attività lavorative svolte e dei limiti reddituali rilevanti nel periodo precedente l’assunzione.

Misura e durata

Il Bonus Donne prevede:

  • esonero del 100% della contribuzione datoriale esonerabile;
  • massimale pari a euro 650 mensili;
  • esclusione dei premi e contributi INAIL;
  • durata massima fino a 24 mesi, secondo la fattispecie applicabile;
  • necessità dell’incremento occupazionale netto.
ElementoDisciplina
Età della lavoratriceNessun limite anagrafico
Rapporto ammessoAssunzione a tempo indeterminato
Trasformazione a tempo indeterminatoNon agevolata in quanto tale
Massimale€ 650 mensili
Durata massima24 mesi
Incremento occupazionale nettoRichiesto
Premi INAILEsclusi

L’incremento occupazionale netto deve essere valutato secondo le regole europee, confrontando il numero medio di unità di lavoro annuo dell’impresa con quello dei dodici mesi precedenti.
La verifica non è necessariamente limitata alla singola unità produttiva e deve tenere conto dell’impresa nel suo complesso, nonché, quando richiesto dalla disciplina europea, delle relazioni con imprese collegate o controllate.

Presentazione preventiva nelle fattispecie ZES

Per l’assunzione di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e residenti nella ZES, l’agevolazione rientra nel regime autorizzato dalla Commissione europea.

In tale fattispecie:

  • la domanda doveva precedere l’assunzione;
  • le assunzioni effettuate prima dell’istanza non sono ammesse;
  • il termine del 30 settembre 2026 opera solo per domande ancora astrattamente presentabili nel rispetto della procedura originaria.

Per le altre categorie del Bonus Donne, le istruzioni INPS hanno consentito la presentazione della domanda anche per rapporti già instaurati, purché rientranti nell’arco temporale agevolato e in possesso di tutti i requisiti.

La nuova scadenza non uniforma retroattivamente le condizioni procedurali delle diverse tipologie di Bonus Donne. Prima dell’invio occorre individuare correttamente la categoria di svantaggio e verificare se, per quella specifica fattispecie, l’istanza preventiva costituiva una condizione essenziale.

Bonus ZES unica dell’articolo 24

Finalità della misura

Il Bonus ZES unica è stato introdotto dall’articolo 24 del Decreto Coesione per favorire lo sviluppo occupazionale e ridurre i divari territoriali.

La misura riguarda i datori di lavoro privati che hanno assunto:

  • personale non dirigenziale;
  • con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
  • presso una sede o unità produttiva collocata nel territorio agevolato;
  • nel periodo previsto dalla norma.

L’esonero è pari al 100% dei contributi previdenziali datoriali esonerabili, entro il limite di euro 650 mensili, per un massimo di 24 mesi, con esclusione dei premi e dei contributi INAIL.

Requisiti del datore e del lavoratore

La disciplina dell’articolo 24 è caratterizzata da requisiti più selettivi rispetto al Bonus Giovani.

In particolare, il beneficio è rivolto ai datori di lavoro privati che rispettano il limite dimensionale previsto dalla norma e che assumono lavoratori con le caratteristiche richieste, tra cui:

  • età pari o superiore a 35 anni;
  • stato di disoccupazione da almeno 24 mesi;
  • assunzione a tempo indeterminato;
  • svolgimento effettivo della prestazione nell’area territoriale agevolata.

La Circolare INPS n. 10/2026 ha disciplinato nel dettaglio datori ammessi, lavoratori interessati, rapporti incentivabili, condizioni generali e specifiche, compatibilità con gli aiuti di Stato e modalità di domanda.

Ambito territoriale e ampliamento della ZES

Originariamente, la ZES unica comprendeva:

  • Abruzzo;
  • Basilicata;
  • Calabria;
  • Campania;
  • Molise;
  • Puglia;
  • Sicilia;
  • Sardegna.

La Legge n. 171/2025 ha successivamente incluso anche Marche e Umbria, con decorrenza dal 20 novembre 2025. La Circolare INPS n. 10/2026chiarisce, pertanto, che per le assunzioni effettuate da tale data il beneficio dell’articolo 24 può essere riconosciuto anche nelle due nuove Regioni, in presenza delle altre condizioni.

Periodo dell’assunzioneTerritori rilevanti
Fino al 19 novembre 2025Otto regioni originarie della ZES
Dal 20 novembre al 31 dicembre 2025Anche Marche e Umbria

L’ampliamento geografico della ZES non produce effetti retroattivi.

Un’assunzione effettuata nelle Marche o in Umbria prima del 20 novembre 2025 non può beneficiare dell’articolo 24 sulla base della successiva inclusione delle due regioni.

Il termine del 30 settembre: natura ed effetti

Termine per l’istanza, non per l’assunzione

Il Messaggio n. 2451/2026 distingue chiaramente tra:

  • periodo di realizzazione dell’evento incentivato;
  • termine di presentazione della domanda.

Le assunzioni o trasformazioni devono essere state effettuate nella finestra prevista dalla singola misura. Il 30 settembre 2026 costituisce soltanto l’ultima data utile per trasmettere la richiesta di riconoscimento.

Tabella di sintesi

MisuraEventoPeriodo agevolato di riferimentoUltima domanda
Bonus Giovani nazionaleAssunzione o trasformazione1° settembre 2024 – 31 dicembre 202530 settembre 2026
Bonus Giovani ZESAssunzione o trasformazionePeriodo autorizzato UE – 31 dicembre 202530 settembre 2026
Bonus DonneAssunzione a tempo indeterminatoPeriodo previsto dalla specifica fattispecie – 31 dicembre 202530 settembre 2026
Bonus ZES art. 24Assunzione a tempo indeterminato1° settembre 2024 – 31 dicembre 202530 settembre 2026

Il Messaggio precisa che, dal 1° ottobre 2026, non sarà più possibile inviare nuove domande per assunzioni e trasformazioni rientranti negli intervalli incentivati.

Il 30 settembre è una data di chiusura amministrativa delle istanze, non una nuova finestra agevolativa.

Non possono quindi rientrare nei bonus del Decreto Coesione:

  • assunzioni effettuate fuori dal periodo previsto;
  • rapporti privi dei requisiti soggettivi;
  • domande che avrebbero dovuto precedere l’assunzione;
  • rapporti esclusi dalla normativa;
  • richieste prive delle condizioni generali di spettanza.

Il mancato invio entro la scadenza

Il Messaggio utilizza una formulazione netta: a decorrere dal 1° ottobre 2026 non sarà più possibile presentare nuove domande.

In assenza di ulteriori disposizioni, la mancata trasmissione entro il 30 settembre comporta quindi l’impossibilità di accedere alla procedura di riconoscimento per l’evento interessato.

Non è prudente attendere l’ultimo giorno.

La domanda dovrebbe essere presentata con congruo anticipo per poter:

  • correggere dati anagrafici o contributivi non coerenti;
  • verificare l’esito della prenotazione;
  • gestire eventuali scarti;
  • controllare la disponibilità finanziaria;
  • rettificare l’istanza quando consentito;
  • completare gli adempimenti conseguenti all’accoglimento.

Procedura di presentazione

Le richieste devono essere trasmesse attraverso il Portale delle Agevolazioni – ex DiResCo, utilizzando il modulo relativo alla misura richiesta.

BonusModulo/area
Bonus GiovaniIncentivi Decreto Coesione – Articolo 22 – Giovani
Bonus DonneIncentivi Decreto Coesione – Articolo 23 – Donne
Bonus ZES unicaModulo relativo all’articolo 24

La domanda deve contenere, secondo le istruzioni applicabili:

  • dati identificativi del datore di lavoro;
  • dati identificativi del lavoratore;
  • tipologia contrattuale;
  • orario full-time o part-time;
  • percentuale di part-time;
  • retribuzione media mensile;
  • aliquota contributiva datoriale;
  • sede o unità produttiva;
  • dichiarazioni sul rispetto dei requisiti;
  • eventuali informazioni necessarie ai fini degli aiuti di Stato.

Per il Bonus Giovani l’INPS ha indicato il Portale delle Agevolazioni quale canale esclusivo per richiedere l’ammissione e verificare la disponibilità delle risorse.

Le condizioni generali da verificare

La presentazione dell’istanza entro il 30 settembre non è sufficiente a garantire la spettanza dell’esonero.

Restano applicabili le condizioni generali previste dalla disciplina sugli incentivi.

Regolarità contributiva e normativa sul lavoro

Il datore deve rispettare:

  • la regolarità contributiva attestata dal DURC;
  • le norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro;
  • gli obblighi previsti dalla contrattazione collettiva applicabile;
  • i principi generali dell’articolo 31 del D.Lgs. n. 150/2015;
  • le condizioni specifiche previste dal Decreto Coesione.

Diritto di precedenza e obblighi di assunzione

L’incentivo può essere precluso quando l’assunzione:

  • costituisce attuazione di un obbligo legale o contrattuale;
  • viola un diritto di precedenza;
  • interessa un datore o un utilizzatore con sospensioni dal lavoro per crisi o riorganizzazione, salvo le eccezioni previste;
  • riguarda un lavoratore licenziato nei 6 mesi precedenti da un datore con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti o collegamenti rilevanti.

Incremento occupazionale netto

Quando richiesto dalla specifica misura o dalla disciplina europea, il datore deve verificare l’aumento netto dell’occupazione rispetto alla media precedente.

L’accoglimento telematico della domanda non costituisce una certificazione definitiva di spettanza.

L’INPS può autorizzare la fruizione sulla base dei dati dichiarati, ma il beneficio resta soggetto a controlli successivi. Un utilizzo privo dei requisiti può determinare recupero della contribuzione, applicazione di sanzioni civili e aggiornamento delle registrazioni sugli aiuti di Stato.

Aiuti di Stato e disponibilità delle risorse

Le componenti selettive e territoriali dei bonus sono subordinate alla normativa europea sugli aiuti di Stato.

Occorre pertanto verificare:

  • l’esistenza dell’autorizzazione europea;
  • la data dalla quale la misura è divenuta operativa;
  • l’effetto di incentivazione;
  • il rispetto dell’incremento occupazionale netto;
  • i limiti di intensità dell’aiuto;
  • la registrazione nel Registro nazionale degli aiuti;
  • l’assenza di cause ostative.

Le misure sono inoltre riconosciute nei limiti delle risorse stanziate e nell’ambito del Programma nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027.

La presentazione entro il termine non supera il limite di spesa.

L’INPS verifica la disponibilità finanziaria e può non riconoscere il beneficio qualora le risorse risultino esaurite o l’istanza non rispetti i criteri di ammissibilità del programma.

Coordinamento con altri incentivi

I bonus del Decreto Coesione non sono generalmente cumulabili con altri esoneri o riduzioni delle aliquote contributive riferiti al medesimo lavoratore e allo stesso periodo.

Può invece operare, nei casi e nei limiti previsti, la compatibilità con incentivi di natura economica o fiscale che non costituiscono un secondo esonero contributivo.

Misura concorrenteValutazione
Altro esonero contributivo sullo stesso rapportoGeneralmente non cumulabile
Riduzione dell’aliquota datorialeGeneralmente non cumulabile
Incentivo economico non contributivoDa verificare in base alla disciplina
Maggiorazione fiscale del costo del lavoroPossibile compatibilità, da verificare
Decontribuzione territorialeNon cumulabile per lo stesso periodo quando espressamente esclusa

Per il Bonus Donne, l’INPS ha espressamente chiarito la non cumulabilità con gli altri esoneri e con le riduzioni delle aliquote di finanziamento previste dalla normativa vigente.

La non cumulabilità non coincide sempre con l’incompatibilità assoluta.

In alcuni casi può essere possibile utilizzare le agevolazioni in successione temporale, purché non si sovrappongano sullo stesso periodo e siano rispettati i requisiti di entrambe.

Distinzione dal Bonus ZES 2026

Il Bonus ZES disciplinato dall’articolo 24 del Decreto Coesione non deve essere confuso con il diverso Bonus ZES 2026, introdotto dall’articolo 3 del D.L. n. 62/2026.

Il nuovo incentivo 2026 riguarda assunzioni effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026 ed è soggetto a una disciplina autonoma, anche sotto il profilo dei requisiti dimensionali e soggettivi. L’INPS ha precisato che tale misura è destinata ai datori privati che occupano fino a dieci dipendenti nel mese dell’assunzione e assumono soggetti di almeno 35 anni disoccupati da almeno 24 mesi presso unità produttive della ZES unica.

ProfiloBonus ZES art. 24 D.L. 60/2024Bonus ZES 2026
FonteDecreto CoesioneD.L. n. 62/2026
EventiAssunzioni 2024-2025Assunzioni 2026
Scadenza del Messaggio n. 2451Sì, 30 settembre 2026No
DisciplinaCircolare INPS n. 10/2026Circolare INPS n. 56/2026
ProceduraIstanza articolo 24Specifica istanza Bonus ZES 2026

La scadenza del 30 settembre 2026 fissata dal Messaggio n. 2451 riguarda soltanto i bonus degli articoli 2223 e 24 del D.L. n. 60/2024.

Non riguarda le domande relative al nuovo Bonus ZES 2026, che segue termini e regole proprie.

Verifiche operative per aziende e professionisti

In vista della chiusura della procedura, aziende, consulenti del lavoro e intermediari dovrebbero effettuare una ricognizione completa delle assunzioni e trasformazioni potenzialmente agevolabili.

Checklist preliminare

VerificaAttività
Periodo dell’eventoControllare che assunzione o trasformazione ricada nella finestra ammessa
Tipologia di bonusIndividuare correttamente articolo 22 , 23 o 24
Requisiti del lavoratoreVerificare età, precedenti rapporti, disoccupazione o svantaggio
Requisiti aziendaliControllare dimensione, sede, settore e natura privata
TerritorialitàVerificare sede di effettivo svolgimento della prestazione
Istanza preventivaAccertare se era obbligatoria prima dell’assunzione
Incremento occupazionaleCalcolarlo quando richiesto
DURCVerificare la regolarità
Aiuti di StatoControllare autorizzazione, limiti e registrazione
CumuloEscludere sovrapposizioni non consentite
DomandaInviare entro il 30 settembre 2026
Esito INPSConservare ricevuta, protocollo e autorizzazione
UniemensVerificare corretta esposizione del beneficio

Ricognizione delle posizioni non ancora richieste

È opportuno estrarre dai gestionali payroll l’elenco:

  • delle assunzioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025;
  • delle trasformazioni a tempo indeterminato intervenute nello stesso periodo;
  • delle lavoratrici potenzialmente svantaggiate;
  • degli under 35 privi di precedenti rapporti a tempo indeterminato;
  • delle assunzioni effettuate nelle unità produttive della ZES;
  • delle domande già inviate, respinte, annullate o rimaste in bozza.

L’attività deve essere accompagnata dal confronto con:

  • comunicazioni obbligatorie;
  • Libro unico del lavoro;
  • dati Uniemens;
  • fascicolo previdenziale;
  • ricevute del Portale delle Agevolazioni;
  • dichiarazioni rese dai lavoratori;
  • documentazione relativa all’incremento occupazionale.

La scadenza può costituire l’occasione per controllare anche le domande già accolte.

Una domanda autorizzata, ma non correttamente esposta nei flussi contributivi, può non produrre la fruizione attesa. Occorre quindi distinguere tra:

  1. prenotazione o autorizzazione della risorsa;
  2. instaurazione del rapporto nei termini previsti;
  3. conferma dell’istanza, quando richiesta;
  4. esposizione del beneficio in Uniemens;
  5. corretta gestione degli arretrati.

Tabella comparativa finale

ElementoBonus GiovaniBonus DonneBonus ZES unica
NormaArt. 22Art. 23Art. 24
FinalitàOccupazione stabile under 35Occupazione femminile svantaggiataOccupazione nelle aree ZES
EtàInferiore a 35 anniNessun limiteRequisito specifico previsto dalla misura
Condizione principaleMai occupato a tempo indeterminatoPriva di impiego regolarmente retribuito o settore disparitarioDisoccupazione e requisiti territoriali/dimensionali
Assunzione a TI
Trasformazione a TINoNo
Massimale€ 500 o € 650€ 650€ 650
Durata massima24 mesiFino a 24 mesi24 mesi
INAILEsclusoEsclusoEscluso
Istanza preventivaPer la componente ZES selettivaPer la fattispecie ZES autorizzataSecondo la disciplina attuativa
Ultima istanza30 settembre 202630 settembre 202630 settembre 2026

Riferimenti normativi:

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